15/05/12
Nella controversia di lavoro, o previdenziale, introdotta con procedimento monitorio, qualora, dopo il deposito del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente non abbia provveduto a notificare il ricorso stesso e il decreto di fissazione del l'udienza, non trova applicazione la seconda ipotesi prevista dal comma 1 dell'art. 647 c.p.c.:
“....nella controversia di lavoro, o previdenziale, introdotta con procedimento monitorio, qualora dopo il deposito del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente non abbia provveduto a notificare il rico ...
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29/02/12
L'opposizione contro un decreto ingiuntivo emesso per un credito inerente uno dei rapporti regolati dall'articolo 409 del codice di procedura civile deve essere proposta nella forma del ricorso, depositato in cancelleria e successivamente notificato, unitamente al decreto del giudice, alla controparte:
“....se il decreto ingiuntivo sia stato emesso dal pretore in funzione di giudice del lavoro per crediti relativi ad uno dei rapporti regolati dall'art. 409 c.p.c., ed evidentemente per crediti connessi ad una delle materie previste dal successivo art. 442, l'opp ...
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02/11/10
Il quesito posto alla Suprema Corte è, a parere dello scrivente, veramente di lana caprina: sussiste improcedibilità del ricorso se la ricorrente deposita solo un estratto e non già la copia integrale del contratto collettivo ( recante la normativa regolante la materia controversa e ritenuta invalida dal giudice di primo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata)?
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17/03/11
Non è necessario che il decreto, pronunciato nelle materie di cui all'articolo 447 bis del codice di procedura civile, contenga l'indicazione di quali siano le modalità attraverso le quali l'opposizione va proposta.
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15/03/11
In materia di lavoro, si è precisato essere non fondata, in riferimento agli art. 3 comma 2 e 24 cost., la questione di legittimità costituzionale degli art. 415 e 416 c.p.c., mod. dall'art. 1 l. 11 agosto 1973 n. 533.
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04/11/11
Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2, comma primo, del d.lgs. n. 29 del 1993 (riprodotto nell'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici - nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo "status" di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati "iure privatorum".
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01/02/11
Con l’entrata in vigore ( 24.11.2010) della legge n. 183 del 2010 (cosiddetto “Collegato lavoro”) sono state introdotte importantissime novità in materia di lavoro, che coinvolgono l’impugnabilità di una vasta serie di contratti molto usati nella gestione del personale.
In particolare l’art. 32 della suddetta legge prevede che:
a) per i licenziamenti, oltre al già esistente termine di 60 giorni entro cui il lavoratore deve impugnare stragiudizialmente il provvedimento espulsivo (anche a mezzo raccomandata), si aggiunge un termine di 270 giorni (al posto dei precedenti 5 anni) entro cui il lavoratore deve intentare la causa dinnanzi al Tribunale. I suddetti termini si applicano anche quando il collaboratore, impiegato utilizzando un contratto diverso da quello di lavoro subordinato, sostenga che in realtà il rapporto si è svolto secondo i canoni della subordinazione ed impugni il recesso del datore di lavoro;
b) importante novità anche in materia di co.co.co. e lavoro a progetto, in quanto dal 24 novembre 2010 anche il recesso del datore di lavoro (detto anche disdetta) dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché dalle collaborazioni a progetto dev’essere impugnato ( anche con lettera) dal collaboratore entro 60 giorni. Anche in questo caso l’eventuale causa dovrà essere iniziata entro i successivi 270 giorni. La violazione dei suddetti termini comporta la definitiva inoppugnabilità del provvedimento datoriale.
c) I medesimi termini sono previsti per i trasferimenti di sede dei lavoratori (impugnazione stragiudiziale entro 60 giorni ed inizio della causa entro i successivi 270 giorni).
d) Infine anche i contratti a termine andranno impugnati stragiudizialemente entro 60 giorni dalla loro scadenza e la causa andrà intentata entro i 270 giorni. Di notevole importanza è poi la norma secondo cui il termine dei 60 giorni per l’impugnazione si applica anche ai contratti a termine “vecchi” (cioè già scaduti alla data del 24 novembre) con l’unica particolarità che il termine di 60 giorni per l’impugnazione si calcola dal 24 novembre 2010 (ed è pertanto scaduto il 23.1.2011). Ne consegue che i contratti a termine scaduti prima del 24.11.2010 e non impugnati entro il 23.1.2011 sono definitivamente inoppugnabili.
e) Anche le cessioni di contratto di lavoro avvenute in caso di trasferimento di azienda o di ramo d’azienda (art. 2112 cod. civ.) dovranno d’ora in poi essere impugnate entro 60 giorni e l’eventuale causa dovrà essere iniziata entro 270 giorni;
f) Infine, anche nel caso in cui il lavoratore sostenga di aver lavorato per un appaltatore od un somministratore di manodopera in base ad un appalto illecito o ad una somministrazione irregolare ( si tratta in buona sostanza della vecchia intermediazione illecita nella fornitura di manodopera) dovrà impugnare il contratto entro i suddetti termini (60 + 270 gg.).
Infine, in caso di dichiarazione giudiziale di illegittimità del contratto a termine, al lavoratore spetterà ancora la conversione del rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma non spetteranno più tutte le retribuzioni dalla data di estromissione dall’azienda a quella di reimmissione in servizio, bensì soltanto un’indennità forfetariamente determinata tra un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 12 mensilità.
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10/11/10
E' stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 243 della Gazzetta Ufficiale n. 262, la Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro).
Il complesso normativo entrerà in vigore il prossimo 24 novembre 2010.
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19/10/10
Oggi alla Camera è stata data approvazione definitiva al testo rivisto e corretto ad opera del Senato e a seguito del rinvio alle Camere del Presidente della Repubblica Napolitano.
Le norme riguardano alcuni punti salienti della disciplina del lavoro e in particolar modo la possibilità di accedere all’arbitrato, la nota dolens.
In effetti da più parti si paventa il rischio di incostituzionalità per contrarietà al principio generale di accessibilità alla tutela giudiziaria sancito dall’art. 24 Cost. delle norme, appunto, in tema di arbitrato. La clausola arbitrale potrebbe essere apposta al contratto in momento antecedente l’insorgere della controversia e pertanto in un momento in cui il lavoratore non è in grado di comprendere o di sapere i diritti che compromette alla decisione arbitrale.
Insomma norme che debbono essere studiate con attenzione prima di dare un giudizio definitivo. Per ora pubblichiamo il messaggio del Presidente della Repubblica che accompagnava l’atto di trasmissione alle camere per un ulteriore e più meditato passaggio.
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01/07/10
L’omessa indicazione, negli atti introduttivi del giudizio di primo grado, dei documenti (anche attinenti ad eccezioni rilevabili d’ufficio) o il loro omesso deposito contestuale (anche se indicati) determina la decadenza dal diritto di produrre i documenti, ad eccezione dei documenti formatisi dopo l’inizio del giudizio o giustificati dallo sviluppo assunto dal giudizio ex articolo 420, commi 5 e 7, c.p.c.
La decadenza in primo grado esclude la possibilità di una produzione dei documenti, con gli atti introduttivi del giudizio d’appello o successivamente.
I documenti rientrano nei nuovi mezzi di prova di cui all’art. 437, comma 2, c.p.c. e quindi possono ammettersi solo se, dal collegio, ritenuti indispensabili, ai fini della decisione, qualora la produzione sia giustificata dal tempo della formazione (successiva) o dallo sviluppo dal processo (attraverso la stessa logica dell’art. 420, commi 5 e 7, c.p.c.).
Per ammortizzare la rigidità delle suddette preclusioni, con un opportuno contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, può ammettersi l’ingresso d’ufficio dei documenti, se relativi a fatti allegati dalle parti o emersi nel processo a seguito del contraddittorio, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti (se dal giudice d’appello ritenuti indispensabili - art. 437 c.p.c. -, e in primo grado ex art. 421, comma 2, c.p.c.).
(fonte Guida al Lavoro)
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04/06/10
Anche in relazione al procedimento d'ingiunzione, naturalmente, debbono esser tenuti in debita considerazione gli articoli 409 e 413 del codice di procedura civile, che indicano il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, quale giudice competente per materia in tutte le controversie previste dall'articolo 409 c.p.c..
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06/04/10
Il Presidente della Repubblica non ha promulgato la legge sull’arbitrato nelle controversie di lavoro. Questi i motivi.
"Onorevoli Parlamentari,
mi è stata sottoposta, per la promulgazione, la legge recante: "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l´impiego, di incentivi all´occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro".
Il provvedimento, che nasce come stralcio di un disegno di legge collegato alla legge finanziaria 2009 (Camera n. 1441-quater), ha avuto un travagliato iter parlamentare nel corso del quale il testo, che all´origine constava di 9 articoli e 39 commi e già interveniva in settori tra loro diversi, si è trasformato in una legge molto complessa, composta da 50 articoli e 140 commi riferiti alle materie più disparate.
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14/12/09
Il giudice del lavoro di Reggio Cal., Est. Romeo, ha fissato i seguenti principi in ordine alla fattispecie dell’omessa notifica del ricorso nel rito lavoro:
a) l’improcedibilità per omessa notifica del ricorso nel rito lavoro non è sanata dalla concessione da parte del giudice di un nuovo termine.
b) tale regola ha valenza generale e si applica anche ai giudizi di primo grado senza distinzione (non solo alle opposizioni a decreto ingiuntivo);
c) la costituzione del resistente, che non eccepisce nulla in punto di procedibilità della domanda, non può essere ritenuta rilevante ai fini della procedibilità
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20/11/09
La previsione che <<Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione>> è fonte di un onere che può essere assolto, come si è detto, con modalità precise (quali la conservazione della matrice o della copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o dell'avviso del ricevimento), ma tali modalità sono, per valutazione normativa, fra loro equivalenti (per l'uso della disgiuntiva o), ossia ciascuna di essere è capace, se assolta, di fornire prova della notifica in quanto rechi in sé gli elementi essenziali a fornire certezza dell'attività notificatoria (quindi, attestazione, del soggetto abilitato alla notifica, della consegna con l'indicazione del tempo, del luogo di consegna e della qualità del ricevente se non è il destinatario).
Per tali motivi non è appropriato, ai fini dei determinare il contenuto e la ripartizione dell'onere della prova fra le parti di questo giudizio in tema di notifiche a mezzo posta, il riferimento a quella giurisprudenza che si è pronunciata in relazione a situazioni diverse sia per i soggetti coinvolti che per le circostanze, come ad esempio la Cassazione Sez. Lav. n. 24031/2006, che si riferisce all'ipotesi di spedizione di un documento in busta raccomandata e non in plico.
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11/11/09
Il principio fissato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 20604/2008, non si applica solo al processo in appello e, in primo grado, alla sola ipotesi dell'opposizione al decreto ingiuntivo, ma ha portata generale.
Questo il principio enunciato dal Tribunale di Reggio Cal., est. Romeo, sul rilievo che “il richiamo a norme di carattere generale (il termine ordinatorio e non più rinnovabile una volta perento, la non sanabilità di una notifica inesistente di fatto o di diritto con il meccanismo dell'art. 291, la necessità della interpretazione costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. delle norme del rito lavoro) non lasci spazio a dubbi circa la generale portata della statuizione della Corte.
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17/10/09
Incorre nella decadenza prevista dall’art. 104 disp. att. c.p.c,. la parte che non provvede all’intimazione del testimone in ragione del rinvio d’ufficio dell’udienza per essere stato il giudice applicato ad altro ufficio.
Possono costituire legittimo impedimento giustificativo dell'omissione dell'intimazione del teste solo circostanze obiettive (che possano ricondursi al caso fortuito o forza maggiore) ovvero soggettive attinenti alla parte (sempre riconducibili alla forza maggiore) che costituiscano seri motivi impeditivi della tempestiva intimazione dei testi, ma mai la scelta della stessa parte di non procedere all'intimazione frutto della valutazione di inutilità o superfluità dell'incombente.
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08/06/09
L’art. 137 c.p.c., riguardante le notificazioni, con l’approvazione del disegno 1082B, subirà delle notevoli modificazioni.
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17/01/09
Il silenzio formatosi su una domanda amministrativa volta ad ottenere una prestazione assistenziale è privo di effetti sostanziali, e produce quindi effetti meramente processuali, dando al richiedente la possibilità di adire il giudice. Spetta al richiedente scegliere se proporre ricorso giurisdizionale oppure attendere la decisione esplicita.
Quel che, invece, il richiedente non può fare è attivare la tutela giurisdizionale ed al contempo continuare a coltivare il procedimento amministrativo. La tutela giurisdizionale e la prosecuzione del procedimento amministrativo si pongono in rapporto di alternatività.
Nel caso in cui sia intervenuta una sentenza passata in giudicato di rigetto su un ricorso avente ad oggetto un trattamento assistenziale, è necessario presentare una nuova domanda amministrativa, pena l’improponibilità della nuova domanda giudiziale, anche nel caso in cui in pendenza del nuovo giudizio sopravvenga la decisione amministrativa tardiva sulla medesima domanda amministrativa.
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31/12/08
La pronuncia n. 13825/08 delimita l’ambito di operatività dell'art. 164 comma 5 c.p.c. nel rito del lavoro, ponendo in chiaro che vi sono nullità inemendabili. Il che avviene quando nel ricorso manca ogni identificazione del thema decidendum, e il ricorso non consente di individuare in alcun modo il titolo dell’azione proposta, il bene e la tutela giuridica richiesta al giudice.
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02/12/08
Nel presente scritto verranno prese in considerazioni le principali sentenze di giurisprudenza di legittimità in materia di notificazione.
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