Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Persone, diritti personalità / diritto morale d'autore

06/02/10

"LA RIPRODUZIONE E CITAZIONE DI ARTICOLI GIORNALISTICI" – Alessandro MONTELEONE

Sommario : 1.- Normativa rilevante. 2.- In generale: l’opera giornalistica. 3.- Disciplina normativa in materia di citazione e riproduzione di articoli giornalistici. 4.- Conclusioni

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21/01/10

Trib. Milano, 8 luglio 2009 – Pres. C. De Sapia – Est. S. Rosa, "I LIMITI NELLE CITAZIONI DELL'OPERA ALTRUI" – Sabrina PERON

Ai fini della liceità della citazione o riproduzione di brani o di parti di opera non è decisiva l’intenzione e l’esigenza estetica dell’autore, ma l’oggettività della citazione o della riproduzione, intese - in omaggio all’eccezionalità degli istituti di libera utilizzazione - in senso restrittivo.
Ne segue che la riproposizione dell’opera precedente in via integrale (o per brani rilevanti), si pone oltre i confini del consentito.
Inoltre, la citazione o riproduzione, in ambito letterario, di brani o parti del testo letterario di opera musicale con parole senza menzione delle fonti e, cioè, titolo dell’opera, nomi dell’autore o autori e dell’editore, dà luogo ad obbligo di risarcimento del danno patrimoniale.

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02/09/09

"SEPOLCRI IMBIANCATI E SEPOLCRI INVENTATI" - Lorenza MORELLO

Sulla libertà di stampa si è sempre parlato sia nella prima che nella seconda repubblica. Nella prima la colpa era dei partiti che monopolizzavano la stampa ma c'erano più editori, nella seconda, invece, pare che di editori ce ne siano molto meno. In queste condizioni l'informazione può essere più controllata.
L’uso mediatico delle notizie comporta grande intelligenza e capacità, e non sembra che sul mercato attuale ci siano detti ingredienti. 

In passato non si usavano mezzi ‘impropri’ come la falsa prima pagina dell’Avvenire che, fotocopiata sulla prima pagina della Stampa, doveva accreditare una verità inesistente (il Papa che rimprovera senza cautele il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi) o esistente solo nella testa di chi avrebbe voluto che realmente fosse avvenuta e si comporta di conseguenza. Oggi si fa ricorso sistematico alla menzogna perché è più facile utilizzarla per l’esigenza di velocità di ‘consumo’ della stessa che i tempi impongono, ma anche per la debolezza gestionale della notizia vera da parte di improvvisati apprendisti stregoni.

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20/10/08

Trib. Milano, (ord.) 21 gennaio 2008, RG. 71058/07, Giudice Marangoni - "CALVIN & HOBBES: PIÙ DI UN SEMPLICE FUMETTO" – Fabio BOSCARIOL

In forza della normativa del diritto d’autore sono tutelabili i singoli personaggi di un fumetto quando presentino una per particolare individualità sia dell’immagine grafica che delle stessa caratterizzazione caratteriale del personaggio di fantasia che rappresenta il protagonista assoluto della striscia.

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03/08/08

"LA MORTE DELL'UOMO NERO" - Lorenza MORELLO

Oggi è morto l'uomo nero.

L'uomo che popola i sogni dei bambini, sin dalla prima infanzia, risalendo indietro per generazioni, fino all'alba dei tempi, per me aveva il suo volto, il suo sorriso falso quando mi incontrava di giorno, per poi tornare a popolare gli incubi notturni, quando un bambino rammenta ciò che su di lui -persona reale e conosciuta, talvolta persino "familiare"- gli è stato narrato.

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15/07/08

Tribunale di Roma, sez. spec. (ord.), 23.06.2008, "Il GAMBERO ROSSO" – Sabrina PERON

Esula dall’ipotesi della libertà di manifestazione del pensiero (sotto il profilo dell’esercizio del diritto di critica o di satira), l’utilizzo del nome “Il Gambero Rozzo”, foneticamente simile al marchio “Il Gambero Rosso”, ed entrambi utilizzati identificare delle guide gastronomiche.
Difatti, lo scopo delle opere contestate non era quello di deridere o criticare l’opera parodiata (Il Gambero Rosso), quanto quello di sfruttarne alcuni elementi per creare un prodotto concorrente sul mercato.

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19/06/08

Trib. Milano, 17.04.2008, n. 5417 - "LE OPERE FOTOGRAFICHE ED IL DIRITTO D'AUTORE" – Sabrina PERON

Sono tutelabili secondo il diritto d’autore le opere fotografiche dotate del carattere della creatività, intendendosi per tale l’impronta personale dell’autore in grado di conferire all’immagine un carattere distintivo.

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03/03/08

"IL CYBERSQUATTING O L'ACCAPARRAMENTO DI NOMI A DOMINIO"

L'espressione anglosassone cybersquatting (letteralmente occupazione abusiva cibernetica) o anche domain grabbing (ghermire il nome) indica il fenomeno di accaparramento di nomi di dominio corrispondenti a marchi altrui,  o a nomi di personaggi noti al fine di realizzare un lucro sul trasferimento del dominio a chi ne abbia interesse. Tale pratica, diffusissima in America sul finire degli anni '90, ha avuto un notevole sviluppo anche in Italia, specialmente in seguito all'entrata in vigore nel 1999 della norma che consente ai titolari di partita IVA la registrazione di un numero illimitato di domini.

 

 

 

 

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13/02/06

Decreto legislativo, 13 febbraio 2006, n. 118 - "DIRITTO DELL'AUTORE DI UN OPERA D'ARTE SULLE SUCCESSIVE VENDITE DELL'ORIGINALE"

Il decreto legislativo 118/2006 attua la direttiva n. 2001/84/CE concernente il diritto d’autore di un’opera d’arte modificando alcuni articoli della legge N. 633 del 1941 sul diritto d’autore.
La direttiva intendeva omogeneizzare gli ordinamenti degli stati membri in merito alla tutela del diritto d’autore per rispondere alle esigenze prodotte dal processo di internazionalizzazione del mercato dell’arte moderna e contemporanea.

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06/07/06

"TUTELA 'POST MORTEM' DEL DIRITTO MORALE D'AUTORE" - Mauro DI MARZIO

In questo senso si diceva poc'anzi che la famiglia costituisce il normale terreno di coltura del diritto morale d'autore, ma anche la sola invalicabile area entro cui esso va a collocarsi post mortem. Il diritto morale d'autore non può che concentrarsi nei suoi familiari, secondo il rigido ordine prestabilito, né può essere sottratto ad essi.

Ciascuno può pensare a casi in cui l'applicazione della regola — ove il problema si fosse posto — sarebbe potuta apparire stridente e limitativa: qui viene in mente Eugenio Montale, che, se avesse voluto rimettere la tutela del suo diritto morale d'autore a Gianfranco Contini — il «Contino fiorentino» affettuosamente onorato «come lo può il coniglio con la lepre» — non avrebbe potuto.

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29/06/04

Trib. Catania, 29 giugno 2004, n. 2286, g.u. Sciacca - "RESPONSABILITA' DEL PROVIDER PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE"

Il provider è responsabile dell’illecito posto in essere dall’utilizzatore allorché abbia piena consapevolezza del carattere antigiuridico dell’attività svolta da quest’ultimo.

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02/06/98

Cass., sez. I civ., 2 giugno 1998, n. 5388, pres. Graco, rel. Morelli - "LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO MORALE D'AUTORE DEVE ESSERE VERIFICATA IN CONCRETO"

La violazione del diritto morale d'autore di opera lirica non può considerarsi sussistente in re ipsa per il solo fatto della sua non autorizzata utilizzazione in uno "spot" pubblicitario, ma va verificata in concreto, tenendo conto dei più vari elementi del filmato di volta in volta rilevanti (prodotto reclamizzato, contenuti e tecniche di confezione ecc.) e soprattutto del modo in cui questi interagiscono con l'opera musicale.

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26/07/01

Cons. st., sez. I, 26 luglio 2001, n. 4122, pres. De Roberto, rel. De Nictolis - "GLI EREDI NON HANNO IL DIRITTO DI CHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DELL'IMPORTANTE CARATTERE ARTISTICO DELL'OPERA"

Ai sensi del combinato disposto degli art. 20 e 23 l. 22 aprile 1941 n. 633, si deve ritenere che non tutte le facoltà comprese nel diritto morale d'autore possano trasmettersi agli eredi, bensì solo quelle che possono essere esercitate senza necessità dell'apporto personale e diretto dell'autore: in particolare, non sono trasmissibili le facoltà strettamente personali di cui all'art. 20 comma 2 l. n. 633 del 1941, di chiedere il riconoscimento dell'importante carattere artistico dell'opera in funzione dello studio e attuazione delle modifiche all'opera medesima.

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