29/04/12
1. Corte appello L'Aquila, sez. lav., 28 novembre 2011, pres. Sannite, rel. Celeste, ha rigettato l’appello proposto dal lavoratore avverso la sentenza con cui non è stato ravvisato il mobbing ed è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno da demansionamento. La Corte ha dunque condiviso la conclusione del giudice di prime cure, che ha escluso la ravvisabilità del mobbing, “difettando l'esistenza degli elementi strutturali della fattispecie, sia sotto il profilo oggettivo, costituito dalla frequenza e ripetitività nel tempo dei comportamenti del datore di lavoro, concretanti abusi n ...
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24/04/12
1. Cassazione civile, sez. lav., 23 febbraio 2012, n. 2711, pres. Amoroso, rel. Berrino, nel decidere una domanda di risarcimento dei danni alla professionalità e all'immagine, del danno morale e di quello biologico, in conseguenza di lamentati comportamenti datoriali di dequalificazione e di "mobbing", nonché dei danni scaturenti dal licenziamento, non ha perso l’occasione per richiamare la massima di Cass. sez. lav. n. 19785 del 1779/2010, secondo cui ‘in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavorator ...
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20/04/12
1. C. impugnava la sentenza del Tribunale di Firenze che - negata l'esistenza di una strategia aziendale discriminatoria per età volta a indurre funzionari come lui a dare le dimissioni e ritenuta carente la prova circa il denunciato demansionamento - aveva respinto le domande azionate verso la Banca datrice di lavoro per l'accertamento di detta discriminazione per età e del demansionamento indicato con condanna della società a reintegrarlo nelle mansioni di quadro direttivo di liv. 4 e a risarcire, ex art. 4 D.Lgs. n. 216 del 2003, il danno morale subito per la condotta discriminatoria, nonché pe ...
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17/04/12
1. Cassazione civile, sez. lav., 16 febbraio 2012, n. 2257, pres. Amoroso, rel. Nobile, va segnalata per avere ravvisato una forte continuità tra l’assetto delineato dalle Sez. Un. n. 26972/08 e quello tracciato dalle Sez. Un. n. 6572/06, la quale pronuncia, come noto, all’interno del danno non patrimoniale ha distinto esplicitamente il danno biologico dal danno esistenziale, e implicitamente, il danno esistenziale dal danno morale.
La fattispecie deci ...
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15/04/12
Cassazione civile, sez. lav., 10 gennaio 2012, n. 89, pres. De Renzis, rel. Tricomi, in una fattispecie di demansionamento lamentato da un ausiliario socio-sanitario (Agente tecnico), ha ribadito la definizione di danno esistenziale quale pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore provocato sul fare areddituale. Ecco il brano che si occupa di questo profilo:
“Si ricorda comunque, come secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19785 del 2010) in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al r ...
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09/03/12
1. La Corte d’Appello Firenze, sez. lav., 27 febbraio 2012, n. 170, Pres. Pieri, rel. Schiavone, ha definito una fattispecie di demansionamento. Il Tribunale aveva ravvisato un demansionamento - in quanto al ricorrente, inquadrato al VI livello impiegato di contabilità, erano state sostanzialmente attribuite mansioni previste per il IV livello; aveva risarcito il danno “bio/psichico”, considerato il concorso di colpa del lavoratore (non avendo aderito ad offerte di riqualificazione professionale), determinato nel 50%, aveva condannato il datore al risarcimento del danno quantifica ...
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07/02/12
La sezione lavoro della Suprema Corte, con la sentenza n. 250 del 12 gennaio 2012, già commentata in questa rivista (cfr. N. Sapone, Danno esistenziale come perdita di prestigio, 31.1.2012), ha affermato che, nell’ipotesi in cui il lavoratore subordinato lamenti la violazione dell'art. 2103 c.c. per assegnazione a mansioni inferiori a quelle esercitate in precedenza, il giudice del merito deve accertare, attraverso una valutazione comparativa, se le nuove mansioni impediscano l'utilizzazione e l'arricc ...
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31/01/12
Da collaudatore di autovetture su strada e su pista – mansioni consistenti nel guidare vetture nuove verificando eventuali difetti di funzionamento – il lavoratore era stato assegnato alle mansioni di aiuto fabbro nel reparto cassoni, ossia alla riparazione di contenitori metallici.
Il lavoratore agiva in giudizio chiedendo il danno per il demansionamento. Il Tribunale accoglieva in parte la domanda, con sentenza confermata dalla Corte d'Appello, secondo cui il fatto che il complesso di nozioni e di esperienza professionale quale collaudatore di aut ...
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26/12/11
Cassazione civile, sez. lav., 23 novembre 2011, n. 24718, Pres. ROSELLI, rel. BERRINO, non ha perso l’occasione per dare continuità al principio di diritto, ormai consolidato, secondo cui "in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio - dall'esistenza di un pregiudizio (di nat ...
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30/12/10
Si pubblica la recente ordinanza del Tribunale di Roma per mezzo della quale la televisione di Stato è stata condannata ad adibire la ricorrente alle mansioni di conduttrice del telegiornale, specificando la fascia oraria in cui la giornalista deve apparire in video: le 20, ora di massima punta e visibilità.
La medesima ordinanza al contempo ha statuito in favore della ricorrente il diritto di prestare la propria opera professionale durante “i grandi eventi” in qualità di inviata speciale.
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31/03/11
Secondo il Tribunale Trento sez. lav., 18 gennaio 2011, est. Flaim, il danno morale - consistente nella sofferenza soggettiva in sé considerata ed attinente alla sfera interiore del sentire ovvero nel turbamento d'animo o nel dolore intimo (la cui intensità e durata nel tempo assume rilevanza ai fini solo della quantificazione del risarcimento e non già dell'esistenza del danno, con conseguente abbandono della tradizione figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte) - ed il danno esistenziale - indicante pregiudizi di ordine esistenziale, quali il peggioramento della qualità della vita, l'alterazione del fare non reddituale, l'adottare nella vita di tutti i giorni comportamenti diversi da quelli passati - non costituiscono necessariamente conseguenza della lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti; nell'ipotesi in cui il fatto illecito integri un reato essi sono, grazie al disposto ex art. 185 c.p. suscettibili di risarcimento non solo quando siano conseguenza della lesione di diritti costituzionalmente inviolabili, ma anche quando siano conseguenza della lesione di interessi meritevoli di tutela in base all'ordinamento positivo ossia sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 cod. civ.
Il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento del danno alla reputazione sociale, precisando che si tratta di un pregiudizio di ordine esistenziale che, non essendo allegato quale derivante da lesioni all'integrità psico-fisica o determinanti degenerazioni patologiche di tipo psico-fisico, è suscettibile di autonomo risarcimento.
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19/03/11
Cassazione civile sez. lav., 3 marzo 2011 n. 5138, pres. Roselli, rel. Stile, ha confermato la sentenza del giudice di secondo grado che aveva riconosciuto – ciò si evince dalla motivazione della sentenza della S.C. – il risarcimento del danno esistenziale da demansionamento, quantificandolo in misura pari ad una mensilità per ogni anno di dequalificazione (quindi, l'8,33 della retribuzione mensile).
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14/11/11
Cass. civ., sez. lav., 7 ottobre 2011, n. 20663, pres. Vidiri, rel. Maisano, ha accolto il ricorso avverso una pronuncia con cui la Corte d'Appello di Torino aveva risarcito il danno da demansionamento, osservando che <<in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.
Nel caso in esame - ha concluso la S.C. - difetta tale allegazione in quanto, come prova del danno, si indicano la perdita di chance e danni in carriera senza indicare quali sono le chanche perdute e i possibili danni alla carriera che poteva subire la M. considerata la sua attività prima di bibliotecaria e poi di dirigente di un servizio finanziario>>.
Ha quindi cassato la pronuncia di merito con rinvio.
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03/11/11
Cass. civ., sez. lav., 3 ottobre 2011, n. 20196, pres. Miani Canevari, rel. Bandini, ha confermato la pronuncia della Corte d’appello che aveva condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno morale e del danno esistenziale derivato da un illegittimo cambio di turno.
La Corte d'Appello aveva precisato che il danno morale è da intendersi quale mero dolore o patema d'animo interiore e il danno esistenziale come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva o interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno; tali danni, aveva aggiunto il giudice di merito, andavano liquidati a titolo equitativo e in misura forfettaria tenendo conto "della lunga durata dell'illegittima adibizione del lavoratore al turno diurno, della natura ontologicamente disciplinare e estorsiva del provvedimento aziendale, della visibile lesione della dignità e dell'immagine professionale subite dal lavoratore nel contesto aziendale, nonchè del rilevante disagio psichico e psicosomatico patito a causa dell'alterazione dell'abituale ritmo sonno/veglia e delle conseguenti ripercussioni sull'organizzazione della vita familiare e di relazione".
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27/10/11
La giurisprudenza di legittimità e di merito è univoca nell’affermare che il principale criterio discretivo fra lavoro subordinato e lavoro autonomo è “l’inserimento nell’organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell’incarico conferito e alle modalità della sua attuazione” appunto la subordinazione,“intesa come vincolo di soggezione personale al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative”.
Pertanto, hanno carattere sussidiario e funzione indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro quali, ad esempio, l’osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, e il coordinamento con l’attività imprenditoriale, l’assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione, i quali possono essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa.
Tuttavia, la giurisprudenza è costante nel ritiene che, con riguardo a prestazioni di carattere elementare (apparecchiare, servire ai tavoli, servire al bar), già predeterminate nella loro modalità esecutiva, non è richiesto un assiduo controllo da parte del datore di lavoro, né risulta necessario che vengano impartite continue direttive.
Anche la Suprema Corte nel corso del tempo si è pronunciata in merito all’ipotesi in cui la prestazione lavorativa dedotta in contratto sia destramente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, conseguentemente, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio dell’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non appaia particolarmente significativo.
In tal caso, “per la qualificazione del rapporto occorre fare ricorso a criteri distintivi sussidiari” (Cass. civ., sez. Lavoro, 5.05.2004, n. 8569, e in senso conforme 27.11.2002, n. 16805; Cass. civ. 14.06.2006, n. 13714; Cass. civ., Sez. Lavoro, 08.05.2009, n. 10629).
La sentenza n. 20265 depositata dalla Sezione Lavoro in data 4 ottobre 2011 si inserisce in questo filone giurisprudenziale, ribadendo che “quando la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione”, occorre fare ricorso, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, “a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore”.
E ciò sul presupposto che nei rapporti di lavoro caratterizzati dallo svolgimento di mansioni ripetitive ed elementari, la natura subordinata deve essere valutata tenendo conto che in tali fattispecie l’esercizio del potere direttivo e gerarchico può non manifestarsi, ovvero manifestarsi in maniera più attenuata (v. Cassazione, Sez. Lavoro 05.08.2010, n. 18271, ove si afferma che “ove la prestazione lavorativa sia assolutamente semplice e routinaria e con tali caratteristiche si protragga per tutta la durata del rapporto, l’esercizio del potere direttivo del datore di lavoro … potrebbe non avere occasione di manifestarsi. Conclusione, questa, che tanto più appare valida laddove nel momento genetico del rapporto di lavoro siano state dalle parti puntualmente predeterminate le modalità di una prestazione destinata a ripetersi nel tempo, essendo evidente che in casi del genere – a fronte, cioè, di mansioni elementari e, per così dire, rigide – il potere direttivo del datore di lavoro potrà avere modo di estrinsecarsi in quanto il prestatore sia incorso in una inosservanza dei propri doveri, che non può essere astrattamente presupposta”).
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09/09/11
Cass. civ., sez. lav., 8 agosto 2011, n. 17084, pres. Foglia, est. Berrino, ha rigettato, per difetto di prova, il ricorso incidentale con cui si chiedeva il danno alla vita di relazione conseguente ad un demansionamento.
In diritto ha confermato la configurazione del danno esistenziale delineata dalla pronuncia di Cass. sez. un. n. 6572 del 24/3/2006, secondo cui “mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”.
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13/06/11
Nel settore della sanità pubblica, a differenza di quanto accade nel resto del pubblico impiego, esiste una normativa primaria specifica, costituita dall'art. 29 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, la quale rende possibile la corresponsione delle differenze retributive relative alle mansioni superiori esercitate, dopo il sessantesimo giorno dall'inizio del loro espletamento (Cons. Stato, Sez. V, 14 settembre 2010, n. 6672).
In particolare, l'art. 29 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 dispone nel senso che in caso di esigenze di servizio, l'impiegato del Servizio sanitario nazionale "può eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori", che l'assegnazione non può eccedere i sessanta giorni nell'anno solare e che non costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di personale in posizione funzionale più elevata, quando la sostituzione rientri fra i compiti ordinari di quella sottostante.
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04/05/11
SOMMARIO:
1.Il diritto al lavoro tra contratto e rapporto, tra individuo e persona.-2.I rimedi manutentivi nella disciplina contrattuale.-3. Il demansionamento quale alterazione del sinallagma contrattuale: una sopravvenienza contrattuale remediabile.-4.La tutela in caso di demansionamento ex art.1460 c.c. e l'effettività della prestazione come presupposto del diritto alla retribuzione. 5-Il demansionamento quale oggetto negoziale disponibile.-6. Il danno da demansionamento: i confini tra inviolabilità ed indisponibilità. -7.Il demansionamento nella prospettiva processualcivilistica tra oneri di allegazione e di prova in bilico sul circuito delle presunzioni.
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01/03/11
Il T.A.R. Lazio, sez. III, 8 settembre 2010, n. 32139, pres. Amoroso, rel. Sapone, ha risarcito il danno esistenziale derivato dalla tardiva nomina a dirigente in un Ministero.
Il Tar ha determinato l’importo del danno esistenziale e all’immagine in una percentuale pari al 10% dell'ammontare delle differenze retributive riconosciute a titolo risarcitorio
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06/12/10
Di seguito una sentenza recente relativa ad un' azione promossa da personale dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia con la quale veniva richiesto il risarcimento del danno da perdita di chance conseguente all' omessa attivazione, come da CCNL 1999-2001, da parte del Ministero delle procedure per la riqualificazione del personale.
In armonia con molte pronunce rese da altri Tribunale e Corti d' Italia, sezione lavoro, la domanda veniva respinta.
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