Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere le persone fragili, far respirare i nuovi diritti

Interessi protetti / tempo libero

29/12/12

“ANCORA UNA PRONUNCIA DELLA CORTE COST. SULLA CACCIA” - Corte Cost. n. 278/12 - Carol COMAND

L'ultima pronuncia depositata dalla Corte Costituzionale in tema di caccia per l'anno 2012 vede sottoposta a censura la legge della provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 1987 per come modificata dalla l.p. n. 14 del 2011.

Le questioni comprendono vari aspetti della disciplina considerata, fra i quali, l'esclusione del piccione domestico inselvatichito dalla fauna selvatica, la modifica del calendario previsto dal piano nazionale nonché l'abolizione del silenzio venatorio.

Avversata dal ricorrente anche l'istituzion ...

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11/10/12

“NEGATO IMBARCO: CASI PARTICOLARI” Corte Giustizia UE 4 ottobre 2012 – Maria Rita MOTTOLA

Molto spesso negli aeroporti alcuni passeggeri sono costretti a non imbarcarsi perché, per disfunzioni delle compagnie aeree o degli organizzatori dei viaggi il numero dei posti a disposizione è inferiore al numero delle prenotazioni. Negare l’imbarco è accettabile solo allorquando i viaggiatori non hanno rispettato le regole disciplinari (per esempio non hanno i documenti in regola o sono giunti al gate oltre l’orario stabilito) o per motivi sanitari o di ordine pubblico. In caso contrario il passeggero deve essere risarcito.

I passeggeri non consenzienti a cui viene negato l’imbarco dovrebbero avere la possibil ...

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10/09/12

"DANNO DA ANIMALI: BAMBINI E CANI LASCIATI LIBERI DI CIRCOLARE IN GIARDINO" - Riccardo MAZZON

Anche nel caso di danno cagionato da animali, per esser liberati da responsabilità, serve provare il caso fortuito; valgono, pertanto, sul punto, le medesime osservazioni più volte proposte riguardo al danno da cose in custodia, sicchè non paiono condivisibili le seppur numerose pronunce, secondo le quali l’art. 2052 c.c. configurerebbe ipotesi di responsabilità oggettiva, a carico del proprietario dell'animale,

“la responsabilità del proprietario dell ...

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10/05/12

“MINORI, CAPACITA' DI AGIRE, FACEBOOK, TWITTER & CO.” – Matteo BARIZZA

Prendendo lo spunto da un interessante scritto apparso recentemente nella rivista Studium Iuris (Arianna THIENE, L'inconsistente tutela dei minori nel mondo digitale, 2012, 5, 528 e ss.), in cui viene affrontato l'importante tema della protezione dei minori nell'utilizzo quotidiano della rete internet, specie se attraverso la navigazione dei sempre più diffusi social networks, pare importante effettuare alcune considerazioni.

Non tutti immaginano che, nel momento ...

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16/04/12

“CODICE DEL TURISMO: ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DI 19 ARTICOLI” – Corte Cost. 80/2012 – Alessio MALAVENDA

Corte Costituzionale, Sentenza 5 aprile 2012, n. 80, Pres. Gallo, Rel. Silvestri

“Esula dall’ambito della delega il riassetto generale dei rapporti tra Stato e Regioni in materie non di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost., in quanto la disciplina necessaria per operare tale riassetto non può rimanere ristretta alla sfera legislativa di competenza dello Stato, ma coinvolge quella delle Regioni, sia nel rapporto tra principi fondamentali e legislazione di dettaglio, nelle materie di competenza concorrente, sia, a fortiori, nell’esercizio del potere di avocazion ...

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21/12/11

"ALBERI PRESSO IL CONFINE" - Riccardo MAZZON

Chi vuol piantare alberi presso il confine, deve osservare le distanze (cfr., in generale, "Distanze e confini, tutela giurisdizionale e risarcimento", Cedam, Padova 2009), stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali: il codice civile ha dunque carattere meramente suppletivo:

“In tema di distanza per gli alberi rispetto al confine la norma di cui all'art. 892 c.c. ha carattere suppletivo rispetto alle norme regolamentari”. Pretura Mantova, 10 marzo 1993 Cranchi c. Cuoghi Gius 1994, fasc. 4, 102 (s.m.)

 Solo nel caso gli uni e gli altri n ...

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24/08/11

"L'USO DI BANCO DA PARTE DI FEDELE ALL'INTERNO DELLA CHIESA CATTOLICA" - RM

Quanto all'uso di banco, da parte del fedele, all'interno della chiesa cattolica, si osserva come difetti di giurisdizione il giudice italiano(cfr., amplius, "IL POSSESSO - Usucapione, azione di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto -" - CEDAM 2011) in ordine alla controversia relativa all'uso di banco da parte del fedele all'interno della chiesa cattolica, trattandosi di questione attinente all'uso di potere discrezionale dell'autorità ecclesiastica circa l'esercizio e le modalità del culto.

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04/07/11

"VACANZA ROVINATA, TEMPO LIBERO E SPORT: LA GIURISPRUDENZA SUL DANNO" – Maria Rita MOTTOLA

ultimi inserimenti Cass. 4 marzo 2010, n. 5189,  Cass. Pen. 18 marzo 2010, n. 19523, Cass. 13 novembre 2009, n. 24044
DANNI DA PERDITA DI BAGAGLIO
DANNI DA MANCATA VACANZA
DANNI DA MANCATA POSSIBILITA' DI ESERCITARE UNO SPORT
RIPARTIZIONE E NATURA DELLA RESPONSABILITA'
ONERE PROBATORIO
PROVA DEL DANNO
LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

 

Il tempo libero, e soprattutto la vacanza rovinata, è un terreno fertile per l’elaborazione della giurisprudenza del danno esistenziale.
Ormai la prima sentenza che ha trattato l’argomento risale al 1973 e in quel caso il Pretore non ritenne di risarcire il danno: “ (la richiesta (era) esagerata e così formulata include(va) anche una parte, sia pure generica, tendente a risarcire il disappunto e lo sconforto morale nel quale gli attori si vennero a trovare vedendosi relegare, per un soggiorno di vacanza e di ricreazione in una località del tutto disagiata e depressa e completamente diversa per bellezze naturali, conforti e comodità, da quella programmata e desiderata. E così vista la parte dei danni richiesti, attenendo essa alla sofferenza inferiore creata dall'amara disillusione dell'aspettativa contrattata e dalla "minore piacevolezza" della situazione (come garbatamente si è compiaciuta definirla la difesa avversaria) dei luoghi non desiderati, costituisce effettivamente "materia" di danni morali, e come tali effettivamente non risarcibili in dipendenza da illecito e colpa contrattuale essendo risaputo e pacifico, che i danni morali, per la vigente legislazione, sono risarcibili soltanto quando e se causati da reato (art. 185 c.p.). Sta di fatto, però, che una parte dei fastidi e disagi lamentati e dedotti, hanno anche incidenza economica ed espressione nelle maggiori ed inevitabili spese per gli acquisti comuni e di ogni giorno, per il disagio della corrispondenza e delle telefonate. E sotto questo profilo i detti danni sono risarcibili” (Pret. Roma, 31 marzo 1973, in Nuovo dir., 1973, 601) e da allora l’argomento è stato più volte affrontato con diverse fortune.
La normativa europea (Direttiva 13/6/1990 n.314 90/314/CEE, del Consiglio concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", attuata con il d.lgs.17 marzo 1995, n. 111, oggi abrogato con l'entrata in vigore del Codice del Consumo, introdotto dal d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), prevede in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, il diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e alla persona. “Tout prejudice” così si esprime la normativa europea e facilmente era possibile far rientrare in quell’espressione anche danni non solo patrimoniali.
La stessa Corte di Giustizia CE legge l'art 5. della direttiva 90/314/CEE, indicando che “dev’essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio "tutto compreso" (Corte Giustizia CE, 12 marzo 2002, n. 168, RCP, 2002, 360).

Offriamo un panorama sulla giurisprudenza in argomento suddivisa per argomenti e problematiche affrontate dalle sentenze degli ultimi anni.

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15/06/11

"CODICE DEL TURISMO"

Pubblichiamo per esteso il provvedimento (d. lgs. 23 maggio 2011 n. 79) con il quale il governo dispone alcune modifiche alla d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 in particolare in relazione ai contratti di vendita di pacchetti turistici, attuando tra l'altro la direttiva 2008/122/CE in materia di multiproprietà e disponendo alcune norme specifiche sul turismo estendendo agevolazioni a tutti gli operatori del settore. Ci preme sottolineare due aspetti per ora: la esplicita previsione del diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, così denominato dal legislatore, e una serie di interventi per agevolare i portatori di handicap e fruitori dei servizi turistici. La norma pubblicata sulla gazzetta ufficiale il 6 giugno 2011 entrerà in vigore il 21 giugno. (MRM)

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27/08/10

"USUFRUTTO GIUDIZIALE: SI APPLICA ANCHE ALLA CASA DI VILLEGGIATURA" - RM

In sede di divisione dei beni della comunione legale tra coniugi, il giudice (per normativa introdotta dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 - riforma del diritto di famiglia -), in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire, a favore di uno dei coniugi, l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge; il principio è considerato avente carattere generale (non eccezionale) ed ha ottenuto applicazione anche per la casa di villeggiatura, anche se con qualche eccezione.

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05/08/10

GdP Palermo 27 luglio 2010, gdp V. Vitale – "ANNULAMENTO VOLO AEREO E DANNO ESISTENZIALE" - Maria Rita MOTTOLA

La sentenza in commento si sofferma su tre questioni rilevanti: 

1 – la responsabilità in capo al tour operator per la soppressione di un volo aereo compreso nel pacchetto turistico come spostamento dal luogo di vacanza e rientro a casa del turista. 

La sentenza in commento conclude che la responsabilità della soppressione del volo sia da addebitare esclusivamente al vettore aereo, con esonero per l’organizzatore del viaggio. Secondo parte della giurisprudenza il tour operator deve però garantire di aver scelto con la dovuta diligenza i vari collaboratori, in caso contrario, rispondendo, in solido, per il parziale inadempimento. Fuor di discussione è la possibilità per il convenuto di chiamare in garanzia il vettore. Una recente sentenza del Giudice di Pace di Milano ha confermato la legittimità passiva del tour operator e la chiamata in causa a richiesta dello stesso del vettore, addebitando a quest’ultimo la responsabilità per i danni subiti dal turista. 

<<In materia di rapporti contrattuali derivanti dall' acquisto di pacchetti turistici, il disposto di cui all'art. 14 d.lg. n. 111 del 1995 - emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/Cee - prevede la legittimazione passiva in capo al tour operator in caso di controversie determinate dall'inadempimento di fornitura di servizi da questo assemblati, anche e soprattutto al fine di garantire il consumatore dal probabile verificarsi di reciproci addebiti di responsabilità tra il tour operator e il vettore aereo. In ipotesi siffatte, tuttavia, resta fermo, in ogni caso, il diritto di rivalsa del primo nei confronti del fornitore inadempiente, il quale, al fine di andare esente da responsabilità, è tenuto ad assolvere il gravoso onere di provare l'intervenuta adozione di tutte le misure che potevano essergli ragionevolmente imposte per evitare il danno, ovvero la concreta non adottabilità delle medesime. Nella fattispecie, accertata pertanto la legittimazione passiva del tour operator in relazione al danno derivato agli attori dal notevole ritardo registrato in relazione agli orari di partenza e di rientro del volo prenotato, deve al medesimo riconoscersi il diritto di rivalersi nei confronti del vettore aereo inadempiente, al quale solo devono addebitarsi i danni derivanti agli utenti per la diminuzione del periodo di vacanza>> (Giudice di pace Milano, sez. II, 14 settembre 2009, n. 16935, Guida al diritto 2009, 50 66).
L’esclusione di responsabilità dell’organizzatore è motivata dalla dimostrazione che il mancato rientro nel giorno stabilito è stata causata dalla soppressione del volo evento al quale in nessuna misura ha partecipato, neppure come omissione, il tour operator.

2 – la responsabilità del vettore 

La sentenza si richiama alla giurisprudenza anche della S.C. secondo cui, il vettore si libera dalla responsabilità per danni, solo se riesce a dimostrare che l’annullamento del volo è indipendente dalla sua volontà, in altre parole, è causato da caso fortuito o forza maggiore.
Il vettore, pertanto, è condannato al ristoro dei danni patrimoniali subiti o meglio dagli esborsi dimostrati dal turista, anche se non vi è mai stato un rapporto diretto da quest’ultimo e il vettore aereo stesso. Così decide anche altra sentenza <<Il vettore aereo, che esegue una delle prestazioni oggetto di un pacchetto turistico, pur essendo legato da un negozio interno con il tour operator, deve comunque rispondere direttamente nei confronti del turista>> (Giudice di pace Caserta, 11 aprile 2007, Dir. trasporti 2008, 2 519 (NOTA)nota Mignone, D'Amato)

3 –l’esistenza di un danno esistenziale in materia di inadempimento del contratto di trasporto. 

La sentenza in esame riconosce all’attore il rimborso delle spese sostenute ed ulteriori rispetto a quanto già offerto dalla compagnia aerea, - pernottamento con la colazione e il pranzo, nuovo volo il giorno successivo -, mentre nega la possibilità di risarcire il danno non patrimoniale, adducendo come motivazione la restrittiva interpretazione data dalle note sentenze delle S.U. della Cassazione dell’11 novembre del 2008.
In particolare nega l’esistenza del danno esistenziale in relazione all’inesistenza di una norma specifica che imponga anche il ristoro dei danni non patrimoniali.
Così operando la sentenza non riconosce l’esistenza di una norma specifica che impone il risarcimento di ogni danno nascente dall’inesecuzione di un contratto turistico a favore del turista, come viceversa dettato dall’art. 94 del d.lgs. 6 settembre 2005, n.206, che recita <<il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano>>. La norma europea a cui si riferisce il codice del consumo è la direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti <<tutto compreso>> già recepito dal d. lgs. 17 marzo 1995, n. 111. 

In effetti, ancora recentemente la Corte di Giustizia ha confermato la responsabilità del vettore e l’obbligo a risarcire il danno. <<Il vettore che cancella il volo per motivi tecnici è tenuto a corrispondere un indennizzo ai passeggeri danneggiati. Per sottrarsi a tale obbligo, il vettore deve dimostrare che sussistevano circostanze eccezionali e imprevedibili, che non poteva controllare in modo effettivo, pur agendo con la dovuta diligenza e adottando tutte le misure del caso. Tra le circostanze eccezionali non possono essere incluse le situazioni legate a un problema tecnico inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo. La frequenza di un problema tecnico non ha alcuna rilevanza per stabilire l'eccezionalità di una situazione>> ( Corte giustizia CE, sez. IV, 22 dicembre 2008, n. 549, Guida al diritto 2009, 4 111 nota Castellaneta). Ma anche il regolamento 11/2/2004 n.261 04/261/CE, G.U.E. 17/2/2004 n.46, del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato all’art. 7 dispone il diritto ad una compensazione monetaria in caso di soppressione del volo, compensazione prestabilita nel quantumm e in relazione alla lunghezza della tratta aerea e del ritardo causato dall’anullamento del volo. 

Ma, infine, è la stessa Cassazione a confermare di recente una sentenza della corte territoriale che riconosceva danni non patrimoniali in caso di vacanza rovinata: <<la Corte di merito ha inteso liquidare il danno in questione sia dal punto di vista patrimoniale (a titolo di “spese che i G. hanno dovuto sostenere per i giornalieri trasferimenti alla diversa e idonea struttura balneare da essi individuata”), sia dal punto di vista non patrimoniale, in via equitativa, come conseguente danno ex art. 2059 c.c. alla persona che, nella vicenda in esame ed in linea anche con la recente giurisprudenza della S.U. (n. 26972/2008), trova un suo specifico titolo non nella generale previsione dell’art. 2 ma proprio nella cosiddetta “vacanza rovinata” (come legislativamente disciplinata)>> (Cass.4 marzo 2010, n. 5189).


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17/06/10

"TURISMO, SIGLATO IL PROTOCOLLO DI CONCILIAZIONE PARITETICA TRA OPERATORI E CONSUMATORI" - FormaMed

E’ stato siglato ieri 16 giugno 2010 a Roma il Protocollo di conciliazione paritetica sui pacchetti turistici.
I firmatari sono i presidenti dell’Associazione tour operator italiani (Astoi), di Assotravel Confindustria, di Federconsumatori e dalla segreteria nazionale del Movimento consumatori.

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06/06/10

"VACANZE, LE AGENZIE DI VIAGGI ONLINE FINISCONO NEL MIRINO DELL'ANTITRUST"

Aperte tre istruttorie nei confronti di Expedia Italy, e-Dreams e Opodo dopo alcune lamentele

Molti clienti hanno denunciato «pratiche commerciali sospette»

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01/06/10

"STOP ALLE PARTITE DI CALCIO NEI BAR PRIVI DI PERMESSO"

O c’è l’autorizzazione del legittimo distributore oppure il titolare di un esercizio commerciale, bar, pub o circolo che sia, non può trasmettere sul monitor tv le partite di calcio, pena multe salatissime.

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17/06/10

"VACANZA ROVINATA, TEMPO LIBERO E SPORT: LA GIURISPRUDENZA SUL DANNO" – Maria Rita MOTTOLA

DANNI DA PERDITA DI BAGAGLIO
DANNI DA MANCATA VACANZA
DANNI DA MANCATA POSSIBILITA' DI ESERCITARE UNO SPORT
RIPARTIZIONE E NATURA DELLA RESPONSABILITA'
ONERE PROBATORIO
PROVA DEL DANNO
LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

 

Il tempo libero, e soprattutto la vacanza rovinata, è un terreno fertile per l’elaborazione della giurisprudenza del danno esistenziale.
Ormai la prima sentenza che ha trattato l’argomento risale al 1973 e in quel caso il Pretore non ritenne di risarcire il danno: “ (la richiesta (era) esagerata e così formulata include(va) anche una parte, sia pure generica, tendente a risarcire il disappunto e lo sconforto morale nel quale gli attori si vennero a trovare vedendosi relegare, per un soggiorno di vacanza e di ricreazione in una località del tutto disagiata e depressa e completamente diversa per bellezze naturali, conforti e comodità, da quella programmata e desiderata. E così vista la parte dei danni richiesti, attenendo essa alla sofferenza inferiore creata dall'amara disillusione dell'aspettativa contrattata e dalla "minore piacevolezza" della situazione (come garbatamente si è compiaciuta definirla la difesa avversaria) dei luoghi non desiderati, costituisce effettivamente "materia" di danni morali, e come tali effettivamente non risarcibili in dipendenza da illecito e colpa contrattuale essendo risaputo e pacifico, che i danni morali, per la vigente legislazione, sono risarcibili soltanto quando e se causati da reato (art. 185 c.p.). Sta di fatto, però, che una parte dei fastidi e disagi lamentati e dedotti, hanno anche incidenza economica ed espressione nelle maggiori ed inevitabili spese per gli acquisti comuni e di ogni giorno, per il disagio della corrispondenza e delle telefonate. E sotto questo profilo i detti danni sono risarcibili” (Pret. Roma, 31 marzo 1973, in Nuovo dir., 1973, 601) e da allora l’argomento è stato più volte affrontato con diverse fortune.
La normativa europea (Direttiva 13/6/1990 n.314 90/314/CEE, del Consiglio concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", attuata con il d.lgs.17 marzo 1995, n. 111, oggi abrogato con l'entrata in vigore del Codice del Consumo, introdotto dal d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), prevede in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, il diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e alla persona. “Tout prejudice” così si esprime la normativa europea e facilmente era possibile far rientrare in quell’espressione anche danni non solo patrimoniali.
La stessa Corte di Giustizia CE legge l'art 5. della direttiva 90/314/CEE, indicando che “dev’essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio "tutto compreso" (Corte Giustizia CE, 12 marzo 2002, n. 168, RCP, 2002, 360).

Offriamo un panorama sulla giurisprudenza in argomento suddivisa per argomenti e problematiche affrontate dalle sentenze degli ultimi anni.

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09/03/10

"MARE E SPIAGGIA NON CORRISPONDONO AI DEPLIANT? IL TOUR OPERATOR RISARCISCE"

Se nella vacanza "tutto compreso" il mare non è limpido e la spiaggia non è pulita come appariva dal depliant promozionale, il tour operator deve risarcire i danni patrimoniali e lo stress da «vacanza rovinata».

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20/01/10

"INCENTIVI AL TURISMO: I 'BUONI VACANZA' " - Stefano SANTINI

I Buoni vacanza (o bonus vacanze) per il turismo sono un contributo statale per i nuclei familiari numerosi o a basso reddito, da spendere al mare, in montagna o nelle località termali.
Grazie a tale contributo, riservato ai cittadini italiani, lo Stato incentiva le famiglie a fare le valigie e a godersi qualche giorno lontano dalle mura casalinghe, ottenendo sconti in alcune strutture convenzionate nei periodi di poca affluenza.

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28/04/09

"SPESE PER SPORT DEI FIGLI" – Maria Rita MOTTOLA

Spesso i genitori separati provvedono alle spese per la educazione, il divertimento la cultura e lo sport dei figli in misura eguale. Sembrerebbe ovvio che entrambi i genitori, a cui carico incombe il mantenimento dei figli, possano dedurne l’onere dalle somme dovute a titolo di imposta dei rispettivi redditi. 

Così non conclude l’Agenzia delle Entrate che, pur ammettendo la possibile deduzione da parte di entrambi i genitori esclude che il tetto massimo di legge di € 210,00 annui possa valere per ciascuno dovendosi intendere tale per ogni figlio minorenne e a carico.

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