Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Persone, diritti personalità / identità personale

11/03/12

“LA RUOTA DEGLI ESPOSTI OGGI È ELETTRONICA” – Ilaria BEDESCHI

OGGI

Riapre a Padova la famosa “Ruota degli esposti”.

La culla dove poter lasciare anonimamente il neonato, si trova dietro ad una tapparella automatica, la quale, dopo un minuto dal suo azionamento, diffonde l’allarme a neonatologi e ostetriche, pronti ad offrire le prime cure al trovatello. Padova ha dunque recuperato dal passato, una delle poche soluzioni che hanno davvero avuto efficacia nei confronti dell’abbandono degli infanti. Una panacea non potrà mai esistere.

Occorre ricordare che, nel nostro ordinamento, due sono le norme che regolano il rapporto giuridico madre - neonato: l’art. 30 ...

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29/02/12

“IL DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ SI FONDA SUL FAVOR MINORIS” – Cort. Cost. 7/12 - Ilaria BEDESCHI

IL GIUDIZIO

Un padre, per ottenere pronuncia di non veridicità del riconoscimento del figlio naturale da egli effettuato alcuni anni prima, promuoveva giudizio dinanzi al tribunale di Bolzano; il giudice adito proponeva poi, in riferimento agli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 del codice civile, «nella parte in cui non sottopone ad un termine annuale di decadenza il diritto del genitore di esperire l’azione di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità».

Il rimettente censura, innanzitutto, la disparità di t ...

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23/12/11

Trib. Milano, sez. I civ., 24 ottobre 2011, n. 12187, gu. Miccichè - "RISARCITO IL DANNO DA FRASI OMOFOBE"

Con sentenza n. 12187/11 emessa il 13.10.11, il Tribunale di Milano - I Sez. Civile - est. Micciché, ha positivamente affrontato il tema della lesione al diritto all’onore ed alla dignità personale allorquando una persona omosessuale sia fatta oggetto di scherno a motivo del proprio orientamento sessuale, riconoscendo ad un senatore della Repubblica il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale arrecatogli da un noto giornalista il quale, nel corso di una trasmissione televisiva, con intento solo apparentemente critico-satirico, lo aveva deliberatamente offeso, facendo d ...

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17/06/11

"DECLINAZIONI DELLA PERSONA:UN ITINERARIO DAL DIRITTO PRIVATO AL DIRITTO INTERNAZIONALE" - Francesco D. Busnelli - Valentina CALDERAI

Tanto vale ammetterlo con franchezza — con Michel Villey — «les droits de l'homme sont une oeuvre de non-juristes»(1) (e sembra quasi di udire Arturo Carlo Jemolo lamentare l'assenza tra i padri costituenti di un «insigne giurista»). Non s'incontrano che filosofi sulla strada che dalle Dichiarazioni novecentesche procede a ritroso fino alle prime costituzioni rivoluzionarie e oltre, nel grand siècle devastato dalle guerre di religione che è il laboratorio delle istituzioni internazionali (pace di Westfalia) e del pensiero politico (Contratto sociale) della modernità. Impegnati nella ricerca di una soluzione pragmatica al problema della tolleranza religiosa, costoro manipolarono con spregiudicatezza gli istituti fondamentali del diritto privato romano-comune (che del resto conoscevano assai poco): tutela dell'integrità fisica, proprietà, contratto. L'esito, per lo storico francese del pensiero giuridico, è nientemeno che «la décomposition du concept du droit»(2). Se il diritto è relazione — hominis ad hominem proportio, nella superba definizione dantesca — come si fa a dedurre i diritti da un concetto indifferenziato di Uomo?

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27/05/10

"CHIAMIAMO LE COSE CON IL LORO NOME" - Alessio ANCESCHI

Spesso non ci interroghiamo sul significato dei termini che utilizziamo.
Sono abituato a chiamare le cose con il loro nome e trovo perciò sorprendente e talvolta anche divertente vedere e sentire come spesso si tenda ad utilizzare formalismi inutili al fine di dimostrare o (in taluni casi soltanto) far apparire il proprio atteggiamento contro il razzismo.
Un esempio su tutti. La parola “nero” tende ad essere sostituita dalla parola “di colore”.
Ebbene, riflettendo sul significato delle parole utilizzate viene da sorridere.

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01/05/10

"IL BELGIO VIETA IL BURQA, NULLA DI NUOVO SOTTO IL SOLE" - Alessio ANCESCHI

E' stata recentemente approvata all'unanimità dal Parlamento belga la legge che vieta di portare il velo islamico integrale nei luoghi pubblici.
La violazione è punita con un'ammenda da 15 a 25 euro e con una settimana di arresto.
Sembra che il Belgio sia il primo Paese europeo a sancire tale divieto, che potrebbe venire presto esteso a molti altri Paesi.
Sensazionalismo giornalistico poiché così non è.

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17/04/09

" UNA CARTA EUROPEA PER LE LINGUE MINORITARIE"

Dal 1992 il Consiglio d'Europa propone ai suoi Stati membri la possibilità di tutelare il loro patrimonio linguistico aderendo alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Tale Carta conferma l'impegno dell'Organizzazione a favore della protezione e della promozione del patrimonio culturale europeo, nel quale la diversità e la ricchezza linguistica del continente svolgono un ruolo fondamentale.

Considerando le diverse situazioni delle lingue regionali o minoritarie in Europa, dove ogni lingua costituisce in realtà un caso a sé stante, la Carta evita di imporre obblighi uniformi, al contrario essa propone ai Paesi firmatari di scegliere almeno 35 tra i 68 impegni previsti.

La Carta ha ideato un meccanismo di verifica con il compito di assicurare il controllo dell'applicazione in ogni Stato. Il suo elemento centrale è un comitato di esperti indipendenti. Questo comitato ha il compito di esaminare i rapporti presentati dagli Stati e verificarne la pertinenza in base a elementi forniti dalle organizzazioni non governative. In caso di necessità, il comitato di esperti può avviare delle inchieste.

(mc)

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29/10/08

"UNA VITA IN PEGNO" - Lorenza MORELLO

Camminando lungo le strade delle nostre città, persino i meno attenti avranno notato qualcosa di nuovo (nuovo?): quello che prima era, per lo più, conosciuto solo più come il nome di una via, è tornata una realtà più che mai attuale ed in continua crescita. Riaprono i monti di pietà.

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06/10/08

Cass., sez. I, 22 settembre 2008 ord. n. 23934, Pres. Luccioli, rel. Salmé - "IL DIRITTO AL NOME"

La notizia rimbalza sui giornali e sui media. Prima si da la certezza che i figli possano essere chiamati con il cognome della madre poi, qualche giornalista più cauto, precisa la notizia e la porge in forma dubitativa. In realtà la I sezione della Corte di Cassazione non ha pronunciato alcuna sentenza bensì ha rimesso la decisione al Presidente per verificare l'opportunità di proporre la questione alle Sezioni Unite del Giudice di legittimità. Dunque, non c'è ancora una sentenza e per ora i figli legittimi, secondo tradizione, acquisteranno ancora il cognome del padre.
Ciò che interessa in questo momento è però chiarire il punto di vista dei figli. Nel dibattito della giurisprudenza e della dottrina, ed ancor più della società civile, infatti, nulla si dice riguardo al loro interesse mentre si punta l'attenzione sul diritto della madre, in quanto donna, discriminata. 



Troverete il testo dell'ordinanza nel nostro sito al sublemma filiazione.

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03/10/08

Trib. Roma, sez. I civ., 20 maggio 2008, n. 16669, "L'IDENTITA' PERSONALE"- Sabrina PERON

L’identità personale quale diritto costituzionalmente protetto dall’art. 2 Cost., deve intendersi come la proiezione del sé nel sociale; in altre parole deve intendersi come  come  il diritto del singolo individuo ad essere descritto e rappresentato così com’è, senza alcun stravolgimento della sua personalità.

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03/07/08

Cass. pen., Sez. V, 07.02.2008, n. 10724, pres. Nardi, rel. Amato "LA LESIONE DELL'IDENTITA' PERSONALE E LA LESIONE REPUTAZIONE" – Sabrina PERON

Deve ravvisarsi l’illecito civile per lesione del diritto alla identità personale quando vi sia distorsione della effettiva identità personale o alterazione, travisamento, offuscamento, contestazione del patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale; mentre, invece, deve ritenersi la sussistenza del delitto di diffamazione quando alla lesione suddetta si pervenga mediante offesa della reputazione

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24/04/08

Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2008, n. 10690, pres. Varrone rel. Amatucci - "LESIONE DELL'IDENTITA' PERSONALE E PUBBLICAZIONE DELLA RETTIFICA" – Valeria FALCONE

L’identità personale delle persone, intesa come immagine sociale, trova fondamento nell’art. 2 Cost., che riconosce e tutela la personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti.
La lesione di tale diritto, per il tramite di pubblicazioni a mezzo stampa, consente l’esperibilità dei rimedi inibitori, risarcitori e speciali apprestati dall’ordinamento. Fra questi, quello della rettifica di cui all’art. 8 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47 e della pubblicazione del dispositivo della sentenza (Cassazione civile, sez. III, 31 gennaio 2008 n. 2375 in www.legge-e-giustizia.it).
Il diritto alla pubblicazione di rettifiche spetta, secondo la Cassazione, ai soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, “sulla base del loro personale sentire ed indipendentemente dal fatto che lesione della dignità effettivamente vi sia stata”.

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12/02/08

"IL DIRITTO DELLA RETE (CAPITOLO 1): IL "PHISHING" O IL FURTO DI IDENTITÀ PERSONALE DELL'INTERNAUTA" - Marco FACCIOLI

Il diritto all'identità personale ha per oggetto l'interesse della persona all'intangibilità della propria proiezione sociale e al vedersi riconoscere all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, culturale, ideologico, sociale, politico, religioso; tutela inoltre l'interesse a non farsi attribuire, mediante decontestualizzazione, offuscamento, alterazione, travisamento e in dispregio dei criteri della correttezza, della diligenza e della buona fede, atti, pensieri e affermazioni contrari a verità, veridicità, verosimiglianza, anche mediante eccesso o abuso dei diritti, dei poteri e delle libertà comunque riconosciuti o garantiti dall'ordinamento. 

Il diritto all'identità personale è stato incluso, insieme ai diritti all'integrità morale, all'identità sessuale (legge n. 164/82), all'identità informatica e alla riservatezza (legge n. 675/96), nel "catalogo" aperto dei diritti della personalità, già comprendente i tradizionali diritti all'integrità fisica (art. 5, c.c.), al nome (art. 6, 7, 8, c.c.), allo pseudonimo (art. 9, c.c.), all'immagine (10, c.c.), il diritto morale d'autore (2576, 2577, 2590 c.c.) e di inedito (ricostruito quale specificazione del più generale diritto alla riservatezza, art. 24 legge dir. aut.). 

Il diritto all'identità personale partecipa dei caratteri tipici dei diritti della personalità ed ha, conseguentemente, natura giuridica di diritto soggettivo assoluto, essenziale, personalissimo, originario, non patrimoniale, indisponibile, imprescrittibile, irrinunciabile e non trasmissibile.

Considerata quindi l’identità personale come un paniere di vari riferimenti facenti capo alla persona titolare, è indubbio che debba e possa parlarsi di identità personale non solo nel caso di persona fisica, ma anche della proiezione virtuale che quest’ultima effettui (di se stessa) utilizzando la rete internet, ad esempio partecipando ad un forum, gestendo la corrispondenza di un sito o, per quel che qui interessa, accendendo un conto corrente su una banca on-line (tutte attività che possono essere realizzate fornendo i propri dati e realizzando una propria iscrizione nel database di un sito internet). 

I dati personali, come ben si sa, possono essere intercettati e, quindi, indebitamente utilizzati, ed in questo specifico caso, quando un hacker sia riuscito ad intercettare l’username e la password di un altro internauta, ben potrà parlarsi di furto di identità personale, potendo il primo utilizzare a proprio piacimento i dati del secondo all’interno di un sito in cui potrà agevolmente accedere fornendo i dati in suo possesso.

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03/01/08

Cass. civ., sez. I, 3 gennaio 2008. n. 4, Pres. Luccioli, Rel. San Giorgio– "RICONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ NATURALE E DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE DEL MINORE"

“L’interesse del figlio minore infrasedicenne al riconoscimento della paternità naturale, di cui all’art 250 cod. civ., è definito dal complesso dei diritti che a lui derivano dal riconoscimento stesso, ed, in particolare, dal diritto all’identità personale nella sua precisa ed integrale dimensione psicofisica”.

 Tale principio di diritto è stato affermato dalla Suprema Corte nella sentenza in oggetto, riguardante l’opposizione al riconoscimento giudiziale della paternità naturale di un figlio minorenne da parte del genitore che lo aveva riconosciuto per primo.

 

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31/08/07

"A VITA BASSA" - BAUSTELLE

Agrodolce riflessione su come si sia giunti a pensare che (oggi?) il diritto alla la personalità se lo possa permettere solo una piccola élite.

Quasi un rifugio nel branco, a memento di come "Le vette, sono per le aquile".

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28/11/06

"IDENTITA' TELEMATICA E REALIZZAZIONE PERSONALE: I FACERE, LE TUTELE E I PROFILI RISARCITORI" - Alberto MASCIA

Pubblichiamo il saggio apparso originariamente su RDEGNT, Edizioni Nyberg, n. 3 del 2006 sull'identità virtuale.

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31/12/96

Legge 31 dicembre 1996, n. 675 - "INFORMATICA E DIRITTI DELLA PERSONALITA'" - Lorenza MORELLO

E' con la legge 675/96 (abrogata dal 1 gennaio 2004 ex d.lgs. 196/2003) che viene, per la prima volta nel nostro ordinamento, riconosciuta la "libertà informatica" (che Ettore Giannantonio definì come "libertà d'utilizzare strumenti informatici per informarsi ed informare"). 

Il concetto di libertà informatica è stato da sempre al centro di dibattiti vivaci e di polemiche accese, con particolare riferimento alla sua definizione e al riconoscimento dei limiti.
In assenza della legge la dottrina si era divisa nel ritenere di poter configurare una vera e propria libertà e nell'individuarne il titolare.

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07/06/06

Cass., sez. I civ., 7 giugno 2006, n. 13281, Pres. Losavio, rel. Panzani - "LA TUA IDENTITA', IL TUO NOME" - Lorenza MORELLO

La suprema Corte afferma con questa pronuncia che il provvedimento ex art. 262 c.c. non può essere considerato come un mero atto amministrativo. Tale provvedimento, infatti, incidendo sul diritto al nome, viene ad incidere altresì sul diritto all’identità personale -ossia su diritti soggettivi perfetti- ed assume altresì carattere decisorio -in quanto esso deve ritenersi non revocabile né modificabile, in assenza di previsioni normative al riguardo e per le esigenze (anche pubblicistiche) di certezza delle situazioni giuridiche attinenti all’identità delle persone-. 

Ne consegue la ricorribilità di tale provvedimento per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

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10/03/04

Cass., sez. I civ., 10 marzo 2004, n. 4878, pres. De Musis, rel. Luccioli - "ADOZIONE, RETTIFICAZIONE DEL LUOGO DI NASCITA E IDENTITA' PERSONALE DEL MINORE STRANIERO"

In tema di adozione internazionale di minori, la domanda dei genitori adottivi intesa ad ottenere la rettificazione dell'atto di nascita del minore straniero adottato, nel senso di far falsamente risultare come luogo di nascita del minore quello di residenza dei genitori stessi, non trova fondamento in alcuna disposizione o principio della legislazione italiana in materia e si pone, anzi, in contrasto con univoche e concordanti indicazioni emergenti dal quadro normativo di riferimento, ispirato ad una valorizzazione della verità e della genuinità dei rapporti ed al rispetto del diritto di ogni individuo alla propria identità personale. 

La detta pretesa, inoltre, contrasta con la natura e la funzione degli atti dello stato civile, rivolti in modo inderogabile ad attestare la veridicità dei dati in essi riportati, ai sensi dell'art. 451 c.c., che costituisce norma di ordine pubblico.

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08/08/03

Cass., sez. I civile, 8 agosto 2003, n. 11949, pres. Losavio, rel. Lucciolo – "RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE E IDENTITA' PERSONALE"

Il riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne già riconosciuto da un genitore costituisce oggetto di un diritto soggettivo dell'altro genitore, costituzionalmente garantito dall'art. 30, cost., entro i limiti stabiliti dalla legge (art. 250, c.c.), cui rinvia la Costituzione, che non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, che è segnato dal complesso dei diritti che al minore derivano dal riconoscimento e, in particolare, dal diritto all'identità personale nella sua integrale e precisa dimensione psicofisica. 

Pertanto il mancato riscontro di un interesse effettivo e concreto del minore non costituisce ostacolo all'esercizio del diritto del genitore ad ottenere il riconoscimento, nel caso di opposizione del genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, in quanto detto interesse va valutato in termini di attitudine a sacrificare la genitorialità, riscontrabile soltanto qualora si accerti l'esistenza di motivi gravi ed irreversibili che inducano a ravvisare la forte probabilità di una compromissione dello sviluppo del minore, che giustifichi il sacrificio totale del diritto alla genitorialità.

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