24/04/12
La pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2012, n. 6257, pres. Amatucci, rel. Carleo) pone nuovamente l’attenzione sulla condotta che il sanitario deve avere durante l’esecuzione della propria obbligazione.
In giurisprudenza è costante l’affermazione che nell’adempimento dell’obbligazione professionale il medico è tenuto alla diligenza qualificata secondo il paradigma dell’art. 1176, 2 comma, c.c. che si estrinseca nell’impiego di energie, di cognizioni specifiche e di mezzi necessari in rapporto al caso concreto e al tipo dell’attività esercitata per adempiere alla prestazione d ...
leggi tutto ›
28/02/12
Un bambino affetto da strabismo e persistenti cefalee veniva sottoposto ad una TAC per verificare l’origine dei propri disturbi. Il radiologo redigeva un referto secondo cui non si riscontravano “alterazioni densitometriche apprezzabili né processi espansivi del parenchima cerebrale”.
Visto il persistere dei disturbi, il minore veniva sottoposto a diverse visite ambulatoriali presso il Centro Cefalee e ivi una specializzanda, cui era stato affidato, formulava una diagnosi e prescriveva cure senza richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici. Il perdurare e l’esacerbarsi dei sintomi riscontrati dal bambino era ...
leggi tutto ›
27/02/12
Corte d’Appello di Milano, n.627/2012 (Cons. Rel. Dott.ssa Carla Romana Raineri).
La Corte d’Appello di Milano, presieduta da un Magistrato di grande esperienza come il Dott. Giuseppe Tarantola, ha riformato l’impianto decisionale del giudice di prime cure attraverso uno scrupoloso esame logico giuridico della fattispecie concreta rispetto al nesso causale, punto nodale della vicenda.
Il caso tratta di una signora di anni 34 che nel 1998 si era recata presso un Centro ...
leggi tutto ›
23/07/11
La problematica attinente alla figura dello specializzando è stata ampiamente ricostruita da un recento intervento giurisprudenziale ( Cass sez IV 10 luglio 2008).
Nel caso di specie un bambino venne ricoverato in clinica per problemi di alimentazione; il medico presente al momento del ricovero dispose una terapia tramite un medicinale in compresse, da somministrare per via orale. Il farmaco non si trovava nella clinica e la farmacia interno all'ospedale ne è sprovvista; si decise così di predere lo stesso medicinale in fiale da somminsitrare per via endovenosa, disponendo, però, che venisse somminstrato per via orale
Lo specializzando, che assisteva il medico, nel compilare il foglio di terapia, non indicava le modalità di somministrazione del farmaco che venne di fatto somministrato per via endovenosa. Il bambino si sentì male, venne ricoverato in rianimazione e morì poco dopo.
La Corte, in quell'occasione, ritenne sussistere la responsabilità sia dello specializzando che del medico, in quanto l'evento infausto era stato cagionato dalla somministrazione del farmaco per via endovenosa, farmaco che, invece, sarebbe dovuto essere stato somministrato per via orale.
leggi tutto ›
09/06/11
Dopo due gradi di giudizio la Corte di Cassazione ribalta le decisioni di merito, che recepivano le c.t.u., svolte davanti al Tribunale ed in Corte d'Appello, accogliendo il ricorso presentato dalla madre, in proprio e per la figlia minore nata malformata a seguito di più che probabile (che non) carente, o comunque inadeguata, assistenza durante il travaglio e il parto, circostanza di per sé idonea a determinare l'evento.
Nella fattispecie non risultavano annotati in cartella gli esami clinici atti ad escludere la sofferenza del feto.
leggi tutto ›
10/11/10
Natura della responsabilità del medico
leggi tutto ›
02/09/10
Una corretta disamina della fattispecie oggetto di controversia impone un breve excursus delle posizioni assunte, nel corso del tempo, dalla dottrina e - per quanto in questa sede maggiormente interessa - dalla giurisprudenza, al fine di individuare il titolo della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria ed al medico operante in ipotesi di danni riportati a seguito di intervento chirurgico. Solo all’esito di tale indagine, infatti, è possibile enucleare e comprendere i principi che reggono il sistema della responsabilità medica, ai quali questo Giudice intende uniformarsi.
leggi tutto ›
29/04/10
Una giovane donna talassemica, contagiata da epatite virale contratta a seguito del ripetuto trattamento trasfusionale cui si era sottoposta nell’arco della sua breve esistenza, muore a soli trent’anni.
Tuttavia vi era incertezza sull’esatta causa di morte in quanto, dalla CTU svolta in causa, il decesso della sfortunata ragazza veniva ritenuto eziologicamente ascrivibile ad una cardiomiopatia dilatativa seppure, come evidenziato dal difensore dei prossimi congiunti – ricorrenti in giudizio per l’ottenimento dell’indennizzo una tantum, l’epatite virale post-trasfusionale aveva rappresentato una più che verosimile concausa della morte, sia in considerazione del quadro complessivo di salute delle defunta, sia perché tale ultima patologia infettiva era ostativa al trapianto di cuore, costituente l’unico intervento risolutivo della grave malattia cardiaca.
La Cassazione - applicando il principio dell’equivalenza delle cause contenuto nell’art. 41 c.p., secondo cui va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, sebbene in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che si accerti l’esclusiva efficienza causale di uno di essi – ha ribaltato la sentenza della Corte d’Appello milanese.
leggi tutto ›
26/01/10
Nelle obbligazioni ccdd. di mezzi, o meglio: di comportamento (del medico), sul creditore danneggiato incombe l’onere di dimostrare l’esistenza del “contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di inadempienze specifiche, idonee a provocarli, (mentre) grava sulla controparte dimostrare o che l'inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur essendovi stato, non ha determinato il danno lamentato”.
Ciò è conforme al principio della vicinanza della prova.
Inoltre, la difettosa tenuta della cartella clinica è idoneo indice presuntivo del vincolo di causazione avvincente l’inesatto inadempimento ed il danno lamentato.
leggi tutto ›
26/08/09
L’adempimento della prestazione sanitaria impone l’impiego della speciale diligenza che è lecito attendersi dall’operatore medio appartenente al medesimo ambito di specialità; la misura della diligenza, che è criterio di responsabilità, oltre che di individuazione del contenuto dell’obbligazione, impone al debitore della prestazione di utilizzare strumenti materiali adeguati e, se del caso, d’informare il creditore della prestazione dell’eventuale indisponibilità degli stessi, pena la sua piena responsabilità anche per difetto d’informazione.
leggi tutto ›
04/06/08
Il Tribunale di Trani – sezione distaccata di Ruvo di Puglia, in persona del G.U. dott.ssa Paola Cesaroni, affronta il tema della responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazioni del feto. La citata pronuncia è degna di menzione per il sapiente garbo che traspare in ordine alle determinazioni sulle conseguenze afferenti la sfera esistenziale dei genitori (dal punto di vista psichico, sociale, matrimoniale, familiare) e sul diritto della madre ad una procreazione cosciente e responsabile. Da un punto di vista più strettamente tecnico, la decisione, ricca di richiami giurisprudenziali, si distingue per l’approfondito e chiaro corpus motivazionale, in linea con orientamenti ormai consolidati della Suprema Corte. Veniamo al caso. Una giovane donna è in attesa del terzo figlio. Si rivolge alle cure di un ginecologo per le visite e gli esami di routine. Il medico la sottopone a cinque ecografie di cui una c.d. morfologica e non evidenzia alcuna anomalia del nascituro. Tant’è che sul referto riporta l’indicazione degli arti come regolari. Purtroppo, al momento del parto il piccolo manifesta l’amelia dell’arto superiore destro, cioè il mancato sviluppo dell’avambraccio. La madre cade in un profondo stato depressivo che, specie nei primi mesi di vita del bimbo, la aliena completamente; ella non è in grado di accudire il piccolo, rifiuta persino i contatti con i primi due figli, interrompe il lavoro e trascura qualsiasi contatto sociale e familiare.
leggi tutto ›
06/01/09
El tema de la responsabilidad civil de los profesionales es un punto aún de debate en la ciencia jurídica contemporánea. No sólo del formante doctrinario, sino que también, y fundamentalmente, la jurisprudencia ha centrado su atención respecto a este supuesto de la provincia de la responsabilidad civil. En efecto, si antes se apreciaba cierta inmunidad en los supuestos de responsabilidad de los profesionales , la misma transformación de las relaciones sociales ha convertido al profesional en una especie de prestador de servicios y, por ello, al configurarse un daño al usuario de los servicios profesionales, se pueda exigir su respectiva reparación.
La tematica della responsabilità civile del professionista è ancora oggetto di fervida discussione da parte della scienza giuridica contemporanea. Non solo il filone dottrinario ma anche, e soprattutto, la giurisprudenza ha concentrato la sua attenzione su questo argomento. Infatti, se prima si registrava una certa immunità in tema di responsabilità del professionista, lo stesso mutamento delle relazioni sociali ha trasformato il professionista in una sorta di prestatore di servizi e. perciò, al verificarsi di un danno nella sfera giuridica dell'utente del servizio professionale è possibile esigerne la rispettiva riparazione.
leggi tutto ›
03/12/08
Il seguente scritto intende esporre, alla luce della evoluzione giurisprudenziale e dottrinale, la disciplina che regola l’onere della prova nell’ambito della responsabilità medica.
Alcuni dei temi di seguito affrontati sono noti, essendo stati ampiamente discussi dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Su di essi ci si soffermerà nei limiti strettamente necessari alla presente trattazione.
leggi tutto ›
13/11/08
Tra i progetti futuri di governo rivedere la responsabilità civile e penale della colpa medica.
Viene tenuta in conto la sentenza Franzese del 2002 ed il provvedimento sarà quanto mai opportuno visti i contrasti giurisprudenziali.
leggi tutto ›
08/10/08
Con la sentenza n. 24791 del 8 ottobre 2008 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della responsabilità medica - dei sanitari e della struttura ospedaliera - per i danni subiti dal paziente nel corso di un intervento chirurgico.
La sentenza, nel confermare il principio oramai consolidato secondo cui la responsabilità da intervento sanitario trova la propria fonte nell’inadempimento delle obbligazioni assunte con il paziente all’atto del ricovero (“contratto di spedalità”) ex art. 1218 c.c. (si veda, per tutte, Cass. S.U. n. 577 dell’11 gennaio 2008), pone l’accento sulla distribuzione dell’onere probatorio tra paziente (danneggiato) e medico/struttura.
leggi tutto ›
09/11/08
Dal 2002 al 2008, dalle Sezioni unite penali a quelle civili, le regole causali applicate dalla giurisprudenza hanno visto diversi cambiamenti.
Ora che la giurisprudenza civile sembra applicare criteri più elastici in materia causale, come il principio del "più probabile che non", è ancora valido e utile l'istituto della perdita di chances di guarigione, evidentemente introdotto proprio per ovviare agli inconvenienti del più rigido criterio dell'alta probabilità logica?
Questa la domanda cui si cerca di dare una risposta, esaminando al contempo giustificazioni e significato di un concetto discusso come quello della perdita di chances di guarigione.
leggi tutto ›
01/03/08
Con una sentenza approfondita e pregevole, il Tribunale di Terni applica la nuova regola giurisprudenziale del «più probabile che non» riconoscendo l’esistenza di un rapporto causale tra l’esposizione a radiazioni ionizzanti cui è stata sottoposta la madre (poi defunta) dell’attore, e la successiva insorgenza di una malattia tumorale.
Da segnalare che il Tribunale di Terni attribisce un preciso significato alla regola del «più probabile che non», facendo propria la versione “debole” di tale regola, come elaborata dalla giurisprudenza nordamericana, che ritiene sufficiente la dimostrazione di un apprezzabile aumento del rischio in quanto tale requisito costituirebbe, in sede civile, il punto di equilibrio tra le necessità del sistema legale e i limiti della scienza.
Altro aspetto interessante della sentenza è il riconoscimento, ai congiunti della vittima, del danno per la perdita della vita, ovvero del danno subito dalla persona per la propria morte.
Il Tribunale di Terni si pone così in contrasto con l’attuale prevalente orientamento delle Cassazione, secondo cui la lesione diretta del bene della vita non configura un danno biologico risarcibile, a meno che non sussista un apprezzabile intervallo di tempo tra la causa della morte e la morte stessa.
Al contrario, secondo la sentenza in esame, il danno da perdita della vita può essere riconosciuto sia considerando che la morte neutralizza la persona, al centro della Costituzione e dell'intero ordinamento giuridico, e impone quindi la tutela risarcitoria, sia considerando che la morte cagiona un danno biologico della massima intensità, subito dalla vittima non al momento del decesso ma nel momento antecedente del prodursi delle lesioni poi rivelatesi letali. (raniero bordon)
leggi tutto ›
10/09/08
Ogni trattazione sul nesso di causalità nella responsabilità medica non può oggi che prendere le mosse dalla sentenza della Corte di Cassazione penale a Sezioni Unite del 10.7.2002 (cd. sentenza Franzese). Tale sentenza – nell’esaminare precipuamente il nesso di causalità nell’omissione – ha ribadito alcuni fondamentali concetti, che pare opportuno brevemente richiamare.
In estrema sintesi:
(1) gli articoli 40 e 41 c.p. accolgono la teoria della equivalenza delle condizioni;
(2) il temperamento di cui all’art. 41, 2° co., c.p. è individuato nella cd. teoria della causalità umana;
(3) tali principi sono applicabili anche nel distinto settore della responsabilità civile;
(4) al fine dell’accertamento del nesso causale deve operarsi il cd. giudizio controfattuale;
(5) la conoscibilità dei fenomeni causali, quale necessario presupposto dell’operatività del giudizio controfattuale, è operata attraverso la sussunzione del caso concreto sotto leggi scientifiche;
(6) le leggi scientifiche sotto l’egida delle quali sussumere il caso concreto si distinguono in leggi universali e leggi statistiche;
(7) l’applicabilità del metodo della sussunzione sotto leggi scientifiche presuppone che si diano per sussistenti alcune condizioni tacite, in presenza delle quali possa operare il meccanismo causale.
Qual è il grado di certezza necessario perché, in forza di una legge statistica sotto cui sussumere il caso concreto, possa dirsi sussistente il nesso di causalità?
Gli orientamenti espressi dalle sezioni semplici della Cassazione, prima dell’intervento delle Sezioni Unite con la sentenza Franzese, erano tre: il primo, maggioritario, che riconnetteva al concetto di nesso causale il criterio delle “serie e apprezzabili possibilità di successo” della condotta impeditiva omessa; il secondo, minoritario, fondato sul criterio della probabilità prossima alla certezza; il terzo, infine, fatto proprio dalle Sezioni Unite in sede di risoluzione di contrasto, dell'elevato grado di credenza razionale.
leggi tutto ›
03/07/08
Non è censurabile in Cassazione la decisione del giudice di merito, fondata su una consulenza tecnica redatta in maniera corretta.
Lo chiarisce la Cassazione, che per il resto ribadisce la natura contrattuale della responsabilità medica, nel caso di specie un dentista responsabile di avere mantenuto per oltre diciotto mesi nella bocca del paziente protesi eseguite con caratteri di provvisorietà e fissate con cementi provvisori che determinarono, la sofferenza delle mucose circostanti e relative complicazioni. (rb)
leggi tutto ›
25/06/08
Nella scienza medica non esistono metodi obbligatori per legge o per regolamento. Esistono metodi consigliati. Il medico, pertanto, è libero di seguire il metodo che ritiene più utile, in base alla propria capacità ed esperienza, per la salute del paziente. Si precisa, peraltro, come
«la libertà di scelta ha per suo limite, non norme di legge o di regolamento, ma gli accertamenti scientifici unanimemente accolti dalla dottrina e dalla pratica»
(Cass. Pen., 17.10.1952, Bussola, GP, 1953, II, 506).
Pertanto,
«Il difetto di norme legali e regolamentari di condotta non esimono il sanitario dall’obbligo di osservare quelle norme che sono dettate dai risultati sicuri e ormai contestati della scienza e della esperienza»
(Battaglini E., La colpa professionale dei sanitari, in GP, II, 1953, 507).
leggi tutto ›
|
|