20/02/12
La web reputation nel mondo elettronico e' una delle nuove frontiere del marketing e uno degli aspetti principali del danno alla persona.
EVGENY MOROZOV nella traduzione di Maria Sepa, Corriere della Sera 16 febbraio 2012 lancia una proposta-provocazione al mondo dell'Internet e soprattutto al mondo della Societa' dell'informazione.
In uno scenario elettronico in cui tutto sta divenendo social anche le informazioni riservate rischiano di essere esposte al dominio pubblico. Pensiamo alle falle nelle varie policy privacy di Facebook e di Google. Pensiamo alle incursioni barbariche di Anonymous su data center di rili ...
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23/04/10
Il noto portale di aste on line, già frequentatissimo dagli appassionati di e-commerce di tutto il mondo, è stato oggetto di alcune pronunce giurisprudenziali rese in vari tribunali europei, riguardanti casi di responsabilità per fatto illecito commesso da venditori eBay.
L’ultima sentenza di cui si è avuta notizia, in ordine di tempo, è quella resa il 31 marzo scorso da un tribunale regionale austriaco che ha condannato eBay a risarcire un utente che aveva acquistato un lingotto d’oro, mai ricevuto, da un venditore registrato al sito di aste ed insignito della qualifica di “powerseller”.
eBay: semplice intermediario o soggetto attivo nella mediazione commerciale sul web?
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16/04/10
Il Registro delle opposizioni è la banca dati che ci dovrebbe salvare dalle telefonate inopportune in materia di telemarketing.
La bozza di regolamento del Registro è all'esame del Consiglio dei Ministri in questi giorni.
Il regolamento è destinato a divenire operativo dal 25 maggio 2010.
In sintesi gli obblighi per l'operatore di telemarketing e per l'utente.
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18/09/09
L’e-commerce, sviluppatosi grazie alle caratteristiche di immediatezza e aterritorialità o globalità dell’internet, sconta queste stesse risorse in tema di effettività della tutela.
A fronte di una transazione conclusa on line (per esempio mediante un point and click), quali sono le possibilità di ottenere difesa delle proprie ragioni con la stessa rapidità e in modo cogente?
La normativa europea il cui massimo obbiettivo si sostanzia nel costruire la Società dell’informazione nello “spazio di libertà, sicurezza e giustizia” in cui gli operatori economici (consumatori e imprese) si interfacciano senza essere arrestati nello loro attività da sistemi amministrativi lenti e complessi ha previsto l’utilizzo delle ODR (Online Dispute Resolution) per rispondere a queste esigenze.
A differenza delle ADR (Alternative Dispute Resolution), le ODR non nascono per alleggerire i carichi della giustizia. Si tratta piuttosto di uno strumento “contrattuale” in cui le parti rideterminano l’equilibrio negoziale. Per dirla con Enzo Maria Tripodi le ODR possono essere viste come “un sistema utilmente impiegabile per un debug delle condizioni di contratto, ossia un metodo per correggere gli errori sia giuridici che aziendali in cui è incorsa l’impresa” (Enzo Maria Tripodi, “I sistemi di conciliazione on line: dalla soluzione delle controversie alla gestione dei rapporti tra imprese e tra imprese e consumatori”, Diritto dell’Internet, n.2, 2005).
Le ODR sono state pensate per i cosìddetti small claims ovvero per un contenzioso di natura bagatellare la cui entità viene ad emersione proprio in virtù di questi sistemi.
L’utente, in difetto di soluzioni immediate e poco costose, avrebbe sicuramente rinunciato a far valere le proprie ragioni calcolando che “il gioco non vale la candela”.
La consapevolezza di tutta una casistica di bugs del mercato on line venuta ad emersione con questi sistemi, non solo costituisce un motivo di soddisfazione del consumatore che non rimane frustrato nelle proprie aspettative ma costituisce anche un valido monitoraggio per le aziende riguardo agli eventuali fattori di rischio da correggere e migliorare.
Una consapevolezza siffatta si rivela dunque utilissima per dare contenuto a disposizioni in materia di soft law atte a riequilibrare il mercato come per esempio i codici di autoregolamentazione di singole imprese, i codici di associazioni professionali e di categoria, le raccolte di principi e di regole spontaneamente sorte od effettuate da determinati organismi allo scopo di introdurre discipline uniformi in determinati ambiti ( pensiamo alla Lex mercatoria e ai Principi Unidroit).
Vediamo di seguito la normativa e i sistemi pratici realizzati in materia.
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22/05/09
Secondo dati diffusi dall’Istat nel febbraio di quest’anno, quasi la metà dei cittadini europei, in media, (l’Italia, tuttavia, patisce il gap con i paesi del nord europa) è connessa ad internet tramite banda larga, ma nonostante la crescita costante degli utenti della rete, gran parte di essi non si fida a concludere transazioni commerciali on line.
L’e-commerce presenta il vantaggio di consentire l’acquisto di beni di consumo e la fruizione di servizi on line, stando comodamente seduti davanti al pc, ma i cittadini europei sembrano preferire lo shopping tradizionale, sicuramente più collaudato e rassicurante. I dubbi sulla sicurezza delle transazioni, ad esempio in riferimento all’utilizzo delle carte di credito, frenano gli acquisti da paesi esteri, pur facenti parte della UE. A quanto pare, l’esistenza di un mercato unico e della moneta unica per gran parte dei paesi aderenti, non tranquillizzano i consumatori.
La diffidenza è dovuta, almeno in gran parte, alla mancanza di consapevolezza circa i propri diritti, pertanto, al fine di informare i cittadini europei delle norme a tutela dei consumatori, la Commissione Europea ha predisposto una guida, denominata “eYou Guide”, visibile al sito http://ec.europa.eu/eyouguide, dedicata alle regole da rispettare e ai diritti che i consumatori devono conoscere, nell’ambito delle attività di shopping on line e non solo.
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12/07/08
Spesso, chi decide di svolgere attività di commercio elettronico si interroga sulla necessità, o meno, di richiedere autorizzazione
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25/06/08
Uno degli aspetti di maggiore interesse per l’acquirente via Internet riguarda l’esercizio del diritto di recesso. Sul punto, la normativa italiana, in linea con l’indirizzo espresso dal legislatore comunitario, offre una precisa tutela contenuta nel codice del consumo.
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31/05/09
(segue)
Il commercio esercitato nella fattispecie che ci occupa si attesta sia nella categoria del commercio elettronico diretto sia nella categoria del commercio elettronico indiretto.
Nel primo caso si effettua la vendita, tramite web, di beni virtuali o di servizi erogati mediante lo strumento elettronico; nel secondo caso si effettua la vendita, tramite web, di prodotti tangibili che vengono poi recapitati a casa del cliente con corriere.
Il signore in questione utilizzava il sito internet sia per vendere servizi in rete sia per vendere prodotti tipici del luogo di appartenenza utilizzando l ...
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07/10/09
(segue)
Come già anticipato nel panorama normativo vigente non esiste un reato dedicato al phishing e al furto di identità.
A livello comparativistico possiamo osservare che in molti Stati americani esistono norme che prevedono che l'uso di un computer per ottenere informazioni personali, attraverso artifici e raggiri, sia punito con la reclusione fino a 5 anni o con la multa fino a 2.500 dollari. Viene segnalato a cura di Alessia Sorgato, autore per “Il Merito”de Il Sole 24 Ore che disposizioni simili si rinvengono nel Computer Crimes Act della Virginia, del New ...
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20/05/10
(segue)
CONTRATTI TRA PROFESSIONISTA E CONSUMATORE
In questa sede prendiamo in esame il caso di un acquirente italiano che conclude una transazione con un’impresa di un Paese terzo (immaginiamo ad esempio gli Stati Uniti) per soddisfare bisogni personali.
Siamo dunque nell’ambito del cosiddetto B2C (business to consumer) ovvero del contratto tra professionista e consumatore.
In questa fattispecie: quale giudice e quale legge?
INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE
Il principio fondamentale in materia di diritto internazionale ...
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07/06/10
(segue)
NORMATIVA: UNO SGUARDO COMPARATISTICO
Negli Stati Uniti il fenomeno delle finte recensioni ad opera di compiacenti blog è diventato un vero e proprio lavoro. Per un commento sul proprio diario on line a seconda del numero di visitatori del sito si può guadagnare anche l’equivalente di 500 euro.
Proprio al fine di evitare un flusso informativo deviante degli orientamenti consumistici dei netizen americani si è deciso di dare una disciplina atta ad arrestare il fenomeno di queste pratiche.
La Federal Trade Commission ...
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24/05/11
(segue)
Il sito web abilitato a esercitare trading on line
La Consob ha stabilito le caratteristiche dei siti Internet.
Tali caratteristiche sono assolutamente tassative. I siti che assolvono a una funzione meramente informativa o pubblicitaria non possono essere considerati siti di intermediazione finanziaria. I siti, dunque, per essere qualificati come “finanziari”, devono contenere strumenti di interazione, anche standardizzata, con l'investitore.
Requisiti tassativi per il trading on line.
I siti devono contenere le informazioni relative ...
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18/07/11
(segue)
Corte di Giustizia delle Comunità europee, sez. III, 9 giugno 2011, C-87/10
Dispositivo
L'art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto.
Al fine di verifi ...
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