Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Malpratice medica / diagnosi errata

07/03/12

“MEDICAL MALPRACTICE: MAXI RISARCIMENTO A NEW YORK” - Pisana Ruol Ruzzini

Caso eclatante di malasanità.

Una giovane donna, Tabhita Mullings, a seguito di dolori lancinanti ed insopportabili veniva ricoverata al Brooklyn Hospital Center e dopo la somministrazione di antidolorifici veniva dimessa con una diagnosi di calcoli renali. Rapidamente la situazione si aggravava poiché in realtà la Mullings era stata colpita da una grave infezione resistente ai farmaci. Le sofferenze diventavano così forti da indurre la giovane, madre di tre figli, a chiamare per ben due volte il numero unico d’urgenza, ma nuovamente i dottori la rassicuravano rifiutandosi di ricoverarla. Il giorno seguente la giov ...

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20/06/11

Cass., sez. III civ., 14 giugno 2011, n. 12961, pres.Preden, rel. Segreto, "LA RC SANITARIA TRA CAUSALITA' E DANNO" – L.A.

Dopo due anni dalla sentenza n. 23846, che aveva acceso dibattiti infuocati tra gli interpreti, la terza sezione Civile della Corte di Cassazione ritorna sul tema della risarcibilità del danno da perdita di chance in ambito di r.c. sanitaria.

La dolorosa vicenda in esame tratta di una mancata diagnosi di un processo tumorale, tale da portare poi ad un decesso.

Gli ermellini dichiarano che la perdita di chance determinata da errore medico va risarcita a prescindere dalla prova che la concreta utilizzazione dell’opportunità avrebbe probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio.

La nuova decisione inquadra quindi un metodo di dimostrazione casuale alquanto più blando rispetto a quello probabilistico fino ad ora utilizzato.

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22/11/10

"CANCIROMA EPATICO; INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA: DIAGNOSI TARDIVA (O ERRONEA) E PERDITA DI CHANCE" - Riccardo MAZZON

Nel discorrere di perdita di chance (vedi, amplius, "Il danno da circolazione stradale, diritto assicurativo e processuale", Utet, Torino 2010), non può essere ignorato che tale tipologia di danno si manifesta, principalmente, a corredo di fattispecie attinenti a diagnosi tardiva o erronea: tipica risulta ormai essere quella del ginecologo, con conseguente perdita, per la gestante, della possibilità di optare per l'interruzione della gravidanza.

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12/06/10

Trib. Roma, sez. XIII, 12 giugno 2010 - "SE IL RITARDO NON CONTA" - Nicola TODESCHINI

Gli eredi di una paziente deceduta a seguito delle complicanze dovute ad una neoplasia, agiscono in giudizio per chiedere il risarcimento del danno derivante dal ritardo di diagnosi, indicato in due mesi e venti giorni, del quale sono colpevoli i sanitari che hanno avuto in cura la paziente. E' interessante, tra l'altro, perchè consente di apprezzare l'insussistenza della difesa dei sanitari coinvolti e, per altro verso, l'inaccettabile argomentazione con la quale è stata respinta la domanda di risarcimento del danno.

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17/03/09

Trib.Treviso, sez. I, 17 marzo 2009 - "MANCATA DIAGNOSI E RISARCIMENTO DEL DANNO: IL GIUDICE AUMENTA LA PERCENTUALE INDICATA DAL CTU" - Nicola TODESCHINI

La pronuncia in epigrafe pare interessante poiché consente di soffermarsi su di un criterio, che chi scrive non approva completamente, adoperato dall'organo giudicante per meglio adattare il quantum al complessivo pregiudizio patito dalla paziente, acclarata la responsabilità dei medici per il ritardo di diagnosi di un carcinoma mammario, nonostante un'indicazione, in termini di invalidità permanente, più modesta suggerita dal consulente tecnico d'ufficio.

Il caso riguarda il ritardo diagnostico di una neoplasia mammaria, che ha comportato una riduzione delle probabilità di sopravvivenza della paziente libera da metastasi e quindi una perdita di chances anche di sopravvivenza. L'indagine medico legale svoltasi durante il processo ha individuato l'errore diagnostico dei sanitari intervenuti nella cura stigmatizzando i mancati maggiori approfondimenti che, se correttamente svolti, avrebbero con ogni verosimiglianza consentito la formulazione di una diagnosi corretta, anticipando di sette mesi l'individuazione della neoplasia mammaria maligna nel frattempo raddoppiata di diametro.

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15/09/10

Trib. Bologna, sez. III, 25 giugno 2009 - "COLPA MEDICA? IL DANNO BIOLOGICO RADDOPPIA" - Nicola TODESCHINI

 Come spesso accade quando si commenta una pronuncia e non si ha modo di poter esaminare quantomeno gli atti introduttivi di causa, è arduo farsi un'idea dei limiti di questi ultimi e dei riflessi sulla pronuncia del magistrato. La sentenza, tuttavia, conserva interesse perchè affrontando la triste, come spesso in questi casi, vicenda di un bambino, affetto da una patologia i cui esiti sono stati amplificati da un ritardo di diagnosi motivato da violazione dei protocolli d'indagine adottati peraltro dallo stesso presidio ospedaliero, e frutto quindi di inescusabile negligenza; risultano però tali esiti limitati all'esito della CTU, ed in ciò consiste anche la contestazione degli attori, ad un 15%, nonostante la rilevantissima menomazione complessiva, una volta detratta da essa la quota di danno biologico che comunque avrebbe gravato il minore anche in assenza di errore. In particolare viene contestata la relazione dei consulenti tecnici d'ufficio laddove, individuata opportunamente la responsabilità dei sanitari, non se la sentono di mettere in connessione la successiva amputazione dell'arto all'errore professionale, asserendo che una conclusione sul punto non possa apparire serenamente formulabile e convincendo il giudice di tale assunto.

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16/03/10

Trib. Venezia, 16 marzo 2010, g.u. Caprioli - "PRESTAZIONE MEDICA: OBBLIGAZIONI, ONERI E RESPONSABILITA'" - Marta GUARDA

Con la sentenza in commento il Tribunale di Venezia fa ancora una volta il punto in tema di responsabilità medica. 

Dopo aver accertato, anche sulla base di una CTU medico legale svolta in causa, vari profili di responsabilità colposa a 
carico del primario del reparto di otorinolaringoiatria di un ospedale veneto (errata diagnosi, errata terapia e mancanza di consenso informato al trattamento sanitario effettuato), il Tribunale condanna l’azienda uls ed il medico per i gravi danni causati alla paziente ivi ricoverata. 

Più precisamente, quest'ultima, dopo essere stata visitata privatamente dall'otorino in questione si sottopose ad un ricovero presso l’ospedale ove questi lavorava per sottoporsi ad “accertamenti”, al fine di chiarire la natura dei disturbi lamentati (cefalee e sporadici episodi di vertigine).
Alla paziente tuttavia veniva (erroneamente) diagnosticata la “malattia di Meniere” e, senza ricevere alcuna informazione in ordine alla terapia che il medico intendeva effettuare e alle possibili sue complicanze o effetti collaterali, fu sottoposta a trattamento distruttivo del labirinto mediante iniezioni di gentamicina intratimpanica.
Subito dopo l’intervento le condizioni di salute della paziente subirono un drastico ed irrimediabile peggioramento: vertigini costanti, soggettive ed oggettive, ripetuti episodi di vomito, ovattamento auricolare, sordità e acufeni insopportabili all’orecchio destro, con perdita dell’equilibrio, tanto da non essere più in grado di stare in piedi o camminare autonomamente, se non per brevissimi tratti. 
Le testimonianze assunte in corso di causa hanno evidenziato come, a seguito dei postumi dell'intervento, l'attrice sia divenuta praticamente del tutto invalida e bisognosa di assistenza continua, tanto da necessitare di una badante. 

Per tale ragione il giudice veneziano, nella sentenza de qua, dopo aver dichiarato la responsabilità del medico e della struttura sanitaria, ha ritenuto opportuno rimettere la causa in istruttoria per approfondire, sotto un profilo medico legale, la perdita di autonomia riportata dalla danneggiata a seguito della malpractice medica e procedere quindi, con la sentenza definitiva, alla corretta e completa liquidazione dei danni, patrimoniali e non.

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06/04/10

"SENO ASPORTATO MA IL TUMORE NON C'ERA. DONNA FA CAUSA A DUE OSPEDALI LOMBARDI"

MILANO - Diagnosi palesemente opposte ignorate, medici frettolosi, distratti. Sarebbero queste le cause dell'ultimo presunto caso di malasanità. Che si svolge tra due ospedali - quello di Saronno e la clinica Macedonio Melloni di Milano - e ha per protagonista una donna di 47 anni che oggi non ha più il seno sinistro. Asportato per un tumore maligno che non è mai esistito.

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16/02/10

"MILANO: 16ENNE OPERATA DI APPENDICITE ENTRA IN COMA. AVVIATA UN'INCHIESTA"

Sara, una ragazza pavese di 16 anni è ricoverata in coma all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stata operata di appendicite all'ospedale di Melegnano (Milano). La giovane si è svegliata dall'operazione, ma non respirava bene. Nel giro di ventiquattro ore la situazione è peggiorata. La giovane ora si trova all'ospedale San Gerardo. Secondo i medici, ogni tanto apre gli occhi ma non si tratta di movimenti volontari.

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16/02/09

"COLPA MEDICA: RISARCIBILE ANCHE LA PERDITA DI CHANCES" - Nicola TODESCHINI

Nel caso discusso dalla sentenza 23846 del 19/05/08 pronunciata dalla III sez. della Cassazione Civile, una signora lamenta il difetto di tempestiva diagnosi di una grave neoplasia al pancreas all’esito di un controllo avvenuto presso un ospedale romano; all’esito di superficiali analisi la paziente, che lamentava forti dolori addominali e lombari viene dimessa con la diagnosi di “bolle d’aria di natura nervosa” mentre, di lì a poco più di un mese, persistendo tale sintomatologia, ed all’esito di esami più approfonditi, risulta il gravissimo quadro di neoplasia.

La paziente quindi si determina a convenire in giudizio l’ospedale romano e l’Ulss dalla quale dipende detto presidio, lamentando l’errore di diagnosi e chiedendo il risarcimento di ogni danno patito ma il Tribunale di Roma, con argomenti non convincenti e fondati su una consulenza d’ufficio altrettanto poco approfondita, rigetta la domanda ritenendo che, pur accertato l’errore di diagnosi, il ritardo che ne sarebbe conseguito non avrebbe evitato la morte certa in considerazione dello stadio avanzato della malattia. Detta pronunzia veniva confermata anche in Corte d’Appello, alla quale la paziente si rivolgeva per riformare la sentenza di I grado; la Corte riteneva ininfluente l’errata diagnosi sia sulla qualità che sulle aspettative di vita della paziente.

La Corte di Cassazione ribalta tale discutibile pronuncia d’appello e, chiarendo che vanno valutate anche le mere perdite di chances non solo di sopravvivenza ma anche di qualità migliore della vita in attesa dell’exitus, sottolinea invece una responsabilità dei medici capitolini alla quale merita d’essere collegato anche il risarcimento del danno.
Anche nell’esperienza di chi scrive non è stato infrequente lamentare importanti riserve su alcune consulenze medico legali, anche di parte, allorchè in discussione vi sia la valutazione della perdita di chances per un’errata diagnosi alla quale segua, solo successivamente, l’esatto inquadramento della malattia e quindi la cura poiché molte di tali consulenze partono da un presupposto tecnico scientifico che mal si adatta alla visione complessiva della responsabilità medica, per un verso e, per l’altro, sono spesso ritenute sufficienti all’organo giudicante per ammettere od escludere dall’accoglimento la domanda avanzata dal paziente.

Quanto al primo profilo, va detto che l’eventuale errore di diagnosi si inserisce in un rapporto contrattuale tra medico e struttura che è ben lungi dall’esaurirsi con la sola prestazione tecnica, in tal caso identificata in una diagnosi, ma si estende al dovere di informare, che deve permeare l’intera prestazione, e deve essere soprattutto finalizzato a consentire al paziente di determinarsi in modo autonomo alla cura.
In presenza quindi di un errore di diagnosi, sul quale alcuno ha avanzato contestazioni, pare incredibile che non sia ricollegato l’accoglimento della domanda di accertamento della responsabilità e l’individuazione di un danno poiché, all’evidenza, anche un sol giorno di ritardo nella diagnosi di una malattia grave è evidente come faccia perdere significative chances al paziente non solo di ricevere adeguata informazione ma anche di determinarsi all’eventuale diagnosi infausta organizzando sia la propria vita che il proprio percorso di cura in modo adeguato; la responsabilità non può infatti ridursi esclusivamente ad una valutazione in termini percentuali dell’incidenza della terapia sulla cura finale ma deve guardare al rapporto in modo complessivo e considerare la persona non solo come fulcro di aspettative di integrità fisica ma come una persona che vive, sogna ed intende realizzarsi nella vita anche al di là del numero di giorni di sopravvivenza ai quali è destinata. Solo “accorgendosi” della sfera delle capacità realizzative della persona, senza mirarne solo le sezioni relative all’integrità psico fisica, l’angolo visuale si allarga e finisce finalmente per considerare non un numero ma un soggetto complesso il paziente che accede alla richiesta di cura.

Per l’altro verso è incomprensibile come si possa ragionevolmente negare l’esistenza di una responsabilità solo sulla scorta del mancato nesso tra la morte e l’omessa diagnosi poiché, all’evidenza, il rapporto dev’essere valutato non tra l’omessa diagnosi e la morte in generale ma tra l’omessa diagnosi e “quella morte”, che nel caso di specie si verifica, e che è una morte necessariamente diversa da quella che la paziente avrebbe incontrato se le fosse stato diagnosticato il male tempestivamente, perché diverso sarebbe stato il suo approccio alla terapia e la fiducia riposta nei confronti dei curanti, diverse sarebbero state le chances della paziente di valutare le proprie residue facoltà realizzatrici determinandosi a scelte che la tardiva diagnosi ha necessariamente ostacolato perché, quand’anche fosse dimostrato che la paziente sarebbe comunque morta il 31 marzo di quell’anno, il modo di giungere a morte, la consapevolezza del gravissimo rischio, la qualità della vita che può esserci pur in quei terribili giorni fanno necessariamente la differenza tra le due opposte situazioni che vengono discriminate dall’errore professionale.

E’ quindi ammissibile che si possa discutere dell’entità del danno che la paziente ha subito e commisurarlo anche alle chances di sopravvivenza ulteriore che la paziente avrebbe avuto ma non si può giammai pensare di escludere un risarcimento sol perché appaia inverosimile che il paziente avrebbe vissuto qualche giorno in più. Pertanto anche le domande giudiziali che sono volte all’accertamento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche solo da perdita di chances di sopravvivenza o di migliori e diverse cure, debbono essere orientate con particolare attenzione nei confronti della sfera delle facoltà realizzatrici della persona poiché anche il recente arresto delle Sezioni Unite sul temuto danno esistenziale, al quale chiudono una porta sapendola solo alternativa occasione per un suo nuovo accesso, hanno di fatto ricordato che il risarcimento del danno deve essere sempre personalizzato e che i suoi rilievi non patrimoniali, tanto più allorchè vi sia la copertura costituzionale dei relativi interessi che vi sono collegati, vanno sempre evidenziati.
Ebbene, anche in altre occasioni chi scrive ha sottolineato quanto anche questa pronuncia, e soprattutto quelle satelliti che l’hanno immediatamente preceduta e seguita, e che ne hanno in qualche modo pianificato la digestione, sono certamente nel senso di vedere grandi chances di affermazione del danno da violazione del diritto del paziente ad autodeterminarsi alle cure poiché, affermato che al centro del sinallagma non può che esservi il diritto del paziente di autodeterminarsi sempre alla cura, la sua violazione, quand’anche non incida su aspetti psicofisici relegati al cosiddetto danno biologico e valutabili sotto il profilo medico legale, si estende agli aspetti non patrimoniali del danno ed in particolare a quelli che il noto arresto di fine 2008 ha definito “profili esistenziali”. Posto, invero, che il paziente ha diritto, salvi casi eccezionali di trattamento sanitario obbligatorio, ad essere protagonista della cura e che non può che esserlo ove sia perfettamente informato e possa quindi autodeterminarsi alla cura stessa, non v’è dubbio che è possibile stigmatizzare un inadempimento, che non a caso può essere definito addirittura grave, allorchè tale diritto, costituzionalmente garantito, alla tutela della libertà e della salute sia violato, per chiedere anche il risarcimento del relativo danno.

Anche criteri meramente presuntivi, che possono pur essere tenuti in considerazione dall’organo giudicante, non possono che essere orientati nel senso di ritenere che la consapevolezza e la partecipazione alla cura, ovvero la loro negazione, cambiano necessariamente la qualità della vita di un paziente poiché violano, senza possibilità di emenda, la libertà della persona e la sua possibilità di decidere come gestire la propria salute anche, come in altre sedi affermato, posticipando ed evitando la cura quando, come spesso accade, essa sia solo utile ad emendare fastidi sopportabili e possa riservare, tra le complicazioni, un’ulteriore gravissima caduta della qualità della vita.

Ecco che quindi la nuova frontiera della responsabilità medica consiste, sempre di più, nell’individuazione e corretta liquidazione del danno non patrimoniale da negata informazione al paziente ed il cosiddetto consenso informato è destinato ad essere sempre più sostituito da un concetto che, non viziato dall’errore primigenio che ne ha travolto di fatto il significato, può a ragione ergersi al centro della dinamica del rapporto medico paziente ed essere individuato nel diritto di quest’ultimo ad autodeterminarsi liberamente e consapevolmente alla cura. (nicola todeschini)






 

 

 

 

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Accade spesso, nel contenzioso medico paziente, che si discuta dell’errore determinato dal difetto di tempestiva diagnosi di una certa patologia; detto errore assume particolare rilevanza allorchè si tratti di diagnosi di malattie con verosimile esito infausto poiché la tempestiva diagnosi, come è noto, è spesso importante per almeno tentare di combattere la grave malattia.

L’errore di diagnosi in molti casi anticipa anche di non molto l’esito finale e, in alcuni casi fortunati, è superato dalla sensibilità particolare del paziente che non si accontenta della magari frettolosa valutazione del medico ma si sottopone ad un ulteriore accertamento che evidenzia il difetto di diagnosi tempestiva precedente ed assicura al paziente le cure tempestive delle quali abbisogna.

Accade spesso, nel contenzioso medico paziente, che si discuta dell'errore determinato dal difetto di tempestiva diagnosi di una certa patologia; detto errore assume particolare rilevanza allorchè si tratti di diagnosi di malattie con verosimile esito infausto poiché la tempestiva diagnosi, come è noto, è spesso importante per almeno tentare di combattere la grave malattia. L'errore di diagnosi in molti casi anticipa anche di non molto l'esito finale e, in alcuni casi fortunati, è superato dalla sensibilità particolare del paziente che non si accontenta della magari frettolosa valutazione del medico ma si sottopone ad un ulteriore accertamento che evidenzia il difetto di diagnosi tempestiva precedente ed assicura al paziente le cure tempestive delle quali abbisogna.

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15/03/08

Tribunale Milano, 15 marzo 2008, g.u. Fontanella - "ERRORE DIAGNOSTICO, ASPETTATIVA DI VITA E DANNO ESISTENZIALE" - Elisabetta COSTA

In attesa che le Sezioni Unite sanciscano definitivamente la portata del danno esistenziale, la sentenza del Giudice di Milano compie una precisa scelta di campo: il danno esistenziale deve essere riconosciuto quando un ritardo diagnostico, imputabile alla negligenza del medico, abbia influito sulla diminuzione delle chances di vita del paziente.

La decisione riguarda il caso di una donna, che insospettita da alterazioni del suo stato fisiologico, consulta un medico di propria fiducia per essere sottoposta alle indagini diagnostiche opportune. Tra i vari e approfonditi esami compiuti, la mammografia rileva un nodulo al seno, che, però, viene sottovalutato con negligenza sia dal professionista che dal radiologo della Casa di Cura presso cui l’esame viene eseguito. La donna, tranquillizzata dall’errata interpretazione dei referti, scopre quindici mesi più tardi una patologia tumorale avanzata alla mammella, che la obbliga a subire un intervento chirurgico severo e debilitante.

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13/03/07

Cass. civ., III Sez., 13 marzo 2007 n. 5846, pres. Preden, rel. Filadoro – "PRIMA DI SBAGLIARE, MEGLIO SENTIRE LO SPECIALISTA"

La Cassazione specifica ulteriormente i confini di applicabilità dell'esonero da responsabilità per colpa lieve previsto dall'art. 2236, precisando che di fronte ad un problema che non può affrontare, il medico generico deve necessariamente contattare uno specialista in possesso di quelle nozioni tecniche di cui non dispone.

Viene quindi confermata la responsabilità del chirurgo che aveva erroneamente asportato l'utero di una giovane paziente arrecandole un danno che, al contrario di quanto ritenuto dalla S.C., effettivamente sembra essere stato liquidato dai giudici di merito in maniera troppo riduttiva (rb).

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13/04/07

Trib. Forlì, Sez. dist. Cesena, 13 aprile 2007, g.u. Vacca - "UN ERRORE SENZA DANNO, UN ERRORE SENZA COLPA"

Anche in presenza di un doppio errore dei medici, l'azienda sanitaria non può essere condannata al risarcimento dei danni se la prima condotta non ha avuto conseguenze negative e la seconda condotta non era caratterizzata da colpa grave, in presenza di problemi tecnici particolarmente complicati che rendono scusabile l'errore diagnostico dei sanitari.

La sentenza del Tribunale di Forlì – sez. distaccata di Cesena è interessante proprio perché , pur accertando il doppio errore diagnostico dei medici, ne esclude la responsabilità.
Quanto al primo errore, è stato invece giudicato irrilevante sotto il profilo causale, ed in particolare dal punto di vista della causalità giuridica, ovvero del rapporto che collega l'evento dannoso al danno.
Nel caso di specie, la condotta errata del medico non ha cagionato alcun danno, e diventa quindi irrilevante.

Quanto al secondo errore, la sentenza richiama l'art. 2236 c.c. e la presenza di problemi tecnici di particolare difficoltà.
La sentenza indica due criteri sicuramente determinanti per ritenere applicabile la clausola limitativa dell'art. 2236: le oggettive difficoltà diagnostiche e l'asintomaticità.
Qui la sentenza sembra però avere un approccio troppo "tradizionale", e contrasta con gli ultimissimi principi sanciti dalla S.C. di Cassazione con la sentenza n. 8826/2007, che d'altra parte non poteva essere conosciuta dal Tribunale di Forlì- sez. Cesena.  La sentenza della Cassazione ha infatti chiarito che non si può fondare sull'art. 2236 c.c. la distinzione tra interventi facili o difficili, poiché la norma codicistica ha invece la funzione di valutare la condotta diligente del debitore. Anche se va detto che, anche applicando questi diversi principi, nel concreto probabilmente la causa avrebbe comunque avuto lo stesso esito, giacché in ogni caso il Tribunale di Forlì- sez. Cesena ha sostanzialmente giudicato incolpevole il secondo errore diagnostico e ciò doveva portare all'assoluzione dei medici anche secondo i principi enunciati dalla S.C. (rb)

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19/02/07

Trib. Lucca, 19 febbraio 2007, g.i. Terrosi – "MANCATE INFORMAZIONI, NASCITA INDESIDERATA E DANNO ESISTENZIALE" – Alberto MASCIA

Il caso in esame attiene a un peculiare ambito della responsabilità medica professionale: la mancata diagnosi di malformazioni a carico del feto identifica una condotta inadempiente posta in essere in violazione agli specifici doveri sanciti a livello di disciplina codicistica.
Da tale inadempimento possono derivare conseguenze sotto il profilo risarcitorio a carico dei genitori di un bambino malformato, i quali – a sostegno della loro pretesa in giudizio - propongono apposita domanda contro il medico ginecologo, responsabile, a loro dire, di non aver ottemperato all’obbligo di informazione in ordine alle condizioni del feto. Tale omissione ha impedito, secondo l’assunto degli attori, alla madre di poter esercitare il diritto – generalmente riconosciuto come unilaterale – di interrompere o proseguire la gravidanza, una volta aver preso conoscenza di ogni circostanza tale da consentirle un esercizio edotto di tale diritto.
Varie le poste risarcitorie ritenute sussistenti dagli attori. Assumono rilievo significativo soprattutto le voci di danno non patrimoniale, identificate nel ‘turbamento’ patìto, nelle ‘limitazioni’ dagli stessi subite alla propria qualità di vita; assumono, altresì, rilievo – e ciò costituisce elemento di ulteriore interesse nella presente pronuncia – i danni patìti dalla sorellina della vittima.
Molteplici i parametri di riferimento da analizzare. Innanzitutto l’importanza della gravidanza nella vita relazionale e familiare di una coppia, la posizione assunta dai diretti protagonisti del momento procreativo e generazionale in relazione alla prestazione di tipo sanitario, le previsioni normative in tema di interruzione della gravidanza e la protezione della salute fisio-psichica della gestante, la relazione causale tra la condotta omissiva medica e la suddetta scelta.
La richiesta risarcitoria viene prospettata e fondata su una ricca allegazione dei fatti, in relazione alla quale il giudice ritiene possa operare il ragionamento presuntivo, ritenendo conseguenza ‘ontologicamente certa’ la riconducibilità di un pregiudizio di tipo esistenziale alla condotta medica omissiva, da cui era conseguita la nascita del bambino malformato.
Il «dover fare», ossia il dover assistere, aiutare, sostenere, aiutare la vittima farà conseguire, sostiene il giudice nel caso in esame, una alterazione di tipo esistenziale nella quotidianità dei genitori. Ma non soltanto danno esistenziale, bensì danno di natura anche morale-soggettiva.
Quale criterio per la liquidazione? Il criterio adottato in concreto ricalca una metodologia operativa fondata su una equità che però non sembra avere parametri certi di riferimento; in altri termini, il percorso logico-argomentativo che dovrebbe connotare una giustizia personalizzata, risulta ancorato a una valutazione piuttosto indefinita e, in quanto tale, suscettibile di una lettura critica.
Ancora una volta non è tanto la somma a rilevare, quanto il metodo pratico seguito e la motivazione adottata, ossia la trasposizione in parole di quello che si va a liquidare e del motivo per cui si ritiene di poter liquidare una somma piuttosto che un’altra.
Un cenno finale merita la liquidazione del danno morale ed esistenziale a carico della sorellina della vittima, la quale – a differenza di altre fattispecie in cui tale risarcimento era stato negato nei termini da ultimo descritti – viene ritenuta meritevole di protezione anche risarcitoria.

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24/01/07

Cass. civ., 24 gennaio 2007, n. 1511, pres. Vittoria, rel. Marrone – "DANNO EMOZIONALE DA ERRATA DIAGNOSI"

Alla fonte di questa vicenda c’è una diagnosi errata, con la somministrazione di terapie inutili ma non per questo dannose per il paziente, anche perché (come hanno accertato le due consulenze tecniche svoltesi in primo e secondo grado) la terapia sarebbe stata identica anche nel caso di diagnosi corretta.
Il paziente ha allora evidenziato che la scelta terapeutica gli è stata di fatto imposta, come conseguenza della diagnosi errata di una malattia ben più grave di quella reale, ma anche sotto questo aspetto la sua domanda viene rigettata benché in effetti l’errore lo avesse costretto ad un approccio terapeutico con criteri d’urgenza, in realtà non necessario.
Su queste basi, la Cassazione approva il ragionamento dei giudici di merito di escludere il nesso di causalità tra l’errore diagnostico e gli inconvenienti post terapeutici lamentati dal paziente.

Le richieste del paziente trovano tuttavia accoglimento da parte della Cassazione, laddove vengono riconosciute le sue ragioni in ordine al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa di una diagnosi sbagliata, che gli aveva arrecato preoccupazioni ed ansie tali da pregiudicare in maniera significativa la serenità del paziente.

Nel risarcire questa voce di danno la Corte richiama la giurisprudenza sul danno esistenziale, anche se il pregiudizio che viene riconosciuto come risarcibile sembra essere casomai più vicino al danno morale, in particolare a quella sua sottocategoria che si può definire come danno emozionale-psicologico e che ha già trovato riconoscimento come tale in una sentenza del Tribunale di Vicenza, che correttamente l’ha inquadrata nel danno morale.
Infatti, benché questa voce di danno venga spesso confusa con il danno esistenziale, sembra invece avere altra natura, non consistendo in una effettiva e concreta alterazione delle sue abitudini di vita e dei suoi assetti relazionali, come nella definizione di danno esistenziale posta dalle Sezioni Unite con la sentenza 6572/2006, ma casomai in una sofferenza psicologica, più o meno prolungata (raniero bordon).

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13/03/06

Trib. Vicenza, 13 marzo 2006, g.u. Santoro - "QUANDO L'ESISTENZIALE VALE COME IL BIOLOGICO"

Un'ottima sentenza che rispetta il principio dell'integrale risarcimento del danno e che privilegia l'adesione alla fattispecie concreta piuttosto dell'astratto rispetto di regole consuetudinarie.

Il caso riguardava una donna che aveva subito l'asportazione di una parte del seno a causa di una diagnosi sulla presenza di un tumore, rivelatasi errata.

A fronte di una menomazione fisica con evidenti riflessi sulla vita sessuale, il Tribunale di Vicenza accoglie, al di là della originaria qualificazione giuridica della domanda, la richiesta di risarcimento del danno esistenziale, e lo quantifica in misura pari a quella del danno biologico.

Ma l'importanza della decisione sta anche nel riconoscimento dei pregiudizi di tipo emozional-psicologico, che giustificano la maggiorazione del danno morale soggettivo fino al 60% del danno biologico.

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09/06/05

Trib. Vercelli, 9 giugno 2005, g.u. Vitelli – "É IL MEDICO A DOVER PROVARE PERCHÉ NON SI È RAGGIUNTO IL RISULTATO NORMALMENTE ESIGIBILE"

La natura contrattuale dell’obbligazione tra il paziente e la struttura ospedaliera è ormai pacificamente riconosciuta in giurisprudenza.

Il Tribunale di Vercelli prende le mosse da questa considerazione, per affrontare il problema della natura dell’obbligazione che ricade sui sanitari.

La sentenza supera la tradizionale distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato optando per una terza interpretazione, in virtù della quale, negli interventi medici che normalmente hanno un esito positivo, dev’essere il medico a dimostrare i motivi per i quali le sue prestazioni non hanno raggiunto quel risultato che di solito consegue ad una loro diligente e perita effettuazione.

 

In questo modo il Tribunale di Vercelli si distanzia dall'attuale orientamento della Cassazione, che pur giungendo a risultati analoghi sul piano della ripartizione dell'onere probatorio, è ferma nel ritenere che quella professionale sia un'obbligazione di mezzi (Cass., sez. III civ., 28 maggio 2004, n. 10297)  (r.b.).

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29/11/02

Trib. Genova, 29 novembre 2002, g.o.a. Casalino - "RITARDO NELLA DIAGNOSI DI UN TUMORE E DANNO ESISTENZIALE"

Da tutto quanto sopra esposto il giudicante si è convinto che – nella fattispecie in esame - sussista la responsabilità professionale del convenuto in ordine:

 

(a) alla colposa - per negligenza ed imperizia - mancata tempestività della diagnosi tumorale, già possibile alla fine del 1987; 

 

(b) al conseguente ritardo – circa 18 mesi – in ordine alla possibilità di sottoporre la paziente a tutti i presidi terapeutici e di supporto esistenti all’epoca. 

 

 

Corollario di tale imputabilità è che la mancanza dell’impiego tempestivo di moduli terapeutici, e di supporto, specifici ha sicuramente inciso pesantemente - sulla “qualità”, generalmente intesa, della vita e particolarmente - sul controllo della sintomatologia dolorosa, nonché, anche, marginalmente - sulle spese per assistenza medica e paramedica.

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15/10/04

Trib. Bologna, 15 ottobre 2004, g.u. Squarzoni - "INVALIDITÀ TEMPORANEA DA 'MALPRACTICE': PER UN DISABILE COSTITUISCE DANNO ESISTENZIALE"

Il Tribunale di Bologna condanna al risarcimento dei danni un medico e l'Azienda sanitaria da cui questi dipende, per l'errata diagnosi di un intervento effettuato senza considerare le particolarità dei soggetti affetti dalla sindrome di Down. 

Proprio la particolare disabilità dell'attrice porta il Tribunale a riconoscerle un danno esistenziale derivante dalla perdita della possibilità di svolgere quelle poche attività relazionali che la sua condizione le permette.  

Intelligente la quantificazione del danno esistenziale, slegata dal ridotto valore del danno biologico e impostata su criteri esclusivamente equitativi, mentre costituisce una soluzione indubbiamente originale il fatto che il danno morale venga considerato “connesso” all'esistenziale  (r.b.).

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