Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Persone, diritti personalità / libertà costituzionali

14/05/12

"SUL SEQUESTRO DELLE TESTATE TELEMATICHE" - Trib. Milano 12.4.2012 - Sabrina PERON

Trib. Milano, sez. 1 civ., 12 aprile 2012, Pres. rel. Bichi, - "Sul sequestro delle testate telematiche" Nella decisione che qui si pubblica il Tribunale di Milano è stato chiamato a decidere - in via di reclamo - in ordine all'ammissibilità (o meno) di un provvedimento di cautelare volto alla rimozione di un articolo pubblicato su una testata on-line. Sull'argomento, occorre premettere che l’art. 21 Cost., al primo comma, sancisce il principio che «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». Ovviamente, internet, in quanto mezzo di comu ...

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08/05/12

"SCUOLA NEGATA AD EBREO DURANTE LA GUERRA. SI’ A PENSIONE DI BENEMERENZA - C.Conti 216/12 - A. GASPARRE

SCUOLA NEGATA AD EBREO DURANTE LA GUERRA. SI' A PENSIONE DI BENEMERENZA.

Si pubblica volentieri la sentenza n. 216/2012 della sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti ottenuta dall'Avv. Samantha Battiston, in un procedimento che vedeva ricorrere C.A. – cittadino italiano di religione ebraica, che aveva subito le conseguenze delle leggi razziali dell'Italia fascista – per il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 3 della Legge 932/1980.

Con il provvedim ...

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18/04/12

"NO AL PATTEGGIAMENTO SE E' RICONOSCIUTA LA RECIDIVA"- Cass.Pen. 14015/2012- Francesco Maria BERNICCHI

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez.II Penale n.12479 depositata il 12 Aprile 2012, si occupa del tema della applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento).

Il fatto, in breve: un uomo è trovato in possesso di 24g di cocaina ed è, naturaliter, accusato di spaccio insieme alla contestuale accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

L'imputato decide per il patteggiamento (art.444 c.p.p.) e il Gip lo condanna ad anni 2 e mesi 10 di reclusione, con in più la pena pecuniaria di 3.000€.

Il Procuratore, però, propone ricorso contro tale applicazione della pena ...

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28/02/12

"RESPINGIMENTI: ERANO STRANIERI E NON LI AVETE ACCOLTI" - Corte EDU 23/2/2012 - Natalino SAPONE

1. Ero straniero e mi avete accolto (Mt 25, 35), si legge nel Vangelo. Erano stranieri e non li avete accolti: è invece questo, in sostanza, il verdetto del 23 febbraio 2012 della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, pronunciatasi sul ricorso presentato da 24 migranti (11 cittadini somali e 13 eritrei), asylum seekers, che il 6 maggio 2009, con altre 200 circa persone di nazionalità somala ed eritrea, sono stati coattivamente trasferiti su imbarcazioni italiane, riaccompagnati a Tripoli, senza essere identificati, ascoltati, senza una verifica delle loro singole situazi ...

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23/02/12

"RESPINGIMENTI IN LIBIA: ITALIA CONDANNATA DALLA CORTE CEDU" - Grand Chambre 23/2/2012 - Francesco M. BERNICCHI

L'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei diritti umani, con sede a Strasburgo, per i respingimenti di immigrati verso la Libia.

Nel caso Hirsi, di cui si occupa la sentenza, non è stata rispettato l'articolo 3 della CEDU riguardante i trattamenti degradanti e la tortura. L'Italia ha poi violato anche il divieto alle espulsioni collettive ed è quindi tenuta a risarcire 22 delle 24 vittime (due ricorsi sono stati dichiarati inamissibili) con circa 15.000 € più le spese processuali.

Si tratta d ...

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08/02/12

"ABOLITIO CRIMINIS E DEPENALIZZAZIONE: LA CASSAZIONE FA DIETROFRONT" - Cass.Pen.4334/2012 - Francesco M. BERNICCHI

Si prende in esame una recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. V penale, depositata il 1 Febbraio 2012, numero 4334.

Il fatto, in breve: il signor M., nel 1976, era stato condannato dall'allora pretore di Lanciano, per il reato di guida senza patente. Il reato, peraltro, era stato dichiarato estinto per il decorso pacifico del termine di due anni dalla condanna con la quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena. Successivamente il reato è stato depenalizzato dal legislatore facendolo "scadere" a sanzione amministrativa (D.L. n. 507/99) e così il signor M. ricorre al Tribunale di Lanciano che ...

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19/12/11

"RAGIONEVOLE DURATA: LE INDAGINI PRELIMINARI ESCLUSE". Francesco Maria BERNICCHI

Si prende in esame una recentissima sentenza (4 Novembre 2011) della Cassazione civile, sez.1 n. 22922 in tema di giusta riparazione per l'eccessiva durata dei processi (l.89/2001, c.d. Legge Pinto).

Il fatto:G.G., con ricorso del 6 luglio 2007, chiedeva alla Corte d'appello di Milano la condanna del Ministero della giustizia all'equa riparazione per la irragionevole durata di un processo penale a suo carico, iniziato da denuncia - querela della moglie separata, per il delitto ex art. 570 c.p.( Violazione degli obblighi di assistenza familiare) e proseguito dal P.M. con decreto di citazione in giudizio del 26 ottobre 2000 ...

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15/12/11

ESISTE UN DIRITTO COSTITUZIONALE ALLA FELICITÀ? - Gladio GEMMA

L’Autore sostiene che la felicità, concetto che è stato assunto sia da correnti filosofiche che da studiosi di psicologia o di sociologia, può essere oggetto di un diritto costituzionale. Sulla base di questa tesi è stato configurato il fondamento di tale diritto ed e stato ricostruito il suo contenuto. L’Autore ha poi cercato di definire la concretizzazione di questo diritto, mostrando che esso da luogo a pretese di natura costituzionale, che non si possono fondare su altri diritti sanciti dalla costituzione. Infine l’A. ha messo in luce il rapporto che può intercorrere fra diritto alla fe ...

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05/04/11

Tar Puglia- Lecce, sez. I, 5 aprile 2011, n. 603, pres. Ravalli, rel. Dibello - "L'ORDINANZA DEL SINDACO NON PUO' LEDERE I DIRITTI FONDAMENTALI DEI CITTADINI"

La vicenda all’esame del tribunale amministrativo pugliese riguarda invece un altro tipo di ordinanze sindacali, quelle che in un piccolo paese vietavano in via assoluta lo svolgimento di manifestazioni per tutto il periodo estivo. Uno stop esteso agli spettacoli non organizzati dall’amministrazione locale che il tribunale ha giudicato viziato da eccesso di potere.

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05/04/11

"LA MANOMISSIONE DELLE PAROLE: OVVERO IL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SUL CASO "RUBY" - Stefano ROSSI

Attraverso le parole possiamo narrare storie, comunicare i nostri pensieri e le nostre emozioni ma anche incidere sulla realtà in maniera tale da trasformarla. Tale virtù performativa delle parole ne dimostra il potere e la valenza di strumento di potere, in particolare in una democrazia che si riempie di contenuto solo attraverso la discussione, il confronto, la circolazione delle opinioni e delle convinzioni. Tuttavia il linguaggio perde il suo senso quando se ne fa un uso improprio; ancor più grave, nel campo del diritto, è poi la progressiva perdita di senso delle parole che – sempre più spesso – vengono deliberatamente manipolate, manomesse appunto.

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07/04/11

Corte cost., sent. 7 aprile 2011, n. 115, pres. De Siervo, rel. Silvestri - "INCOSTITUZIONALI I POTERI NORMATIVI EXTRA ORDINEM ATTRIBUITI AI SINDACI"

Nuovo stop della Consulta alle misure contenute nel pacchetto sicurezza varato dal governo nel 2008. Questa volta a finire nel mirino dei giudici costituzionali sono stati i poteri che la legge attribuiva ai "sindaci-sceriffi" e che ne avevano approfittato per prendere misure anti-accattonaggio o anti-lucciole in numerose città d'Italia. La Corte Costituzionale ha infatti bocciato la legge 125 del 2008 nella parte in cui, modificando l'art. 54 TUEL, consente che il sindaco adotti provvedimenti "a contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato" per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana, anche al di fuori dai casi di "contingibilità e urgenza".

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31/03/11

"SICUREZZA URBANA, PAURA INDIVIDUALE E DIRITTI COSTITUZIONALI" - Stefano ROSSI

Il tema della sicurezza è antico: esso corrisponde ad aspetti fondamentali della condizione umana, alla nostra condivisa vulnerabilità ed esposizione al rischio, nozioni queste ultime che stanno catalizzando progressivamente l’attenzione di chi si occupa dei processi e delle trasformazioni sociali, nonché delle questioni attinenti allo sviluppo del diritto e delle specifiche questioni concettuali che lo accompagnano.
Basti pensare che la grande tradizione della filosofia politica e giuridica moderna nasce con il tema della mancanza di sicurezza dello stato di natura, che richiese la costruzione di un ordine artificiale, l’ordinamento giuridico-politico, capace di assicurare la prevedibilità dei comportamenti, la certezza delle aspettative, la fissità rassicurante delle regole – in sintesi, l’universo concettuale della sicurezza è strettamente connesso con lo Stato moderno e le sue configurazioni

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20/03/11

Camera Grande CE Diritti dell'uomo 18 marzo 2011, n. 234. "IL CROCIFISSO SIMBOLO O SCANDALO?" – Maria Rita MOTTOLA

La notizia rimbalza su tutti i giornali e non solo italiani. La Grande Camera della Corte dei diritti dell’Uomo d’Europa, con 15 voti favorevoli e 2 contrari ha assolto l’Italia, il crocifisso non limita la libertà dei cittadini non cattolici e quindi è lecita la sua esposizione nelle scuole.
Nel leggere la motivazione integrale della sentenza si nota come i primi commenti che sostenevano che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo avesse emesso una sentenza alla Ponzio Pilano non sono fondati. 

La Corte chiaramente prende posizione circa la questione sottopostale, affermando che l’esposizione del crocifisso non è limitante della libertà religiosa. D’altra parte la sentenza puntualizza come ogni stato membro mantiene una certa autonomia nella disciplina interna, esplicitando il principi della sussidiarietà. In altre parole ogni stato può adottare scelte rispettose dei propri valori. La norma italiana che dispone la presenza del crocifisso nelle aule di insegnamento non è contraria all’art. 2 del Protocollo perché, il solo fatto di riconoscere una posizione prioritaria alla religione cristiana non può essere sufficiente a considerare l’applicazione di tale normativa quale imposizione o indottrinamento. Dunque, la presenza del crocifisso non può essere considerata discriminatoria o in qualche modo costrittiva e oppressiva della libertà di religione. Perché questo è il punto. La ricorrente in prima istanza sosteneva che il crocifisso avrebbe compromesso il diritto del genitore di non dare un insegnamento religioso, proprio perché l’esistenza di un simbolo religioso nella scuola richiamava nei figli la possibilità che ci fosse, viceversa, anche una visione religiosa della vita. 

Tale visione dei simboli era confermata dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che così argomentava: <<la presenza del crocefisso, che è impossibile non notare nelle aule scolastiche potrebbe essere facilmente interpretata dagli studenti di tutte le età come un simbolo religioso. Avvertirebbero così di essere educati in un ambiente scolastico che ha il marchio di una data religione». Sempre nella stessa sentenza si leggo come la presenza del crocifisso potrebbe <<essere incoraggiante per gli studenti religiosi, ma fastidioso per i ragazzi che praticano altre religioni, in particolare se appartengono a minoranze religiose o sono atei». La corte poi dichiarava di non essere <<in grado di comprendere come l'esposizione, nelle classi delle scuole statali, di un simbolo che può essere ragionevolmente associato con il cattolicesimo, possa servire al pluralismo educativo che è essenziale per la conservazione di una società democratica così come è stata concepita dalla Convenzione europea dei diritti umani, un pluralismo che è riconosciuto dalla Corte costituzionale italiana». 

Si è manifestata d’altra parte un’aperta opposizione delle altre confessioni religiose che riconoscono come simbolo e credo proprio il crocifisso. Perché non si può dimenticare che il crocifisso non è una prerogativa cattolica, bensì un simbolo essenzialmente e totalmente cristiano. Anzi è il cristianesimo stesso tutto riassunto in quella immagine di sofferenza e amore.
Potremmo però affermare che una visione laica della società che giunge a considerate oppressiva la manifestazione dei segni propri di una o d’altra fede di vita viene nella sostanza a ledere il diritto di libertà religiosa. Si pensi al divieto di uso del velo islamico nelle scuole francesi. La limitazione alla libera espressione del proprio credo religioso è sostenuta in nome di una libertà astratta e egualitaria.
A tale proposito si potrebbe ancora obiettare che l’avvocato Joseph Weiler, americano ed ebreo osservante che difendeva le tesi degli otto stati membri che aderivano al ricorso italiano, non avrebbe potuto pronunciare il suo discorso alla Camera Grande perché si è presentato con in capo la kippah. Nessuno dei presenti si è sentito offeso da questa sua ostentazione e neppure limitato nella propria libertà di giudizio, riteniamo. Eppure si era in un’aula di giustizia ove deve sempre e comunque prevale il rispetto dell’uguaglianza. 

Alcune osservazioni sorgo spontanee. Che cosa rappresenta il crocifisso? Hanno ragione coloro che si oppongono alla sua esposizione nelle aule scolastiche e in ogni altro luogo? Possiamo sinceramente affermare che sì potrebbero aver ragione, perché il crocifisso è motivo di scandalo. E’ sempre stato motivo di scandalo. E i benpensanti hanno in odio lo scandalo, lo nascondono sotto il tappeto del salone di casa come la polvere. Via tutti i segni e le apparenze dello scandalo. Il crocifisso è motivo di scandalo. E vuole essere motivo di scandalo. Perché il significato di scandalo in greco è ostacolo, inciampo, qualcosa che fa sobbalzare. Scandalizzarsi dunque significa inciampare o inciamparsi per distrazione o per provocazione.
Chi non vuole il crocifisso, chi lo teme (perché un’opposizione così pervicace non può che essere dettata dalla paura), chi lo nega dimostra il suo vero messaggio: il crocifisso è motivo di scandalo. Chi lo acclama troppo spesso si dimentica che il crocifisso è motivo di scandalo e lo riduce appunto a un simbolo. 

Cosa intendiamo per scandalo? Il crocifisso rappresenta la contraddizione più radicale e per questo veramente rivoluzionaria: è un Dio che muore, un Dio che ama così tanto le sue creature da accettarne tutti i limiti sino alla morte; è un Re che viene deriso e offeso, un Re giustiziato con lo stesso strumento dei ladroni, degli ultimi; è il Signore povero senza beni terreni, senza ricchezze, senza agganci con il potere costituito; è un Signore privo di potere. Ma è anche un Uomo, un Uomo coerente e forte, così forte da sconfiggere i suoi nemici con la mitezza, con l’intelligenza, con la conoscenza, con il confronto, è un Uomo così buono e giusto da dare la vita non solo per gli amici ma per tutti, è un Uomo che ama così tanto la vita da sacrificare la sua per donare la vita a chi lo ha deriso, offeso, umiliato, torturato e infine ucciso, è un Uomo che vince la morte donando la vita. <<Colui che è forte, più d’ogni altra cosa al mondo, è apparso immensamente debole: assumendo la nostra debolezza, egli ha voluto mettersi in armonia con noi e così elevarci fino alla sua forza che non conosce limiti. Se infatti fosse rimasto nella sua altezza, non avremmo potuto, piccoli come siamo, raggiungere la sua divinità. Ma egli si è abbassato per gli uomini facendosi uomo, e noi siamo saliti su un uomo abbassatosi fino a terra. Egli si è rialzato e noi siamo stati elevati>> (San Gregorio Magno).
Lo scandalo risiede nella sua stessa essenza, nell’essere fuori dal mondo, contrario al mondo, in opposizione alle dinamiche del potere, dalla parte di <<chi ha torto>> e non di <<chi ha ragione>>, sempre, un Dio che si abbassa e diventa Creatura. <<E mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani>> (1 Cor. 1, 22-23). 

E la difesa approntata dallo Stato italiano è vera ma limitante. Il crocifisso rappresenta anche valori riconosciuti fondanti della Costituzione, ma non smette per questo di essere motivo di scandalo.
Così si può essere d’accordo ma non fino in fondo con la motivazione della Camera Grande, allorquando afferma che il crocifisso è un simbolo passivo e ha diverso valore di una lezione o ancor peggio di una azione di indottrinamento. Il crocifisso produce effetti per così dire striscianti, non evidenti. Così come la carità, l’amore diffuso per gli uomini.
Ciò che la Corte di Strasburgo sostiene è che la ricorrente non si lamenta dell’esistenza di attività di indottrinamento da parte dello Stato Italiano, ma di un limite e di un <<intralcio>> alla sua libertà di non dare un insegnamento religioso ai suoi figli. Ecco quello di cui si lamenta la ricorrente è l’esistenza di uno scandalo, di un inciampo. E’ vera questa affermazione. Il crocifisso, totalizzante scelta di vita, che porta a una visione del mondo comunitaria, collettiva e amorosa, è del tutto opposta alla visione ateista e agnostica di un mondo individualista, fondato sulla libertà del singolo condotta alle estreme conseguenze. Il crocifisso è scandalo e non simbolo. E in questo ha ragione la sig. Soile Lautsi. Ma la preoccupata mamma non fa i conti con il fatto che quel crocifisso ha prodotto le sue conseguenze scandalose per oltre 2000 anni, e che i suoi figli troveranno a ogni loro passo una pietra di inciampo, un altro e nuovo scandalo. 

<<A Mosca, abitava un vecchio signore, un Generale, cioè un consigliere effettivo di Stato, con un nome tedesco; per tutta la sua vita continuò a visitare la carceri e le prigioni; ogni squadrone di condannati recantesi in Siberia sapeva anticipatamente che fuori Mosca, sui monti Vorob'ev (dei passeri), avrebbe ricevuto la visita del vecchio generale. Egli compiva la sua missione con la massima serietà e la massima pietà; arrivava, passava lungo le file dei condannati che lo circondavano, si fermava davanti a ciascuno e a ognuno chiedeva dei suoi bisogni; non faceva ammonimenti e dava a tutti l'appellativo di 'caro mio' ….Vero è che quella gente non parlava di lui in termini troppo calorosi e neppure in tono molto serio, no, ma talvolta, qualcuno di quei 'disgraziati', che aveva forse ucciso una dozzina di persone adulte o assassinato dei bambini unicamente per il piacere di ammazzare (dicono che ci siano anche individui simili), senza una ragione palese, forse una sola volta durante tutti i suoi anni di condanna, sospirava improvvisamente e diceva: "Chissà se il nostro vecchio generale vive ancora?". Così dicendo magari abbozzava anche un sorriso ed era tutto. Ma come saper qual seme avesse gettato nell'animo di quel delinquente il 'vecchio generale'? Come sapere che significato potrà avere questa comunione di una personalità coll'altra nel futuro destino delle anime?" (F. Dostoevskji, L’Idiota, Garzanti, Milano,1982, Vol. II, 506-507). 

La Corte ricorda <<che ha già stabilito che, in merito al ruolo preponderante di una religione nella storia di un Paese, il fatto che, nel programma scolastico le sia accordato uno spazio maggiore rispetto alle altre religioni non costituisce di per sé un’opera d’indottrinamento. La Corte sottolinea altresì che un crocifisso apposto su un muro è un simbolo essenzialmente passivo, la cui influenza sugli alunni non può essere paragonata a un discorso didattico o alla partecipazione ad attività religiose>> E su questo punto ha giuridicamente ragione la Corte, un simbolo è solo un simbolo, ma di questo simbolo, presente o assente nelle aule delle scuole, così potente, hanno paura solo coloro che non vogliono fare i conti con la sua verità.


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14/03/11

"LA PROPOSTA DI RIFORMA COSTITUZIONALE DELLA GIUSTIZIA"


Carriere separate di giudici e pm; due Csm presieduti dal capo dello Stato; obbligatorieta'
dell'esercizio dell'azione penale secondo ''i criteri'' stabiliti dalla legge; componenti togati del Csm eletti tra candidati estratti a sorte; magistrati responsabili di tasca propria come i medici e al pari dei funzionari della Pubblica amministrazione. Questi alcuni dei punti salienti della riforma
costituzionale della giustizia contenuti nel disegno di legge costituzionale che il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità.

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11/03/11

"DECRETO INGIUNTIVO: E' COSTITUZIONALE LA RIDUZIONE DEL TERMINE PER PROPORRE OPPOSIZIONE?" - RM

Il potere del magistrato di ridurre il termine per proporre opposizione non è anticostituzionale.

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06/09/11

"IL VOTO DEI GIOVANI" - Giorgio FONTANA


 
Il tema del voto giovanile ai referendum del 12 e 13 giugno scorsi è piuttosto caldo, ed è stato affrontato con maggiore o minore precisione da diverse testate. Più che la domanda diretta attorno al merito dei risultati (la vittoria è arrivata grazie ai giovani italiani?), mi sembra interessante decodificare la retorica che si è creata attorno a questo argomento, e porre una questione più profonda: in quale ideale si riconosce un votante giovane e meno smaliziato (o disilluso)?

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06/09/11

"IL CROCEFISSO COME SIMBOLO PASSIVO IN UNA SENTENZA DELLA CEDU" - Ilenia RUGGIU

A volte l’esperienza giuridica è così complessa che non sempre il fine ultimo del diritto e dell’argomentazione giuridica può essere quello di cercare la soluzione equa, ragionevole, giusta ad un conflitto di interessi, ma diventa quello di cercare la soluzione meno difficile nell’attuale contesto storico. In questo modo non si blocca la futura conversazione costituzionale intorno alla sua composizione o, quanto meno, tale conversazione può avvenire in un clima meno rovente.

Vorrei provare a leggere la sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo sul caso Lautsi v. Italy and others, pronunciata il 18 marzo 2011, come una decisione, almeno in parte, di questo tipo.

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06/09/11

"LA CORTE COSTITUZIONALE E I CITTADINI" – Andrea PUGIOTTO

Un’Aula così bella e prestigiosa che mette quasi soggezione, in un Ateneo così ricco di tradizione e di storia, imporrebbe un esordio forbito e rigorosamente scientifico. Mi sia consentito, viceversa, infrangere le regole non scritte del galateo accademico aprendo questa mia conversazione in maniera inconsueta, con un’affermazione sorprendente. Potendolo fare, il mio esordio suonerebbe così: una lezione titolata «La Corte costituzionale e i cittadini» è priva di oggetto. E poiché di ciò di cui non si può parlare si deve tacere, mi rimarrebbe solo da ringraziare Lorenza Carlassare per l’invito e congedarmi subito da Lei e da voi, secondo l’adagio di una vecchia e dolente canzone di Sergio Endrigo («La festa appena cominciata è già finita…»).

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24/08/11

" L'ITALIA UNICO CASO AL MONDO IN CUI ORDINAMENTI SUBNAZIONALI SI RIFERISCONO ALLA COSTITUZIONE E AL DIRITTO INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI" - mc

Nel nostro Paese, infatti, abbiamo importanti riferimenti alla proclamazione
dei diritti umani nella prima parte della Costituzione, ma anche
in numerosissimi statuti comunali, provinciali e regionali esiste un riferimento
ai diritti umani e la citazione contestuale della Costituzione e del
diritto internazionale dei diritti umani. Il nostro e` quindi un caso unico
al mondo, in cui ordinamenti subnazionali si riferiscono contestualmente
alla Costituzione nazionale e al diritto internazionale dei diritti umani.
Quest’ultimo si sta sviluppando in maniera sempre piu` organica e sistematica



( tratto dai lavori parlamentari)

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