21/02/12
Interessante sentenza del Tribunale di Prato, sez. unica civile 1.02.2012 che dichiara la responsabilità dei sanitari con condanna della locale Usl al pagamento di consistenti somme a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali a causa di un errore da malpractice medica che ha reso una bimba invalida al 100% costringendola ad una vita totalmente inerte.
Una madre si reca all’ospedale per partorire evidenziando al personale sanitario al momento dell’accettazione la presenza di un tampone vaginale positivo allo streptococco, ma i sanitari dimenticano di menzionarlo nella cartella ostetricia. Conseguent ...
leggi tutto ›
25/01/12
La Corte d’Appello di Venezia riformava la sentenza del Tribunale dell’omonima città in merito alla richiesta di risarcimento danni da parte di un militare a seguito di quella che questi definiva una condotta colposa omissiva dei sanitari del Policlinico Militare in relazione all’omessa prescrizione di ulteriori accertamenti diagnostici che avrebbero potuto evitargli il danno alla salute.
Il Tribunale aveva, infatti, accertato l’esistenza del nesso eziologico tra le condotte negligenti dei medici militari ed il successivo aggravamento della malattia con conseguente necessità di intervento chirurgico volto ad asp ...
leggi tutto ›
24/01/12
Dottore endoscopista e suo aiuto causavano ad un paziente, a seguito di una biopsia, gravi lesioni al nervo accessorio spinale e in primo grado venivano condannati oltre al risarcimento del danno, a tre mesi di reclusione per il reato di lesioni colpose.
I giudici di merito ribaltavano il giudizio revocando anche le statuizioni civili e stabilendo che il fatto non costituisse reato dato che non era possibile stabilire ragionevolmente a quale dei due operatori fosse imputabile la condotta lesiva.
La Suprema Corte accoglie il ricorso di parte civile e del pubblico ministero censurando l’impostazione della decision ...
leggi tutto ›
03/01/12
Un giovane a seguito di un arrossamento agli occhi si reca dal suo oculista che gli prescrive un collirio. Velocemente la situazione si aggrava ma l’uso del collirio viene a lui nuovamente prescritto dallo stesso dottore senza ulteriori controlli specialistici.
Conclusione: disturbi visivi gravi, glaucoma, intervento chirurgico che però non riesce ad evitare una menomazione visiva permanente ad entrambi gli occhi.
Il giovane conviene in giudizio il medico.
Il tribunale di primo grado respinge la domanda non ravvisando alcuna responsabilità in capo al medico oculista.
Su gravame del giovane la C ...
leggi tutto ›
25/11/11
Terzo appuntamento televisivo con l'Avv. Riccardo Mazzon che delinea la fattispecie riguardante il diritto assoluto del paziente di rifiutare le cure terapeutiche, in ispecie la trasfusione di sangue.
I precedenti due interventi riguardavano consenso informato e alleanza terapeutica nonché consenso informato, corretta comprensione e amministrazione di sostegno.
leggi tutto ›
25/07/11
Si è concluso con la condanna a due anni e pena sospesa il processo ad un medico auyrvedico bolognese, che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna accusava della morte di un bambino di sei anni di Cavalese. Il piccolo, affetto da fibrosi cistica, era stato posto sotto le cure del medico chirurgo, dedito però alla medicina alternativa, il quale secondo l'accusa avrebbe omesso di curare diligentemente il paziente riservandogli solo attenzioni provenienti, per l'appunto, da cure ayurvediche.
leggi tutto ›
29/03/11
Un lieto evento, quale la nascita, talvolta si trasforma in una tragedia.
È il caso esaminato dal tribunale di Nola, riguardante una triste vicenda accaduta ai genitori di una bimba la quale, a causa del doppio giro di funicolo ombelicale intorno al collo e di vari errori da parte dei sanitari della casa di cura ove avvenne il parto, riportò un'asfissia acuta, che diede luogo ad un gravissimo danno cerebrale prenatale, con conseguente invalidità totale, al 100%.
Il tribunale, in primis, ricorda gli attuali principi in tema di responsabilità medica: termine decennale di prescrizione dell'azione contrattuale; criteri di ripartizione dell'onere probatorio nel senso che il creditore-danneggiato deve provare il titolo della prestazione, ovvero il ricovero ed allegare l'inadempimento dei medici, ovvero il manifestarsi, l'aggravarsi o il persistere della situazione patologica pur dopo l'intervento, mentre è onere del creditore (medico o struttura sanitaria), dimostrare di avere esattamente adempiuto alla propria prestazione o che l'inadempimento sia stato dovuto a caso fortuito o forza maggiore (Cass. S.U. n. 577 dell'11 gennaio 2008).
Nella causa, accertata la responsabilità dei sanitari, il danno complessivo per la minore, totalmente menomata, è stato liquidato in euro 1.959.096, mentre viene liquidato ai genitori l'importo di euro 1.150.000 (comprensivo di 500.000 per il danno non patrimoniale di ciascuno e di € 150.000 per il danno patrimoniale da entrambi subito).
I danni, sia quelli subiti dalla vittima primaria che quelli patiti dai genitori, vengono maggiorati di interessi al saggio legale, a partire dalla data dell'illecito, sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat.
leggi tutto ›
22/04/11
L'ennesimo, tipico, caso di violazione della diligenza per imprudenza dei sanitari, che avevano in cura una giovane prossima al parto, approda alla III sezione della corte capitolina che ha così occasione per -farci- ripassare i capisaldi della moderna responsabilità medica.
Nel 2002 già il Tribunale di Roma, con pronuncia del 27 giugno, accertata la responsabilità della struttura ospedaliera nella determinazione di gravi lesioni patite da una neonata, ed accertata altresì l'ulteriore responsabilità per la successiva morte, avvenuta a distanza di nove anni, condannava la struttura ospedaliera ed il ginecologo al risarcimento del danno in favore degli eredi; la Corte d'Appello accoglieva l'appello incidentale, proposto dal ginecologo, rigettando le domande proposte nei suoi confronti dagli eredi della piccola, confermando la responsabilità della struttura per aver imprudentemente omesso di trattenere la paziente, tenuto conto degli esiti non tranquillizzanti dell'esame cardiotocografico al quale si era sottoposta il giorno precedente al parto, poiché la sofferenza fetale riscontrabile da detto esame avrebbe dovuto consigliare i medici a trattenere la paziente, come detto, per monitorare attentamente, ad intervalli regolari, la condizione del feto e decidere per un parto cesareo ove la situazione si fosse fatta ancor più critica.
leggi tutto ›
15/01/09
Con l'ordinanza in esame il TAR Lecce ha accolto l'istanza cautelare, connessa al ricorso principale, con cui alcune associazioni professionali di medici oculisti liberi professionisti hanno impugnato il provvedimento con cui l'ASL LE ha di fatto impedito a questi di prescrivere farmaci antiglaucoma, riconoscendo tale possibilità solo ai medici specialisti delle U.O. di Oculistica delle strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche ovvero degli ambulatori dei distretti della Azienda Sanitaria Locale.
Per il TAR, infatti, l'impugnata deliberazione della A.S.L. di Lecce sembra illegittima - nella parte in cui subordina la prescrivibilità a carico del S.S.N. di farmaci antiglaucoma di cui alla nota 78 dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) alla effettuazione di diagnosi e piano terapeutico da parte di medici specialisti delle U.O. di Oculistica delle strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche ovvero degli ambulatori dei distretti della Azienda Sanitaria Locale (come da elenco di cui all'Allegato 1 della deliberazione, relativo alla nota AIFA 78) e per l'effetto esclude i medici oculisti specialisti liberi professionisti - sotto i denunciati profili di incompetenza e di violazione della nota (per l'uso appropriato dei farmaci rimborsabili) AIFA 78 nella stesura ultima del 4 Gennaio 2007 (pubblicata sulla G.U. del 14 Marzo 2007) contemplante, per i colliri anti-glaucoma, "la prescrizione a carico del S.S.N. su diagnosi e piano terapeutico di specialisti" (anziché, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche della Azienda Sanitaria Locale)
leggi tutto ›
18/09/08
Due medici di un ospedale romano omettono di diagnosticare una malattia incurabile ad una paziente, afflitta da fortissimi dolori, la quale, circa un mese dopo si sottopone ad ulteriore visita presso altro specialista, apprendendo invece di essere affetta da un tumore già in fase molto avanzata.
La paziente promuove, nei confronti dei medici e della struttura sanitaria, la causa civile per chiedere il risarcimento del danno conseguente alla mancata tempestiva diagnosi.
Il Tribunale e la Corte d’Appello di Roma respingono la domanda risarcitoria, osservando che, pur sussistendo l’errore professionale, esso tuttavia non aveva svolto alcuna incidenza sull’aggravamento delle condizioni di salute della paziente e sulla sua morte, in quanto l’ultimo stadio della malattia si era già sviluppato irreversibilmente.
Tale prospettazione viene rovesciata dalla Corte di Cassazione che si sofferma ad esaminare i vari profili del danno alla persona e da perdita di chance sofferti dall’ammalato a causa dell’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale.
La Cassazione osserva che la mancata tempestiva diagnosi ha ritardato l’esecuzione delle cure, pur meramente palliative, pregiudicando la qualità della vita della paziente in quel, seppur breve, lasso di tempo, dando luogo ad un danno alla persona.
Nel caso di ritardo diagnostico di un processo morboso ad esito ineluttabilmente infausto, la persona subisce un duplice pregiudizio sia sotto il profilo quantitativo (perché la diagnosi interviene dopo e il tempo di sopravvivenza è minore), sia sotto il profilo qualitativo (in quanto le condizioni di salute si sono aggravate).
La Cassazione sottolinea inoltre che la diagnosi esatta della malattia avrebbe consentito alla paziente di poter scegliere “che fare”, decidendo le cure e le terapie più appropriate, ed altresì di programmare la propria vita quotidiana in quella che è la più difficile e dolorosa fase della sua esistenza che sta giungendo rapidamente al termine.
Un ulteriore danno è rappresentato dal dolore fisico che l’ammalato è costretto a sopportare nel periodo antecedente alla corretta diagnosi, non potendo beneficare delle “cure palliative”.
La Corte ritiene che nella fattispecie possa ravvisarsi anche un danno da perdita di chance sotto un duplice profilo: da un lato perché viene pregiudicata la possibilità della persona di poter vivere meglio durante il progresso della malattia (per l’effetto delle cure palliative che si sarebbero potute assumere) e dall’altro di poter vivere più a lungo, anche di pochi giorni, settimane o mesi.
leggi tutto ›
15/02/08
Le sezioni Unite sono tornate ad affrontare un tema piuttosto sentito relativo alla responsabilità del Ministero della sanità per contagi da emotrasfusioni. Con la sentenza 11 gennaio 2008, n. 581, le sezioni Unite, affrontano diverse questioni con richiami ad altre sentenze (577 del 2008), alla natura della responsabilità dell’ente ospedaliero, sia esso privato o pubblico.
leggi tutto ›
23/01/08
La Corte di Cassazione lo scorso 11 gennaio si è pronunciata a Sezioni Unite, con ben dieci sentenze (dalla 576 alla 585), sul tema dei danni da trasfusioni di sangue infetto cercando di far luce su alcuni aspetti problematici e particolarmente controversi della fattispecie.
In particolare si segnala in questa sede la sentenza n. 581/2008 che afferma importanti principi sia con riferimento alla responsabilità del Ministero della Salute sia con riguardo alla questione della prescrizione (oltre che in tema di nesso di causa e di suddivisione dell’onere probatorio).
leggi tutto ›
11/01/08
Le Sezioni Unite civili intervengono in materia di danno da trasfusioni di sangue infetto, con diverse importanti precisazioni in tema di causalità e prescrizione.
Sotto il primo profilo, le Sezioni Unite dichiarano apertamente la preferenza per la teoria della regolarità causale, per la quale ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta, attiva o omissiva, che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. Le Sezioni Unite evidenziano poi la differenza della causalità civile da quella penale, ribadendo, come si era già affermato, che nella responsabilità civile, al contrario di quella penale, vale la regola del più probabile che non. La sentenza poi afferma che nella responsabilità civile il nesso eziologico andrà valutato non l’evento dannoso e la condotta del soggetto chiamato a rispondere, ma tra l’evento dannoso e l'elemento individuato dal criterio di imputazione. E nuovamente la S.C. richiama, ai fini della valutazione del nesso causale, la “ratio dello specifico paradigma normativo”. Questa volta però lo scopo della norma sembra avere anche un rilievo pratico, come si evince dalla massima enunciata, che sembra quasi configurare una responsabilità oggettiva del Ministero della Salute.
Importante è poi l'individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione in ipotesi di fatto dannoso lungolatente, quale è quello relativo a malattia da contagio. Le Sezioni civili affermano che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di avere contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo inizia a decorrere, a norma dell'art. 2947, 1° comma, non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo. Quando invece la causa del contagio non sia conoscibile, la prescrizione non può iniziare a decorrere, poiché la malattia, sofferta come tragica fatalità non imputabile ad un terzo, non è idonea in sé a concretizzare il "fatto" che l'art. 2947, 1° comma, ce. individua quale esordio della prescrizione. L'approccio all'individuazione del dies a quo venga a spostarsi da una mera disamina dell'evolversi e dello snodarsi nel tempo delle conseguenze lesive del fatto illecito o dell'inadempimento a una rigorosa analisi delle informazioni, cui la vittima ha avuto accesso o per la cui acquisizione si sarebbe dovuta diligentemente attivare, della loro idoneità a consentire al danneggiato una conoscenza, ragionevolmente completa, circa i dati necessari per l'instaurazione del giudizio e della loro disponibilità in capo al convenuto, con conseguenti riflessi sulla condotta tenuta da quest'ultimo eventualmente colpevole di non avere fornito quelle informazioni alla vittima, nei casi in cui era a ciò tenuto. (raniero bordon).
leggi tutto ›
13/07/06
L’uccisione del concepito capace di vita autonoma costituisce reato di omicidio; ed anche se il concepito ha comunque una soggettività giuridica attenuata, la sua morte è fonte di danno esistenziale in capo ai genitori per lesione del diritto parentale.
Così si pronuncia il Tribunale di Terni, che per il resto ribadisce concetti sui quali l’opinione giurisprudenziale è costante: la natura contrattuale della responsabilità dell’ente ospedaliera e la risarcibilità del danno non patrimoniale anche al di fuori della responsabilità aquiliana. (rb)
leggi tutto ›
07/09/05
La sesta sezione penale della Corte di cassazione ha stabilito che la condotta del medico di turno che non intervenga a seguito della chiamata di un paziente può integrare il reato di rifiuto di atti di ufficio. Nel caso esaminato dalla Corte, il medico in servizio di guardia, ricevuta una richiesta di un intervento domiciliare con carattere di urgenza, aveva omesso di provvedervi, mentre il paziente era stato successivamente accompagnato, grazie all'intervento di un vicino di casa, al pronto soccorso e ricoverato nel reparto di chirurgia.
Secondo i giudici di legittimità, il medico di guardia è invece tenuto a effettuare al più presto tutti gli interventi che siano richiesti direttamente dall'utente, e non può rifiutare l'intervento quando risulti provato che l'intervento era indifferibile ed urgente (m.s.).
leggi tutto ›
04/03/04
La Cassazione civile esprime il proprio orientamento in tema di responsabilità medica da omissione di cure/terapie, sancendo il principio per cui si può affermare la sussistenza del nesso di causalità quando vi siano ragionevoli (e scientificamente valide) possibilità che la condotta omessa avrebbe potuto salvare il paziente.
Specie quando manca la prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori causalmente rilevanti, non è necessaria la certezza che la terapia omessa avrebbe avuto un risultato utile, ma basta un elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica per affermare la colpevolezza del medico.
In questi casi, tuttavia, il paziente non ha diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, ma può ottenere il risarcimento per le chances di guarigione perdute. Non viene quindi risarcita la perdita del risultato, ma la perdita delle possibilità di conseguirlo (r.b.).
leggi tutto ›
01/12/04
Uno degli argomenti più controversi, in tema di responsabilità medica, è la responsabilità per omissione di cure e/o terapie e in particolare l'accertamento della sussistenza di un nesso di causalità tra i trattamenti medici omessi e l'evento lesivo, per la cui dimostrazione le Sezioni Unite della Cassazione hanno sancito la necessità di un alto grado di probabilità logica o credibilità razionale (sentenza 30328/2002).
Di omissione di terapie mediche si occupa la sentenza 9739 dell'11.3.2005 della IV Sezione della Cassazione penale, riconoscendo l'esistenza del nesso di causalità tra l'evento mortale e la condotta del capo dell'èquipe operatoria, per non aver fornito le necessarie indicazioni post-operatorie al personale medico e paramedico cui era stato affidato il paziente.
Il chirurgo viene giudicato responsabile in forza della sua posizione di garanzia nei confronti dei pazienti e del correlativo obbligo di tutelarne la salute contro qualsivoglia pericolo, che viene fatto discendere dal dovere di solidarietà imposto dagli artt. 2 e 32 Cost.
Per la Cassazione penale la posizione di garanzia del medico non può essere trasferita ad altri sic et simpliciter, ma ci si deve accertare che il personale a cui "passa" l'obbligo di garanzia sia adeguatamente informato e preparato, di modo da poter fare adeguatamente fronte ai rischi della fase post-operatoria; il chirurgo è quindi responsabile per non tenuto tale comportamento quando ha trasferito il proprio obbligo di garanzia ad altri (il medico di guardia e le due infermiere coimputati).
Questi ultimi non vanno peraltro esenti da responsabilità, perché anch'essi dovevano adempiere (e non lo fecero) al proprio debito di garanzia nei confronti del paziente (r.b.) .
leggi tutto ›
|
|