30/04/12
TUTELA E DIRITTO ALLA SALUTE
Una coppia di genitori adiva il Tribunale di Ancona al fine di chiedere la soddisfazione del danno che era stato causato alla loro figlia dalla somministrazione di un vaccino consigliato ma non obbligatorio. Nella specie, si trattava di vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite (che fanno parte delle c.d. sette malattie). Il giudice ricorreva in sede costituzionale con riferimento all’articolo 1 primo comma della legge 25 febbraio 1992, n.210 titolata “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusio ...
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11/11/11
Dopo un lungo contrasto giurisprudenziale, approdato anche alla Corte di Strasburgo, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122.
Detta norma, intervenuta nel corso del dibattito giurisprudenziale interno, aveva di fatto congelato “d’imperio” gli indennizzi per danni da trasfusione “svalutandoli” agli importi erogati nel 1992, travolgendo anche le sentenze passate in giudicato che avevano riconosciuto la rivalutazione integrale.
La Corte costituzionale, respingendo la tesi della difesa dello Stato, ha ravvisato l'incostituzionalità della disposizione impugnata sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento e quindi per violazione dell'art. 3, comma primo della Costituzione.
Una vittoria degli ammalati di epatite e virus da HIV contagiati da trasfusioni di sangue infetto, ma soprattutto una vittoria dei principi fondamentali della civiltà giuridica.
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14/02/11
Per alcuni anni una signora si sottopone a trattamento emodiliatico.
Come noto, la dialisi consiste nella purificazione del sangue della persona affetta da insufficienza renale mediante una macchina nella quale confluisce il sangue del paziente che, dopo essere stato purificato, viene reimmesso nel circolo sanguigno del dializzato.
Dopo alcuni anni la signora scopre di essere affetta dal virus dell’epatite C.
La signora, che peraltro era stata sottoposta nel corso degli anni anche a trasfusioni di sangue, presenta domanda di indennizzo ai sensi della legge 210/1992, assumendo che l'emodialisi fosse comunque assimilabile ad una trasfusione.
Il giudizio giunge fino in Cassazione ove la Suprema Corte nega alla signora la tutela indennittaria prevista dalla legge 210/1992, affermando - con l'allegata sentenza n. 17975/2008 - che: "Non rientra nel concetto di trasfusione il prelevamento del sangue da un soggetto ed iniezione dello stesso sangue nella stessa persona....ove si ipotizzi che la macchina destinata a <<ripulire>> il sangue dell'emodializzato sia sporca per altre sostanze lasciate da altro paziente, la fonte di risarcimento del danno non sarà la legge n. 210/1992, ma la responsabilità contrattuale per danni che lega l'azienda ospedaliera al paziente".
Nel frattempo la danneggiata aveva comunque proposto anche azione civile contro l'ospedale adducendo la responsabilità contrattuale della struttura per l'evento lesivo occorsole.
Con la sentenza n. 1925/2010 (che si allega) la Corte d'Appello di Venezia ha accolto la domanda, riconoscendo la responsabilità della struttura sanitaria per non aver posto in essere (o comunque non aver provato di averlo fatto) nella fattispecie concreta tutte quelle cautele e precauzioni raccomandate dalla buona pratica clinica o prescritte dalla normativa dell'epoca, secondo un generale "principio di precauzione", e risarcendo quindi il danno patito dalla signora per il contagio virale contratto a seguito del trattamento dialitico.
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14/01/11
Dopo il Tribunale di Reggio Emilia, anche il Tribunale del Lavoro di Parma ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale che dovrà pronunciarsi sulla costituzionalità della norma, recentemente intervenuta, che nega la rivalutazione integrale dell'indennizzo per danni da trasfusione e somministrazione di emoderivati infetti, di cui alla legge 210/1992.
Come noto, la materia è stata recentemente disciplinata dall'art. 11, commi 13 e 14 del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito con la L. 122/2010
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17/09/10
Si segnala l’importante ordinanza depositata il 17 settembre 2010 con la quale il Tribunale del Lavoro di Reggio Emilia ha ritenuto “non manifestamente infondata” e “rilevante” la questione di incostituzionalità dell’art. 11, commi 13 e 14, del D.L. 78/2010 (manovra finanziaria), con il quale è stata negata la rivalutabilità degli indennizzi riconosciuti ai sensi della l. 210/1992 ai soggetti danneggiati da trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati infetti, e inviato gli atti alla Corte Costituzionale perché si pronunci sul contrasto della predetta norma con gli artt. 3, 24, 25, 32, 102, 104, 111 e 117 della Costituzione nonché con gli artt. 2, 14 e 35 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
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17/06/10
L'originaria formulazione della legge 210 del 1992 non prevedeva la rivalutazione annuale dell'indennizzo vitalizio per danni da trasfusione o da vaccinazioni obbligatorie. La normativa è stata successivamente modificata, nell'evidente intento di preservare nel tempo il valore monetario degli indennizzi e di assicurarne la finalità assistenziale costituzionalmente tutelata (art. 32 e art. 38 Cost).
Il Ministero della Salute ha tuttavia interpretato le modifiche riguardanti la rivalutazione monetaria in senso assolutamente restrittivo, non rivalutando la parte più consistente dell’indennizzo che, a causa dell’incessante svalutazione monetaria, ha perso circa un terzo del suo valore.
La giurisprudenza aveva rilevato l'ingiustizia di tale modus procedendi: per prima si era pronunciata Cass., sez. lavoro, n. 15894/2005, affermando che l’assegno bimestrale corrisposto ai danneggiati deve essere integralmente rivalutato, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa. Ad ottobre 2009 la Cassazione modificava il proprio precedente orientamento, ma gran parte della successiva giurisprudenza di merito si è discostata da quest’ultima linea interpretativa.
Mentre la questione giuridica sottesa all'interpretazione dell'art. 2 della legge 2101992, come modificata dalla legge 2381997 è più che mai dibattuta nella sua sede giudiziaria (naturale), viene pubblicato, in data 31 maggio 2010 il DL n. 78 (manovra finanziaria) il cui art. 11 commi 13 e 14, troncano nel vivo ogni dibattito giurisprudenziale, “disponendo d’imperio” la più (politicamente) corretta interpretazione “autentica”.
Il risultato pratico è una forzata svalutazione delle somme, ora per allora, con un salto indietro di 18 anni.
Induce preoccupazione anche la tecnica legislativa scelta: tali norme incidono nelle cause in corso, arbitrariamente imponendo una sorta di interpretazione autentica della legge 210 del 1992, in contrasto con parte della giurisprudenza di legittimità e moltissima giurisprudenza di merito, persino influendo sull’efficacia delle sentenze passate in giudicato. In tal modo lo Stato, che è parte dei numerosi giudizi pendenti, si fa sostanzialmente “giustizia da sé”, sottraendo alla Magistratura ed avocando a sè la res controversa.
Evidente l’interferenza del potere legislativo su quello giudiziario, a dispetto della tripartizione dei poteri che l’insigne giurista e filosofo Montesquieu teorizzava nel lontano 1748 nella suo celeberrimo “L'esprit des lois”.
A chi scrive pare vulnerata l’indipendenza ed autonomia della funzione giudiziaria (artt. 102, 104, 111 Cost.), violato il principio del Giudice naturale precostituito per legge (art. 25 primo comma Cost.), leso il diritto del cittadino ad un giusto processo tutelato dall’ art. 111 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo ed altresì dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, violato il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), nonché gli artt. 32 (diritto alla salute) e 38 Cost. (diritto all’assistenza), posta in essere irragionevole discriminazione (vietata dall’art. 14 CEDU e 21 Carta di Nizza) nell’ambito di persone deboli ed ammalate, colpite due volte: nella salute e sul piano economico-assistenziale.
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07/05/10
La sentenza della Corte Costituzionale n° 28 del 6 febbraio 2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati” nella parte in cui non prevede che i benefici riconosciuti dalla legge citata spettino anche ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue.
Tale sentenza ha due pregi: in primo luogo colma una grave svista del legislatore ma soprattutto accende (finalmente) i riflettori sul problema dei soggetti infetti da virus epatitici in seguito alla somministrazione di farmaci emoderivati (in particolare immunoglobuline antitetaniche) che non riescono ad ottenere l’indennizzo previsto dalla l. 210/92.
E' allora necessario e utile fornire una definizione puntuale della trasmissibilità delle infezioni da virus dell’epatite C (HCV) mediante somministrazione parenterale e della potenziale infettività dei farmaci emoderivati.
In conclusione, sulla base delle argomentazioni e letteratura scientifica, si può quindi sicuramente affermare che allo stato delle attuali conoscenze scientifiche le immunoglobuline antitetaniche prodotte fino al 1995 hanno rappresentato una causa certa di trasmissione dell’epatite C in Italia e nel mondo.
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22/03/10
La Cassazione Sez. Lavoro interviene nuovamente sulla questione del termine previsto dall'articolo 3 della legge 210 del 92 per la presentazione delle istanze di indennizzo.
Tale norma ha subito nel corso degli anni diverse modifiche.
Con l'ordinanza in questione il supremo Collegio di legittimità riafferma i principi già enunciati nelle proprie precedenti decisioni ed in particolare ribadisce che "Il termine di decadenza previsto dalla L. n. 210 del 1992, art. 3, per la proposizione della domanda amministrativa di indennizzo per le patologie derivanti da vaccinazioni non si estende analogicamente alle ipotesi di epatiti post-trasfusionali, in quanto trattasi di norma eccezionale, per la quale vige il divieto di applicazione analogica; ne consegue che, per il caso delle epatiti post- trasfusionali verificatesi prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 238 del 1997, la domanda è proponibile nell'ordinario termine di prescrizione decennale, a decorrere dal momento in cui l'avente diritto ha avuto conoscenza del danno" (Cass. 23 aprile 2003 n. 6500, e in precedenza v. Cass. 27 aprile 2001 n. 6130).”
Precisa la Corte che, “alla data delle modifiche introdotte dalla L. n. 238 del 1997, il diritto all'indennizzo per l'epatite derivante da trasfusione era già entrato nel patrimonio del danneggiato ed era soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale, la normativa sopravvenuta non poteva incidere su detto termine, riducendolo: tale normativa, in mancanza di diversa previsione esplicita o comunque inequivocamente desumibile, non poteva, in base all'art. 11 disp. gen., avere effetto che per l'avvenire".
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22/01/10
La legge 210/1992, all’art. 1 comma 3, prevede in via generale il diritto all’indennizzo per i soggetti contagiati da HIV o da epatite virale a seguito di trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati infetti, trattandosi di patologie che determinano una “menomazione irreversibile dell’integrità psico-fisica” della persona contagiata.
Tuttavia spesso accade che in presenza di un'epatite post-trasfusionale o di una sindrome da HIV, il soggetto contagiato si veda negare l'indennizzo in quanto la patologia non viene ritenuta inquadrabile in alcuna delle categorie previste dalla normativa in questione.
In tali casi, con un'espressione da molti contestata, si parla di infermità ascrivibile a "nessuna categoria".
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29/12/09
E’ noto a tutti gli “addetti ai lavori” che il Ministero della Salute ha avviato una procedura, che per certi versi può definirsi storica, e che certamente non ha alcun precedente in Italia, finalizzata a chiudere in via transattiva un immane contenzioso giudiziario instaurato nei suoi confronti negli ultimi dieci anni da cittadini, o dai loro eredi, colpiti da gravissime patologie infettive, che in numerosi casi li hanno condotti a morte, a causa di trasfusione di sangue e/o somministrazione di farmaci derivati dal sangue.
Si tratta di un contenzioso che coinvolge, secondo stime prudenziali, almeno cinque/sei mila cittadini per una richiesta risarcitoria complessiva degna di una “finanziaria” di una nazione di medie/piccole dimensioni.
Tra gli interessati a tale procedura una parte rilevante è costituita da cittadini affetti da emofilia, individui che, a causa di un deficit ereditario di coagulazione, sono stati costretti ad assumere concentrati dei fattori di coagulazione prodotti a livello industriale dal plasma di migliaia di donatori
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18/11/09
Il Tribunale di Torino, con una pregevole sentenza, fa il punto sulla responsabilità medica, con particolare riferimento ai danni da contagio.
Nello specifico lo sfortunato paziente subisce trasfusioni, poi rivelatesi infette, in un ospedale del torinese nel luglio 1985.
A distanza di qualche anno, (maggio 1991), il malcapitato scopre, con sgomento, di aver contratto il virus dell'HIV. A causa di tale grave patologia pochi mesi dopo (febbraio 1992) muore.
Agiscono quindi in causa gli eredi, moglie e figli, adducendo la responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale del Ministero della Salute e della struttura sanitaria.
Il Tribunale accoglie la domanda nei confronti di entrambi convenuti, i quali vengono condannati in solido al risarcimento dei danni da questi ultimi patiti jure prorio e jure hereditatis.
In particolare il Tribunale:
- ritiene sussistere la colposa responsabilità del Ministero della Salute ex art. 2043 c.c., per avere omesso di implementare metodi di rilevazione sierologica del virus, nonostante la conoscenza dal 1981 dell'AIDS e della sua trasmissibilità per via ematica dal 1983;
- afferma la responsabilità dell'ospedale, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, inquadrando quest'ultima nella previsione dell'art. 2050 c.c., sotto vari profili: per mancato consenso informato alle trasfusioni, per irregolare tenuta della cartella clinica, per mancanza di prova (cui era tenuta la struttura sanitaria convenuta) di aver adottato ogni misura idonea ad evitare il danno, vista la disponibilità dei test all'epoca dei fatti in questione.
Tale decisione rappresenta un meditato punto di arrivo nella materia della responsabilità medica, giunta a maturazione dopo un lungo percorso compiuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza degli ultimi anni.
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09/12/09
A seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n.15894 del 28 luglio 2005, che chiariva come la rivalutazione dovesse riguardare l'indennizzo vitalizio erogato a beneficio delle persone irreversibilmente danneggiate da vaccinazioni, HIV, o epatiti post-trasfusionali nella sua globalità, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della legge 210/1992, così come modificata dalla legge 238/1997, art. 2, i Tribunali e le Corti d'Appello di tutta Italia, per quel che è noto, hanno pressoché unanimemente aderito a tale linea interpretativa.
Seppure non vi sia nel nostro ordinamento il principio dello "stare decisis", tuttavia la correttezza e ragionevolezza degli argomenti addotti nella citata sentenza del Collegio di legittimità - che ha ribadito il proprio orientamento anche con Cass. Sez.Lav. 18109 del 27 agosto 2007 - hanno convinto i Giudici del Lavoro della penisola e delle isole maggiori i quali, nelle innumerevoli decisioni sul tema, condividono ormai da anni il pensiero della suprema Corte, dichiarando quindi rivalutabile, in base al T.I.P., l'indennizzo in entrambe le sue componenti, ed in particolare della "somma corrispondente all'indennità integrativa speciale".
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26/11/09
La cumulabilità dell'indennizzo ex lege 210/1992 con l'azione ex art. 2043 c.c.
La previsione dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 non ha funzione risarcitoria, ma puramente assistenziale e realizzatrice di una forma di solidarietà sociale che non preclude il diritto all'integrale ristoro dei danni, patrimoniali e non patrimoniali.
E'quindi ammissibile l'azione risarcitoria in aggiunta ed indipendentemente dal diritto all'indennizzo riconosciuto in sede amministrativa.
Critiche alla scomputabilità dell'indennizzo dal risarcimento
Nessuna censura può essere mossa all'autorevole pronuncia delle SS.UU. che (sullla scomputabilità dell'indennizzo dal risarcimento) pare corretta in quasi tutte le fasi del ragionato se non fosse che “...dalle mele non si possono sottrarre le pere; perché dalle mele si sottraggono le mele e dalle pere, le pere!...”.
E', infatti, la base della costruzione logico-giuridica della Sentenza che non va: indennizzo e risarcimento hanno genesi, sostanza, forma, consistenza, presupposti diversi e pertanto non possono, anzi non devono sottrarsi, l'uno dall'altro.
Fra le diverse ragioni di non scumputabilità dei due emolumenti vi è il difetto di omogeneità dei danni.
Da una parte il danno indennizzato è solo ed esclusivamente biologico e quindi “non patrimoniale”, dall'altra parte il danno risarcito è comprensivo del danno “patrimoniale” e di quello “non patrimoniale”.
Ma vi è molto di più.
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20/10/09
Sangue infetto: accesso alle transazioni
Dopo la pubblicazione del regolamento di esecuzione, approvato con D.M. del 28/04/2009 n. 132 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2009, il Ministero della Salute ha emesso la Circolare 20 ottobre 2009, n. 28 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 2009, n. 246 con cui vengono stabilite le modalità di presentazione delle domande di adesione alle transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato, anteriormente al 31. 12.2007, azioni di risarcimento danni tuttora pendenti.
I requisiti per l’ammissione alle transazioni sono stabiliti nel citato D.M. del 28/04/2009 n. 132; la circolare prevede invece le modalità ed i termini di presentazione delle domande.
La presentazione delle domande avviene, di regola, per via informatica, tramite un sistema ad hoc denominato RIDAB (Sistema di Risarcimento Danni) accessibile dal sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali - Settore Salute (www.ministerosalute.it/transazioni). Qualora l'interessato non possa motivatamente avvalersi di tale modalità, la domanda potrà essere inoltrata per posta raccomandata.
La presentazione delle domande deve avvenire entro il 19 gennaio 2010.
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23/09/09
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre u.s. (numero 221), il Decreto Ministeriale che dà attuazione alle transazioni da stipularsi con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, da parte dei soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o anemie ereditarie, emofilici, danneggiati da trasfusioni di sangue o emoderivati infette e/o da vaccinazioni, che abbiano proposto azione civile di risarcimento del danno anteriormente al 31. 12.2007.
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08/09/09
Prima era un solido principio, ora - dopo le sentenze della Corte di Cassazione, SS.UU. nn. 576, 580, 581, 583, 584 del 11 gennaio 2008 – è un dogma: “...il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche...” (SS.UU. n. 581/08) In tal senso il “...risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale...” (SS.UU. n. 576/08).
In sintesi, la Corte ha esaminato il contenuto dell’art. 2935 c.c. ricordando che nell'evoluzione giurisprudenziale (Cass. n. 12666 del 2003; Cass. n. 9927 del 2000) la Cassazione ha affrontato il significato da attribuirsi all'espressione “verificarsi del danno”, specificando che il danno si manifesta all'esterno quando diviene “oggettivamente percepibile e riconoscibile” anche in relazione alla sua rilevanza giuridica. La Corte ha, altresì, affermato che il diritto risarcimento del danno è soggetto al termine di prescrizione di 5 anni.
Nulla si può eccepire sulla “mobilità” del termine dal quale far decorrere la prescrizione del risarcimento del danno c.d. lungolatente. Qualche perplessità, invece, c'è sulla durata quinquennale del termine. Infatti, l'osservazione dell'operatività della prescrizione nel risarcimento del danno in ambito di infezioni post-trasfusionali (che poi è il tema centrale delle diverse pronunce delle SS.UU. dell'11.01.08) merita una riflessione che viaggia sul doppio binario della tutela: l'indennizzo di cui alla legge n. 210/1992 (in favore dei soggetti danneggiati irreversibilmente da emotrasfusioni), da una parte, e il risarcimento ordinario ed integrale, dall'altra. Agli addetti ai lavori è noto che la promulgazione della legge n. 210/1992 fotografava una realtà che, solo oggi, si scopre sottovalutata dal legislatore del 1992. Invero nessuno pensava che le trasfusioni di sangue infetto (effettuate in Italia prima dei controlli introdotti con la legge n. 107/1990) fossero così tante, anzi troppe! Questo è vero tanto che la stragrande maggioranza delle domande di indennizzo proposte avevano, ed hanno, ad oggetto danni da trasfusioni di sangue somministrate nel ventennio ricompreso fra i primi anni '70 ed i primi anni '90.
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21/01/09
Un bimbo di tre anni viene sottoposto a numerose trasfusioni di plasma ed emoderivati presso due ospedali italiani ed altro ospedale di Parigi. A distanza di qualche anno il giovane comincia a manifestare i sintomi della sindrome da HIV, malattia che gli viene diagnosticata nel corso di un successivo ricovero del 2002. I postumi, tra cui gli esiti di una meningite tubercolare, compromettono in modo grave anche le facoltà cerebrali del giovane, stravolgendo radicalmente le sue prospettive professionali e personali. Quest’ultimo, insieme ai propri familiari propone causa civile contro il Ministero della Salute, deducendone la responsabilità extracontrattuale e chiedendo quindi il risarcimento di tutti i danni subiti.
Il Tribunale di Venezia, con una sentenza decisamente ben motivata ed approfondita nel suo percorso logico-argomentativo, dopo aver respinto le diverse eccezioni sollevate dal Ministero della Salute, accoglie la domanda degli attori, condannando il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, tra cui i danni morali ed esistenziali.
Tra le questioni di maggior interesse da segnalare vi è quella riguardante la terapia trasfusionale effettuata all’estero dall’attore che il Tribunale ritiene comunque eziologicamente riconducibile all’attività del Ministero della Salute italiano, stante l’espressa autorizzazione rilasciata al paziente, per il tramite della Ulss di residenza, di curarsi all’estero, in ragione della complessità del caso clinico e della sua giovanissima età, nonché dell’inadeguatezza del Servizio Sanitario Nazionale a far fronte a situazioni cliniche di tale natura.
Da notare infine il riconoscimento del danno non patrimoniale sia a favore della vittima primaria dell’illecito, sotto i vari aspetti del danno biologico, esistenziale e morale, sia a favore dei familiari, con riguardo alla sofferenza morale dagli stessi patita per il grave danno riportato dal loro prossimo congiunto.
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29/12/08
A fine anno, si sa, è tempo di bilanci.
L’anno 2008 può essere ricordato, tra le tante questioni giuridiche poste all’esame del Supremo Collegio, anche per la problematica della prescrizione del danno ‹‹lungolatente››.
Se ne è occupata la Cassazione con le sentenze nn. 576, 579, 580, 581, 583, 584, 585 delle Sezioni Unite dell’11 gennaio 2008 e sull'argomento è tornata la Cassazione con la sentenza n. 24343 del 30 settembre 2008.
Il concetto di danno ‹‹lungolatente›› ricorre in particolare nelle cause di responsabilità medica e nel settore delle malattie professionali, in quanto in tali casi la manifestazione del danno può comparire a distanza di lungo tempo dal momento in cui il fatto illecito, o comunque la condotta che ha determinato l’evento, si è verificata.
Tipica in tal senso la fattispecie del danno da contagio, per agente virale o comunque biologico o chimico.
Molte malattie (in via esemplificativa le malattie infettive quali le epatiti virali e l’AIDS, ma anche le malattie professionali, quali l’asbestosi o la silicosi) possono rimanere latenti o non manifestare alcun sintomo per lungo periodo, anche qualche lustro.
Per tale ragione esse vengono definite asintomatiche o paucisintomatiche.
Pertanto il danneggiato può accorgersi di aver contratto una malattia infettiva o professionale anche dopo molti anni dall’esposizione all’agente patogeno, in genere a seguito di esami clinici di routine.
Dopo aver scoperto di essere ammalato può maturare nel soggetto l’ulteriore consapevolezza dell’eziologia della patologia da cui egli è affetto.
Quindi può di regola trascorrere un lungo lasso di tempo tra il fatto-condotta colposa e la manifestazione degli eventi dannosi, nonché tra questi ultimi e la consapevolezza della loro derivazione causale.
Per queste ragioni appare chiaro come una delle questioni più ardue da affrontare sia quella della prescrizione.
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10/11/08
La sentenza n. 26883 del 10 novembre 2008 della Corte di Cassazione affronta alcuni importanti aspetti riguardanti gli indennizzi previsti dalla l. 210/1992 a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue o somministrazioni di emoderivati.
In particolare la sentenza risolve la questione delle conseguenze del ritardo con cui molto spesso l’amministrazione pubblica provvede all’erogazione degli indennizzi di legge ai soggetti danneggiati. Invero a seguito della presentazione della domanda di indennizzo l’iter amministrativo per addivenire al riconoscimento del diritto (a cui in caso di esito negativo dovrà seguire la fase giudiziaria) richiede di regola tempi molto lunghi (mesi o anni).
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15/09/08
Con la sentenza n. 23676 del 15 settembre 2008 la Corte di Cassazione ha esaminato l’interessante caso di un testimone di Geova, ricoverato d’urgenza presso l’Ospedale di Pordenone e sottoposto ad alcune trasfusioni di sangue, praticategli nonostante egli fosse contrario a tale trattamento terapeutico per motivi religiosi. Tale ultima circostanza era dimostrata da un cartellino che questi portava con sé recante la dicitura “niente sangue”.
A seguito di tali fatti il paziente riportava un’infezione virale da epatite B.
Il testimone di Geova proponeva quindi causa civile contro la soppressa Uls 11 di Pordenone, chiedendo il risarcimento del danno sia per la violazione del proprio diritto di autodeterminazione, stante il proprio dissenso alle trasfusioni di sangue manifestato tramite il menzionato cartellino, sia per il contagio virale subito a causa delle trasfusioni.
Tralasciando il primo aspetto della vicenda, già ampiamente commentato, si ritiene interessante approfondire la seconda tematica esaminata dalla Corte di Cassazione che sul punto ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Trieste.
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