Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Malpratice medica / medicina estetica

18/04/07

Cass. pen., III Sez., 18 aprile 2007, n. 21806, pres. Papa, rel. Petti – "E' REATO GESTIRE UN CENTRO DI MEDICINA ESTETICA SENZA AUTORIZZAZIONE"

La Corte di Cassazione conferma la condanna di un'imprenditrice, titolare di un centro di medicina estetica e dermatologica, nel quale si praticavano trattamenti estetici di varia natura anche mediante apparecchiatura laser per la depilazione.

La gestione di una struttura di questo tipo necessitava infatti dell'autorizzazione sanitaria prescritta dall'articolo 193 del R. D n. 1265 del 1934, senza il quale non si possono aprire o mantenere in esercizio, ambulatori, case o istituti di cura medico- chirurgica. La mancanza di autorizzazione configura quindi il reato previsto dal citato art. 193 del R. D n. 1265 del 1934( rb).

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10/11/05

"IL PATTO SPECIALE DI GARANZIA DEL CHIRURGO ESTETICO" - Alberto SAGNA

Qual è oggi lo stato dell'arte della malpractice in medicina estetica?

L'articolo approfondisce la questione della natura dell'obbligazione del chirurgo estetico anche alla luce della recente sentenza della Cassazione civile 14 giugno 2005, n. 12747.  Viene così analizzato lo speciale patto di garanzia che il chirurgo estetico assume nei confronti del paziente e la questione del consenso informato, senza trascurare gli aspetti processuali e risarcitori.

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14/06/05

Cass. civ., Sez. III, 14 giugno 2005, n. 12747, pres. Fiduccia, rel. Talevi - "LA DENUNZIA TARDIVA NON ESCLUDE IL RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DI UN'OPERAZIONE DI CHIRURGIA ESTETICA"

Contrariamente alle condizioni di procedibilità dell’azione penale, scandite, di norma, da termini assai esigui per i reati procedibili a querela di parte, in sede civile, il paziente, se denunzia, anche a distanza di molto tempo, un pregiudizio causato da una negligente ed imperfetta operazione di chirurgia estetica, secondo la Suprema Corte, deve essere risarcito di tutti i danni biologici subiti, qualora la condotta negligente del sanitario abbia comportato un deciso peggioramento delle sue condizioni, sia sotto il profilo estetico sia, soprattutto, dal punto di vista funzionale, attesa l’insorgenza ex novo di difficoltà respiratorie.

Naturalmente, va chiarito che la distanza di notevole tempo, in taluni casi, non permette di accertare con precisione il rapporto causale tra fatto generatore del pregiudizio e danni subìti, posto che nel corso della vita, purtroppo, talvolta, ulteriori problemi di salute possono avere necessitato il paziente a sottoporsi altri interventi di chirurgia, tali da alterare e rendere difficile l’accertamento del quadro clinico chirurgico e dei tessuti a suo tempo incisi. (Alberto Sagna).

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20/09/04

Cass. civ., sez. III, 20 settembre 2004, n. 18853 - "INTERVENTO DI CHIRURGIA ESTETICA MAL RIUSCITO: È RISARCIBILE IL TRAUMA PSICOLOGICO PER L'INTERVENTO RIPARATORE"

La Corte di Cassazione ha precisato che il danno derivante al paziente dalla errata esecuzione di un'operazione chirurgica (in particolare di chirurgia estetica) non si limita agli effetti negativi dell'intervento mal riuscito sull'organismo del paziente.

Il giudice di merito deve tener conto che un eventuale intervento riparatore comporta una maggiore difficoltà di esecuzione dell'operazione, spese più elevate e ulteriori danni (o pericoli) per la salute del paziente, oltre ai traumi  di tipo psico-fisico derivanti dalla ripetizione dell'intervento. Secondo la Cassazione, infatti, ogni operazione costituisce un turbamento anche psicologico e l'inutilità di un precedente intervento può aumentare il timore per l'intervento successivo e provocare quindi un trauma psicologico. 

 

La risarcibilità del danno costituito dal turbamento psicologico viene data per scontata dalla Corte; e ciò nonostante possano sorgere alcuni dubbi in merito alla natura dello stesso: biologico, morale, o forse esistenziale, in quanto lesione del diritto fondamentale alla serenità personale? (Edvige Bressan).

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