25/04/12
La responsabilità professionale medica non ha pace, verrebbe proprio da affermare leggendo il documento ufficiale che sintetizza la proposta, dei sindacati al governo, che dovrebbe avere l'effetto di rasserenare il clima piuttosto teso nel Paese con riguardo al rapporto medico-paziente e stabilire le nuove basi dell'alleanza terapeutica.
Si tratta di un documento di proposte operative sottoscritto da molti sindacati e v'è da augurarsi, e non per vis polemica, che il governo sappia valutarlo per quel che vale e rinnegarne le fondamenta. Non perché non contenga spunti di sicuro interesse ma perché è la prova provata de ...
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23/04/12
Pubblichiamo un breve estratto di Paolo Zatti concernente il tema della diseguaglianza nel rapporto di cura, apparso su:
N. 3 MARZO 2012 • Anno XXVIII
RIVISTA MENSILE
de Le Nuove Leggi Civili Commentate
LA NUOVA
GIURISPRUDENZA
CIVILE
COMMENTATA
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27/03/12
L’opera tratta della responsabilità del medico in ambito civile ed in parte penale. Il tema viene affrontato anche in riferimento al danno ed ai suoi molteplici aspetti, sia di tipo patrimoniale che non patrimoniale; anche alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali che certamente hanno introdotto molti temi nuovi che hanno dato spazio ad interessanti questioni. Per fare tutto ciò vengono affrontati dei casi particolari e questo per capire come muoversi in questa articolata materia. Nell’amb ...
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05/03/11
(Titolo originale Amalia’s Tale, 2008)
Trad. Domenico Giusti, Ed. RCS Libri S.p.A., Milano, Prima ed., Ottobre 2010, pp. 286,
€. 19,00
“Ci sono molti modi di scrivere storia e io…mi sono azzardato a provarne parecchi: ho scritto di re, papi …e di grandi cambiamenti del mondo, e ho anche scritto delle vite e dei drammi quotidiani di poveri contadini analfabeti…”
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05/11/11
Nelle sale operatorie tutto è sterile. Ognuno ha il suo ruolo. Ogni cosa diventa un cerimoniale, quasi fosse la trasposizione clinica del codice giustinianeo.
Ma lì hanno fatto il giuramento di Ippocrate, alcuni. Altri si rendono utili, passando le pinze Kocher o una pinza Adson. Altri guardano quel cuore che è disegnato sul monitor, controllando che il numero vicino non cominci a lampeggiare.
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03/08/11
Felix qui potuit rerum cognoscere causam, sosteneva Virgilio nelle Georgiche, definendo beato chi sapeva elevarsi al di là della mentalità e dei pregiudizi del volgo, spaziando in un’atmosfera superiore.
Questo è quanto sembrerebbe essere accaduto nella complessa sentenza n. 15991/2011 con cui la Cassazione è pensosamente intervenuta – non a caso citando Virgilio nei termini di cui sopra - in merito alla valutazione e quantificazione dell’efficienza causale delle condizioni pregresse della vittima in ordine alla produzione del danno concausalmente dovuto alla condotta omissiva del personale medico, ribaltando le valutazioni espresse nei precedenti gradi di giudizio.
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04/07/11
Il caso.
Cass. 14.6.2011, n. 12961 affronta il caso (abbastanza ricorrente nella pratica) della mancata tempestiva diagnosi di neoplasia e conseguente omissione delle terapie utili/necessarie ad evitare l’evento letale. Tizio esegue accertamenti a seguito dei quali viene diagnosticata una calcolosi della intraepatica di sinistra. Viene dunque ricoverato presso una struttura sanitaria per sottoporsi a intervento chirurgico di lobectomia sinistra. Qui viene eseguito un esame istopatologico il cui referto esclude la presenza di patologia tumorale. Peraltro successivi accertamenti “avevano individuato la presenza di metastasi ed avevano portato a riconoscere nei medesimi reperti istologici un cistodenocarcinoma epatico e comunque la presenza di atipie cellulari suggestive di malignità”. Tizio muore in conseguenza della malattia tumorale.
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25/05/11
Pubblichiamo l'abstract della relazione dell'avv. Nicola Todeschini, nostro collaboratore, esposta al convegno "CURA, GUARISCI, RISARCISCI: DALLA PARTE DEI PAZIENTI, DALLA PARTE DEI MEDICI" tenutosi a Bologna in data 13 maggio 2011.
“Giudizio e prova”
Egregi Dottori,
ho ritenuto di calibrare il mio intervento (vedi il video), tenuto conto che la sessione mattutina è rivolta alla comprensione del punto di vista dei pazienti e che il compito a me assegnato riguarda “giudizio e prova”, offrendo una panoramica, mi auguro piuttosto pratica, non solo delle linee guida in materia di onere della prova ma anche delle reali chance di conseguimento del diritto all'affermazione della responsabilità, considerando le strategie attraverso le quali -di norma- le difese delle strutture sanitarie vengono elaborate.
Ritengo, invero, che le modalità di difesa delle strutture ospedaliere e dei singoli sanitari, che ho modo di valutare, nei giudizi, in diverse sedi di tribunali italiani, soffrono di un minimo comun denominatore rappresentato, a mio avviso, dall'improduttivo ingrediente corporativo che il contributo delle compagnie di assicurazione assicura al tenore degli argomenti di difesa.
Ho verificato, invero, con grande frequenza, il pedissequo richiamo a distinzioni, istituti, interpretazioni delle regole, ampiamente superati se non da tempo evidentemente abbandonati.
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19/05/11
E’ sin dai tempi di Ippocrate che al medico viene richiesto di curare il malato e, prima ancora, di astenersi dal recargli danno e offesa.
Tale ultima prescrizione non può dirsi realizzata nel caso di specie e ciò sol che si consideri come il medico in questione avesse somministrato al paziente un farmaco rivelatosi poi dannoso per gli occhi, tanto dannoso che dalla sua assunzione si produssero una grave forma di maculopatia e una rilevante compromissione per il visus.
Il professionista fu quindi condannato da entrambi i gradi del merito (Trib. e Corte d’Appello di Venezia) con sentenza parziale solo sull’an, rimettendosi la causa in istruttoria per la determinazione del quantum.
Tali condanne sono state poi confermate anche dalla S.C., che ha colto l’occasione per ribadire alcuni punti fermi in tema di responsabilità del medico, ritenendo in parte inammissibili, in parte infondati, tutti e quattro i motivi di ricorso presentati dal ricorrente.
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16/05/11
Sommario:
La responsabilità medica oggi: il ruolo cruciale della cartella clinica. – La nascita della medicina difensiva… - …e le conseguenze sulla gestione delle aziende sanitarie. – Contenzioso medico-sanitario e clinical risk management.
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24/06/10
La pronuncia è, ad avviso di chi scrive, importante perché redatta nel solco di una rivisitazione, in termini sistematici più corretti, della colpa medica nel segno del principio di diligenza quale criterio, ad un tempo, di responsabilità e di determinazione del contenuto dell'obbligazione.
Si segnala, in particolare, perché pone in collegamento l'articolo 2236 codice civile con l'articolo 1176 secondo comma codice civile così da chiarire che al primo non possono essere ricollegati effetti che incidono sulla ripartizione dell'onere della prova, a seconda che la prestazione sia ritenuta di facile o difficile esecuzione, ma piuttosto la spiegazione della modulazione che la diligenza deve avere, tenuto conto che deve essere misurata alla natura del caso come vuole il secondo comma dell'articolo 1176 codice civile, secondo la difficoltà del caso.
Com'è noto la modulazione non è mai ammessa, pur alla presenza di casi di speciale difficoltà, allorché questi ultimi non vincano la perizia messa in campo dal sanitario ma in si confrontino con una sua negligenza ovvero imprudenza che, per definizione, sono patologie della diligenza che non meritano sconto, nemmeno in termini di configurazione della colpa, alcuno; l'operatore negligente ovvero imprudente si pone nelle condizioni di non adempiere in modo perfetto al contratto perché, per un verso, non offre nemmeno lo sforzo di impegno minimo palesando trascuratezza, per l'altro, risulta frettoloso, precipitoso, non valuta attentamente costi e benefici e si fida troppo delle sue capacità.
Il giudice arriva al punto di affermare che anzi è da abbandonarsi radicalmente, sotto il profilo della ripartizione degli oneri probatori, la distinzione tra interventi facili e difficili in quanto l'allocazione del rischio della prova non può essere rimessa alla maggior o minore difficoltà della prestazione e nè l'articolo 2236 pare posto a regolarne gli effetti.
L'inadempimento discende quindi, al di là anche della distinzione tra prestazioni di mezzi e di risultato, dalla violazione del criterio di diligenza che appare unico, sia quale criterio di responsabilità che di determinazione del contenuto dell'obbligazione, per tutte le obbligazioni.
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07/06/10
Il British Medical Journal: l'Oms ha gonfiato i rischi dell'influenza A per favorire l'industria
Le critiche al modo in cui l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha risposto alla pandemia di influenza H1N1 sono cresciute di una tacca, venerdì scorso, con la pubblicazione di un’inchiesta condotta congiuntamente dal British Medical Journal (BMJ) e dall’Agenzia di Giornalismo Investigativo di Londra (BIJ), e con il rapporto adottato quello stesso giorno dalla Commissione sanità dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.
La prima rivela che alcuni degli esperti che avevano partecipato alla redazione delle linee guida dell’Oms per le pandemie erano sul libro paga di due industrie farmaceutiche - Roche e GlaxoSmithKline - che producono medicinali o vaccini contro i virus influenzali.
Il secondo sottolinea una «mancanza di trasparenza» nella gestione della crisi del virus H1N1 da parte dell’Oms e delle istituzioni sanitarie pubbliche, le accusa di aver «dilapidato una parte della fiducia che gli europei hanno in questi organismi» e ritiene che «questo declino di fiducia in futuro potrebbe rappresentare un rischio».
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01/06/10
Adesso più della metà dei malati ha chiara la propria situazione. Una verità graduale è la scelta migliore: oncologi e parenti stanno imparando
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30/05/10
SOMMARIO
1. Natura giuridica della responsabilità medica – 2. Tutela giuridica delle vittime secondarie dell’illecito – 3. Il c.d. contratto ad effetti protettivi nei confronti dei terzi – 4. Responsabilità verso il nascituro – 5. La “nascita indesiderata” nella giurisprudenza di legittimità più recente – 6. Conclusioni
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08/05/10
I soccorsi ritardano. I medici bloccati per 15 minuti
NAPOLI
Un piccolo appena nato è deceduto a Napoli molto probabilmente per i ritardi dei soccorsi causati da un ascensore guasto. È accaduto presso l’ospedale Incurabili dove il bimbo è nato con delle difficoltà respiratorie.
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19/04/10
The public health care system in the United States - limited to old people, the disabled and the certified poorwas conceived relatively recently compared with similar systems in Europe. In fact, it was established in 1960 during J.F. Kennedy's presidency, a period when the first social protection programmes were set up. Both programmes (old people/disabled and the poor) were approved by the American Congress in 1965 during the suc cessive L.B. Johnson administration and have continued to this day, routinely implemented, although only partial, and incomplete. This is emblematic of how little attention the administrations prior to that of John F. Kennedy paid to the problems of social policies and the welfare state, despite the fact that since the end of world war two, America represented the bench mark in terms of productivity and economy for the entire western world. A huge contradiction if one looks at Europe, in particular Germany, where the health care system based on compulsory social insurance goes back to the 1800's, and more precisely, to 1883, thanks to the iron chancellor O.E.L. von Bismarck.
The few successive attempts to reform the system organically and make health care systematic in the USA ran aground thanks to the strong political resistance, both from republicans and democrats, who wanted to protect certain economic inte corests, particularly those of the insurance companies, and blocked every attempt to change the system.
So, in the USA everything has remained exactly as it was in the 1960's, perfectly in line with the past underestimation of rights aimed at safeguarding the social state and the protection of the billion dollar interests of the major private insurance companies.
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08/04/10
Mentre il ministro Fazio avverte che la somministrazione senza ricovero obbligatorio è reato, la prima paziente sceglie di firmare la liberatoria e uscire
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11/02/10
Partendo dalle caratteristiche presenti nelle professioni intellettuali, l’Autore ha trattato i temi tipici della responsabilità amministrativa, civile e penale medica con l’occhio della professione infermieristica. Pur mancando una casistica giurisprudenziale profonda, ha analizzato quali siano i caratteri della figura della caposala e infine i rischi professionali e i danni riscontrati nell’esercizio della professione infermieristica.
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05/01/10
Commento a Cass. Civ. , III sez., 21.05.08 n. 24791
Con la sentenza 24791/08 pronunciata in data 21.05.08, la suprema Corte di Cassazione, sez. III civile, torna sull’argomento della responsabilità medica sanitaria offrendo, ancora una volta, occasione ai giuristi per riassumere gli esiti dell’ormai costante giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità medica e per offrire spunti di riflessione sui più recenti orientamenti e, da ultimo – ma non in ordine di importanza- per indicare ulteriori e prossimi auspicabili percorsi ermeneutici soprattutto in tema di consenso informato.
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23/10/09
La relativa impotenza del medico di fronte al dolore cronico, è in parte all’origine di una speciale apertura all’intervento psicologico. Concorrono, a determinare tale risultato, la sofferenza mentale mediamente elevata che interessa i soggetti che ne sono portatori e la necessità, talora, di formulare una diagnosi differenziale.
D’altra parte, l’esperienza dolorosa è per sua natura sovradeterminata.
Ne disegnano il profilo le strutture genotipica e fenotipica, fattori organici, psichici e situazionali.
Affinché la multidimensionalità del fenomeno non si traduca nella parcellarizzazione dell’intervento, per evitare soprattutto che il soggetto, già immerso in una condizione che lo dilania e lo sconcerta, non senta questa frammentarietà come effetto della scarsa convinzione del curante, occorre che sia unica la figura responsabile della definizione diagnostica e della scelta terapeutica, vuoi pure multidisciplinare, cosicché l’interessato avverta la fermezza dello sguardo clinico di chi si occupa del suo problema senza tentennamenti e deleghe affrettate o scarsamente motivate.
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