Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Stranieri, immigrati / aspetti penali

16/04/12

"MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E SCRIMINANTE CULTURALE" - Cass. pen., 12089/2012

 Un tema che con sempre maggiore frequenza si evidenzia nei dibattiti giudiziari e dottrinali ed in ambito socio-politico, è quello che concerne il complesso e controverso rapporto tra diritto e cultura, specialmente quando si tratta dell’universo culturale di soggetti che vengono da altri continenti.

 Con il termine di cultura, nel senso che a noi interessa, si attua il rinvio a quell’insieme di rappresentazioni, valori, convinzioni, regole, prassi, riti, miti e destini che si riferiscono ad un gruppo umano storicamente determinato dalla comunanza di lingua ...

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31/03/12

"REATI CULTURALI E IRRILEVANZA DELL'IGNORANTIA LEGIS" - Cass. 12089/2012 - Annalisa GASPARRE

Invalicabili i principi affermati dalla Costituzione. Non sono introducibili - nè di diritto nè di fatto - consuetudini, prassi e costumi antistorici rispetto all'evoluzione dei diritti inviolabili della persona in quanto tale e consacrati nella Costituzione.

Maltrattava la figlia dodicenne perchè non ripeteva perfettamente a memoria i versi del Corano: irrilevanti le finalità educative del contesto culturale e familiare e il diverso "codice" etico-religioso di riferimento. In sintesi, secondo la Corte - che richiama pregresso orientamento - la questione dell' ...

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08/02/12

"CIRCONCISIONE: ATTO MEDICO O PRATICA RITUALE?" - Trib. Padova 9.11.2007 - Annalisa GASPARRE

L'Autrice richiama l'attenzione dei lettori di P&D sul fondamentale concetto di società multiculturale e multietnica, cui l'Italia giunge in grave ritardo rispetto alle ben più mature esperienze francesi ed anglosassoni.

Quale debba essere l'approccio del diritto penale in relazione alle pratiche dei popoli migranti è tematica di grande attualità.

Le mutilazioni genitali femminili, quali l'asportazione parziale delle piccole labbra e del clitoride, sono raccapriccianti per la nostra cultura ma comunemente accettate in alcuni Paesi dai quali provengono i migranti; si t ...

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09/03/11

G.i.p. Lecce 9 marzo 2011 dr.A Maritati "LA RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE DELLO STRANIERO IMPEDISCE IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA CONDANNA PER CLANDESTINITA'" sc

Si riporta di seguito un'interessante pronuncia del G.i.p. di Lecce, in funzione di Giudice dell'esecuzione, con cui si dispone la cancellazione dal certificato penale dell'annotazione relativa al passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a carico di uno straniero - per violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore ai sensi dell'art. 14, 5° co. bis, t.u. imm. - che aveva presentato domanda di regolarizzazione prima del passaggio in giudicato della sentenza.

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02/02/11

Corte App. Trento, ord. 2 febbraio 2011, pres. Pagliuca - "RINVIATA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA LA QUESTIONE INTERPRETATIVA SULLA DIRETTIVA 115/2008"

Deve essere rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del vigente Trattato sul funzionamento dell'Unione, la seguente questione pregiudiziale di interpretazione: "se alla luce dei principi di leale collaborazione all’effetto utile di conseguimento degli scopi della direttiva e di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza della pena, gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE ostino: 1) alla possibilità che venga sanzionata penalmente la violazione di un passaggio intermedio della procedura amministrativa di rimpatrio, prima che essa sia completata con il ricorso al massimo rigore coercitivo ancora possibile amministrativamente; 2) alla possibilità che venga punita con la reclusione sino a quattro anni la mera mancata cooperazione dell’interessato alla procedura di espulsione, ed in particolare l’ipotesi di inosservanza al primo ordine di allontanamento emanato dall’autorità amministrativa".

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11/02/11

Trib. pen. Milano, ord. 11 febbraio 2011, gu. Barazzetta - "NO AL RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA IN MERITO ALLA DIRETTIVA 115/2008"

Con l'ordinanza qui massimata, e che può leggersi nel documento allegato, il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta del Pubblico Ministero di rinviare gli atti alla Corte di Giustizia, ex articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, avvalendosi del procedimento urgente di cui all’articolo 104 b) delle vigenti regole di procedura, formulando il quesito "se, alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE ostino alla possibilità che il legislatore nazionale preveda come reato, punibile con una pena detentiva di durata compresa tra uno e quattro anni, la mera inosservanza di un ordine di lasciare entro cinque giorni il territorio nazionale emesso nel quadro di un procedimento amministrativo di rimpatrio a carico di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nello Stato sia irregolare"

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05/01/11

Trib. pen. Torino, 5 gennaio 2011, gu. Bosio - "DISAPPLICATO IL REATO DI INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE"

delitti di inosservanza all'ordine di allontanamento all'ordine del questore di cui all'art. 14, commi 5 ter e 5 quater D.L.vo n. 286/1998 sono incompatibili con la direttiva 2008/115/CE, nella misura in cui prevedono la reclusione rispettivamente da uno a quattro anni e da uno a cinque anni in conseguenza dell'ordine di allontanamento emanato in conseguenza di un decreto di espulsione amministrativa - e cioè dell'inosservanza di un provvedimento che è parte integrante della procedura amministrativa di rimpatrio, e che ricade, quindi, nella sfera di applicazione della direttiva, la quale prevede unicamente il ricorso alle misure coercitive ivi previste e in “extrema ratio” il trattenimento in un apposito centro di permanenza temporanea, per un periodo complessivo massimo di 18 mesi e con le garanzie previste agli art. 15 e 16 della direttiva. Le norme penali in oggetto violano, pertanto, le garanzie imposte dalla direttiva a tutela della libertà personale dello straniero destinatario di un provvedimento di rimpatrio e che non lo abbia osservato, prevedendo una misura coercitiva qualitativamente diversa e temporalmente più estesa di quella prevista (in caso estremo il trattenimento) dalla direttiva UE. Tale incompatibilità non investe, invece, le norme incriminatrici in parola nella misura in cui queste si riferiscono alla procedura di respingimento alla frontiera, ovvero abbiano quale presupposto un provvedimento di espulsione disposto dal giudice penale anziché dal'autorità amministrativa, l'una e l'altra ipotesi non essendo comprese nell'ambito di applicazione della direttiva.

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18/01/11

Trib. pen. Verona, 13 gennaio 2011, gu. Piziali - "NEGATA LA NATURA AUTOAPPLICATIVA DELLA DIRETTIVA 115/2008"

La Direttiva 2008/115/CE non è autoapplicativa per le norme incidenti su disposizioni di rilievo penale nazionali, atteso che rimette allo Stato di dettare la complessiva normativa di dettaglio che attui le singole disposizioni.

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13/01/11

Trib. pen. Reggio Calabria, sez. I, 13 gennaio 2011, pres. Costabile, rel. Minniti - "L'ART. 14 DELLA BOSSI-FINI VA DISAPPLICATO"

Ancora un provvedimento che disapplica la norma incriminatrice di cui all'art. 14, co. 5 ter t.u. imm. per contrasto con la Direttiva rimpatri (peraltro assolvendo l'imputato in applicazione dell'art. 2, co. 2 c.p.) e che si segnala inoltre per un'applicazione del divieto di ne bis in idem alla luce del diritto comunitario

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20/01/11

Trib. pen. Bologna, 20 gennaio 2011, gu. Zaccariello - "LA LEGGE BOSSI FINI CONTRASTA CON LA DIRETTIVA DEL 2008 E VA DISAPPLICATA"

Anche il Tribunale di Bologna rileva l'incompatibilità dell’incriminazione di cui all' art. 14 co. 5-quater (cosi’ come del co 5 ter) d.lgs. 286/1998  con il disposto degli articoli 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE , non ancora attuata nell’ordinamento italiano nonostante l’intervenuta scadenza, il 24 dicembre 2010, del termine di cui all’art. 20.

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18/07/11

Trib. Minorenni di Genova, 5 maggio 2011, pres. Atzeni - "NON E' PUNIBILE IL MINORENNE IRREGOLARE NON ACCOMPAGNATO CHE ENTRA E PERMANE NEL NOSTRO PAESE E NON ESIBISCE VALIDO PERMESSO DI SOGGIORNO" - Anna Maria OCCASIONE

Il Tribunale per i Minorenni di Genova ha ritenuto non luogo a provvedere in ordine ai reati di cui agli artt. 6, comma 3 e 10, comma bis della legge 286/1998 nei confronti del minorenne non accompagnato privo di documenti attestanti la regolarità del suo soggiorno sul territorio nazionale.
La vicenda riguarda un minorenne cittadino afgano, fermato dalla polizia al fine di procedere alla sua identificazione, che si tratteneva sul nostro territorio in violazione delle norme sull’immigrazione, non esibiva il passaporto ed anzi consegnava documento contraffatto, falsamente attestante la sua maggiore età e con foto portante la sua effige.
Il minorenne veniva imputato dei reati di cui agli artt. 6, 10 bis della legge 286/98 e dagli artt. 81, 494, 495, 487 bis c.p.
Il Tribunale riteneva colpevole l’imputato di mancata identificazione e di contraffazione di relativo documento (che in corso di indagini dichiarò aver acquistato in Italia per un centinaio di euro) con concessione del perdono giudiziale ma, contestualmente, riteneva non luogo a provvedere per le restanti imputazioni, invocando due recentissime decisioni, Corte di Cassazione a Sezioni Unite 24/02/2011 n. 16453 e Corte di Giustizia dell’Unione Europea 28/04/2011 (nel procedimento C 61/11 PPU).

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06/07/11

Cass. pen., sez.VI, 30 giugno 2011, n.25879, pres. De Roberto, rel. Lanza "IN CASO DI OMICIDIO IN ROMANIA E' NECESSARIO DIMOSTRARE IL RADICAMENTO EUROPEO PER BYPASSARE IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO"- Laura ANDRAO

La Corte di Cassazione sezione penale -con sentenza n. 25879- annulla la decisione della Corte territoriale, chiedendo il riesame dei presupposti affinchè la pena possa essere scontata in Italia.
Nel caso di specie si tratta di omicidio colposo plurimo, commesso in Romania, vittime i tre figli minori che, lasciati soli in casa “per recarsi a fare shopping”, vengono uccisi dall'incendio provocato dal fuoco di alcuni fornelli accesi.
La donna, stabilmente residente in Italia, chiede di poter scontare la pena nel Paese in cui risiede, la richiesta viene però contrastata dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro il quale, in Cassazione, afferma che “il requisito dello stabile e non estemporaneo radicamento sul territorio non era sussistente, nella specie, e, comunque, non era stato in alcun modo motivato dalla Corte d’Appello”.

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28/04/11

Corte Giustizia UE, 28 aprile 2011, n. 40 pres. Tizzano, rel. Ilesic - causa C-61/11PPU - "DA DISAPPLICARE IL REATO DI CLANDESTINITA' "

Pubblichiamo il comunicato stampa e la sentenza con cui questa mattina la Corte di giustizia dell'Unione europea ha annunciato la propria decisione nel procedimento urgente El Dridi, relativo alla questione pregiudiziale posta dalla Corte d'Appello di Trento relativa alla (in)compatibilità del delitto di cui all'art. 14 co. 5 ter t.u. imm. con la disciplina della direttiva 2008/115/CE (c.d. direttiva rimpatri), il cui termine di attuazione era invano scaduto il 24 dicembre scorso.

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17/12/10

Corte cost., 17 dicembre 2010, n. 359, pres. De Siervo, rel. Silvestri - "NON PUNIBILE IL CLANDESTINO CHE NON SE N' E' ANDATO PERCHE' INDIGENTE"

La Corte Costituzionale scalfisce la legge che ha introdotto il «reato di clandestinità». Nel particolare, la Consulta ha sancito l'impunibilità dell'immigrato estremamente indigente che non ha lasciato l'Italia nonostante abbia ricevuto, anche più volte, l'ordine di allontanamento o di espulsione. In questo modo la Corte costituzionale dichiara illegittimo («nella parte in cui non dispone che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento sia punita nel solo caso che abbia luogo senza giustificato motivo») un articolo contenuto nel cosiddetto «pacchetto sicurezza» entrato in vigore nel luglio 2009.

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20/08/10

" REATI CULTURALMENTE ORIENTATI " - Mirijam CONZUTTI

Due le problematiche attuali legate all’immigrazione; da un lato, i rapporti tra diritto penale ed esigenze di sicurezza in ordine ai massicci flussi migratori, dall’altro, il tema dei cd reati culturalmente orientati, ovvero, quale rilievo è possibile ascrivere in sede penale alle diversità culturali?

È quest’ultimo il tema di attualità che è, però, al contempo connotato da ampia delicatezza, dettata dai rapporti tra il diritto penale interno e quelle società  straniere che non considerano reato ciò che, invece, il diritto interno criminalizza.

Non è certo fuori tema annotare, che con lo stesso problema si sono confrontati Paesi, quali Stati Uniti, Canada, Australia, già negli anni Trenta, quando fungevano da recettori di massicci flussi migratori. Tra i casi giurisprudenziali che hanno stimolato il dibattito, soprattutto negli Stati Uniti, sulle cd cultural defenses, si è soliti ricordare il caso Giuseppe; quello di un immigrato italiano che, in adesione ad una concezione mediterranea dei rapporti intrafamigliari, si comportava in modo violento ed aggressivo nei confronti dei suoi due figli e della moglie, e che per tali fatti venne sottoposto a processo penale per maltrattamenti e abusi sessuali.

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15/07/10

Cass.pen. sez I, 15 luglio 2010 n. 27543, pres. Chieffi, rel. Cassano - " FAVOREGGIAMENTO ALL'IMMIGRAZIONE E SUBAFFITTO DI IMMOBILE AD EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI" -

Ai fini della configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini previsto dall’art. 12, comma quinto, d. lgs. n. 286 del 1998, non è sufficiente che l’agente abbia favorito la permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini, mettendo a loro disposizione unità abitative in locazione, ma è necessario che ricorra il dolo specifico. Esso è costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalità dei cittadini stranieri, che si realizza quando l’agente, approfittando di tale stato, imponga condizioni particolarmente onerose ed esorbitanti dal rapporto sinallagmatico.

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05/07/10

Corte cost. 5 luglio 2010, n. 250, Pres. F. Amirante, Red. G. Frigo - "IL REATO DI CLANDESTINITA' SUPERA IL VAGLIO DELLA CONSULTA" - Salvatore CENTONZE

Sono tutte infondate le q.l.c. dell'art. 10 bis. t.u. imm. sollavate dalle procure della Repubblica e dai giudici di pace di mezza Italia. La corte rammenta, però, che la occasionalità del reato ed il ridotto grado colpevolezza e del pregiudizio recato ben possono giustificare una pronuncia di improcedibilità (cioè di assoluzione) per "particolare tenuità del fatto" ai sensi dell'art. 34 d.lg. 274/2000.

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05/07/10

Corte. cost. 5 luglio 2010, n. 249, Pres. F. Amirante - "L'AGGRAVANTE DELLA CLANDESTINITA' E' INCOSTITUZIONALE" sc

con la pronuncia che si riporta la Corte costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 61, n. 11 bis, c.p. (c.d. circostanza aggravante della clandestinità) per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. e, conseguentemente, dell'art.1, 1° co., l. l. 15.7.2009, n. 94 (c.d. pacchetto sicurezza 2009), che aveva limitato l'ambito di operatività della predetta aggravante solo ai cittadini extracomunitari ed agli apolidi, nonchè - sempre in via consequenziale - dell'art. 656, 9° co., lett. a) c.p.p., nella parte in cui non consentiva la sospensione dell'esecuzione della pena per i delitti in cui ricorreva l'aggravante in questione.

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12/06/10

"INCOSTITUZIONALE L'AGGRAVANTE DI CLANDESTINITA'" - Alessio ANCESCHI

Con la sentenza del 11.6.2010 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'aggravante della clandestinità, introdotta dalla riforma del 2008 sul pacchetto sicurezza.

In attesa delle motivazioni, una luce sui fondamenti della declaratoria tra punti di diritto e paure infondate.

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19/04/10

G.d.P. Lecce 19 aprile 2010, est. C. Rochira - "IL REATO DI CLANDESTINITA' IN ODORE DI INCOSTITUZIONALITA'" s.c.

Ancora una coraggiosa ordinanza - la prima in Puglia - di rimessione degli atti atti alla Corte Costituzionale per sospetta incostituzionalità dell'art. 10 bis del testo unico sull'immigrazione.
Il provvedimento del Giudice di Pace di Lecce, ampiamente motivato sia in termini di rilevanza che di fondatezza, ribadisce con forza i dubbi di incostituzionalità già avanzati fin ora con aloghe ordinanze di rimessione, ponendo anche nuove ed inedite questioni all'attenzione della Consulta.
vale la pena di leggerlo.

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