La responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul "contatto sociale", ha natura contrattuale. Ne consegue che, in virtù del contratto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 gennaio – 3 febbraio 2012, n. 1620
Presidente Petti – Relatore D’Alessandro
Svolgimento del processo
J.P..T. , in proprio e quale tutore d ...