12/01/12
Si prende in esame una sentenza del Tar ligure circa il danno all'immagine del corpo militare in sé considerato.
Il fatto: un militare ricorrente impugna la sanzione della perdita di grado per rimozione inflittagli dagli uffici del Ministero della Difesa. Questi ultimi, nelle sedi giurisdizionali, avevano ritenuto lesiva del prestigio e dell'immagine dell'amministrazione militare la condotta del ricorrente che si era manifestata nella pubblicazione su un sito web, di libero accesso agli utenti internet, di fotografie che ritraevano l’incolpato in pose equivoche contenenti l’offerta di prestazioni sessuali. Oltre che ...
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05/05/10
Sussiste il diritto a vedersi riconosciuto il diritto a mantenere il cognome originariamente attribuito, sia pure erroneamente, se lo stesso nel tempo ha costituito un autonomo segno distintivo dell’identità personale del soggetto.
L’interesse di un soggetto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli in quanto segno distintivo della sua identità personale, va comparato con l’interesse generale alla certezza delle relazioni familiari basate sullo ius sanguinis e che si identificano anche nello stesso cognome tra parenti che discendono da uno stesso stipite ma la comparazione di interessi, entrambi di evidente rilevanza costituzionale, fa propendere per la prevalenza del primo rispetto al secondo in quanto evidentemente ed assolutamente preminente.
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29/04/10
Nell’organizzarsi come società l’uomo ha cercato metodi chiari e riconoscibili per collegare ogni singolo ad un gruppo familiare o clan. Accanto al nome che aiuta a determinare il singolo sorge così la necessità di indicare anche l’appartenenza, richiamando la paternità, per esempio, aggiungendo al nome il patronimico, o il nome della gens, o infine di un cognome che si trasferisce di generazione in generazione.
La necessità è quella dell’identificazione che in una organizzazione sociale è di estrema importanza, tanto da divenire un diritto vero e proprio che consente al singolo di esistere in quanto inserito in un contesto familiare.
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16/04/10
Il diritto della minore al doppio cognome può ricavarsi dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano e di quello comunitario. Diversamente opinando, verrebbe frustrata la fondamentale funzione di identificazione della persona che il nome (comprensivo di prenome e cognome) svolge.
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08/04/10
E' abituato a parlare senza essere interrotto.
Parla al pubblico, ma non gli vengono mai fatte domande dirette.
Non si confronta con nessuno, nè all'americana nè diversamente, perché di pari grado non ne ha.
Non ha mai rilasciato un'intervista (nel senso tradizionale del termine), eppure è l'uomo più potente e conosciuto al mondo.
Chi è?
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16/01/10
Il processo che la procura di Vicenza ha istruito contro i No Dal Molin per l’occupazione delle prefettura di Vicenza è stato anche questa volta colpito e affondato (almeno per un po’) dalle eccezioni sollevate dal collegio degli avvocati difensori.
Se la prima volta, tre mesi fa, l’eccezione sollevata era stata essenzialmente “tecnica” e addebitabile alla difettosa consegna delle notifiche agli imputati, questa volta l’errore dei giudici, e in particolare del Pubblico Ministero Pecori, è conseguenza della fretta che lor signori avevano di portare il movimento in tribunale e farlo condannare. Per affrettare i tempi infatti la Procura subito dopo l’occupazione simbolica della Prefettura aveva configurato la richiesta di reato in maniera tale da arrivare alla sentenza prima possibile, saltando cioè il dibattimento preliminare che è obbligatorio quando le pene richieste per reati di quel tipo sono superiori a quattro anni. Pene e reati che erano stati definiti dalla stessa Procura che per la fretta non si accorgeva che la via inforcata era troppo breve e sbagliata ovvero, come dice il classico proverbio: “La gatta frettolosa fa i gattini ciechi”!
Ma prima della conclusione, accolta comunque da una generale nostra soddisfazione, l’avvocato dello stato con un vero e proprio “coup de theatre” si è costituito parte civile contro il movimento perchè a suo dire con l’occupazione della Prefettura si sarebbe provocato un danno patrimoniale e perfino un danno all’immagine della pubblica amministrazione!
fonte: www.nodalmolin.it
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25/06/09
In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione esclusiva del suo interesse, che è essenzialmente quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, e poiché l'art. 262 cod. civ. disciplina autonomamente e compiutamente la materia, la scelta del giudice non può essere condizionata né dal favor per il patronimico né dall'esigenza di equiparare, almeno tendenzialmente, il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dal citato articolo, che presiedono all'attribuzione del cognome al figlio legittimo".
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23/06/09
Nel caso in esame, il ricorrente è un medico, primario di ostetricia presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di un piccolo centro, nonché stimato libero professionista nella propria cittadina.
Al compimento del 65° anno di età, grazie a una delibera dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, il primario rimaneva in servizio presso l’ospedale della sua città. La prosecuzione del rapporto di lavoro, in applicazione alla legge n. 50 del 18 febbraio 1991, si sarebbe dovuta protrarre fino al compimento del suo 70° anno di età.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale, tuttavia, con una successiva e inaspettata delibera, modificava la precedente e collocava a riposo il medico con più di un anno di anticipo rispetto a quanto gli era stato prospettato, per raggiunti limiti di età.
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14/04/09
C’era una volta una bambina di nome Andrea …, ma oggi non c’è più: infatti quella bambina è diventata Giulia Andrea. A trasformarla in principessa non è stato un bacio, ma un decreto del Tribunale di Catanzaro, Ufficio della Volontaria Giurisdizione.
Il provvedimento che qui si intende commentare ha rettificato in Giulia Andrea il prenome di una bambina nata in Francia ed i cui genitori hanno voluto chiamare Andrea, nome che, seppur in Italia sia ancora attualmente diffuso nella accezione maschile, è anche utilizzato al femminile. Invero il nome Andrea appartiene alla maggior parte delle tradizioni onomastiche mondiali, talvolta inteso al maschile (Italia, Albania, Romania), talaltra al femminile (Inghilterra, U.S.A., Ungheria, Spagna, Germania, Olanda, Danimarca).
Con il provvedimento de quo il Tribunale ha provveduto alla rettifica del nome Andrea anteponendo ad esso il nome Giulia, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 34 e 35 del d.P.R. n. 396/2000 (Ordinamento dello stato civile) che, a proposito della scelta del nome, stabiliscono che esso debba corrispondere al sesso del minore e che non debba essere risibile o vergognoso.
I giudici catanzaresi hanno opinato la risibilità del nome Andrea riferito ad una bambina, dal momento che, avendo riguardo alla tradizione italiana, esso nome è per lo più utilizzato al maschile e, pertanto, ne hanno ritenuto l’attribuzione pregiudizievole all’interesse della minore.
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16/04/09
I genitori non hanno un diritto potestativo alla attribuzione al minore del nome che desiderano. Il diritto al nome, infatti, è un diritto soggettivo incomprimibile della persona che lo porta, la quale, tuttavia, al momento della nascita non è in grado di sceglierlo ed allora sono i suoi rappresentanti legali ad indicarlo, ma nell’esercizio di un potere-dovere proprio di un munus quale la potestà genitoriale (v. art. 7, comma I, Conv. diritti del fanciullo, New York 1989). Si giustifica, quindi, l’intervento dello Stato, in sede di rettificazione, ove la scelta dei genitori non corrisponda all’interesse del minore ed, anzi, sia idonea ad arrecargli pregiudizio.
Ai sensi dell’art. 35 d.P.R. 396/2000, il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso. Per verificare se il nome attribuito al minore corrisponda al suo sesso (e, dunque, per verificare la valenza maschile o femminile del nome stesso) occorre guardare alla tradizione italiana, non intesa quale consuetudine statica e cristallizzata nel tempo ma quale insieme di valori e costumi in continua evoluzione.
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21/03/09
Avete notato come, guardando (perchè è innegabile che, iscritti o meno, tutti una sbirciatina l'abbiamo data!) i nostri amici, conoscenti, parenti (magari da rinnegare...) su FaceBook si scoprano cose incredibili?
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19/11/08
Il consenso alla pubblicazione della rappresentazione fotografica dell'immagine, previsto dall'art. 96 legge 633/1941, costituisce un negozio unilaterale avente ad oggetto non il diritto personalissimo ed inalienabile all’immagine ma soltanto il suo esercizio. Se prestato senza alcuna limitazione oggettiva o soggettiva, rimane efficace fino a revoca.
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10/11/08
Con riferimento alla pubblicazione di fotografie ritraenti l’immagine di una persona, la legge non prevede forme particolari per la manifestazione del consenso, che può essere sia espresso che tacito, ma certamente come ogni altra forma di consenso anche quello all’utilizzazione del ritratto può contenere limiti, soggettivi, in relazione ai soggetti in favore dei quali è prestato, o oggettivi in relazione alle modalità di divulgazione.
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30/10/08
Più difficile, per chi ritiene di essere stato offeso pubblicamente, ottenere i danni. Infatti la parte civile in un processo di diffamazione non può impugnare la sentenza, chiedendo di modificare la formula assolutoria, se, chi ha rilasciato le dichiarazioni, lo ha fatto esercitando un legittimo diritto di critica.
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17/09/08
Presupposto essenziale per la divulgazione dell'immagine altrui, è il consenso dell'interessato.
Più volte, difatti, sul presupposto che l’immagine è espressione del più generale diritto alla riservatezza, è stato ribadito il «divieto di divulgazione del ritratto di una persona senza il suo consenso, ex art. 96 L.A.».
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29/07/08
Nelle giornate estive, a ridosso delle vacanze, in cui la mente ha già quasi le infradito, complici il caldo e la stanchezza accumulate durante l'anno, poche cose riescono a colpire davvero il nostro interesse più di una bibita ghiacciata.
Ma questo breve racconto che segue, quasi un racconto Grimm rivisitato, ha colto l'attenzione di più persone in redazione e, per questo, abbiamo deciso di pubblicarlo. Rimanda il pensiero ai vari tipi di Paradiso proposti dalle varie religioni (quello dove scorre latte e miele, quello colmo di vergini in attesa, quello dove si odono i cori dei cherubini, e via dicendo) e dalle letterature foriere di dubbi (ritroveremo, nell'aldilà, i nostri cari? Manterremo memoria della nostra identità terrena? Uomini e animali -gli uni posti a guardia del giardino e gli altri "sotto comando"- avranno entrambi diritto ad assurgere ai cieli? E assurgeranno agli stessi cieli? E ancora -punto di vista soggettivo-: cosa possiamo chiamare "Paradiso"? Oppure -punto di vista oggettivo-: cosa è meritevole di avere tale nome? Quali caratteristiche deve avere, quale immagine e, sopratutto, chi lo decide?...e via di fila).
Chiunque sia stato, anche solo una volta nella vita, anche solo "di passaggio", carezzato da questi dubbi, crediamo potrà apprezzare le brevi righe che seguono. Che sono, un pò, come un'opera di Pistoletto: interattiva; potrebbe sembrare scontata ma -a pensarci- non è così. E, soprattutto, il vero valore sta nel fatto che ciascuno può attribuirle il significato che più ritiene affine alla sua sensibilità.
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14/05/08
La persona e la sua immagine sono beni inviolabili di ogni società civile.
Quando si parla di minori, alla tutela della dignità e riservatezza si aggiunge la necessità di garantire un armonico sviluppo della loro personalità e si impongono, pertanto, maggiori limiti e cautele.
D’altro canto, il minore può essere coinvolto in fatti di cronaca di pubblico interesse che gli organi di stampa hanno il dovere di pubblicizzare e sui quali la collettività ha diritto di essere informata.
Si scontrano, in queste ipotesi, due valori di rango costituzionale: da un lato, la tutela della persona, dall’altro, la libera manifestazione del pensiero, di cui il diritto di cronaca è manifestazione (artt. 2 e 21 cost.)
In tale contesto, l’ordinamento giuridico internazionale e nazionale, se, da una parte, salvaguarda i diritti della personalità, ed in particolare l’immagine, dall’altra, tiene conto della libertà di informare e di essere informati.
Ai fini del giusto bilanciamento, è essenziale anche l’intervento interpretativo e semplificativo della giurisprudenza, che detta i criteri da considerare nei casi concreti e le linee guida su cui muoversi nel complesso rapporto tra privacy e informazione.
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03/03/08
Il cognome, come parte del nome, è sempre meno strumento di ordine pubblico e sempre più bene morale della persona, rappresentando elemento costitutivo dell'identità personale e quindi oggetto di un vero e proprio diritto tutelato a livello costituzionale.
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20/02/08
1. Premessa Frequenti sono i problemi che sorgono nell’individuazione della disciplina applicabile al cognome del cittadino italiano sposato all’estero. Il presente contributo, dedicato più in particolare alla situazione del cittadino italiano sposato in Austria, cerca di fare il punto sulla questione, prospettando una soluzione più consona possibile al dettato normativo italiano.
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27/11/07
Ancora un delitto al centro della scena mediatica. E ancora una volta il protagonista assoluto è il sospettato, figura peraltro destinata a passare in secondo piano non appena lo si scopre definitivamente colpevole o (non sia mai!) innocente. In fondo il criminale (tale o presunto) ha diritto ai suoi quindici giorni di notorietà, non di più.
Cogne, Novi Ligure, Brescia, Erba, Garlasco, Perugia, ogni città un delitto che per un determinato periodo di tempo riempie le scene. E ad ogni passo si supera un limite, dall'esclusiva per i funerali delle vittime all'indagato che esce dal carcere ed entra subito in uno studio televisivo. E allora, perché non prendere atto della situazione e della volontà popolare, con un apposito provvedimento legislativo?
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