Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere le persone fragili, far respirare i nuovi diritti

Malpractice medica / generalità, varie

10/04/13

"RESPONSABILITÀ DELLA CASA DI CURA E PROFILI PROCESSUALI" Trib. R.Emilia n.618 3/4/2013 - G.MORLINI

Si riporta una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia (Dott. Gianluigi Morlini) dalla quale è possibile estrarre, grazie al contributo dello stesso Giudice che ha emesso il provvedimento, i seguenti principi di diritto:

- Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario deve ritenersi inteso non solo nell’interesse di parte, ma anche nell’interesse pubblico all’ordinato e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte ...

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30/03/13

"OMICIDIO COLPOSO PER ERRATA DIAGNOSI MEDICA" - Cass. pen. 12923/2013 - Annalisa GASPARRE

OMICIDIO COLPOSO PER ERRATA DIAGNOSI MEDICA. Cass. pen. 12923/2013

Muore a diciotto anni per insufficienza respiratoria acuta con polmonite bilaterale ed interstiziopatia diffusa, shock settico, arresto circolatorio. Il medico curante veniva condannato per omicidio colposo, perché aveva omesso di effettuare una visita medica e successivamente aveva prescritto terapia non idonea a scongiurare l'esito letale, omettendo pure di provvedere al ricovero del paziente e errando nella diagnosi poi effettuata nella quale aveva minimizzato le condizioni in cui il ragazzo ver ...

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30/01/13

"LA PÉRDIDA DE UNA CHANCE DE CURACIÓN O SUPERVIVENCIA" - Juan Manuel PRÉVÔT

SUMARIO: § I. LA PÉRDIDA DE CHANCE EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA. 1. CONSIDERACIONES PREVIAS: a) Nacimiento, b) Incertidumbre causal, c) Chance, estadística y probabilidad, d) Cuestiones inconclusas, e) Chance y causalidad parcial. § II. CARACTERIZACIÓN DEL INSTITUTO: 1. CULPA MÉDICA, 2. PREDISPOSICIONES, 3. NEXO DE CAUSALIDAD, 4. PERJUICIO INTERMEDIO, 5. LIQUIDACIÓN DEL DETRIMENTO. § III. BRULOTES CONTRA LA DENOMINADA PÉRDIDA DE CHANCE DE CURACIÓN. 1. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POSICIONES CRÍTICAS: a) Los términos del debate b), Principales cuestion ...

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08/12/12

"COLPA MEDICA, PRESCRIZIONE, PRINCIPIO DELLA RAGIONE PIU' LIQUIDA" - Trib. Reggio Emilia 29.11.12 - Paolo M. STORANI

Sono vari i filamenti che si dipanano dalla pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia del 29 novembre 2009, n. 2039, emessa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., plasmata dalla sapiente penna di Gianluigi MORLINI.

La fattispecie affrontata ha ad oggetto un triste caso di colpa medica che si sarebbe realizzata presso un ospedale reggiano ben ventidue anni orsono.

Oltre all'assenza dell'errore medico il gruppo dei convenuti e dei chiamati in causa, che si forma come una catena di Sant'Antonio ogni qual volta bisogna coinvolgere la responsabilità di una struttura sanitaria, ha sollevato eccezione di estin ...

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31/10/12

"UN BUON RIPASSO IN TEMA DI MALPRACTICE MEDICA" - Cass. civ. n.17143/2012 - Chiara PARZIANELLO

In una sola pronuncia la Corte di Cassazione riassume tutti i noti principi che regolano la materia della responsabilità medica.

In primis, invero, ribadisce che la diligenza che si deve pretendere dal professionista nell'adempimento della prestazione a cui è tenuto, è quella qualificata dalla specifica attività esercitata ex art. 1176, comma II, c.c., in virtù della quale, chiarisce la Corte, l'impegno dovuto per l'esatta esecuzione “se si profila superiore a quello del comune debitore, va considerato viceversa corrispondente alla diligenza normale in relazione alla specifica attività professionale esercitata, ...

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15/10/12

"RESPONSABILITA' MEDICA E DECRETO BALDUZZI" - Massimiliano NASO

Il decreto Balduzzi all’art. 3 prevede, in tema di responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie, al numero 1, che: fermo restando il disposto dell’art. 2236 c.c. , nell’accertamento della colpa lieve delle professioni sanitarie, il giudice, deve, visto l’art. 1176 c.c., tener conto dell’osservanza delle Linee Guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale. Il numero 3, dello stesso articolo, invece testualmente recita: “Il danno biologico conseguente all’attività dell’esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle ...

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12/10/12

"MALASANITÀ: IL REGALO DEL GOVERNO ALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE" - Nicola TODESCHINI

Se c'è un filo conduttore che lega l'azione di governi politici di centro-destra, centro-sinistra od anche tecnici, è proprio quello che potrebbe essere individuato nel favor manifestato nei confronti delle compagnie di assicurazione.

Anche il governo tecnico, quindi, con il decreto Balduzzi, ora in discussione alla Commissione Affari Sociali della Camera, risponde alle richieste delle compagnie di assicurazione con un regalo inaspettato.

Le moine che le compagnie di assicurazione rivolgono ai governi, sin dal 2001, han ...

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29/08/12

"MALPRACTICE MEDICHE, BOOM DI CAUSE" - Federico UNNIA

 

Pubblichiamo l'articolo del nostro collaboratore Federico Unnia apparso su Italia Oggi del 27 agosto 2012. Il rapporto tra medico e paziente sta divenendo di giorno in giorno sempre più costoso per il Sistema sanitario nazionale, per il personale medico che vi opera e, soprattutto, per il sistema assicurativo.  L’entrata in vigore del decreto che dal 13 agosto scorso avrebbe dovuto istituire l’obbligo dell’assicurazione per medici e strutture sanitarie è stato posticipato di 12 mesi. Tuttavia la sostanza del problema non cambia se questo per ...
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03/07/12

"RESPONSABILITA' MEDICA E MEDIAZIONE" - Massimo DRAGONE

Si allegano gli atti del corso di formazione per mediatori, sul tema "responsabilità medica e mediazione", tenutosi in Venezia in data 7 giugno 2012.

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25/04/12

"MALASANITA': LE PROPOSTE DEI SINDACATI DEI MEDICI AL GOVERNO" - Nicola TODESCHINI

La responsabilità professionale medica non ha pace, verrebbe proprio da affermare leggendo il documento ufficiale che sintetizza la proposta, dei sindacati al governo, che dovrebbe avere l'effetto di rasserenare il clima piuttosto teso nel Paese con riguardo al rapporto medico-paziente e stabilire le nuove basi dell'alleanza terapeutica.

Si tratta di un documento di proposte operative sottoscritto da molti sindacati e v'è da augurarsi, e non per vis polemica, che il governo sappia valutarlo per quel che vale e rinnegarne le fondamenta. Non perché non contenga spunti di sicuro interesse ma perché è la prova provata de ...

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23/04/12

"PER UN'ECOLOGIA DEL RAPPORTO TERAPEUTICO: 'PAROLE COSI' DIVERSE'" - Paolo ZATTI

Pubblichiamo un breve estratto di  Paolo Zatti concernente il tema della diseguaglianza nel rapporto di cura, apparso su:

N. 3 MARZO 2012  •  Anno XXVIII RIVISTA MENSILE de Le Nuove Leggi Civili Commentate LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA
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27/03/12

"LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL MEDICO E I DANNI RISARCIBILI" - Cedam 2012 - Massimiliano NASO

L’opera tratta della responsabilità del medico in ambito civile ed in parte penale. Il tema viene affrontato anche in riferimento al danno ed ai suoi molteplici aspetti, sia di tipo patrimoniale che non patrimoniale; anche alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali che certamente hanno introdotto molti temi nuovi che hanno dato spazio ad interessanti questioni.
Per fare tutto ciò vengono affrontati dei casi particolari e questo per capire come muoversi in questa articolata materia.
Nell’amb ...

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05/03/11

"David I. KERTZER . LA SFIDA DI AMALIA" – Mara MARANTONIO

(Titolo originale Amalia’s Tale, 2008)

Trad. Domenico Giusti, Ed. RCS Libri S.p.A., Milano, Prima ed., Ottobre 2010, pp. 286,
€. 19,00

“Ci sono molti modi di scrivere storia e io…mi sono azzardato a provarne parecchi: ho scritto di re, papi …e di grandi cambiamenti del mondo, e ho anche scritto delle vite e dei drammi quotidiani di poveri contadini analfabeti…”

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05/11/11

"Dal libro di Marco Venturino SI È FATTO TUTTO IL POSSIBILE", CONSIDERAZIONI SULLA MALPRACTICE MEDICA – a cura di Ilaria BEDESCHI

Nelle sale operatorie tutto è sterile. Ognuno ha il suo ruolo. Ogni cosa diventa un cerimoniale, quasi fosse la trasposizione clinica del codice giustinianeo.
Ma lì hanno fatto il giuramento di Ippocrate, alcuni. Altri si rendono utili, passando le pinze Kocher o una pinza Adson. Altri guardano quel cuore che è disegnato sul monitor, controllando che il numero vicino non cominci a lampeggiare.

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03/08/11

Cass. Civ., sez.III, 21 luglio 2011, n. 15991, pres. Preden, rel.Travaglino - "IL RISARCIMENTO DEL DANNO NELLA RESPONSABILITÀ MEDICA TRA CAUSALITÀ MATERIALE, CAUSALITÀ GIURIDICA E CONDIZIONI PREGRESSE DELLA VITTIMA" – Gino M.D. ARNONE

Felix qui potuit rerum cognoscere causam, sosteneva Virgilio nelle Georgiche, definendo beato chi sapeva elevarsi al di là della mentalità e dei pregiudizi del volgo, spaziando in un’atmosfera superiore.
Questo è quanto sembrerebbe essere accaduto nella complessa sentenza n. 15991/2011 con cui la Cassazione è pensosamente intervenuta – non a caso citando Virgilio nei termini di cui sopra - in merito alla valutazione e quantificazione dell’efficienza causale delle condizioni pregresse della vittima in ordine alla produzione del danno concausalmente dovuto alla condotta omissiva del personale medico, ribaltando le valutazioni espresse nei precedenti gradi di giudizio.

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04/07/11

"CAUSALITA' NELL'OMISSIONE E PERDITA DI CHANCES" - Simone BAGGIO

Il caso.
Cass. 14.6.2011, n. 12961 affronta il caso (abbastanza ricorrente nella pratica) della mancata tempestiva diagnosi di neoplasia e conseguente omissione delle terapie utili/necessarie ad evitare l’evento letale. Tizio esegue accertamenti a seguito dei quali viene diagnosticata una calcolosi della intraepatica di sinistra. Viene dunque ricoverato presso una struttura sanitaria per sottoporsi a intervento chirurgico di lobectomia sinistra. Qui viene eseguito un esame istopatologico il cui referto esclude la presenza di patologia tumorale. Peraltro successivi accertamenti “avevano individuato la presenza di metastasi ed avevano portato a riconoscere nei medesimi reperti istologici un cistodenocarcinoma epatico e comunque la presenza di atipie cellulari suggestive di malignità”. Tizio muore in conseguenza della malattia tumorale.

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25/05/11

" CURA, GUARISCI, RISARCISCI. DALLA PARTE DEI PAZIENTI, DALLA PARTE DEI MEDICI: GIUDIZIO E PROVA" - Nicola TODESCHINI


Pubblichiamo l'abstract della relazione dell'avv. Nicola Todeschini, nostro collaboratore, esposta al convegno "CURA, GUARISCI, RISARCISCI: DALLA PARTE DEI PAZIENTI, DALLA PARTE DEI MEDICI" tenutosi a Bologna in data 13 maggio 2011.


“Giudizio e prova”

Egregi Dottori,
ho ritenuto di calibrare il mio intervento (vedi il video), tenuto conto che la sessione mattutina è rivolta alla comprensione del punto di vista dei pazienti e che il compito a me assegnato riguarda “giudizio e prova”, offrendo una panoramica, mi auguro piuttosto pratica, non solo delle linee guida in materia di onere della prova ma anche delle reali chance di conseguimento del diritto all'affermazione della responsabilità, considerando le strategie attraverso le quali -di norma- le difese delle strutture sanitarie vengono elaborate.
Ritengo, invero, che le modalità di difesa delle strutture ospedaliere e dei singoli sanitari, che ho modo di valutare, nei giudizi, in diverse sedi di tribunali italiani, soffrono di un minimo comun denominatore rappresentato, a mio avviso, dall'improduttivo ingrediente corporativo che il contributo delle compagnie di assicurazione assicura al tenore degli argomenti di difesa.
Ho verificato, invero, con grande frequenza, il pedissequo richiamo a distinzioni, istituti, interpretazioni delle regole, ampiamente superati se non da tempo evidentemente abbandonati.

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19/05/11

Cass., sez. III, 19 maggio 2011, n. 11055 - "RESPONSABILITA' CIVILE DEL MEDICO PER DANNI PROVOCATI DA ERRONEA SOMMINISTRAZIONE FARMACOLOGICA" – Gino M.D. ARNONE

E’ sin dai tempi di Ippocrate che al medico viene richiesto di curare il malato e, prima ancora, di astenersi dal recargli danno e offesa.
Tale ultima prescrizione non può dirsi realizzata nel caso di specie e ciò sol che si consideri come il medico in questione avesse somministrato al paziente un farmaco rivelatosi poi dannoso per gli occhi, tanto dannoso che dalla sua assunzione si produssero una grave forma di maculopatia e una rilevante compromissione per il visus.
Il professionista fu quindi condannato da entrambi i gradi del merito (Trib. e Corte d’Appello di Venezia) con sentenza parziale solo sull’an, rimettendosi la causa in istruttoria per la determinazione del quantum.
Tali condanne sono state poi confermate anche dalla S.C., che ha colto l’occasione per ribadire alcuni punti fermi in tema di responsabilità del medico, ritenendo in parte inammissibili, in parte infondati, tutti e quattro i motivi di ricorso presentati dal ricorrente.

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16/05/11

"CARTELLA CLINICA E RESPONSABILITA' MEDICA" - Vittorio OCCORSIO

Sommario:
La responsabilità medica oggi: il ruolo cruciale della cartella clinica. – La nascita della medicina difensiva… - …e le conseguenze sulla gestione delle aziende sanitarie. – Contenzioso medico-sanitario e clinical risk management.

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24/06/10

Trib. Milano, 24 giugno 2010, sez. V, n. 8333, g.u. Spera - "COLPA MEDICA E DILIGENZA QUALE UNICO CRITERIO DI RESPONSABILITA' " - Nicola TODESCHINI

La pronuncia è, ad avviso di chi scrive, importante perché redatta nel solco di una rivisitazione, in termini sistematici più corretti, della colpa medica nel segno del principio di diligenza quale criterio, ad un tempo, di responsabilità e di determinazione del contenuto dell'obbligazione.

Si segnala, in particolare, perché pone in collegamento l'articolo 2236 codice civile con l'articolo 1176 secondo comma codice civile così da chiarire che al primo non possono essere ricollegati effetti che incidono sulla ripartizione dell'onere della prova, a seconda che la prestazione sia ritenuta di facile o difficile esecuzione, ma piuttosto la spiegazione della modulazione che la diligenza deve avere, tenuto conto che deve essere misurata alla natura del caso come vuole il secondo comma dell'articolo 1176 codice civile, secondo la difficoltà del caso.

Com'è noto la modulazione non è mai ammessa, pur alla presenza di casi di speciale difficoltà, allorché questi ultimi non vincano la perizia messa in campo dal sanitario ma in si confrontino con una sua negligenza ovvero imprudenza che, per definizione, sono patologie della diligenza che non meritano sconto, nemmeno in termini di configurazione della colpa, alcuno; l'operatore negligente ovvero imprudente si pone nelle condizioni di non adempiere in modo perfetto al contratto perché, per un verso, non offre nemmeno lo sforzo di impegno minimo palesando trascuratezza, per l'altro, risulta frettoloso, precipitoso, non valuta attentamente costi e benefici e si fida troppo delle sue capacità.

Il giudice arriva al punto di affermare che anzi è da abbandonarsi radicalmente, sotto il profilo della ripartizione degli oneri probatori, la distinzione tra interventi facili e difficili in quanto l'allocazione del rischio della prova non può essere rimessa alla maggior o minore difficoltà della prestazione e nè l'articolo 2236 pare posto a regolarne gli effetti.

L'inadempimento discende quindi, al di là anche della distinzione tra prestazioni di mezzi e di risultato, dalla violazione del criterio di diligenza che appare unico, sia quale criterio di responsabilità che di determinazione del contenuto dell'obbligazione, per tutte le obbligazioni.

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