02/02/12
"IL REATO DI ESTORSIONE NEL MONDO DEL LAVORO: UN CASO PARTICOLARE" - GIUSEPPE CARISTENA
Il Dott. Giuseppe CARISTENA ci ha inviato oggi una significativa pronuncia della Seconda Sezione della Cassazione Penale pubblicata appena ieri, 1° febbraio 2012.
Si tratta della pronuncia n.4290/2012 e volentieri pubblichiamo il compendio che rinvenite nell'allegato qui in calce.
Ringraziamo il lettore di P&D con l'invito a tutti Voi ad inviarci contributi che rivestano importanza per la generalità dei lettori (Paolo M. STORANI).
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16/01/12
Il caso di specie vede protagonista un padre che, vedendosi costretto dalla condizione di salute della figlia, utilizza l’auto militare per l'andata ed il ritorno in caserma.
L’accusa è quella di peculato, caratterizzato da un “uso momentaneo della cosa”. il Giudice della udienza preliminare dichiarava il non luogo a procedere per l'insussistenza del fatto, a portare il Giudice a tale decisione vi era la considerazione che il periodo nel quale l’appuntato aveva utilizzato l’auto di servizio era irrisorio e quantificabile indicativamente in 30 minuti e che era stata utilizzata ...
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28/03/11
L'attenta verifica dell'avvenuta (o meno) realizzazione del fatto tipico in ambito di concorso rileva, particolarmente, in materia di falso, anche per distinguere tra tentativo o reato consumato, ovvero (fattispecie che si verifica con particolare frequenza) per determinarne il concorso con il reato di truffa (anche, eventualmente, solo tentata.
Si vedano, inoltre, le seguenti pronunce, dove la realizzazione del fatto tipico, alla stregua della fattispecie monosoggettiva di riferimento, acquista particolare importanza: falsa dichiarazione ad un notaio della data di realizzazione delle opere abusive ai fini dell'applicazione del condono edilizio, attestazione relativa allo stato di coabitazione, resa in una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la quale attestazione, non valendo ad integrare una qualità personale - non connotando i dichiarandi né designandone una qualità strettamente inerente la persona - , in caso di falsità integra il delitto previsto dall'articolo 483 del codice penale e non quello previsto dall'articolo 495, stesso codice, inidoneità a ledere l'interesse tutelato dal reato di falso in certificato (articoli contestati: 110, 477 e 482 del codice penale) del comportamento tenuto dal gestore di un istituto scolastico privato (legalmente riconosciuto) e dall'impiegata della segreteria dell'istituto, i quali, in concorso fra loro, sul c.d. tabellone degli scrutini (firmato dal commissario governativo, contenente i risultati dello scrutinio finale degli studenti di un determinato corso dell'istituto e destinato all'affissione in bacheca), all'altezza dei voti e del giudizio finale riportati da uno degli studenti, incollino una striscia di carta e coprano l'indicazione dei voti e del giudizio, scrivendovi: "Non in regola con l'amministrazione".
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08/11/11
Con l’intestata pronuncia la suprema Corte aderisce ad un’interpretazione più rigida e – purtroppo, a parere di chi scrive - decisamente meno garantista dei diritti del lavoratore.
Sebbene non ci competa, in questa sede, prendere posizione sulla condivisibilità ( o meno) della valutazione ( incensurabile se immune da vizi logici o giuridici, come si ritiene) della gravità del comportamento posto in essere dal lavoratore nel caso de quo, preme, di contro, evidenziare come tale pronuncia si distanzi irrimediabilmente dal principi garantistici previsti contro i provvedimenti espulsivi dei lavoratori, tra i quali il licenziamento disciplinare.
Aderire al principio condiviso dalla pronuncia sopra emarginata, infatti, significherebbe ritenere che la sanzione espulsiva più grave per il lavoratore possa essere irrogata “automaticamente” per effetto della sentenza di patteggiamento e, quindi, prescindendo da ogni accertamento e/o valutazione autonoma in sede disciplinare.
Ciò in spregio al dettato normativo di cui all’art. 445, I comma c.p.p che, già di per sé, sancisce l’inefficacia della sentenza applicativa della pena su richiesta della parti “ ai giudizi civili o amministrativi” ivi inclusa la procedura sanzionatoria disciplinare.
E non potrebbe essere diversamente atteso che l’istituto del patteggiamento ha nel nostro ordinamento una funzione deflattiva del procedimento penale caratterizzata da un supporto premiale con riferimento alla determinazione della pena edittale, senza che assurga a sentenza piena di condanna, in perfetta linea con il già citato art. 445, I comma c.p.p.
Attraverso l’istituto del patteggiamento, pertanto, l’imputato rinuncia a far valere le proprie eccezioni e difese a fronte di una negoziazione sulla pena da irrogare, ma non si dà vita ad una sentenza costitutiva della responsabilità dello stesso.
Il giudice del lavoro, pertanto, deve accertare autonomamente - dietro altre e più consistenti prove – l’effettiva sussistenza di fatti riconducibili alla contestazione, idonei ad evidenziare, per il loro profilo sia soggettivo che oggettivo, l’adeguata e proporzionale comminazione della sanzione disciplinare espulsiva senza limitarsi a desumerla dalla sola pronuncia della sentenza di patteggiamento
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26/11/10
La Suprema Corte ha confermato la responsabilità a carico dell'intero Consiglio di Amministrazione nel caso di infortunio sul lavoro, verificatosi in conseguenza della violazione della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, tutto il vertice aziendale - l'amministratore delegato, il consiglio di amministrazione e il direttore di stabilimento - non possono ritenersi esenti dalle responsabilità sia penali che amministrative per il risarcimento dei danni per i familiari delle vittime sul lavoro e per gli enti di fatto, pur in presenza di una delega di funzioni.
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11/06/10
In caso di incidente in servizio il sindacato può costituirsi parte civile contro l'azienda anche se il lavoratore coinvolto non ha mai aderito ad alcuna sigla. Con la sentenza 22558 la Suprema corte afferma il diritto all'indennizzo in favore di Cgil, Cisl e Uil, superando il limite dell'iscrizione posto da una precedente decisione.
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16/02/10
La tecnica di indagine pertinente alla trattazione dei reati in materia di malattie professionali, ed in particolare di patologie correlate all’inalazione di fibre di amianto, risente delle peculiarità attinenti sia alle condotte censurabili (di molto risalenti nel tempo e frequentemente poste in essere all’interno di strutture complesse) che alle caratteristiche specifiche della patologia che ha determinato le lesioni o la morte delle persone offese (il lungo periodo intercorrente tra la prima esposizione e la manifestazione clinica della malattia, l’impossibilità di stabilire il momento dell’insorgenza della malattia tramite la nascita e la proliferazione delle prime cellule malate; la discussione sulla possibilità di attribuire rilevanza causale alle esposizioni maturate in tempi significativamente posteriori all’inizio della prima esposizione).
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16/02/10
L’invito rivolto al nostro gruppo di diritto penale è quello di trattare le questioni più ricorrenti nella fase delle indagini e del dibattimento riguardanti le malattie professionali con particolare attenzione a quelle provocate dall’esposizione all’amianto.
Il tema è certamente complesso e temo che il tempo concesso ci consenta appena di accennare ai problemi più scottanti e di dibattere brevemente sugli spunti che verranno forniti.
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16/12/09
In apertura dell'udienza preliminare del processo Eternit, la difesa degli imputati ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano la costituzione di parte civile nel processo penale, sia con riferimento al principio di ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111 della Costituzione; sia in relazione al canone di ragionevolezza, di cui all’art. 3 della medesima.
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16/12/09
Il 10 dicembre 2009 al banco degli imputati in seno al processo Eternit, accanto a Schmidhelny Stephan Ernest (Svizzera) e De Cartier De Marchienne Lous (Belgio), ex vertici Eternit, a sedere al banco degli imputati ci sarà un altro nome illustre: niente meno che lo Stato italiano, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore Silvio Berlusconi.
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11/05/09
Le organizzazioni sindacali, nei cui scopi statutari rientra la tutela del diritto dei lavoratori alla salute e alla sicurezza e il miglioramento delle loro condizioni di vita (art. 9 Stat. Lav.), sono legittimate a costituirsi parte civile in un processo in cui la contestazione attiene ad una pluralità di ipotesi, verificatesi in un ampio intervallo di tempo, di omicidio colposo e di lesioni colpose per malattia professionale non solo per il ristoro del danno patrimoniale, ma anche per il danno alla personalità dell'ente esponenziale.
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05/06/09
Con il ricorso in esame, rubricato al n. 15/09, - ha chiesto l'annullamento del provvedimento di revoca del Comune di Trieste del , della licenza Taxi del , a lui intestata.
A sostegno del ricorso - ha dedotto due motivi, con i quali ha denunciato l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto svariati profili di violazione di legge e di eccesso di potere.
Non si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Trieste.
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25/06/08
La sentenza n. 1695 pronunciata in data 25.06.2008 dal Tribunale di Bergamo si caratterizza per profili innovativi nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. III, 7 febbraio 2008, n. 12738), in particolare nel riconoscere che « …la legittimazione alla costituzione di parte civile iure proprio delle associazioni sindacali si fonda sull’art. 9 dello Statuto dei Lavoratori, che riconosce ai lavoratori il diritto, mediante i propri rappresentanti, di controllare l’applicazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e di promuovere l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità dei lavoratori e non già sull’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, il cui criterio di selezione – modificato in senso restrittivo dal referendum del 1995 – si applica unicamente ai diritti sindacali di cui al Titolo III dello Statuto dei lavoratori».
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04/10/07
La vicenda giunta dinanzi alla S. C. si è svolta in Sardegna, terra purtroppo connotata da particolari difficoltà del mercato del lavoro. Tuttavia quanto pronunciato dai supremi giudici assume portata generale e può sintetizzarsi nel principio giuridico in virtù del quale qualunque condotta datoriale, anche se astrattamente lecita, può trasformarsi nella «violenza minaccia» (elementi costitutivi dell’estorsione) se, come nella specie, non vi sono alternative percorribili per evitare il male ingiusto. Infatti l’estorsione è delitto posto congiuntamente a tutela del patrimonio e della libera volizione delle vittime. Oltre che sulla loro collaborazione, i giudici (soprattutto nelle fasi di merito) hanno potuto contare sulle rigorose indagini degli Ispettori del Lavoro. Essi, quindi, condividono con la Corte di legittimità il merito di aver contribuito a porre in luce condizioni di lavoro sicuramente indegne.
Guardando, invece, esclusivamente alla motivazione in esame, essa pone giustamente l’accento sul fatto che le minacce, elemento costitutivo dell’estorsione, offendono la libera volizione della parte lesa. Segno che, nella considerazione dei supremi giudici, la persona vale molto più del patrimonio che, nell’economia della motivazione, riceve solo il cenno necessario ad evidenziare che anch’esso è un «bene giuridico» tutelato dall’art. 629 c. p. (che punisce l’estorsione) (a.t.)..
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28/08/07
Non è certo la prima volta che i mezzi di comunicazione di massa (giornali e, specialmente, la televisione) riferiscono in ordine a decisioni giudiziali e, in particolare, a sentenze della Corte Suprema di Cassazione.
E non è certo la prima volta che, vuoi per una frettolosa o superficiale lettura della pronuncia, vuoi perché attratti dal lancio di una notizia ad effetto, vuoi perché costretti nello spazio (di poche righe nel cartaceo) o nel tempo (di pochi secondi nel video), la comunicazione viene presentata in maniera erronea ovvero distorta, oppure – in ogni caso – atta ad influire sulla pubblica opinione magari convincendola su una particolare questione giuridica o su un orientamento giurisprudenziale: si pensi, ad esempio e come più volte abbiamo evidenziato in questa sede, a certe pronunce in tema di reati sessuali, “gridate” in modo quasi scandalistico, ma poi rivelatesi, ad un’attenta e completa lettura della sentenza in oggetto, del tutto diverse da quanto descritto e commentato.
Anche la sentenza della Cassazione in oggetto in tema di mobbing può ben inserirsi, a nostro avviso, in questo solco. A sentire i primi “lanci” del media, si era avuto l’impressione che la Suprema Corte avesse assolto un soggetto accusato di tale comportamento, ritenendolo penalmente irrilevante e demandando, caso mai, il relativo risarcimento del danno al giudice civile. Magari con un forte rammarico, da parte dei primi commentatori, per l’insipienza (o la pigrizia) del nostro legislatore penale, il quale, a differenza di altri ordinamenti, lascerebbe impunite condotte, effettuate nel contesto lavorativo, così sgradevolmente lesive di beni strettamente personali.
Ebbene, a leggere la decisione in oggetto, le cose non stanno proprio così.
Certo, è ben vero, che se per mobbing si intende una condotta protratta nel tempo con le caratteristiche della persecuzione, e finalizzata all’emarginazione del lavoratore, e posta in essere dal preposto sul luogo di lavoro, allora una specifica fattispecie penale non esiste nel codice ovvero nella legislazione complementare correlata. Il che non significa, tuttavia, che tale comportamento non sia punibile ovvero risulti penalmente irrilevante.
Non si dimentichi, peraltro, che il diritto penale si fonda sul principio della stretta legalità (costituzionalmente sancito dall’art. 25, comma 2 Cost.), il quale presenta, fra gli altri, anche il profilo della sufficiente determinatezza (o di precisione, che dir si voglia) della fattispecie. Come dire che potremmo essere dinanzi a comportamenti penalmente non significativi presi singolarmente, ma che solo nella loro complessità temporale potrebbero presentare quei tratti e quella volontà persecutoria, cui abbiamo cennato. Per usare un termine tecnico ci troveremmo, forse, di fronte ad un reato c.d. necessariamente abituale, ma che, in ogni caso, dovrebbe essere descritto con sufficiente accuratezza: il che, sinceramente, non sembra affatto semplice.
In ogni modo, già ora i vari comportamenti ascrivibili a volontà di mobbing sono, a seconda dei casi, riconducibili a singoli reati, ovviamente se, di volta in volta, riscontrabili: si pensi, ad esempio, all’ingiuria, alla diffamazione, alle minacce, alla violenza privata, all’abuso d’ufficio, ovvero ai maltrattamenti in famiglia (quest’ultima nella norma estesa alla professione od arte), ovvero ancora, ed infine, al delitto di lesioni, in ragione, quanto meno, dell’indebolimento permanente della funzione psichica.
Tutto ciò schematicamente premesso, passiamo ad esaminare la sentenza de qua.
L’imputazione era proprio quella di lesioni (art. 572 c.p.) nel senso appena ricordato. Ebbene, ammesso che possa essere riscontrato l’evento del reato, ossia la minorata funzione psichica, il che, invero, dagli atti non pare, la Corte rileva come la condotta non appaia affatto descritta, a parte un generico richiamo a gesti ostili protrattisi nel tempo, che non vengono proprio delineati; mentre la stessa temporalità non trova alcuna specificazione nella loro durata e frequenza.
Ora, posto che fra la condotta e l’evento deve sussistere il rapporto di causalità ai sensi dell’art. 40 c.p., il giudice di merito non è stato assolutamente in grado di effettuare tale valutazione, stante la mancata individuazione dei singoli atti lesivi, ciascuno dei quali, peraltro, difficilmente in grado di rapportarsi alla patologia evidenziata, a sua volta non allocabile cronologicamente sia nel suo sorgere sia nel suo evolversi.
Questo, allora, è il punto: il g.u.p., sulla base di tali rilievi, aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere, donde il ricorso dell’accusa e della parte civile. Ma la motivazione del giudice di prime cure alla Cassazione non appare affatto carente o contraddittoria, tenuto altresì conto che, nell’impugnazione, nessun ulteriore elemento viene portato, limitandosi a richiamare quella vaga e generica asserzione di gesti ostili da parte dell’imputato. Se, dunque, una critica potrebbe essere mossa (pur restando la Suprema Corte giudice di legittimità e non del fatto), questa va rivolta alla pubblica accusa, la cui contestazione della fattispecie criminosa è stata del tutto carente in prima battuta, e superficiale nel prosieguo, quando avrebbe potuto sviluppare, e non l’ha fatto, un possibile compendio probatorio. Del tutto corretto, quindi, il rigetto del ricorso.
In definitiva, non è affatto vero che la Cassazione si sia pronunciata, più o meno solennemente, per la non punibilità dei comportamenti propri del mobbing. Tutt’altro. Ha solo confermato, sul tema, una singola pronuncia di non doversi procedere per assoluta carenza di contestazione dell’accusa sotto il profilo della descrizione del comportamento criminoso e del nesso causale nei confronti di un ventilato evento.
Ed è inutile rimarcare che l’accusa non solo deve essere sempre accuratamente decritta, ma altresì provata, come da ultimo si usa dire, al di là di ogni ragionevole dubbio.
In questo caso, e con esclusivo riferimento a questo particolare caso, alla parte che si ritiene lesa da un comportamento definibile come mobbing non resta pertanto che adire alla giustizia civile ovvero a quella del lavoro. Sempre che, pure in queste due sedi, riesca a dimostrare la veridicità di quanto lamentato (p.p.).
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28/03/95
Una norma antinfortunistica non solo può essere oggetto di previsione contrattuale, ma può essere specificata in una clausola di un contratto di appalto tra un ente pubblico e un privato ed avere, quindi, fonte convenzionale. Di conseguenza, in violazione di tale norma antinfortunistica rispondono sia il committente che l'appaltatore (Rocchina Staiano).
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24/06/00
In materia di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza e, pertanto, è tenuto a munire le macchine dei più moderni e sofisticati dispositivi che, sia pure non ancora resi obbligatori da vigenti disposizioni normative, siano presenti in macchine di più recente fabbricazione (Rocchina Staiano).
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21/04/06
La Cassazione ha affermato che il caposquadra assume la figura del "preposto" ai fini della legislazione antinfortunistica. Pertanto, deve considerarsi penalmente responsabile delle contravvenzioni di cui all'art. 90 d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in quanto, pur non rientrando nei suoi poteri adottare le opportune misure di prevenzione, spetta comunque a costui vigilare sulla concreta applicazione di quelle esistenti, rispondendo di mancato controllo, in caso negativo, avendo violato un preciso obbligo di garanzia (p.p.).
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03/02/06
Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte ha statuito la penale responsabilità (affermata in primo grado, ma negata in Appello) del gestore di una piscina, per la morte di un bagnante, non avendo istituito un idoneo servizio di sorveglianza e salvataggio nell'ambito della struttura mediante l'assunzione di un bagnino.
La sentenza si segnala soffermandosi e delineando i princìpi del nesso causale nel reato omissivo, il concetto di imprevedibilità dell'evento (con particolare riferimento ad un'attività para-sportiva) e, soprattutto, sulla posizione di garanzia che, nell'ambito nella suddetta fattispecie penalistica, ricopriva il citato gestore nei contronti dell'utenza (p.p.)
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31/03/06
Il dieci aprile 2000, all’interno della palestra di una scuola media, durante una lezione di educazione motoria, un alunno di dieci anni, rimaneva gravemente ferito mentre spostava una porta di pallamano. L’incidente è stato determinato dall’incauto spostamento, da parte dello studente e dei suoi compagni. I carabinieri, nel corso delle indagini, accertavano che la porta doveva essere fissata al pavimento con appositi bulloni, ma che questi erano stati da diverso tempo rimossi e che era ormai da anni invalso l’uso di spostare le porte all’interno della palestra secondo le necessità. Si accertava altresì che nessuno aveva mai dato indicazioni sulle precauzioni da seguire nello spostamento.
La Cassazione afferma che non vi è alcun dubbio circa la qualificazione di “luogo di lavoro” della palestra scolastica, in quanto è luogo dove si svolge l’attività lavorativa di insegnamento della disciplina di “educazione motoria” e, di conseguenza, è soggetta alla normativa antiinfortunistiva dettata a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori . L’art. 1 comma 2 del D.L.vo 19.9.94 n.926 , espressamente estende l’ambito di applicazione di detta normativa anche agli “istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado”, sia pure tenendo conto della esigenze connesse al servizio effettivamente espletato. Quindi, con riferimento a tali ambienti , devono ritenersi applicabili le disposizioni dettate dall’art 35 del D.L.vo 926/94, non solo di mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed idonee attrezzature ai fini della sicurezza e della salute, ma anche di attuare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso di tali attrezzature e per impedire che le stesso possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni non adeguate.
Prosegue la Cassazione dicendo che non vi è alcun dubbio circa la qualificazione di “attrezzature di lavoro” delle porte di pallamano: l’ art 34 del D.L.vo specifica che ai fini della normativa antiinfortnistica , per “attrezzature di lavoro” deve intendersi “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro”. La porta di pallamano è certamente, quantomeno per il docente di educazione motoria, uno “strumento” con il quale svolge il proprio lavoro.
Conclude la Corte dicendo che sicuramente la palestra scolastica è il luogo abitualmente destinato allo svolgimento di attività lavorative e che l’infortunio è stato determinato dall’uso di uno strumento di lavoro, in un ambiente certamente soggetto alle alla normativa antinfortunistica . Se è vero infatti che lo studente di quinta elementare non può essere equiparato al lavoratore dipendente, è anche vero che lo stesso è destinatario delle garanzie dettate dalla citata normativa. Infatti, pur estraneo a qualsiasi rapporto di lavoro , era tuttavia legittimamente presente nella palestra per partecipare alla lezione di guisa che , ove l’incidente si dovesse ricondurre alla mancata osservanza , da parte del datore di lavoro o di chiunque altro abbia colposamente cooperato nella produzione dell’evento, delle norme per la prevenzione degli infortuni, eventuali responsabilità penali non potrebbero che ritenersi aggravate.
L’art 590 comma 3 c.p. fa generico riferimento a fatti “commessi con violazione delle norme…per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, senza limitarne l’applicazione ai lavoratori dipendenti. La ratio della norma è tutelare dall’esposizione al rischio di coloro, dipendenti o no, che si trovano legittimamente a frequentare un luogo dove si svolge attività lavorativa.
Con questa decisione la Corte ribadisce i principi già consolidati in altre occasioni in tema di lesioni e di omicidio colposo perchè possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro “ è sufficiente che sussista legame causale tra sifatta violazione e l’evento dannoso, legame che non può ritenersi eluso so perché il soggetto colpito da tale evento non sia un dipendente (o equiparato) dell’impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 c.p. Ne consegue che deve ravvisarsi l’aggravante di cui agli art 589 , comma 2 e 590 comma 3, c.p., nonché il requisito della perseguibilità d’ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art 590 ultimo comma, anche nel caso di soggetto passivo estraneo all’attività e all’ambiente di lavoro , purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell’infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità e eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quelli in effetti verificatesi” (Mirijam Conzutti).
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