06/04/12
Secondo la dottrina prevalente,
“l'usufruttuario dell'intera eredità o di una sua quota deve essere considerato successore a titolo particolare (legatario: legato di usufrutto sui singoli beni che costituiscono l'asse ereditario) e non assume la veste di erede del de cuius”. De Cupis, Usufrutto (diritto vigente), in ED, XLV, Varese, 1992, pag.1123; (vedi, amplius, "Usufrutto, uso e abitazione", Cedam, Padova 2010)
Il principio, peraltro, non appare pacifico:
...
leggi tutto ›
28/03/12
IL CASO
Una minore, rappresentata legalmente dai propri genitori, agiva in primo grado chiedendo di accertare ed essere dichiarata erede universale del nonno paterno deceduto diversi anni prima, precisando che il padre, quale chiamato per testamento, aveva rinunciato all’eredità.
Il tribunale, rigettava la domanda poiché la minore non era neppure concepita all’epoca della morte del nonno, essendo nata dopo diversi anni dall’apertura della successione testamentaria.
Anche l’appello respingeva la richiesta.
In Cassazione le parti pongono il quesito se il nascituro figlio dell’istituito er ...
leggi tutto ›
21/02/12
Il diritto presenta sovente degli snodi, in cui differenti ed opposti principi, entrambi tutelati dall’ordinamento giuridico, confliggono tra loro, spettando dapprima alla norma e successivamente al giudice risolvere, in un senso o nell’altro, la frizione intervenuta.
Esempio di uno di questi snodi è la disposizione dell’art. 647 cod. civ. laddove ammette che il testatore possa legare un bene apponendovi un onere e che se l’onere sia impossibile od illecito si debba considerare come non apposto; se tuttavia l’onere impossibile od illecito abbia costituito “il solo motivo determinante” esso rende nulla l’i ...
leggi tutto ›
04/04/11
Gli artt. 768 bis -768 octies, che esauriscono la disciplina del patto di famiglia, collocati nel libro II Capo V bis dopo le disposizioni relative alla divisione ereditaria e prima di quelle pertinenti alla donazione, sono stati introdotti dalla L. n.55 2006, Legge che ha dovuto, peraltro, mutare parallelamente il contenuto dell' art.458 c.c (patti successori).
La collocazione degli articoli unitamente a quanto disciplinato dal novellato art. 458 c.c è idonea ad offrire un immagine di massima utile alla comprensione del negozio: il patto di famiglia è un contratto effettuato anche con spirito di liberalità al fine di dividere anticipatamente un bene ereditario, derognado parzialmente, per espressa volontà legislativa, dai rigorosi e tassativi ambiti dei patti successori nonché affiancando di fatto (il patto di famiglia formalmente risulta essere un atto tra vivi) al testamento un' altra fonte per disporre di particolari beni per il momento in cui si avrà cessato di vivere.
Lo scopo dell' istituto attinge all' esigenza sentita anche sul piano comunitario di evitare che con la morte dell' imprenditore o del titolare delle partecipazioni societarie si parcellizzasse l' impresa produttiva causando riflessi negativi non solo sugli eredi ma anche nei confronti dell' economia.
E' sufficiente riferirsi ad un' economia come quella Veneta per poter ravvisare come la maggior parte delle imprese di medie o piccole dimensioni sia fortemente caratterizzata dalla figura dell' imprenditore.
leggi tutto ›
26/03/11
L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica: in particolare, egli può trarre dalla cosa oggetto d'usufrutto ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti espressamente dal codice civile.
Trattandosi pur sempre di diritto reale limitato (e, dunque, distinguendosi dalla piena proprietà), il legislatore fissa esso stesso i limiti del diritto di usufrutto (cfr., amplius, "Usufrutto, uso e abitazione", Cedam, Padova 2010).
L'usufrutto e la nuda proprietà costituiscono diritti reali diversi e danno luogo a un concorso di iura in re aliena sul medesimo bene e non anche ad una comunione in senso proprio.
leggi tutto ›
23/11/11
La donazione è revocabile per ingratitudine ex art- 801 c.c. quando nel comportamento complessivo del soggetto cui è stato donato sia ravvisabile quella mancanza di solidarietà e riconoscenza, quel malanimo tale da assurgere ad ingiuria grave.
E' stata ritenuta provata l'ingratitudine di cui all'art. 801 c.c. posto che pur dopo il matrimonio, la moglie aveva mantenuto una relazione adulterina con un uomo dal quale aveva avuto anche un figlio. E la donna aveva abbandonato il marito, bisognoso di assistenza, pur essendo a lei intestati titoli per ben 730.000.000 Lire.
leggi tutto ›
16/11/11
Non dobbiamo guadagnarci la sua fiducia o la sua amicizia: è nato per essere nostro amico; quando i suoi occhi sono ancora chiusi, lui già crede in noi: prima ancora di nascere, ha già dato se stesso all’uomo. Così Maurice Maeterlinck ne “Il mio cane”, premio nobel per la letteratura 1911. Questo struggente incipit letterario riesce subito a spiegare la sempre più avvertita urgenza che un ampio settore della società civile avverte (le associazioni animaliste ne sono espressione) nel voler ammodernare le disposizioni del codice civile in materia di animali domestici, da affezione, da compagnia (che dir si voglia), così da superare l’attuale impasse che tende ad assimilare gli animali alle cose. E’ ovvio che tali problematiche incidono su questioni che sono sociali prima ancora che giuridiche e che, come tali, comportano difficilissime valutazioni morali, etiche e filosofiche circa la latitudine da riconoscere ai rapporti intersoggettivi tra uomo e animale nel dato contesto spazio-temporale di riferimento.
Non con questo sembra però possibile giustificarsi l’indicata arretratezza nella considerazione privatistica dell’animale, dal momento che nel diritto penale non s’avverte lo stesso ritardo (cfr legge n. 189/2004 che ha introdotto il titolo IX-bis – “dei delitti contro il sentimento per gli animali”). Parte della dottrina più sensibile (Cendon, Ziviz, Sapone, Vorano) si propone quindi, con certa periodicità, di giustificare, peraltro convincentemente, ragionate posizioni di sostegno alla risarcibilità del danno da per dita dell’animale d’affezione.
leggi tutto ›
16/11/11
Con atto di citazione del 25-26 ottobre 1993 un signore conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la moglie. La parte attrice esponeva in tale atto le vicende che lo avevano indotto a sposarla in seconde nozze e a venderle, prima del matrimonio, un appartamento nonché, dopo le nozze, a trasferirle buoni ordinari del Tesoro per lire 730.000.000 e chiedeva che il Tribunale dichiarasse la simulazione o la nullità o annullabilità dei suddetti negozi e in subordine, che essi, intesi come donazioni, fossero revocati per ingratitudine, attesa la infedeltà della moglie, molto più giovane di lui, che lo aveva abbandonato.
La convenuta si costituiva in giudizio opponendosi alla domanda.
leggi tutto ›
26/10/11
Con una nota e ben motivata sentenza, la Corte di Appello di Firenze, Sezione I civile, 24-09/07-12-2010 (leggibile per esteso in “Famiglia e Minori”, Gruppo 24Ore, 2011, fascicolo aprile, pag. 41 con nota di Mauro Di Leo) ha dichiarato la nullità del testamento olografo redatto dal malato nella fase degenerativa e finale di un decorso tumorale.
leggi tutto ›
25/10/11
Può accadere che il possesso (cfr., amplius, IL POSSESSO - Usucapione, azioni di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto-, Cedam, Padova 2011) s'incardini nel soggetto che già deteneva, nomine alieno, il bene.
E' la "traditio brevi manu", applicabile tanto ai beni mobili quanto a quelli immobili.
leggi tutto ›
16/09/11
Nel nostro ordinamento la pianificazione del passaggio generazionale, quale pianificazione diretta a conservare gli interessi dell’impresa, sconta tradizionalmente il limite dell’interesse della famiglia.
Il professionista che si trovi a gestire una simile pianificazione deve, infatti, fare i conti non solo con la frequente richiesta di individuare nell’ambito della famiglia un soggetto in grado di assicurare la continuità dell’impresa, ma anche, se non soprattutto, con i diritti, intangibili, che la legge attribuisce ai legittimari, vale a dire ai discendenti legittimi e naturali del defunto, al coniuge e, nell’ipotesi in cui manchino discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti. Si tratta di soggetti che, com’è noto, dal momento in cui si apre la successione acquistano il diritto ad una quota del patrimonio del de cuius, che verrà calcolato aggiungendo al relictum, detratti i debiti, il donatum, costituito dai beni usciti per effetto di donazione durante la sua vita.
leggi tutto ›
30/06/11
Il possesso (cfr., amplius, "IL POSSESSO - Usucapione, azione di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto -" - CEDAM 2011) è tutelato dall'ordinamento giuridico con le azioni di reintegrazione e di manutenzione, previste dagli art. 1168 e 1170 del codice civile, per garantire, nell'interesse collettivo, il diritto soggettivo alla sua conservazione contro gli atti di spoglio violento o clandestino e di molestia, nonché per evitare turbamento della pace sociale, a prescindere dalla esistenza di un titolo giustificativo, essendo considerato di per sé un valore meritevole di tutela.
Poiché, ai sensi dell'art. 1146 c.c., il possesso continua, con effetto dall'apertura della successione, nell'erede, quest'ultimo, alla morte del possessore, è legittimato a promuovere dette azioni; a tal fine, è sufficiente che l'erede provi la propria qualità di successore universale, non richiedendosi la dimostrazione dell'esistenza di un titolo che autorizzi ad esercitare il potere di fatto sulla cosa.
Ciò detto, costituendo il possesso, ai sensi dell'art. 1140 c.c., un potere di fatto che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio non solo della proprietà, ma di ogni altro diritto reale, l'erede di chi possedeva la cosa come usufruttuario (cfr., amplius, "Usufrutto, uso e abitazione", Cedam, Padova 2010) è legittimato ad esperire i rimedi apprestati dall'ordinamento contro chiunque compia atti di spoglio o di turbativa e anche nei confronti della persona divenuta piena proprietaria del bene per effetto dell'estinzione del diritto di usufrutto di cui era titolare il defunto.
leggi tutto ›
14/05/11
E' stato deciso che, al fine di stabilire se il testatore, attribuendo ad un soggetto l'usufrutto (cfr., amplius, "Usufrutto, uso e abitazione", Cedam, Padova 2010) sui beni costituenti la massa ereditaria e ad un altro soggetto la nuda proprietà degli stessi beni, abbia inteso nominare erede universale il beneficiario dell'usufrutto, con la conseguenza che l'ulteriore disposizione in favore dell'altro soggetto vada riguardata come una sostituzione fedecommissaria (da considerare nulla in quanto vietata dalla legge - art. 292 c.c. -), assume rilievo decisivo la circostanza che il testatore abbia (o meno) attribuito, al beneficiario, il potere di disporre dei beni costituenti la massa ereditaria, senza alcuna limitazione (giacché il potere di alienazione è incompatibile con il contenuto proprio del diritto di usufrutto.
Quando, invece, sia stato attribuito all'istituto il potere di alienare, solo in caso di bisogno, uno od alcuno dei beni facenti parte del compendio ereditario, restano configurabili due legati, uno concernente l'usufrutto, e l'altro (sospensivamente condizionato al verificarsi della situazione di bisogno) avente ad oggetto i beni da vendere per sopperire alla situazione di bisogno.
leggi tutto ›
10/05/11
Il delineare compiutamente il contenuto del diritto d'usufrutto (e dunque il descrivere e comprendere le caratteristiche proprie di tale diritto reale limitato: cfr., amplius, "Usufrutto, uso e abitazione", Cedam, Padova 2010) costituisce il fulcro della seguente pronuncia, ove sono state considerate valide clausole, di ultima volontà, che prevedano l'attribuzione dell'usufrutto vitalizio ad un soggetto diverso da quello a cui era attribuita la nuda proprietà (non trattandosi di sostituzione fidecommissaria vietata, la quale ricorre solo allorché il designato usufruttuario risulti l'effettivo erede, a causa dei poteri di disposizione attribuitigli in contrasto con la struttura propria del diritto di usufrutto, ed il nudo proprietario risulti, così, solo chiamato a subentrargli nell'eredità al momento della di lui morte).
leggi tutto ›
05/05/11
Il delineare compiutamente il contenuto del diritto d'usufrutto (e dunque il descrivere e comprendere le caratteristiche proprie di tale diritto reale limitato: cfr., amplius, "Usufrutto, uso e abitazione", Cedam, Padova 2010) consente di qualificare giuridicamente le intenzioni che, atecnicamente, il non giurista abbia in qualche modo manifestato.
Si pensi, ad esempio, all'interpretazione del testamento, operazione da compiersi, ontologicamente, in assenza dell'estensore: in particolare, pare corretta l'interpretazione di un testamento, da effettuarsi secondo il principio "del favor", con il quale un genitore di un incapace di intendere e volere lascia, alle proprie cugine, il suo patrimonio, a condizione che lo assistano, ancorché disponendo la loro immissione nel possesso dei beni dopo la morte di tale figlio, nel senso che il testamento medesimo rappresenti un'istituzione di erede (delle predette cugine) nella nuda proprietà del patrimonio, e un legato di usufrutto a favore dell'incapace (anziché una sostituzione fedecommissaria nulla perché in violazione dell'art. 692 c.c. In quanto mancante della doppia vocazione in ordine successivo e dell'obbligo, per il figlio, di conservare e restituire).
leggi tutto ›
25/11/10
In caso di usufrutto successivo (cfr., amplius, "Usufrutto, uso e abitazione", Cedam, Padova 2010), l'accettazione del terzo donatario deve avvenire prima della morte del donante-costituente, nella prescritta forma dell'atto pubblico, con la conseguenza che, qualora il donante riservi l'usufrutto sui beni donati a proprio vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio di un terzo (come appunto consentito dall'art. 796 c.c.), il donatario della nuda proprietà acquista il pieno dominio alla cessazione dell'usufrutto del donante, se il terzo riservatario non abbia accettato prima della morte del donante stesso.
leggi tutto ›
23/11/10
L'articolo 796 del codice civile, in relazione all'istituto della donazione, prevede che sia permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio di un'altra persona (determinata) (o anche di più persone, ma non successivamente).
Tale donazione con riserva di usufrutto in favore di un terzo darebbe luogo, secondo la giurisprudenza più recente, a due distinti negozi: un trasferimento della nuda proprietà, in favore del donatario; un'offerta di donazione dell'usufrutto, in favore del terzo, quest'ultima improduttiva di effetti sino a quando non intervenga l'accettazione del terzo medesimo.
leggi tutto ›
19/11/10
L'usufrutto può costituirsi anche attraverso il contratto di donazione (cfr., amplius, "Usufrutto, uso e abitazione", Cedam, Padova 2010), non solo donando il diritto reale di usufrutto, ma anche, indirettamente (c.d. riserva d'usufrutto), donando la mera nuda proprietà.
leggi tutto ›
15/11/10
Pacifica risultando la possibilità di costituire il diritto di usufrutto tramite legato (cfr., amplius, "Usufrutto, uso e abitazione", Cedam, Padova 2010), è da precisare che, qualora a più persone sia legato un usufrutto, in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento,
l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto, e ciò per espressa previsione normativa (cfr. articolo 678 del codice civile).
Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.
leggi tutto ›
22/10/10
E' principio consolidato che, nell’interpretazione di una disposizione testamentaria, si deve ricercare l’effettiva volontà del "de cuius", oltre che attraverso il contenuto testuale della scheda testamentaria, anche attraverso l’analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire.
leggi tutto ›
|
|