Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Persone, diritti personalità / onore, decoro, reputazione

02/04/12

"LA FRASE 'LEI NON SA CHI SONO IO' PUO' INTEGRARE IL REATO DI MINACCIA" - Cass.Pen.11621/2012 - Francesco M. BERNICCHI

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V penale, depositata il 28 Marzo 2012 n.11621 affronta il tema dell'ingiuria e delle minacce in rapporto al diritto individuale all'onore e al decoro personale.

Il fatto, in breve: il Giudice di Pace di Salerno aveva ritenuto non offensiva e/o ingiuriosa la frase: "Lei non sa chi sono io, la pagherà!" rivolta dall'imputato all'individuo poi costituitosi parte civile.

Il Procuratore Generale della Corte d'Appello della città campana, però, proponeva tempestivo ricorso di fronte alla Cassazione, fondandolo essenzialmente in due punti cruciali:

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19/03/12

"INGIURIA: SI', ANCHE SE ESPRESSA CON IL SOLO LABIALE" - Cass. Pen. 8558/2012 - Francesco Maria BERNICCHI

Si prende in esame una sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V Penale, depositata il 5 Marzo 2012, n. 8558, concernente il tema dell'ingiuria e della protezione dell'onore e della dignità personale.

Il fatto, in breve: prima il Giudice di Pace di Gallipoli, poi il Tribunale di Lecce, hanno condannato con sentenza alla pena di Euro 200 nei confronti di C.E., perchè ritenuta colpevole del reato di ingiuria verso C.A. avendole proferito gli epiteti "faccia di tr..., faccia di put.....". I giudici dei due gradi hanno condannato l'imputata anche al risarcimento del danno non patrimoniale e alla rifusone delle spese. ...

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02/03/12

“DIFFAMAZIONE E RISARCIMENTO DANNO: UN CASO ESEMPLARE” – Trib. Torino 20.2.2012 - Sabrina PERON

La sentenza del Tribunale di Torino che qui si pubblica ha suscitato enorme scalpore per l’entità dei risarcimenti, disposta in solido dal Tribunale nei confronti del giornalista autore del servizio televisivo e della RAI, nella sua qualità di emittente della trasmissione AnnoZero, per i danni - patrimoniali e non – subiti da FIAT Group Automobiles s.p.a.

In particolare nel caso di specie Fiat Group lamentava la diffamatorietà del servizio mandato in onda nel corso della trasmissione AnnoZero, durante il quale era stata effettuata una “gara” automobilistica (sulla falsariga di una “gara” analoga effettuata ...

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15/02/12

“LA SATIRA TEATRALE”, Trib. Milano, 30.01.2012 – Sabrina PERON

Etimologicamente il termine satira, deriva dal latino satura lanx, che era il piatto di primizie offerto come omaggio alle divinità, essendo di contenuto vario come la cornucopia; in seguito venne a significare una miscela di cose diverse. Per tale ragione il termine satira venne utilizzato dai poeti latini, a partire a Lucillo, per indicare una miscellanea poetica di argomenti morali e politici.

Partendo da Bergson, secondo cui nulla «disarma come il riso» (H. Bergson, p. 90), definiamo la satira come una forma espressiva dell’umorismo, che su ...

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21/01/12

Cass. SS.UU. 529/2012-"DEONTOLOGIA: SLEALE INDURRE IL COLLEGA ALL'ERRORE"- Francesco Maria BERNICCHI

Le Sezione Unite si occupano di deontologia professionale degli avvocati e, con una sentenza del 17 Gennaio 2012, indicano come sia contrario ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza la condotta dell'avvocato "avversario" che induca, volontariamente, il collega in errore tacendo su un fatto decisivo o, peggio, dichiarando il falso.

In questo caso l'avvocato, poi punito dal collegio nazionale forense, aveva millantato l'esistenza di denaro in 3 libretti al portatore che costituivano il credito litigioso ed erano vincolati all'esito della causa o della transazione. La difesa dell'avvocato "bugiardo" si era arroccata s ...

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23/04/10

Trib. Torino 5 febbraio 2010 G.I De Magistris "CLIMA MEFITICO?NON E' DIFFAMAZIONE!" - Marco VORANO

La causa si inserisce in un clima asprissimo di lotta sindacale.
Premessa necessaria è che la storica Cassa di Risparmio di Venezia è stata assorbita inizialmente da San Paolo e poi da Intesa.
Analoga sorte è toccata a molti altri istituti di credito locali.
E sotto il magnifico termine dell’ “omogenizzazione”, Intesa ha provveduto a tagliare i trattamenti di favore ai lavoratori di ciascun  istituto di credito inglobato (trattamenti ottenuti in sede sindacale ed in virtù di importanti rinunce) omologandoli a quelli più sfavorevoli previsti da altro istituto appartenente al gruppo.

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03/04/11

Trib. Milano, ord., 24 marzo 2011, Pres. Bichi, Rel. Padova – "LA DIFFAMAZIONE TRAMITE I MOTORI DI RICERCA" – Sabrina PERON

I motori di ricerca, di seconda generazione, sono sicuramente banche dati in quanto gestiscono un catalogo manuale e/o automatico delle migliori pagine selezionate dal web. Sono dunque delle vere e proprie raccolte di dati, informazioni, opere, consultabili attraverso la digitazione di “parole chiave” che organizzano informazioni (sia estratte da data-base propri che trovate in rete attraverso spiders) che - così organizzate - vengono offerte agli utenti. In particolare, il motore di ricerca per cui è causa, è un’enorme banca dati di pagine web prelevate dagli spiders dal web e memorizzate su enormi sistemi di storage residenti presso il suo web-farm. 

Il riferimento normativo per una qualificazione giuridica della posizione dei vari providers è dato dagli art. da 12 a 15 della direttiva comunitaria 2000/31/CE (recepita dal D. Lgs. n. 70/03) relativa ad aspetti giuridici del commercio elettronico e più in generale dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno. Con riferimento all’host provider la disciplina normativa citata prevede che colui che presta un servizio consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da altro soggetto (hosting) non ne è responsabile, a condizione che non sia a conoscenza che l’attività sia illecita o non sia al corrente di fatti o circostanze in base ai quali l’illegalità è apparente o, non appena al corrente di tali fatti, non agisca immediatamente per ritirare le informazioni o per rendere impossibile l’accesso (art. 14). L’art. 15 esclude poi un obbligo di sorveglianza generale a carico dei providers o un obbligo di ricerca di fatti illeciti, ma prevede l’obbligo di informare l’autorità pubblica di attività o informazioni presunte illecite e quello di comunicare, su ordine dell’autorità giudiziaria, gli elementi che consentano di identificare l’autore dell’immissione. Dunque va esclusa la sussistenza di un obbligo del provider di controllo preventivo dei contenuti memorizzati sul sito internet cui l’host provider da ospitalità. 

Deve considerarsi diffamatoria la semplice associazione al nome di una persona con le parole “truffa” e “truffatore”, operata dal motore di ricerca attraverso il servizio web Search denominato Suggest/Autocomplete. Difatti, l’utente che legge tale abbinamento è indotto immediatamente a dubitare dell’integrità morale del soggetto il cui nome appare associato a tali parole ed a sospettare una condotta non lecita da parte dello stesso. Né appare idonea a svuotare l’abbinamento in oggetto del ritenuto contenuto lesivo la circostanza che i risultati di ricerca correlati ai due suggerimenti di ricerca di cui si tratta – una volta attivata la ricerca stessa – siano obiettivamente del tutto privi di contenuti offensivi.

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06/11/11

Trib. Palermo Sez. III, Sent., 30.08.2011,, G.U. dr. Ciardo, "LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI DEI MINORI", Sabrina PERON

Ai sensi dell’art. 96 della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941, n. 633), è vietato esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto di una persona senza il consenso di questa.
Il successivo art. 97, stabilisce che non vi è necessità di consenso della persona ritratta, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, a meno che ciò non rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona. 

Quando si tratta di minori, la necessità di tutelare in maniera più pregnante tali beni, impone maggiori limiti e cautele.
Con riferimento ai minori vengono in rilievo oltre ai principi ed alle norme sopra richiamati, anche:
   - la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176), in forza della quale nessun fanciullo può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a lesioni illecite del suo onore e della sua reputazione. Ogni fanciullo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o atteggiamenti lesivi (art. 16);
    - l’art. 7 del Codice di Deontologia Professionale Giornalistica, il quale sancisce che il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato primario rispetto al diritto di critica e di cronaca. In particolare, il giornalista è tenuto a non pubblicare i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né a fornire particolari in grado di condurre alla loro identificazione e tale tutela si estende anche ai fatti che non siano specificamente reati (art. 7 Codice deontologico). Tale norma rinvia alla Carta di Treviso, che rappresenta, un codice di condotta dei giornalisti che può dar luogo a responsabilità disciplinare degli stessi.

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26/10/11

Cass. civ. Sez. III, 07.10.2011, n. 20608, Pres. Amatucci; Rel. Carneo "TITOLI E DIFFAMAZIONE" – Sabrina PERON

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, deve essere tenuta ben ferma e presente la distinzione tra l'esercizio del diritto di critica (con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda la integrità morale del soggetto) e di quello di cronaca (che può essere esercitato purché sussista la continenza dei fatti narrati, intesa in senso sostanziale - per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva - e formale, con l'esposizione dei fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari. 

Il diritto di cronaca soggiace al limite della continenza che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l'altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell'articolo in sé ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è contenuto, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva il significato di un articolo.

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07/10/11

Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2011, n.20609 - "LA PRESCRIZIONE NEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA DIFFAMAZIONE" - Gino M.D. ARNONE

Con la pronuncia 20609/11 la Suprema Corte di Cassazione risolve in maniera chiara e sintetica l'interpretazione del concetto di verificazione del danno ai sensi dell'art. 2947 in rapporto alla decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla diffamazione, invero ribadendo le posizioni già fatte proprie della Corte costituzionale con la sentenza n. 372/94

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29/07/11

"IL ROVESCIO DELLA DIGNITÁ" – Gladio GEMMA

Ebbene una distorsione simile si è verificata anche relativamente alla dignità.

 

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C’è una vicenda, che si ripete spesso, circa i valori o i principî (non interessa distinguere i termini in questa sede). Valori o principî nascono e vengono proclamati sulla base di validi motivi. Poi, sviluppati fuori dall’ambito della loro validità, divengono fattori negativi, disvalori. Per fare qualche esempio tratto dalla storia politica, il principio di nazionalità, valido contro l’oppressione di minoranze nazionali, è stato invocato per legittimare l’espansione di una nazione, e quindi l’imperialismo; oppure il principio di eguaglianza sociale è stato poi assunto come fattore legittimante il potere di burocrazie di partito ai danni anche di strati sociali non abbienti. E’ una vicenda, che si ripete spesso, ma che deve indurre a vigilare, perché ogni valore o principio è soggetto a distorsioni, ed a reagire ogni qual volta si verifichi questo fenomeno negativo.

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24/05/11

Trib. Milano, 3 aprile 2011, G.U. dr. Padova - "I CONFINI TRA IL DIRITTO DI CRONACA/CRITICA E LA DIFFAMAZIONE" - Sabrina PERON

Per giurisprudenza costante il diritto di cronaca e di critica, quale esimente della responsabilità per i danni derivanti dalla lesione del diritto personale all’onore, alla reputazione, alla identità personale e professionale, postula la ricorrenza delle seguenti condizioni: a) la verità oggettiva della notizia pubblicata; b) l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); c) la correttezza formale dell’esposizione (c.d. continenza). Dunque, il presupposto per l’applicabilità dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica è la continenza del fatto enunciato, intesa in senso sostanziale e formale. Sotto il primo profilo, i fatti narrati devono corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva; sotto il secondo, l’esposizione dei fatti deve avvenire in modo misurato, deve, cioè, essere contenuta negli spazi strettamente necessari. Nel caso in esame la palese falsità delle notizie pubblicate è assorbente rispetto alla disamina degli altri profili enunciati poiché non è logicamente ipotizzabile un interesse pubblico alla conoscenza di un fatto non vero, rispetto al quale anche la forma usata per la sua presentazione diviene per ciò stesso irrilevante.

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12/02/11

Trib. Pisa, 18 febbraio 2010, n. 531 "IL DIRITTO DI SATIRA NEI SITI WEB" - Sabrina PERON

I diritti di critica e di satira discendono direttamente senza bisogno di alcuna mediazione dall’art. 21 Cost. e spettano uti civis a ogni individuo a prescindere dall’attività svolta. Di conseguenza essi possono manifestarsi anche in maniera estemporanea , non essendo necessario che si esprimano nelle sedi istituzionali o mediatiche più appropriate, altrimenti sarebbe compresso il diritto di manifestazione del pensiero che spetta al cittadino comune.


La satira può realizzarsi anche attraverso la rielaborazione della home page di un sito, laddove siano utilizzati toni ironici e sarcastici, che strangolano i contenuti concettuali dell’opera parodiata pur con la realizzazione dei suoi stessi elementi estrinseci e la conservazione della forma esteriore.

Il diritto di satira opera anche con riferimento al tema religioso, sempre che non sfoci nel vilipendio, inteso come ostentazione di disprezzo e disistima generalizzati verso i dogmi di una qualsivoglia confessione religiosa.

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01/02/11

Cass. pen., 1 febbraio 2011, n. 3674, Pres. Calabrese, Rel. Bevere, "RECENTI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI CRONACA GIUDIZIARIA" – Sabrina PERON

I giudizi critici manifestati su una persona coinvolta in indagini devono porsi in correlazione con l’andamento del processo, perché rientra nell’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria riferire atti giudiziari e atti censori, provenienti dalla pubblica autorità, ma non è consentito effettuare ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tali attività.

E’ in contrasto con il diritto / dovere di narrare fatti già accaduti, senza indulgere a narrazioni e valutazioni «a futura memoria», l’opera del giornalista che confonda cronaca su eventi accaduti e prognosi su eventi a venire. In tal modo egli, in maniera autonoma, prospetta e anticipa l’evoluzione e l’esito di indagini in chiave colpevolista, a fronte di indagini ufficiali né iniziate né concluse, senza essere in grado di dimostrare la affidabilità di queste indagini private e la corrispondenza a verità storica del loro esito. Si propone ai cittadini un processo agarantista. Dinanzi al quale il cittadino interessato ha, come unica garanzia di difesa, la querela per diffamazione.

A ciascuno il suo: agli inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la fondatezza, al giornalista il compito di darne notizia, nell’esercizio del diritto di informare, ma non di suggestionare la collettività.

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29/12/10

"SALDI DI FINE STAGIONE" - Lorenza MORELLO

Il più pare fatto, "per tre punti Martin non perse la cappa", e allora, ecco che ritornano, i migranti dell'ultima legislatura, venditori e vinti, personaggi in cerca di autore ma degni nemmeno di un commediografo di quarta fila. In questa mesta chiusura d'anno, la tragicommedia della politica è svilente più della pioggia a Natale.

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12/12/10

Trib. Marsala, sez. civ.,11.10.2010 G.U. Quittino – "FIGLIOCCIO DEL BOSS, CRONACA GIUDIZIARIA E RESPONSABILITA' DEL CONDUTTORE TELEVISIVO" – Sabrina PERON

Il contenuto di un articolo giornalistico può considerasi lecito solo se rispetta le tre basilari condizioni per l’esercizio legittimo del diritto di cronaca e di critica.
Secondo consolidata giurisprudenza i limiti del diritto di cronaca sono sostanzialmente: verità, continenza e interesse pubblico.
E’ sufficiente che venga travalicato anche uno solo di essi perché il diritto venga meno, la scriminante non operi e il fatto assuma i caratteri dell’illiceità giuridica penale o civile (salva in punto di verità del fatto la ravvisabilità della verità putativa).

Il diritto di critica si differenzia dalla cronaca perché si esprime in un giudizio che – come tale – non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi e che può esprimersi anche attraverso l’uso di un linguaggio più pungente. Nondimeno il diritto di critica deve esercitarsi entro i limiti individuati per la cronaca.

Nel caso della cronaca giudiziaria se il giornalista si limita a dare la notizia dell’adozione di un provvedimento giudiziario relativo ad un determinato fatto, la notizia che egli diffonde non è quella del fatto in sé e della verità storica di tale fatto, ma quella concernente l’esistenza del provvedimento giudiziario.
Ne segue che la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso.
Con conseguente esclusione dell’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria va esclusa quando manchi la necessaria correlazione tra fatto narrato e fatto accaduto. 

Nel caso di una trasmissione televisiava, va esclusa "l'applicabilità dell'art. 2049 c.c. al conduttore (diversamente dall'emittente televisiva, tra il conduttore e l'ospite della trasmissione non intercorre alcun rapporto di preposizione), l'eventuale responsabilità deve accertarsi ai sensi dell'art. 2043 c.c., con il criterio della prevedibilità ed evitabilità della condotta illecita dell'autore delle affermazioni ritenute lesive".

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07/12/10

"INTERNET INFORMAZIONE, DISINFORMAZIONE, DIFFAMAZIONE. QUALI CONSEGUENZE SUL PIANO GIURIDICO?" – Sabrina PERON

Sommario: 1. Internet: informazione e disinformazione - 2. Diffamazione via internet: applicabilità dell’art. 595 c.p.c. - 3. Il problemi di giurisdizione e competenza territoriale nel caso di diffamazione via internet - 4. L’inapplicabilità della disciplina sulla stampa ad internet  -5. La responsabilità dell’internet provider

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05/10/10

Cass. civ., sez. III 20 luglio 2010, n. 16917, Pres. Morelli - Rel. Amendola " LA VERITA' DELLA NOTIZIA NELLA CRONACA GIUDIZIARIA" - Sabrina PERON

Soltanto la correlazione rigorosa tra fatto e notizia dello stesso, soddisfa l’interesse pubblico all’informazione, che è la ratio dell’art. 21 della Cost., di cui il diritto di cronaca è estrinsecazione, riportando l’azione nell’ambito dell’operatività dell’art. 51 cod. pen. e rendendo la condotta non punibile nel concorso degli altri due requisiti della continenza e pertinenza.
Il potere-dovere di raccontare e diffondere a mezzo stampa notizie e commenti, quale essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di informazione e di pensiero, incontra limiti in altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l’onore e la reputazione, anch’essi costituzionalmente protetti dagli artt. 2 e 3 Cost. dovendo peraltro, in materia di cronaca giudiziaria, confrontarsi anche con il presidio costituzionale della presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost.
In tale ordine concettuale la giurisprudenza costante nel sottolineare il particolare rigore con cui deve essere valutata la prima delle condizioni sopra indicate, precisando che la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta, dovendo il limite della verità essere restrittivamente inteso.
L’esimente, anche putativa, del diritto di cronaca giudiziaria di cui all’art. 51 cod. pen., va, dunque, esclusa allorché manchi la necessaria correlazione tra fatto narrato e fatto accaduto, il che implica l’assolvimento dell’obbligo di verifica della notizia e, quindi, l’assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto esposto, nonché il rigoroso obbligo di rappresentare gli avvenimenti quali sono, senza alterazioni o travisamenti di sorta, risultando inaccettabili i valori sostitutivi, quale quello della verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di innocenza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi.

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04/10/10

Cass. pen., 1 ottobre 2010, Pres. Ferrua, Est. Fumo - "SULL'APPLICABILITÀ DELL'ART. 57 COD. PEN. ALLE TESTATE TELEMATICHE" - Sabrina PERON

L’art. 57 c.p. (in forza del quale “salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”), non è applicabile al c.d. “giornale telematico”, poiché la lettera della legge a la sua ratio fanno riferimento al concetto di “stampa”, concetto nel quale non può essere ricompresa l’informazione on-line; né può pensarsi ad una interpretazione analogica, trattandosi di analogia in malam partem e come tale non ammessa dall'ordinamento.

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28/09/10

Trib. Torino, 25 novembre 2009 – Est. Christillin, "CRITICA O INSULTO ?" – Sabrina PERON

La critica deve ritenersi lecita – anche se pubblicizzata attraverso gli organi di stampa, nel caso in cui abbia ad oggetto fatti di interesse pubblico – quando non trascenda in espressioni sconvenienti, pur dovendosi considerare che – secondo la costante e condivisibile giurisprudenza - può raggiungere punte particolarmente ‘calde’ nel settore politico, ove sono abituali espressioni anche vivaci e colorite, che potrebbero essere ritenute oggettivamente lesive del decoro della persona, sicché può estrinsecarsi anche nell’utilizzo di espressioni forti, che sono proprie di quel settore, purché non trascenda nella contumelia o nell’inutile discredito di un soggetto».

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