Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Responsabilità civile / causalità

15/05/12

"GITA SCOLASTICA PER STUDENTESSA UDINESE" - Cass. 1769/2012

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE , SENTENZA 8 febbraio 2012 1769 Pres. Petti – est. De Stefano , n.1769 - Pres. Petti – est. De Stefano

 

1.1. La sedicenne S.Q., mentre si trovava in gitas scolastica, nella notte tra il 16 e il 17 marzo 1998 cadde dalla terrazza posta a livello del balcone della stanza al secondo piano dell'albergo "Hotel Mirage" di Firenze – gestito dalla Monteuliveto spa - dove aveva preso alloggio con gli altri undici compagni di classe dell’Istituto tecnico commerciale “Cecilia Deganutti” di Udine tra cui tale M.T. - ed accompagnati dal prof. R.G..

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30/03/12

“RESPONSABILITA' ANCHE SE L'ESPOSIZIONE AD AMIANTO E' SALTUARIA” – Cass. 5086/2012 – Stefano ROSSI

Con ricorso Teresina Ruzza. I. B. e T. B.. quali eredi di M. B., esposero che il proprio congiunto aveva lavorato alle dipendenze della S. s.p.a. dal maggio 1961 al settembre 1986 quale operaio generico addetto alla conduzione di forni; che il 21-12-2000 gli era stato diagnosticato un mesotelioma pleurico da cui era derivata la morte il 23-8-2002; che l’INAIL aveva costituito in loro favore la rendita per malattia professionale, dal momento che la patologia era correlata alla esposizione all'amianto presente nell'ambiente lavorativo ed in particolare nelle guarnizioni dei portelloni dei forni; che s ...

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27/02/12

"CAUSALITA' CIVILISTICA - PRINCIPIO DEL 'PIU' PROBABILE CHE NON'" - Trib. Piacenza 23.2.2012 - Paolo M. STORANI

Un piacere per i sensi ...giuridici scorrere la pronuncia del Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice dell'impugnazione, depositata il 23 febbraio 2012 - Estensore il Dott. Gianluigi MORLINI.

Il provvedimento decisorio, che sovverte la pronuncia del GdP di prime cure, può idealmente suddividersi in due parti.

La prima scolpisce con esemplare chiarezza quali principi sovrintendano alla causalità in campo civilistico e quali siano, invece, le regole applicabili al processo penale.

La causalità civilistica deve essere distinta da quella penalistica, nel senso che nella prima, diversamente che ne ...

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23/02/12

“DANNO DA VIBRAZIONI STRUTTURALI E NESSO CAUSALE ” – Trib. Genova 23.01.2012 – Elisa BUCCI

I proprietari di un immobile ove si erano aperte crepe e fenditure evocavano in giudizio i proprietari dell'appartamento soprastante, il quale era stato ristrutturato negli anni precedenti.

La CTU dichiarava che le vibrazioni da ristrutturazione erano solo causa plausibile delle crepe.

Il Giudice chiarisce che, in tema di causalità, l'obiettivo è quello di stabilire che il fattore di potenziale responsabilità sia condizione necessaria del danno e tale obiettivo si consegue sul piano probatorio con l'accertamento ...

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09/02/12

‘NESSO DI CAUSALITA’ E CHANCE NELLA RESPONSABILITA’ CIVILE’ – Francesco TALLARO

E’ noto che laddove si parla di danno da perdita di chance, per chance si intende una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene della vita. La chance non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione (Cass. Civ., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 7943; nella giurisprudenza amministrativa, particolarmente significativa è Cons. St., Sez. VI, 14 settembre 2006, n. 5323).

La concezione della chance accolta dal pen ...

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02/01/12

Cass. civ., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27000, pres. Morelli, rel. Petti – "CAUSALITA’ E MALPRACTICE"

La responsabilità del medico e della struttura sanitaria ha natura contrattuale e la ripartizione dell’onere della prova prevede che il danneggiato debba provare il rapporto sanitario, la prestazione medica negligente e la lesione alla salute, restando a carico del medico inadempiente la prova di cause giustificative del proprio inadempimento o di elementi che interrompano il nesso causale tra negligenza e danno, secondo un criterio di causalità civilistico e probabilistico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27000 del 15 dicembre.

Un mil ...

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29/12/11

‘RESPONSABILITA’ DEL SANITARIO’ – Domenico CHINDEMI

È preferibile esperire l’azione civile per il più favorevole nesso causale (51%) ai fini della affermazione di responsabilità, rispetto al processo penale (quasi 100%)

La responsabilità civile è più ampia della responsabilità penale.

Sotto il profilo civilistico, con riguardo alla sussistenza del nesso di causalità fra lesione personale e condotta del medico, ove il ricorso alle nozioni di patologia medica e medicina legale non possa fornire un grado di certezza assoluta, la responsabilità va affermata anche in presen ...

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15/12/11

Cass. Civ., S.U., 21 novembre 2011, n.24406, Pres. Vittoria, Rel. Segreto – “CONCORSO DI COLPA E DILIGENZA” – Elisa BUCCI

Durante l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di un complesso immobiliare, un'impresa edile aveva dovuto sospendere i lavori a causa di un allagamento del cantiere a sua volta dovuto ad un errore di costruzione dell'argine ed omessa manutenzione.

L'impresa evocava in giudizio il Comune affinchè fosse condannato al risarcimento del danno.

Il tribunale dichiarava il Comune responsabile al 50% per i danni subiti dall'impresa, mentre in grado di appello veniva riconosciuta la responsabilità totale del ...

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12/04/11

Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2011, n. 8309, pres. Petti, rel. Lanzillo - "L'AVVOCATO SALVATO DALLA MANCANZA DI NESSO"

L'avvocato non può essere condannato al risarcimento dei danni se non sussiste alcun nesso causale tra il suo comportamento e l'effetto dannoso prospettato dal cliente. 

Nel caso di specie, la portinaia di uno stabile di proprietà di una s.p.a. aveva chiesto ed ottenuto il riconoscimento del carattere subordinato del rapporto di lavoro, con le conseguenti disposizioni patrimoniali, per gli anni successivi alla data in cui la società le aveva unilateralmente comunicato che il rapporto in corso si era trasformato in contratto di appalto di servizi, avente ad oggetto le medesime prestazioni di portierato rese in precedenza. La s.p.a. allora proponeva azione di responsabilità contro il proprio avvocato, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, in relazione all'attività svolta nella vertenza promossa dalla donna nei confronti della stessa società.

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05/04/11

Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2011, n. 7722, pres. Preden, rel. Amatucci - "FURTO DA IMPALCATURA, L'ONERE DELLA PROVA DEL NESSO CAUSALE SPETTA ALL'ATTORE"

Il soggetto che abbia subito un furto all'interno del proprio appartamento ed intenda far valere la responsabilità del proprietario dell'impalcatura, ha l'onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la cosa (ovvero il ponteggio) e il danno subito.

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16/03/11

"LA PROVA DEL DANNO PSICHICO" - RM

L'intuitiva difficoltà, sottesa alla corretta individuazione del c.d. danno psichico, comporta l'indubbio rigore che deve contraddistinguere la prova riferita all'accertamento della devianza patologica (del normale decorso psichico), occorsa al soggetto interessato.
Per altro verso, non si deve mai dimenticare come il nesso eziologico sia pur sempre istituto ancorato ad un concetto di probabilità (e non, invece, di certezza assoluta: cfr., amplius, "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011).

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14/12/09

App. Brescia, sez. lav., 10 dicembre 2009, n. 614, pres. Tropeano, rel. Nuovo - "TELEFONINI E DANNO ALLA SALUTE: IL NODO DEL NESSO DI CAUSALITA' "

Con sentenza n. 614 del 10 dicembre 2009, la Corte di Appello di Brescia, Sezione Lavoro, ha riconosciuto l’origine professionale di un “neurinoma del galgio di Gasser” insorto nel 2002 in un soggetto maschio utilizzatore di telefoni mobili.

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17/09/11

"DANNO CAUSATO DA APERTURA DELLO SPORTELLO DI VEICOLO" - Riccado MAZZON

Condotta ricorrente, riscontrabile con intensità in giurisprudenza, è quella relativa al danno provocato da apertura di sportello di veicolo, ove non sempre la responsabilità va ricercata esclusivamente in capo al soggetto che tale sportello ha spalancato (cfr. "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011).

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21/07/11

Cass sez III, 21 luglio 2011 n.15991 pres Preden rel Travaglio " RESPONSABILITA' CIVILE; GIURIDICIZZAZIONE DEL NESSO DI CAUSALITA' MATERIALE" - Mirijam CONZUTTI

Qualora la produzione di un evento dannoso (nella specie una gravissima patologia neonatale, concretatasi in una invalidità permanente del 100%) possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato non legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale, il giudice, accertata - sul piano della causalità materiale - l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p., così ascrivendo l’evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, può poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile “tout court” sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno bensì alla pregressa situazione patologica del danneggiato (da intendersi come fortuito).


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21/07/11

Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2011, n. 15991, pres. Preden, rel. Travaglino - "DUBBI SULLA RILEVANZA DELLE CONCAUSE NATURALI AIU FINI DEL RISARCIMENTO" - Luca NOCCO

Brusco retromarcia della Cassazione sulla rilevanza delle concause naturali.

A due anni e mezzo di distanza dalla sentenza n. 975 del 16 gennaio 2009 (in Resp. civ. prev., 2010, 375, con nota di G. MIOTTO, Il “difficile” concorso di cause naturali e cause umane del danno, in Corr. giur., 2009, 1653, con nota di M. BONA, “Più probabile che non” e “concause naturali”: se, quando ed in quale misura possono rilevare gli stati patologici pregressi della vittima, ed in Foro it., 2010, I, 1002, con nota di B. TASSONE, Concorso di condotta illecita e fattore naturale: frazionamento della responsabilità), la quale aveva introdotto il dirompente principio in virtù del quale “qualora la produzione dell’evento dannoso risalga, come a sua causa, alla concomitanza di una azione dell’uomo e di fattori naturali (i quali ultimi non siano legati alla prima da un nesso di dipendenza causale) non si può accogliere la soluzione della irrilevanza di tali fattori”, la Cassazione, con la sentenza n. 15991 del 21 luglio 2011, muta decisamente rotta, tornando al vecchio e consolidato (semplificante?) orientamento dell’irrilevanza delle concause naturali.

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06/08/11

"STRISCE PEDONALI ED INVESTIMENTO DEL PEDONE" - Riccardo MAZZON

Nel caso di investimento di pedone, non è sufficiente, a sgravare integralmente la responsabilità del conducente del veicolo, la semplice dimostrazione che il pedone abbia violato una delle norme del codice della strada (così, esemplificando, non sarà sufficiente dimostrare che il pedone ha attraversato il semaforo con la luce rossa, né che il pedone ha attraversato la carreggiata stradale improvvisamente e fuori dalle strisce: cfr., amplius, Il danno da circolazione stradale, Utet 2010).
Qualora, peraltro, l’atteggiamento negligente del pedone non sia, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità del conducente del veicolo investitore, esso incide, comunque, nella partizione delle responsabilità, limitando, conseguentemente, in modo percentuale, anche l’entità di risarcimento al quale il pedone avrà diritto.

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18/07/11

Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2011, n. 15709, pres. Filadoro, rel. Armano - "NESSO DI CAUSALITA', OMISSIONE E ALUNNO AUTOLESIONISTA" - Renato SAVOIA

Ventitrè anni e non è ancora detta l'ultima parola, visto che la S.C. ha rimesso la causa alla Corte d’Appello. E il tempo supplementare appena concesso dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15907 del 18 luglio, è riservato all'analisi del nesso causale, in particolare in caso di condotta omissiva.
La vicenda che origina questo moloch è l'infortunio autoprocuratosi da una studentessa durante l'ora di educazione fisica, a causa di un esercizio terminato con una caduta la stessa aveva riportato una irreversibile tetraplegia nonché paralisi degli sfinteri.

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15/07/11

U.S. App., Circ. I, Fairest-Knight v. Marine World, 15 luglio 2011 – "CAUSAZIONE E PRESUNZIONE DI CAUSAZIONE" – Riccardo RICCÒ


the fact that neither the appellees nor the district court were able to provide an explanation as to how the chronic problems with the boat were the result of Marine World's acts or omissions … The fact that multiple repairs were required, without more, cannot be taken to establish that it was Marine World's unworkmanlike conduct that brought about the need for the repairs. In other words, if the hypothesis is that Marine World's unworkmanlike performance caused the need for the repeated repairs, then the fact that the repairs were required cannot itself be adduced as evidence supporting that hypothesis -- it is what needs explaining, and so cannot, on pain of circularity, be what does the explaining.

Why does opium make men drowsy? Because it possesses adormitive power. (With apologies to Molière, Le Malade Imaginaire(1673), Act III, scene iii.)

From what we are able to ascertain in the record, Marine World was generally able to diagnose and repair each problem as it arose. Fairest-Knight conceded at trial that he had no evidence of sub-standard performance by Marine World. No evidence was introduced that Marine World employed improper repair procedures or used sub-standard parts, nor is there any evidence that Marine World at any point mis-diagnosed the specific problem reported by Fairest-Knight. There is no evidence that it was poor work by Marine World rather than poor design, poor manufacture, poor maintenance or abuse by the boat's previous owner, or something else -- including the appellee's admitted inexperience with boat ownership -- that caused the boat's various problems. We have no basis on which to even speculate as to whether the same series of problems would have arisen had Fairest-Knight brought the boat to a different shipyard for repairs. See La Esperanza, 124 F.3d at 19.

Although circumstantial evidence may in some cases be used to establish causation, the circumstances must nevertheless allow for a "strong inference[]" of causation. See Marquette, 367 F.3d at 402, 404. Exclusivity of control or possession is an important factor in supporting this inference. Id. at 404; N. Ins. Co. of N.Y., 579 F.3d at 69-70 (where defendant marina did not have exclusive possession of the boat, no presumption of fault would apply.) In this case, we note that possession of the boat alternated between Fairest-Knight and Marine World during the relevant time period, and that Fairest-Knight made use of the boat, even if not always successfully, on multiple occasions. Fairest-Knight claims that between the time the boat was delivered and the final April 14, 2007 incident, the boat spent 276 days "in repairs, undergoing service, or simply not working." Assuming this to be accurate, we can infer that during this time the boat spent nearly 700 days, or approximately 23 months, in Fairest-Knight's possession. This makes it difficult to say that it is more likely than not that the problems with Fairest-Knight's boat were caused by Marine World, which did not even have possession of the boat for the majority of the time in question.

In short, absent sufficient proof of causation, the troubles experienced by Fairest-Knight with his boat -- while undeniably frustrating -- do not make out a viable breach of warranty claim. We therefore hold that the district court clearly erred in finding otherwise, and reverse its finding that appellants breached the implied warranty of workmanlike service.


 

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La sentenza che si segnala tratta il caso dell’acquirente che aveva acquistato (con clausola) “nello stato di fatto in cui si trova”, o “visto e piaciuto” - as is - un bene usato, che poi, dopo l’acquisto, necessitava continuamente di riparazioni (con conseguente necessità di esborsi), eseguite dallo stesso venditore. Dunque il danno ci stava tutto, ed era ampiamente documentato, compreso quello da fermo tecnico. Quanto alla responsabilità, basti dire che, pur non trattandosi di responsabilità oggettiva, la prova della colpa non era necessaria, bastando la prova oggettiva dell’inadempimento da parte del venditore quale riparatore. Questa tuttavia non poteva raggiungersi in quanto poteva essere solo supposta. Come si sa, responsabilità e causazione vanno a braccetto. Dunque i giudici federali si sono chiesti: può presumersi che il danno derivi, sia causato, dagli errati interventi di riparazione? O, anzi, può presumersi che il danno in questione derivi da fatto e colpa dello stesso proprietario attore? È più probabile l’inveramento della prima ipotesi o della seconda? Nel gioco delle presunzioni i giudici mostrano di affidarsi all’unico elemento certo che è stato trasposto in giudizio: i giorni durante i quali il bene compravenduto è rimasto nella disponibilità del venditore riparatore e, rispettivamente, dell’acquirente. Così si è potuto rigettare la domanda dell’attore. Va detto però che un obiter dictum, per cui l’attore – per sua stessa ammissione – era inesperto (si trattava di un veicolo natante a motore),  potrebbe aver avuto il suo peso, come autonoma ratio decidendi, per così dire occulta (in proposito v. CENDON, Responsabilità civile e circostanze incerte, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, 1237 ss.).       

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02/07/11

"I DUE EVENTI DELL'ILLECITO CIVILE E IL CONSEGUENTE DUPLICE PROFILO DEL NESSO CAUSALE" - Riccardo MAZZON

Mentre l’illecito penale tende generalmente ad essere considerato in sé e per sé offensivo (ritenendo i più che, per il diritto penale, l’offesa coincida con il contenuto di disvalore del fatto tipico), l’illecito civile si completa e si contraddistingue per esser produttivo di danno, dove il danno è offesa che necessariamente deve seguire il fatto illecito e giammai può in essa contenersi, pena lo snaturamento dell’istituto aquiliano (cfr. "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011).
La circostanza consente di evidenziare con nettezza di contorni la duplicità di eventi presenti nell’ambito dell’illecito civile: l’evento naturalistico, consistente nell’evento lesivo (che può esserci, come non esserci, talvolta causando danno la mera condotta) e l’evento giuridico, corrispondente al danno risarcibile.
A tale duplicità di eventi consegue, gioco forza, il duplice profilo che il nesso di causalità può assumere nell’illecito; se, infatti, con riguardo all’evento lesivo, il nesso di causalità svolge la funzione di imputare alla condotta del responsabile il fatto illecito (causalità di fatto), con riferimento al danno risarcibile il nesso causale svolge, invece, la funzione di determinare l’ammontare del danno cagionato (causalità giuridica, con riferimento normativo ancorato all’articolo 1223 del codice civile).
In altri termini, mentre la causalità in fatto ricostruirebbe il fatto ai fini della imputazione della responsabilità, la causalità giuridica, presupponendo il problema dell’imputazione dell’evento naturalistico già risolto, determinerebbe gli eventi da porre a fondamento del danno risarcibile.

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27/06/11

"IL NESSO DI CAUSALITA'" - RM

Profittando del parallelismo (cfr. "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011) illecito civile/illecito penale (ed in mancanza di una definizione di nesso di causalità in ambito civile), pacificamente, anche quanto alla responsabilità civile, onde delineare il concetto giuridico del nesso causale, occorre far riferimento agli artt. 40 e 41 del codice penale, in forza dei quali un soggetto può essere ritenuto responsabile dell’evento dannoso qualora ponga in essere una delle molteplici cause della sua verificazione.
Il nesso causale fra la condotta e l’evento, rappresenta, in effetti, condizione imprescindibile per l’attribuibilità del fatto illecito (e, successivamente, del danno) al soggetto: una modificazione del mondo esteriore (evento) potrà essere attribuita ad una persona umana solamente nel caso in cui, tale modificazione, sia conseguenza della sua condotta.
Detta esigenza è sancita, con valenza generale, dal primo comma dell’articolo 40 del codice penale, che recita: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”; essa è, inoltre, desumibile dalla terminologia utilizzata dal legislatore nelle singole norme disciplinanti l’illecito: verbi come “cagionare” (es. art. 2043 c.c. ed art. 575 c.p.), “determinare” (es. art. 1218 c.c. ed art. 330 c.p.) e “produrre” (es. art. 583 c.p.) indicano inequivocabilmente la necessaria sussistenza del nesso causale.

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