27/02/12
La vita del pubblico impiego è talvolta segnata da attrazioni fatali, Rubiconi varcati i quali, nulla sarà più uguale: il futuro è ieri, tra dieci minuti è storia, alle quattro sarà un dinosauro!
Le pimpanti candidature di battaglia che attraversano ormai il diritto amministrativo, scelgono il loro grado migliore nell’ inquietudine giurisprudenziale, pure attenta a non perdere la bussola costituzionale dei valori di imparzialità ed efficienza dei pubblici poteri, anche al cospetto di ventate privatistiche.
La rinnovata lettur ...
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08/02/12
La sentenza in esame prende le mosse da un ricorso in appello proposto dalla società Yesmoke Tobacco s.p.a., contro l’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Philip Morris Italia s.r.l.. Essa, ripercorrendo analiticamente l’escursus dottrinale e giurisprudenziale dell’elemento soggettivo della responsabilità aquiliana della P.A., aderisce al più recente orientamento giurisprudenziale che utilizza il concetto dell’errore scusabile facendo ricorso al meccanismo delle presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c..
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01/01/12
Il Tar di Brescia, con la sentenza 514/2011, ha respinto il ricorso di 31 magistrati in servizio nel Distretto della Corte d’appello bresciana che si opponevano alla decurtazione dello stipendio per il triennio 2010-2013. Una riduzione dello stipendio, o meglio, una trattenuta, pari a 4.295 euro pro capite, che si inquadra nelle misure introdotte dalla manovra correttiva del 2010 (D.L. 78/2010) per fermare la spesa destinata alle buste paga dei dipendenti pubblici.
I magistrati ...
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14/04/11
“Ciò che trasforma lo Stato in un inferno, è il tentativo dell’uomo di farne un paradiso”
(Holderlin)
Sommario: 1. La normativa di riferimento – 2. Il rinvio dinamico alla legge statale – 3. La novella
proroga alla normativa transitoria – 4. Conclusioni.
Abbiamo dovuto scomodare un poeta tedesco considerato tra i più grandi della letteratura mondiale, per rendere plastico quanto fatto dal legislatore siciliano in ordine alla problematica dei concorsi pubblici per accedere alla dirigenza del pubblico impiego.
La questione non è nuova per la verità, ma è necessario rispolverarla a seguito di una disposizione normativa del legislatore regionale che, nel tentativo di uniformare le modalità concorsuali per l’accesso alla dirigenza in tutti i livelli istituzionali (Amministrazione regionale, enti sottoposti a tutela e vigilanza della medesima Amministrazione, enti locali ed aziende del servizio sanitario regionale), ha sostanzialmente aggrovigliato il sistema normativo vigente in materia. Ma andiamo per ordine.
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28/07/11
Palazzo Spada ravviva la tematica di diritto iniziata dalle aperture copernicane dei giudici di Torino del ’99: tutti si accorsero subito che non si trattava di isolati missionari, né di ideologia giuridica alla moda!
Prosegue a ritmo incessante l’ attività di ricostruzione della fattispecie del mobbing ad opera della giurisprudenza, al fine di scongelare i caratteri dell’ identità dell’ emarginazione professionale, chiave di accesso alla giustizia civile, sensibile da tempo a pregiudizi diversi dalla compromissione del reddito.
Il quadro complessivo si presenta invero piuttosto nebuloso, specie nei suoi rintocchi amministrativi, in un nuovo e “tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona”. L’ idée directrice sarebbe quella di rafforzare le maglie dell’ armamentario di tutela predisposto dall’ ordinamento, evitando che fra di esse scivoli indifferentemente la personalità da lavoro: saltare cent’ anni in un giorno solo!
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01/07/11
Imbattendosi nelle argomentazioni gettate al largo delle rive siciliane dal Tar di Palermo, sembra di poter ancora sentire, nel tempo senza età, le parole scolpite nel celeberrimo romanzo Il Gattopardo, tanto caro a questa terra!
Tancredi Falconeri, allora, rivive in un certo qualmodo, nei modi di interpretazione, persino, delle norme del pubblico impiego?
Bè, vediamo di scoprirlo, rivisitando la scena riadattata dal collegio nella fattispecie amministrativa, chissà solcata anch’ essa dall’ interpretazione di Alain Delon. Di certo le linee tracciate nel tragitto motivazionale della sentenza sono di sicuro impatto: le progressioni verticali costituiscono una mera modificazione del rapporto di lavoro e non possono essere considerate come nuove assunzioni.
Senza dubbio, un coriaceo dietrofront rispetto ai varchi aperti dalla stessa Consulta!
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13/06/11
Il Collegato Lavoro ha statuito in modo assai discutibile, all’ art 16 la possibilità, entro cento ottanta giorni dalla entrata in vigore della Legge e sempre nel rispetto dei principi di correttezza e di buona fede di sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
In buona sostanza le Pubbliche Amministrazioni posson revocare situazioni lavorative consolidate – magari anche decennali- unilateralmente sempreché sussistano i presupposti, certamente poco oggettivi, di correttezza e buona fede.
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06/06/11
Il problema del precariato nel mondo del lavoro è sull’agenda politica di ogni amministrazione e le ricette utilizzate per affrontarlo, a livello di normativa statale e/o regionale, hanno spesso dato un risultato parziale, temporaneo e scarsamente coordinato con i principi costituzionali, soprattutto con riferimento al fenomeno del “precariato nella pubblica amministrazione”.
Infatti, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego molte PP.AA. hanno iniziato ad utilizzare, in maniera progressivamente crescente, gli istituti di flessibilità nel tempo introdotti nelle disciplina civilistica del lavoro.
Ciò è avvenuto soprattutto procedendo ad assunzioni a tempo determinato (di regola in esito a procedure concorsuali) ovvero attraverso la sottoscrizione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, spesso proceduti da selezioni pubbliche (c.d. co.co.co.).
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29/04/11
In materia di concorso morale, esiste vasta ed interessante casistica giurisprudenziale, che vale senz'altro la pena di ricordare: ad esempio, in relazione al reato di rivelazione di segreto d'ufficio.
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05/02/11
Con la legge n. 183 del 4 novembre 2010 (c.d. collegato lavoro), pubblicata sulla G.U. supplemento ordinario n. 262 del 9 novembre 2010, il legislatore ha apportato, tra le altre cose, rilevanti modifiche alle norme sulla cessazione per raggiunti limiti d’età del rapporto di lavoro dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, introducendo disposizioni che, ponendosi in netta disconti-nuità rispetto alle più recenti linee di politica del diritto (cfr. art. 15-nonies, D.Lgs. n. 502/1992, come introdotto dal D.Lgs. n. 229/1999), realizzano l’ennesimo, ed oramai ciclico, revirement normativo in materia.
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07/05/10
Con la pronuncia in esame, il giudice d’appello pone termine ad un lungo contenzioso gius-lavoristico nel corso del quale l’Amministrazione sanitaria datrice di lavoro era stata ingiustamente accusata da una propria dipendente di aver adottato condotte vessatorie, esitate da ultimo nell’intimazione del recesso dal rapporto e nella conseguente espulsione della dipendente dall’ambiente di lavoro.
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04/01/11
L’art. 23-bis, comma 9, d.l. 112/2008, così come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. d) del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge 20 novembre 2009, n. 166, all’ultimo periodo recita come segue:
“I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da esse forniti”.
Attraverso l’impianto complessivo dell’art. 23-bis, il legislatore nazionale ha inteso riformare il comparto, complesso e variegato, dei servizi pubblici locali, in senso competitivo, stabilendo, conseguentemente, che i soggetti (spesso società partecipate dagli enti locali territoriali) non possano pro futuro godere di vantaggi competitivi impropri, attesi il loro radicamento territoriale e le asimmetrie informative di cui possono disporre grazie alla permanenza pluriannuale nell’erogazione di un determinato servizio. Pertanto, l’art. 23- bis ha voluto circoscrivere il perimetro di azione delle suddette società, prevedendo che le stesse possano partecipare soltanto alla prima gara successiva alla cessazione del contratto di servizio che le vede legate all’ente locale, stazione appaltante.
Sul tema è intervenuta una interessante sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (26 novembre 2010, n. 4214, http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2010/201000149/Provvedimenti/201004214_01.XML), che di seguito si intende commentare.
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23/12/10
Impugnative di graduatorie di concorsi! Ahimè! Non so perché ma tra i temi più profondamente rivisitati nei revenants pretori, mi sovviene, senza alcuna pretesa di esaustività, la telenovela riscritta da ultimo dal Collegio reggino, al centro di un dibattito, che seppure coloratosi negli anni di indirizzi costanti, appare lontano dall’ epilogo, almeno nelle slanciate speranze di taluni candidati!
Cerchiamo allora di calarci nell’ atmosfera intravista da ultimo tra le onde dello Stretto, evitando comunque il rischio di una mera rincorsa giornalistica all’ ultima sentenza e cercando, come insegnano gli illustri Autori, di incastonare le acrobazie giurisprudenziali in una struttura organica autonoma ed autosufficiente.
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20/12/10
Riproponiamo in questa sede una decisone portata in dono, in questa veglia prenatalizia, dalla Consulta, in materia di concorso interamente riservato al personale interno. Oggetto del vaglio di legittimità costituzionale risulta essere l’articolo 59, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’ esercizio finanziario 2004), per asserita violazione (secondo il C.S. che ha sollevato la relativa questione) degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Carta Fondamentale.
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24/11/10
La natura pubblica non può essere esclusa con riguardo ad organismi i quali, pur presentando forma societaria, siano sottoposti ad una disciplina derogatoria rispetto a quella codicistica e sintomatica della strumentalità rispetto al conseguimento di finalità pubblicistiche, oltre che, ancor più significativamente, dell’attrazione in orbita pubblicistica.
La natura pubblica della RAI S.p.a. è suffragata da numerosi elementi che attestano tanto la strumentalità della stessa rispetto al conseguimento di finalità pubblicistiche, quanto la sua attrazione in orbita pubblicistica. Tra questi, risultano significative le circostanze costituite dalla prevista nomina di numerosi componenti del Consiglio di Amministrazione non già ad opera dal socio pubblico, ma dalla Commissione parlamentare di vigilanza, dalla indisponibilità dello scopo da perseguire, prefissato con atto normativo, dalla destinazione alla copertura dei costi del servizio dalla stessa gestito di un canone di abbonamento, avente natura di imposta.
La giurisdizione del g.a. sulla controversia azionata con la contestazione degli atti adottati da RAI S.p.a. in seno alla procedura, dalla stessa indetta, per la selezione di giornalisti professionisti va ritenuta in applicazione dell’inciso finale dell’art. 7, comma 2, C.p.a., ove prevede che “per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono”, in uno ai “soggetti ad esse equiparati”, anche i soggetti “comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo”. Il doveroso assoggettamento di RAI S.p.a. ai principi del procedimento amministrativo in sede di reclutamento del personale e conferimento degli incarichi è desumibile dall’art. 18, co. 2, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, laddove impone alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo l’adozione di criteri e modalità nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
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13/10/10
Un nuovo capitolo viene scritto nella storia infinita tra Corte dei Conti e G. A. circa la giurisdizione da incardinarsi in materia di corresponsione delle pensioni: il match, stavolta, va al secondo.
È quanto sanciscono i giudici di Palazzo Spada nella sentenza 7497/2010, che in questa sede riproponiamo.
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06/12/10
Ci risiamo! La solita strada bianca come il sale: dire addio al cortile, andandosene sognando, saltare cent’ anni in un giorno solo..
Ma dalla porta del Supremo Consesso il pubblico dipendente se ne va triste come chi deve, marciando deluso con l’ ambita carriera in spalle: il vento pretorio, per l’ ennesima volta, gli sputa in faccia il formale inquadramento.. in un mondo di luci, sentirsi, ancora, nessuno!
La privatizzazione non ha varcato del tutto l’ agognata frontiera: il rapporto di pubblico impiego non può essere tout court assimilato ad un rapporto di scambio (quanta speranza in tale pennellata fuori tempo)!
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11/11/10
Così ricostruiti i termini normativi della questione, ad avviso del Collegio non può essere revocato in dubbio quanto già puntualmente osservato dal Giudice di prime cure, e cioè che è prevista la mera possibilità per l’Amministrazione, e non certo un suo obbligo, di disporre la risoluzione del rapporto in presenza di determinati presupposti.
Ciò impone di ritenere che la scelta discrezionale dell’Amministrazione di risolvere il contratto debba essere motivata (in questo senso, cfr. tra gli altri Trib. Livorno 15-22/7/2010, Trib. Parma 21/6/2010, Trib. Pistoia 9/6/2010, Trib. Arezzo 8/6/2010, Trib. Vigevano 22-25/5/2010, Trib. Ariano Irpino 24/5/2010), non già per consentire al Giudice il sindacato su una scelta di merito che resta discrezionale, ma quantomeno per consentire uno scrutinio sull’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., regole cui pacificamente la PA è tenuta a conformarsi anche allorquando agisce nella veste di datore di lavoro in ragione dei princìpi di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. (per tutte ed ex pluribus, cfr. da ultimo Cass. Sez. Un. n. 5457/2009).
Nel caso di specie, invece, nessuna motivazione, nemmeno embrionale, è stata offerta dalla PA per esplicitare l’esercizio dei suoi poteri discrezionali e ponderare gli interessi in gioco con adeguata comparazione, atteso che la PA stessa -errando, ad avviso del Collegio- ha ritenuto che la risoluzione del rapporto fosse un comportamento necessitato e dovuto (cfr. pag. 11 reclamo).
Del tutto ultronea si appalesa così la lunga dissertazione operata dalla difesa della reclamante in ordine all’inapplicabilità alla fattispecie per cui è causa dell’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 L. n. 241/1990 (cfr. pag. 8-11 reclamo), posto che la difesa della M non ha mai invocato l’applicazione di tale normativa, ed il provvedimento qui reclamato non ha in alcun modo fatto riferimento alla stessa. L’obbligo di motivazione, come più sopra illustrato, va piuttosto rinvenuto sulla base dei principi generali che impongono al Giudice di verificare che i provvedimenti discrezionali del datore di lavoro-PA, siano esercitati con l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.
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Il provvedimento di collocamento a riposo tramite risoluzione del rapporto di lavoro che l’Amministrazione emana ex art. 72 comma 11 D.L. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008 e di cui alla circolare n. 94/2009, è un provvedimento discrezionale e non obbligatorio, e deve essere motivato.
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18/11/10
«L'unica differenza tra i faraoni e i capitalisti di oggi è che i primi non permettevano i sindacati» (Carl Fox, Wall Street)
Accompagnata dalle superbe e visionarie musiche di Vangelis, l’arrivo della riforma Brunetta ha l’aspetto di un atterraggio su un altro pianeta: la città si mostra con l’enorme periferia burocratica, immersa in una densa coltre di smog.
Un nuovo Blade Runner entrerà a far parte dell'immaginario collettivo dei cultori della settima arte (il diritto amministrativo, perdonate l’ audacia evocativa); un uomo solo di fantascienza in una terra straniera? Sarà forse così Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’ Innovazione, la cui statura istituzionale di certo non dispensa buon umore tra i dipendenti dediti alla poltrona.
La battuta di culto riecheggia ancora forte, facendo da sfondo al dipanare dei raggi “B”(runetta) negli spazi inesplorati: “Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi…E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser…”.
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28/10/10
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 24-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sollevata, in riferimento agli articoli 97 e 98 della Costituzione, ove prevede l’interruzione del rapporto in corso con il personale, compreso quello dirigenziale, assegnato agli uffici di diretta collaborazione al momento del giuramento di un nuovo Ministro, ove non confermato entro trenta giorni dal giuramento stesso. La previsione in esame, infatti, si giustifica in ragione del rapporto strettamente fiduciario che deve sussistere tra l’organo di governo e tutto il personale di cui esso si avvale per svolgere l’attività di indirizzo politico-amministrativo. Al momento del cambio nella direzione del Ministero è, pertanto, legittimo prevedere l’azzeramento degli incarichi esistenti, che possono essere confermati qualora il Ministro stesso ritenga che il personale in servizio possa godere della sua fiducia. 2. Così come la nomina del personale, compreso quello dirigenziale, assegnato agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, può avvenire, in base alla normativa vigente, intuitu personae, senza predeterminazione di alcun rigido criterio che debba essere osservato nell’adozione dell’atto di assegnazione all’ufficio, allo stesso modo, e simmetricamente, è possibile in qualunque momento interrompere il rapporto in corso qualora sia venuta meno la fiducia che deve caratterizzare in maniera costante lo svolgimento del rapporto stesso. 3. Deve essere assicurata una chiara distinzione tra funzioni politiche e funzioni amministrative di tipo dirigenziale, al fine di assicurare, in particolare, la piena attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell’azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Perché possa in concreto operare tale differenziazione di compiti è necessario, altresì, che il rapporto di ufficio, pur se caratterizzato dalla temporaneità dell’incarico, sia connotato da specifiche garanzie, le quali presuppongono che esso sia regolato in modo tale da assicurare l’effettivo rispetto dei principi consacrati dal citato art. 97 Cost. In questa prospettiva i meccanismi di decadenza automatica dei predetti rapporti in corso si pongono in contrasto con l’indicato parametro costituzionale in quanto pregiudicano la continuità dell’azione amministrativa, introducono in quest’ultima un elemento di parzialità, sottraggono al soggetto dichiarato decaduto dall’incarico le garanzie del giusto procedimento e svincolano la rimozione del dirigente dall’accertamento oggettivo dei risultati conseguiti. 4. Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro (cosiddetti uffici di staff), nella configurazione che di essi ha dato la normativa vigente, svolgono una attività di supporto strettamente correlata all’esercizio delle predette funzioni di indirizzo politico-amministrativo. Detti uffici svolgono un’attività strumentale rispetto a quella esercitata dal Ministro, collocandosi, conseguentemente, in un contesto diverso da quello proprio degli organi burocratici. Gli uffici di staff, infatti, sono collocati in un ambito organizzativo riservato all’attività politica con compiti di supporto delle stesse funzioni di governo e di raccordo tra queste e quelle amministrative di competenza dei dirigenti. 5. Non assume rilievo la distinzione funzionale tra le attribuzioni del Ministero e quelle degli uffici di staff, dovendo, al contrario, sussistere tra loro una intima compenetrazione e coesione che giustifichi un rapporto strettamente fiduciario finalizzato alla compiuta definizione dell’indirizzo politico-amministrativo. La separazione di funzioni, necessaria per assicurare il rispetto, in particolare, dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, deve essere assicurata esclusivamente tra l’attività svolta dai Ministri, con il supporto degli uffici di diretta collaborazione, e quella esercitata dagli organi burocratici, cui spetta la funzione di amministrazione attiva.
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