Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Stranieri, immigrati / asilo, rifugio

10/05/11

Cass. civ., sez. VI, 10 maggio 2011, n. 10204, pres. Salmè, rel. Macioce - "NO ALLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PER CHI E' PERSEGUITATO DA UN PAESE TERZO"

Un cittadino del Bourkina Faso chiedeva al Tribunale di Milano il riconoscimento della protezione internazionale, assumendo di essere perseguitato in patria, in quanto attivista nel partito di opposizione, ma il ricorso veniva respinto. Anche la Corte d'Appello rigettava il gravame, affermando che le deduzioni proposte erano irrilevanti, perché riguardavano vicende private e relative a rapporti con i governanti del Gabon, e quindi ostative ai fini del riconoscimento della protezione. Lo straniero proponeva, allora, ricorso per cassazione.

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21/01/11

"APOLIDIA, ASILO E RIFUGIO UMANITARIO DI FRONTE AL GIUDICE DI MERITO" - Maria Rosaria ACAGNINO

La materia che ci occupa è contrassegnata da una serie di condizioni che rendono particolarmente difficile il compito dell’interprete.
Innanzi tutto il giudice deve, in questa materia, più che in altre, interpretare le norme del nostro ordinamento alla luce dei principi enunciati negli accordi internazionali, sottoscritti dall’Italia, poi deve tenere presente, in caso di antinomie o, comunque, di diverse possibili soluzioni, la gerarchia fra le diverse norme applicabili.
Ulteriore e significativo elemento di difficoltà è costituito dalle frequenti modifiche legislative che si susseguono, spesso motivate da vere o supposte emergenze migratorie, con un’agenda sempre dettata dall’orientamento politico e, ultimo, ma non da ultimo, le pronunce della Cassazione che, nel tempo, hanno, a volte, dato impulso e, altre volte, frenato l’opera interpretativa dei giudici di merito.

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20/12/10

"APOLIDIA, ASILO, RIFUGIATI E PROTEZIONE UMANITARIA" – Maria Rosaria Acagnino

La materia che ci occupa è contrassegnata da una serie di condizioni che rendono particolarmente difficile il compito dell’interprete.
Innanzi tutto il giudice deve, in questa materia, più che in altre, interpretare le norme del nostro ordinamento alla luce dei principi enunciati negli accordi internazionali, sottoscritti dall’Italia, poi deve tenere presente, in caso di antinomie o, comunque, di diverse possibili soluzioni, la gerarchia fra le diverse norme applicabili.

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21/01/10

"IL PARADOSSO DEL RICHIEDENTE ASILO" - Nicola LONOCE

Gli strumenti attraverso cui si realizza l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale sono notoriamente il respingimento e l’espulsione con accompagnamento alla frontiera.
Più nello specifico, la polizia di frontiera ha il dovere di respingere gli stranieri che si presentano al valico di frontiera senza avere i requisiti per l’ingresso disciplinati dal t.u. imm. Allo stesso modo procede il questore, all’atto dell’ingresso o subito dopo che l’ingresso sia avvenuto, nei confronti degli stranieri sottrattisi ai controlli di frontiera (art. 10, commi 1 e 2, t.u. imm.).
Se lo straniero riesce a sottrarsi ai controlli di frontiera e ad entrare clandestinamente nel territorio statuale, al suo allontanamento provvede il prefetto della provincia in cui lo stesso viene rintracciato. Si applica in questo caso lo strumento dell’espulsione amministrativa (art. 13, comma 2, lett. a, t.u. imm.).
In attesa del rimpatrio, lo straniero attinto da un provvedimento di respingimento o di espulsione viene trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione (art. 14, comma 1, t.u. imm.).
Occorre a questo punto domandarsi se nel quadro legislativo appena delineato ci sia spazio per la tutela del diritto di asilo (garantito dall’art. 10 Cost.).
L’art. 10, 4° co., t.u.imm., prevede una sorta di salvacondotto del richiedente asilo, nei cui confronti, pertanto, non dovrebbero trovare applicazione le norme sul respingimento appena citate:

“Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari”.
(art. 10, 4° co., t.u. imm.)

In realtà, è proprio questa norma a non trovare applicazione in concreto, e non quella del respingimento.

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17/11/08

Cass. civ., sez. unite 17 novembre 2008, n. 27310 - pres. Carbone, rel. Luccioli " STATUS DI RIFUGIATO E ONERE DELLA PROVA" s.c.

In tema di riconoscimento dello "status" di rifugiato, anche nel vigore dell'art. 1 del d.l. n. 416 del 1989, convertito nella legge n. 39 del 1990, i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d.lg n. 251 del 2007, nonostante l'inapplicabilità diretta "ratione temporis" delle disposizioni comunitarie, in quanto non ancora scaduto il termine di recepimento al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado. Secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria. Pertanto, in considerazione del carattere incondizionato e della precisione del contenuto di queste disposizioni , ed in virtù del criterio dell'interpretazione conforme elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, tali principi influenzano l'interpretazione di tutto il diritto nazionale anche se non di diretta derivazione comunitaria. Pertanto, seguendo il percorso ermeneutico indicato nella Direttiva anche nell'interpretazione dell'art. 1, quinto comma della legge n. 30 del 1990, applicabile al caso di specie, ai sensi del quale lo straniero deve rivolgere istanza motivata e "per quanto possibile" documentata, deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi, peraltro derivanti anche dall'adozione del rito camerale, applicabile in questi procedimenti anche prima dell'entrata in vigore dell'espressa previsione normativa contenuta nell'art. 35 del Dlgs n. 25 del 2008. (La Corte ha cassato la pronuncia di merito che non aveva ritenuto ammissibile la prova testimoniale richiesta dal ricorente in quanto non articolata per capitoli separati e reputando insufficienti le dichiarazioni del richiedente in ordine alla professione religiosa sciita e all'appartenenza alla minoranza curda, nonostante l'attestata conoscenza di tale idioma, aveva rigettato la domanda). (Cassa con rinvio, App. Firenze, 09 maggio 2005)

Sentenza tratta con autorizzazione da “La legge” Ipsoa 5/2009

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16/09/09

CURIA, Corte di Giustizia europea, cause riunite C 175/08 - 179/08, avvocato generale JAN MAZAK -" POLITICA COMUNE IN TEMA DI ASILO, STATUS DI RIFIUGIATO" - Mirijam CONZUTTI

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE .JÁN MAZÁK

presentate il 15 settembre 2009 1(1)

Cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08

C-175/08


contro

Bundesrepublik Deutschland

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania)]

«Politica comune in tema di asilo – Direttiva 2004/83/CE – Status di rifugiato – Art. 2, lett. c) – Cessazione – Art. 11, n. 1, lett. e) – Venir meno delle circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato – Protezione del paese di cittadinanza – Art. 11, n. 2 – Significato e natura non temporanea del cambiamento delle circostanze – Art. 7 – Soggetti che offrono protezione – Artt. 15 e 18 – Protezione sussidiaria – Rischio effettivo di subire un danno grave – Art. 4, n. 4 – Modalità di valutazione – Art. 14»

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01/09/09

"RESPINGIMENTI COLLETTIVI DI MIGRANTI IN LIBIA" - Fulvio VASSALLO PALEOLOGO

Dopo una giornata convulsa caratterizzata da trattative segrete tra i governi maltese, libico ed italiano, sono stati respinti in Libia 14 migranti soccorsi in acque internazionali rientranti nella zona SAR [salvataggio e soccorso] maltese, a 35 miglia a sud di Lampedusa. I naufraghi, tra i quali due donne ed un minore, si trovavano su un gommone alla deriva nel Canale di Sicilia raggiunto da un peschereccio di Mazara del Vallo che è stato costretto dalle autorità maltesi a restare per ore a fianco del gommone, senza prendere a bordo nessuno, in attesa che arrivassero gli ordini dei governi ed i militari [una motovedetta della guardia di finanza italiana] ai quali era stato impartito il comando di ricondurre tutti i migranti in Libia. Come riferisce il giornale La Repubblica i migranti «erano rimasti senza benzina», secondo il racconto di Nicolò Russo, comandante del peschereccio Florio. «Erano stremati. Gli abbiamo dato acqua e cibo». Evidentemente i migranti erano stremati ma non tanto da consigliare ai militari della guardia di finanza il rispetto delle più elementari norme di umanità, oltre che delle regole di comportamento e dei doveri di salvataggio imposti dalla normativa italiana e dal diritto internazionale e comunitario.

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19/05/09

Cass., Sez. unite, 19 maggio 2009, n. 11535 (ord.), pres. P. Vittoria, rel. L. Ma cioce – "AL G.O. LA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI DINIEGO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI" – Paola MARINO

Con questa innovativa ordinanza, Le S.U. hanno, per la prima volta, affermato la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento a una controversia avente ad oggetto un provvedimento del Questore di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, richiesto ai sensi dell’art. 5, co. 6, d.lgs n. 286/ 1998.
La Corte ha affermato questo nuovo orientamento, sulla base del mutato quadro normativo intervenuto rispetto al permesso per ragioni umanitarie, risultante dall’inserimento, ad opera dell’art. 32 l. 189/2002, dell’art. 1 quater nel d.l. n. 416 del 1989, convertito nella l. n. 39 del 1990.
In base a questa norma, le Commissioni territoriali competenti a decidere delle domande di asilo devono, nei casi in cui non accolgano la domanda di protezione umanitaria, trasmettere gli atti al Questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno, quando ricorrano gravi motivi di carattere umanitario.
Questa rilevante innovazione, entrata in vigore il 20 aprile 2005 e puntualmente confermata nella successiva normazione di derivazione comunitaria sulla protezione internazionale (art. 32 del d.lgs n. 25/2008 non derogato dal d.lgs n. 159/2008), ha decisamente modificato, secondo l’interpretazione delle S.U., il rapporto tra attribuzioni della Commissione territoriale e poteri del Questore: le Commissioni sono dotate di tutte le competenze valutative, di natura esclusivamente tecnica e non politico-discrezionale, in ordine alla pluralità di misure di protezione umanitaria previste dall’ordinamento (status di rifugiato, protezione sussidiaria e misure residuali e temporanee desumibili dall’art. 5, co. 6, d.lgs n. 286/1998), mentre al Questore residua il compito di dare attuazione a tali deliberazioni, senza alcun margine di autonoma valutazione sulla condizione “umanitaria” dello straniero.
Ne discende che, trovandosi al cospetto di attività della P.a. priva di margini di discrezionalità, la conoscenza della controversia relativa al diniego di permesso di soggiorno per motivi umanitari non può che radicarsi in capo al g.o.

Paola Marino

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14/05/09

Cass.sez.I, 14 maggio 2009, n.11264 pres. Adamo, rel. Giusti - " LA RICHIESTA DI ASILO NON BLOCCA L'ESPULSIONE" - Mirijam CONZUTTI

La normativa contro l’immigrazione clandestina  prevede che il provvedimento amministrativo che impone allo straniero extracomunitario di lasciare l’Italia sia obbligatorio e a carattere vincolato: il giudice ordinario è tenuto solo a verificare l’esistenza al momento dell’espulsione dei requisiti di legge che impongono l’emanazione del decreto .

Non si configura  un obbligo di sospensione necessaria dell’iter laddove risulta pendente un altro procedimento in cui pure si controverte sull’esistenza dei presupposti idonei a legittimare l’adozione del provvedimento di espulsione (cfr. Cassazione 394/09, 18560/08, 6605/08 negli arretrati 10 gennaio 2009, 2 dicembre e 13 febbraio 2008).

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12/05/09

"EVOLUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ASILO: LA DEFINIZIONE DEL CONCETTO GIURIDICO DI RIFUGIATO" – Camilla LA PECCERELLA

L’asilo è un istituto che attiene direttamente alla sovranità territoriale degli Stati e quindi, in base a norme condivise di diritto internazionale, consente al singolo Stato di farne un uso totalmente discrezionale.
Non si tratta di un istituto specifico di diritto internazionale, bensì ha luogo caso per caso in base al principio per cui ogni Stato è libero di comportarsi come crede nei confronti degli individui bisognosi di assistenza materiale e di protezione giuridica, che si trovano sul suo territorio o che chiedono di entrarvi.

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07/02/09

" LAMPEDUSA; OCCORRE UNA VERA POLITICA EUROPEA PER L'IMMIGRAZIONE"

Si è tenuto in Aula un dibattito in merito alla situazione nei centri d'accoglienza per immigrati nell'UE, specie a Lampedusa e Mayotte. Riguardo alla prima, alcuni deputati hanno additato la politica del governo italiano, mentre altri l'hanno difesa. Molti concordano sulla necessità di una vera politica UE dell'immigrazione. Il Commissario, che visiterà presto Lampedusa, ha annunciato la disponibilità di nuovi fondi, rilevando l'esigenza di dimostrare più solidarietà tra gli Stati membri.

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07/02/09

" IMMIGRAZIONE; IL PARLAMENTO EUROPEO SOLLECITA LA CHIUSURA DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA INADEGUATI"

Dalle visite realizzate in alcuni centri d'accoglienza sono emerse condizioni di ritenzione intollerabili dal punto di vista igienico, della promiscuità e delle strutture. Il Parlamento sollecita quindi la chiusura di tutti i centri che non soddisfano le norme vigenti. Chiede anche ai governi di stilare una relazione annuale e di istituire un mediatore nazionale dei centri. Auspica poi un sistema d'ispezione permanente e uno strumento di solidarietà per i paesi con maggiori flussi migratori. 

Tra il 2005 e il 2008 delle delegazioni della commissione per le libertà civili hanno visitato alcuni centri di permanenza temporanea in Italia (Lampedusa), Spagna (Ceuta e Melilla e Isole Canarie), Francia (Parigi), Malta, Grecia, Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi, Polonia, Danimarca e Cipro. Approvando con 487 voti favorevoli, 39 contrari e 45 astensioni la relazione di Martine ROURE (PSE, FR), il Parlamento ricorda anzitutto che i diritti fondamentali, quali il diritto a una vita dignitosa, la tutela della vita familiare, l’accesso alle cure sanitarie e il diritto d’appello «devono essere costantemente garantiti». 


(mc)

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13/12/08

Trib. Lecce, 13 dicembre 2008 (ord.), g.u. De Lecce - "L'ART. 10 COST. HA PORTATA PRECETTIVA IMMEDIATA" - Salvatore CENTONZE

Il capitolo più spinoso di tutta la materia dell’immigrazione è senz’altro quello relativo al diritto di asilo, o meglio, all’effettivo esercizio di questo fondamentale diritto.
Dall’art. 10, 3° co., Cost. si può ricavare una definizione di diritto di asilo, inteso come il diritto di ogni straniero di entrare e soggiornare nel territorio nazionale al fine di esercitare quelle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana che sono di fatto impedite nel suo Paese:
"Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge".
Con l’inciso “secondo le condizioni stabilite dalla legge”, il Costituente ha riservato alla legislazione ordinaria di disciplinare gli istituti attraverso i quali rendere operativo il diritto di asilo.
Sennonché, il legislatore italiano ha spesso confuso il concetto giuridico di “asilo” con quello di “rifugio”, disciplinando più o meno armonicamente la materia relativa allo status di rifugiato, ma lasciando completamente inevaso il precetto costituzionale del diritto di asilo.
Così, il d.l. 30.12.1989, n. 416, convertito in l. 28.2.1990, n. 39, a dispetto della dicitura “norme urgenti in materia di asilo politico”, si occupa esclusivamente dei rifugiati politici; l’art. 1 l. 23.12.1992, n. 523 definisce la domanda di asilo come “la domanda con cui uno straniero chiede la protezione invocando la qualità di rifugiato”; del pari, l’art. 1 d.p.r. 16.9.2003, n. 303 e l’art. 2 d.lg 30.5.2005, n. 140 offrono la seguente definizione di richiedente asilo: “lo straniero richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato”.
Ad oggi, pertanto, nonostante parte della giurisprudenza (cadendo nell’equivoco legislativo di cui si è detto) assimili sotto il profilo procedimentale asilo e rifugio politico (Cass. 4.5.2004, n. 8423), non esiste alcuna disposizione di legge che indichi gli strumenti concreti attraverso cui ottenere il riconoscimento del diritto di asilo (non sono individuabili, ad esempio, il soggetto pubblico preposto all’esame della domanda di asilo, i tempi del procedimento, la condizione dello straniero nelle more della decisione, ecc.).
Tuttavia, pur in assenza di una disciplina che regoli il diritto di asilo, la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione ha ritenuto che il precetto costituzionale, nonostante la riserva di legge in esso contenuta, possa comunque trovare immediata applicazione nel nostro ordinamento.
In assenza di una legge ad hoc, pertanto, chi voglia sentirsi riconoscere il proprio diritto di asilo, può ricorrere al giudice ordinario.

Le controversie che riguardano il diritto di asilo, di cui al terzo comma dell’art. 10 Cost., rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un diritto soggettivo al quale non è applicabile la disciplina dello status di rifugiato.
(Cass. s.u. 26.5.1997, n. 4674, CED 504706)

Ma i giudizi civili, si sa, oltre ad avere costi elevati, hanno anche tempi lunghi. Ed allora si è posto il problema di stabilire quale fosse la sorte dello straniero nelle more del giudizio di accertamento (non costitutivo ma dichiarativo) del suo status di asilante. In altri termini, ci si è chiesti se fino alla pronuncia giudiziale, a cui si perviene anche dopo anni dalla instaurazione del processo, lo straniero potesse o meno avere titolo per soggiornare nel territorio nazionale.
Per evitare che la sentenza giunga tardiva (ossia dopo il rimpatrio dello straniero) la giurisprudenza ammette il ricorso ai procedimenti cautelari di urgenza finalizzati al rilascio di uno speciale permesso di soggiorno “per motivi umanitari” per il tempo occorrente per la definizione del giudizio sull’accertamento dello status di asilante.
Osserva infatti il tribunale di Genova (ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 5.7.2001) che “se non trovasse più ospitalità nel nostro paese, nelle more del giudizio da lui introdotto, la sua libertà e la sua stessa incolumità potrebbero trovarsi a rischio di pregiudizio grave ed irreparabile”.
Si riporta di seguito una recente ed inedita pronuncia resa ai sensi dell’art. 700 c.p.c. del Tribunale di Lecce, che inquadra perfettamente contenuto, limiti e poteri di esercizio del diritto di asilo.

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24/01/09

Trib. Lecce, 24 gennaio 2009, g.u. De Lecce – "I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ACCOLTI GODONO DEL TERMINE LUNGO PER IMPUGNARE IL RIFIUTO TARDIVO DELLA COMMISSIONE"

… l’originaria dizione dell’art.35 prevedeva la ‘generale’ competenza del Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento impugnato, stabilendo un’eccezione soltanto per i casi di trattenimento del richiedente la protezione in un centro di permanenza temporanea ed assistenza, casi nei quali il ricorso andava proposto al Tribunale con sede nel capoluogo di distretto di Corte di appello in cui si trovasse quel centro.
La nuova formulazione dell’articolo in esame ha mantenuto quella ‘generale’ competenza ed anche la ‘eccezione’ di cui s’è appena detto, ma ne ha aggiunto un’altra: infatti, quest’ultimo Tribunale diventa competente anche “nei casi di accoglienza ….. ai sensi degli articoli 20 …”. In altre parole, la deroga alla indicata competenza del Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede la commissione territoriale, in favore del Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto in cui trovasi il centro, opera sia nei casi in cui lo straniero richiedente la protezione internazionale sia stato destinatario di un provvedimento di trattenimento, ai sensi dell’art.21 del D.L.vo n.25/08, sia nei casi in cui sia stata disposta l’accoglienza del soggetto in un centro di accoglienza richiedenti asilo, ai sensi dell’art.20 dello stesso Decreto…

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12/01/09

"DIRITTO DI DIFESA DEI RICHIEDENTI ASILO E PATROCINIO GRATUITO" - Fulvio VASSALLO PALEOLOGO

Secondo l’articolo 24 della Costituzione della Repubblica italiana,"tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari".

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17/11/08

Cass. civ., sez. un, 17 novembre 2008, n. 2710, pres. Carbone, rel. Luccioli - "NECESSARIA UNA VALUTAZIONE SPECIFICA PER NEGARE L'ASILO AL PERSEGUITATO NEL PAESE D'ORIGINE"

La Suprema Corte, in tema di riconoscimento dello status di rifugiato, ha stabilito che le autorità italiane non possono negare l’asilo a chi appartiene a un credo religioso a un’etnia perseguitata nel paese d’origine motivando semplicemente che si tratta di repressioni generalizzate nei confronti di migliaia di cittadini. In questi casi è necessario che le autorità si attivino per raccogliere tutte le informazioni utili sulla situazione particolare dello straniero e della sua appartenenza a gruppi antigovernativi.
In tal modo, la Corte accoglie il ricorso presentato da un cittadino iracheno contro il diniego dello status di rifugiato.

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24/11/08

Trib. Bologna, 24 novembre 2008, n. 2985, G.U. dott. A. Costanzo - "IMPUGNAZIONE DEL RIFIUTO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPETENZA TERRITORIALE" – Salvatore CENTONZE

E.P., cittadino nigeriano aveva visto respingersi la domanda di asilo politico dalla Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Gorizia (oggi Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale). Contro il provvedimento negativo proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Bologna, luogo in cui il richiedente dimorava abitualmente e nel quale ha sede l'ufficio dell'avvocatura distrettuale dello Stato.
La sentenza in commento ripercorre l’iter legislativo che regola l’istituto della protezione internazione (d.l. 30.12.1989, n. 416, conv. con l. 28.2.1990, n. 39; l. 30.12.2002, n. 189; d.lg. 28.1.2008, n. 25; fino al recentissimo correttivo introdotto con d.lg 3.10.2008, n. 159 in vigore dal 5.11.2008) per affermare che in subiecta materia sussiste una incisiva deroga al foro erariale di cui all’art. 6 R.D. 1611/33 ed all’art. 25 c.p.c. e, coerentemente, per motivare la propria incompetenza ratione loci in favore del Tribunale di Gorizia, ove ha sede la Commissione che ha adottato il provvedimento impugnato.

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04/11/08

"LE NUOVE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE" - Salvatore CENTONZE

Il 5 novembre 2008 entrerà in vigore il d.lg 3 ottobre 2008, n. 159 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" (pubblicato in GU 247 del 21 ottobre 2008). che riforma le procedure per il riconoscimento dello status di richiedente la protezione intenazionale e sussidiaria.
Si riporta il testo del d.lg n. 159/2008.

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08/10/08

Tar Lazio, Roma, sez. II Quater, 8 ottobre 2008, n. 8831, pres. Tosti, rel. Santoleri - "AL MANCATO RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO NON CONSEGUE IL DINIEGO DEL P.d.S. PER ASILO POLITICO"

Il diniego di rilascio del permesso di soggiorno, richiesto per asilo politico, non consegue automaticamente al mancato riconoscimento dello status di rifugiato politico, dovendo il Questore, verificare - ai sensi della normativa suindicata – la possibilità del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 28, comma 1, lett. d), del d.p.r. n. 394/1999.
Il Questore, prima di respingere la domanda di rilascio del permesso di soggiorno, è tenuto a svolgere la verifica sulla particolare situazione di fatto nella quale versa il richiedente, verificando l’insussistenza di elementi impeditivi all’espulsione o respingimento verso lo stato di appartenenza.

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14/05/08

T.A.R. Puglia, Sez. III Lecce, 14 maggio 2008, n. 1870, pres. Cavallari, rel. Cattaneo - "DIRITTO D'ASILO ED ESPULSIONE VERSO PAESI TERZI SICURI: PRESUPPOSTI PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DUBLINO" – Giulia MILIZIA

La sentenza del TAR Puglia n. 1870 del 14/05/08, depositata il 24/06/08, offre un’interessante ed innovativa lettura del Regolamento comunitario n. 343/03 (c.d. Regolamento di Dublino,modificante l’omonima Convenzione), in particolar modo dell’art. 10, comma I. Questa norma prevede che: “quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all’articolo 18, paragrafo 3, inclusi i dati di cui al capo III del regolamento (CE) n. 2725/2000, che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda d’asilo” (per ogni ulteriore approfondimento di queste problematiche v. G. Milizia “Diritto d'asilo e riconoscimento dello "status" di rifugiato: vanno rispettati i principi essenziali comuni” negli arretrati del 22/05/08 di Diritto E Giustizia, quotidiano online d’informazione giuridica ed.Giuffrè). Nella fattispecie un cittadino extracomunitario, proveniente dalla Grecia, entrava illegalmente in Italia e chiedeva asilo politico per motivi non meglio precisati.
La P.A., però, rigettava la richiesta, rilevando, in base alla sopra richiamata disposizione di legge, la competenza della Grecia a decidere la vertenza. Questa decisione era avvalorata dal fatto che questa nazione è un “paese terzo sicuro”, in quanto stato membro dell’ Ue.
L’immigrato impugnava prontamente questo provvedimento, sollevando una serie di eccezioni (v. sentenza, cui si rinvia integralmente), tra le quali la più importante è la grave violazione dei suoi diritti umanitari. Il tribunale adito ha accolto questo punto, assorbendo tutte le altre censure.
Invero, anche se da un lato si dà atto che la Grecia sia uno stato membro, dall’altro si contesta la superficialità con cui si è disposto il trasferimento del ricorrente verso questo paese: gli interessi legittimi dello straniero, primo tra tutti la tutela della sua incolumità, prevalgono su tutti gli altri diritti concorrenti.
Si rileva come l’amministrazione non abbia tenuto conto del rapporto dell’UNHCR, supremo organo dell’Onu per la protezione dei rifugiati, in cui si sconsigliano le estradizioni ed i trasferimenti verso questa nazione, poiché aveva disatteso ripetutamente i principi del regolamento di Dublino. Queste critiche sono contenute nelle “raccomandazioni del 15.4.2008, ed, in precedenza, nel documento del 9.7.2007 (Rinvio in Grecia di richiedenti asilo con domande di riconoscimento dello status di rifugiato “interrotte”) ed in quello di novembre 2007 (“Studio UNHCR sulla trasposizione della Direttiva Qualifiche”).”. Perciò è quanto mai sconsigliato, per i motivi di cui sopra, far discutere la richiesta di asilo politico da una nazione che per prima viola i basilari cardini della richiesta tutela.
Infatti “l’UNHCR – nel documento di raccomandazioni del 15.4.2008 - esprime la propria preoccupazione per le difficoltà che i richiedenti asilo incontrano nell’accesso e nel godimento di una protezione effettiva, in linea con gli standards internazionali ed europei e raccomanda espressamente i Governi di non rinviare in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del regolamento Dublino fino ad ulteriore avviso. Raccomanda, invece, ai Governi, “l’applicazione dell’art. 3 (2) del regolamento Dublino, che permette agli Stati di esaminare una richiesta di asilo anche quando questo esame non sarebbe di propria competenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento stesso”.
Si noti come i rapporti e le raccomandazioni dell’ONU, in definitiva, abbiano un potere vincolante simile a quello delle direttive e delle raccomandazioni comunitarie e che, perciò, i giudici dei vari stati membri siano obbligati a tenerli nella debita considerazione ed ad uniformarsi ai principi in essi contenuti.
Il TAR evidenzia, infine, proprio come le censure e le perplessità espresse da questo ente internazionale avrebbero dovuto indurre la P.A. ad un’analisi più approfondita e ponderata delle problematiche sottese allo status di rifugiato ed alla richiesta di concessione d’asilo politico, biasimando la superficiale frettolisità con cui si è disposto il trasferimento de quo.
Da quanto sopra e dall’esegesi della sentenza si ricava la possibilità, rectius il dovere, di derogare alle disposizioni del Regolamento di Dublino ogni qual volta vi sia il fondato sospetto o la certezza che la loro applicazione nuoccia al richiedente asilo, perché non gli viene assicurata un’adeguata protezione dei suoi diritti. Si ribadisce che l’interesse ad un equo processo, ad una giusta difesa ed alla salvaguardia della propria persona prevalgono su ogni altro interesse legittimo concorrente.

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