Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Stranieri, immigrati / cittadinanza

29/03/11

Cass. civ., sez. I, 29 marzo 2011, 7127, pres. Vitrone, rel. Forte - "RESTITUITA LA CITTADINANZA ALLE ITALIANE CHE PRIMA DEL 1948 AVEVANO SPOSATO UNO STRANIERO"

La cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10, L. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948; contemporaneamente riacquista la cittadinanza italiana anche il figlio della donna nato prima di tale data.

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06/05/11

"SONO QUI DA UNA VITA.TRE LEZIONI DAI FIGLI DELL'IMMIGRAZIONE" - Anna GRANATA

Nati o cresciuti nel nostro paese, i giovani di origine straniera costituiscono una presenza sempre più numerosa e una componente significativa dell’universo giovanile italiano. Se ancora non sono riconosciuti come cittadini, parlano, pensano e sognano in italiano e con lo stesso grado di incertezza dei loro coetanei autoctoni immaginano di costruire qui il proprio futuro.

Allo stesso tempo, e spesso senza contraddizione, sono legati alle terre dei propri padri, e non di rado anche alla lingua e alla cultura di quei paesi di cui seguono con partecipazione le vicende politiche e i mutamenti sociali. Non sono e non si sentono “immigrati”, sebbene vengano spesso assimilati alla condizione dei loro padri, ma nemmeno “italiani e basta”, come qualcuno di loro specifica. Dalla loro esperienza (pioneristica in Italia) possiamo trarre almeno tre lezioni importanti.



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28/02/11

"RISARCIMENTO DANNO NON PATRIMONIALE E CITTADINANZA (EXTRACOMUNITARIA) - RM

Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, rientrando tra i diritti fondamentali della persona, spetta a tutte le persone, indipendente dalla cittadinanza (italiana, comunitaria ed extracomunitaria).

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21/01/11

"LA CITTADINANZA: ORIGINE E SVILUPPO DI UN PROBLEMA" - Rosanna CARIDA'

Secondo la manualistica tradizionale, il popolo, quale elemento costitutivo dello Stato insieme al territorio ed alla sovranità, designa “la comunità di tutti coloro ai quali l’ordinamento giuridico statale assegna lo status di cittadino”: condizione per l’acquisto di tale status è la condivisione “di certi valori ed interessi materiali e spirituali che valgono a distinguere una comunità statale da un’altra , valori ed interessi che, per potersi integralmente esprimere, abbisognano di una loro forma giuridica e, quindi, di un ordinamento che ne appresti la tutela in un ambito spaziale di riferimento”.

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10/01/11

Consiglio di Stato, sez. VI, 10 gennaio 2011, n. 52, pres. Maruotti, rel. De Michele - "ANCHE UN' INGIURIA PUO' ESSERE PRECLUSIVA ALLA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA"

La legge sulla cittadinanza, L. 5 febbraio 1992, n. 91, prevede che per la concessione della cittadinanza “per naturalizzazione” il richiedente, oltre ad essere residente in Italia da almeno 10 anni, non deve esser stato condannato a seguito di processi penali o comunque non deve rappresentare un pericolo per la sicurezza dello Stato italiano.

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10/01/11

"IMMIGRAZIONE, ASILO, CITTADINANZA E INTEGRAZIONE" - Michele CIARPI

Questo lavoro nasce dalla constatazione della crescente rilevanza assunta dalle tematiche della sicurezza e dell’immigrazione all’interno del dibattito pubblico e politico e si propone di analizzare alcune delle principali implicazioni, soprattutto amministrative, civili e penali determinate dalla recente approvazione di importanti leggi di riforma della materia.
Alcuni significativi provvedimenti normativi e, specialmente la legge 15 luglio 2009, n. 94 disposizioni in materia di sicurezza pubblica e la legge 3 agosto 2009, n. 102 provvedimenti
anticrisi, infatti, riformano in profondità la disciplina dell’immigrazione e introducono modifiche rilevanti ai presupposti giuridici dell’ingresso e della permanenza dello straniero in Italia.

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20/05/10

"CITTADINANZA E LAICITA' TRA EMANCIPAZIONE E MESSIANISMO POLITICO" – Pier Giuseppe MONATERI

La “storia” della cittadinanza si pone in Occidente come quella storia originaria la cui alba è costituita dalla polis, e che è, al tempo stesso, storia del politico.

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13/05/10

"NUOVA LEGGE SULLA CITTADINANZA, OVVERO IL MINIMALISMO DEL COMPROMESSO" - Stefano ROSSI

Scriveva Gian Enrico Rusconi che «una nazione può cessare d’esserlo. La nazione infatti non è una struttura statuale fissa ed indistruttibile. Non è neppure un dato etnico disancorato dalle sue forme politiche storiche. La nazione democratica, in particolare, è una costruzione sociale delicata e complicata, fatta di culture e storie condivise, di consenso manifesto e corrisposto, basato sulla reciprocità tra i cittadini. E’ un vincolo di cittadinanza, motivato da lealtà e da memorie comuni».

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05/03/10

Trib. civ. Lecce, Sez.I, 5 marzo 2010, Pres. C. Invitto, Rel. M. De Lecce - "LO STATUS DI EMIGRANTE CUBANO E' EQUIPARABILE A QUELLO DI APOLIDE" - Salvatore CENTONZE

Secondo la Legislazione cubana, i cittadini cubani che si trattengono all'estero per oltre undici mesi dopo la scadenza del permesso di espatrio rilasciato dal locale Governo, sono considerati “immigranti”.
Benché Cuba non proceda in questi casi ad un formale atto di revoca della cittadinanza, di fatto l'attribuzione dello status di immigrante equivale in tutto e per tutto ad una revoca tacita della cittadinanza, posto che tale condizione comporta che gli individui:
• decadono dal diritto di residenza stabile a Cuba, vale a dire non possono rientrare a vivervi stabilmente. L'art. 1 della Legge cubana n. 989 del 05/12/1961 (Ley de Confiscación de Bienes) chiaramente prevede che il cittadino cubano che non abbia fatto ritorno nel territorio dello Stato entro il periodo per il quale ne è stata autorizzata l'uscita è considerato emigrante ("Artículo 1: Corresponde al Ministerio del Interior otorgar los permisos de salida y regreso a las personas que abandonan el territorio nacional. Si el regreso no se produjera dentro del término por el cual ha sido autorizada la salida, se considerará que se ha abandonado definitivamente el país");
• subiscono la confisca di tutti i beni mobili e immobili ("Artículo 2: En los casos de las personas comprendidas en el párrafo segundo del artículo 1, todos sus bienes muebles, inmuebles o de cualquier otra clase, derechos, acciones y valores de cualquier tipo se entenderán nacionalizados, mediante confiscación, a favor del Estado Cubano, los cuales se asignarán a los organismos correspondientes");
• decadono dall'esercizio di diritti civili e politici;
• decadono dalla possibilità di acquisire beni in via ereditaria (la salida definitiva del país es también causa que incapacita para adquirir bienes y derechos por vía hereditaria. El emigrante no puede recibir herencias en Cuba si sus familiares han fallecido o si ha sido nombrado heredero en un testamento hecho por un ciudadano cubano. El Código Civil prohíbe esta posibilidad);
• vengono privati della patria potestà (la privación de la patria potestad por causa de abandono del territorio nacional que prevé el Código de familia vigente en Cuba);
• perdono il diritto ai sussidi alimentari (libreta);
• possono farvi rientro, previo rilascio di un permesso di ingresso in qualità di visitatore presso il Consolato cubano, permesso che potrà essere conferito o revocato a discrezione delle autorità cubane di immigrazione (articulo 1 Ley 989/61);

Il reperimento della legislazione cubana integrale, dei regolamenti attuativi nonché delle circolari applicative degli stessi, è sempre stato estremamente disagevole per le parti processuali, viste le difficoltà che le rappresentanze diplomatiche cubane hanno da sempre opposto ai Giudici italiani, nella consapevolezza che mettere per iscritto prassi cubane in palese violazione delle norme convenzionali internazionali cui Cuba formalmente aderisce, avrebbe potuto causare notevoli ripercussioni a livello internazionale e di relazioni diplomatiche.
Per questo motivo, il Tribunale di Lecce ha ritenuto fatti notori tanto la mancanza di collaborazione da parte delle rappresentanze diplomatiche cubane relativamente all'invio della normativa in materia di acquisto e perdita della cittadinanza, quanto la circostanza per cui il cittadino cubano che non fa rientro nel proprio Paese entro il termine di undici mesi dalla scadenza del permesso di espatrio si ritrova nella condizione di immigrante.
Il succitato provvedimento ha statuito anche in tema di status di apolide di fatto dei cittadini cubani e ha chiaramente sottolineato che la condizione di apolidia può essere accertata non soltanto in relazione all'esistenza di un atto formale, da parte dello Stato, di privazione della cittadinanza, bensì anche per il manifestarsi di atti univoci di denegata tutela dell'individuo come cittadino.

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04/12/09

Cons. Stato, Sez, VI, 4 dicembre 2009, n. 7637, pres. Barbagallo, rel Polito: "LA CITTADINANZA ITALIANA PUO' ESSERE NEGATA PER MOTIVI DI SICUREZZA PUBBLICA"- Paola MARINO

Un cittadino extracomunitario, rifugiato politico e in possesso di permesso di soggiorno, ha proposto ricorso avverso il decreto del Ministero dell’interno di rigetto dell’istanza dallo stesso avanzata, volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992, essendo coniugato con cittadina italiana, dalla quale ha avuto quattro figli.
Tale rigetto è stato supportato da motivi di sicurezza, avendo l’autorità procedente tenuto in considerazione l’adesione del ricorrente a un movimento fondamentalista islamico, nonché il fatto che lo stesso avesse mantenuto contatti con connazionali noti per la loro posizione oltranzista.
Il Tar Lombardia ha ritenuto tale motivazione insufficiente a fondare il diniego ed ha accolto il ricorso dell’extracomunitario.
La decisione del giudice di prime cure è stata impugnata in appello dal Ministero dell’interno, le cui articolate censure sono state accolte dal Consiglio di Stato.
L’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992 impedisce l’acquisto della cittadinanza da parte dello straniero, coniuge di cittadino italiano ove sussistano “nel caso specifico comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica”. Gli fa eco l’art. 8 della stessa legge, che ripropone sostanzialmente lo stesso concetto.
In realtà, la motivazione del decreto impugnato, nel fare rinvio, ex art. 3 l. 241/90, alle ragioni giuridiche espresse nell’art. 6 della l. n. 91/92, rimanda, ob relationem, all’informativa dell’autorità di P.S., con classifica “riservato” (v., in materia di sufficienza della motivazione, Cons. St., Sez. VI, n. 1173 del 02.03.2009), che elenca fatti e comportamenti inerenti alla partecipazione dell’extracomunitario a movimenti politici, nonché a rapporti dello stesso con centri islamici considerati potenzialmente offensivi delle condizioni di sicurezza della Repubblica.
La sentenza è di notevole interesse, perché rimarca che la concessione della cittadinanza non rientra, al semplice ricorrere di determinati requisiti, nell’attività vincolata della P.A., la quale, al contrario, gode in materia di un’ampia sfera di discrezionalità circa la possibilità di concederla, con valutazione che si estende non solo alla capacità dello straniero di ottimale inserimento nella comunità nazionale nei profili dell’apporto lavorativo e dell’integrazione economica e sociale, ma anche in ordine all’assenza di “vulnus” per le condizioni di sicurezza dello Stato (in questo senso depongono le seguenti pronunce: Cons. St., Sez. VI, n. 1173/2009; n. 5103/2007).
Sotto questo profilo, il giudizio valutativo, che ha condotto alla reiezione dell’istanza, non risulta viziato per carenza di istruttoria e della motivazione e non si discosta dai parametri di ragionevolezza, ove si consideri che, in relazione al provvedimento di concessione della cittadinanza, che determina l’acquisizione in via definitiva di detto “status”, l’accertamento dell’assenza di pericolosità sociale si caratterizza per maggiore intensità e rigore.

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23/12/09

"LA LEGGE SULLA CITTADINANZA ALL'ESAME DELL'AULA DELLA CAMERA (Ddl Camera 103/A)"

Al via dal 22 dicembre in Aula alla Camera l'esame del disegno di legge di riforma delle norme in materia di cittadinanza. Il testo sottoposto all'Assemblea è un testo unificato messo a punto dalla Commissione affari costituzionali che prevede che sia possibile ottenere la cittadinanza italiana dopo 10 anni di permanenza ininterrotta in Italia e dopo la frequenza di un corso annuale finalizzato all'approfondimento della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana.

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25/10/09

App. Salerno, 20 agosto 2009 - "LA CITTADINANZA PUO' ESSERE TRASMESSA AL FIGLIO MINORE ANCHE DOPO LA SEPARAZIONE" - Alessio ANCESCHI

Con decreto n. 32 del 20 agosto 2009, la Corte d'Appello di Salerno ha riconosciuto il diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana al figlio minore dello straniero naturalizzato, anche qualora quest'ultimo abbia acquistato la cittadinanza successivamente alla separazione personale dei coniugi anche qualora il figlio minore sia stato affidato all'altro genitore.
L'art. 14 co. 1, l. 91/1992, trova pertanto applicazione anche in caso di separazione giudiziale dei coniugi, poiché quest'ultima non fa venire meno la potestà del genitore divenuto cittadino italiano, ancorché non sia affidatario dei figli minori.

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24/09/09

"LEGGE BIPARTISAN SULLA CITTADINANZA: AVANTI ANCHE SENZA IL SI' DELLA LEGA"

Arriva anche il nodo della "cittadinanza breve" ad agitare le acque nella maggioranza. Su iniziativa del "finiano" Fabio Granata e del cattolico del Pd Andrea Sarubbi, infatti, alla Camera viene presentato un testo bipartisan che porta in calce il nome di cinquanta parlamentari di tutti i gruppi, salvo la Lega, e che propone la riduzione da 10 a 5 anni del periodo di tempo necessario a uno straniero per poter chiedere di diventare cittadino italiano e il passaggio dallo "ius sanguinis" allo "ius soli" per i figli di genitori legalmente soggiornanti e residenti in Italia da 5 anni.


fonte: www.lastampa.it

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18/05/09

"BERTOLT BRECHT E IL SINDACO DI CARAVAGGIO" - Stefano ROSSI

Mi pare simbolica dei tempi che corriamo una piccola storia di provincia, della mia provincia, quella in cui sono cresciuto e che non smette di essere laboratorio di esperimenti socio-politici, poi esportati a livello nazionale.
Questi, in sintesi, i fatti: all’inizio di maggio, il sig. Mohammed (lo chiamerò così per semplicità), cittadino egiziano di 36 anni, residente a Caravaggio da oltre 6 e sposato con un’italiana, si presenta di fronte al sindaco del paese per rendere il giuramento, che ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, è passaggio procedimentale obbligatorio – da compiere entro sei mesi dal decreto di concessione – per ottenere la cittadinanza, pena la decadenza.

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09/04/09

Trib. Reggio Emilia, sez. I, 9 aprile 2009, gu. Gattuso - "NON SUSSISTE DISTINZIONE TRA CITTADINANZA E NAZIONALITA' "

Il Tribunale civile di Reggio Emilia, in un’ordinanza del 9 aprile, ha rigettato il ricorso avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari presentato da un cittadino extracomunitario parente entro il IV grado di cittadina italiana. A motivazione della decisione negativa del Giudice c’è la mancanza del requisito delle convivenza ma non la "distinzione" fra cittadini italiani per nascita e per naturalizzazione, alla base del diniego del permesso di soggiorno della Questura di Reggio Emilia

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21/04/09

"ADERIRE AI VALORI DELLA NAZIONE È IL PRINCIPIO FONDANTE DELL'ESSERE CITTADINI" - Vincenzo LIPPOLIS

Opportuno rivedere le norme per facilitare in certi casi l’accesso allo “status” degli immigrati residenti, senza dimenticare che la cittadinanza non è strumento ma coronamento di un reale processo di integrazione 

La cittadinanza determina la collettività di persone che costituisce il popolo di uno Stato, il suo elemento personale. Sono infatti le regole di acquisto e di perdita della cittadinanza, basate su vincoli di sangue, su specifici rapporti con il territorio, su atti volontari di adesione, su particolari rapporti con soggetti che siano già cittadini, a determinare l’appartenenza di un individuo al popolo di uno Stato.

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02/03/09

Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1173 – pres. Marrone, est. De Michele - "IL DECRETO DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA HA NATURA DI PROVVEDIMENTO A CONTENUTO AMPIAMENTE DISCREZIONALE" – Salvatore CENTONZE

T.K., cittadino giordano regolarmente soggiornante nel territorio dello Stati da oltre dieci anni, chiedeva l’acquisto di cittadinanza italiana. Avverso il provvedimento di rigetto, lo straniero proponeva ricorso al t.a.r. Liguria; nel corso dell’istruttoria il Prefetto non ottemperava all’ordine di esibizione delle note del ministero dalle quali si evinceva che T.K. rappresentasse una minaccia per la collettività, opponendo al Collegio il segreto di Stato. Il t.a.r. accoglieva il ricorso annullando il provvedimento di diniego di cittadinanza, sostenendo che le gravissime accuse mosse allo straniero erano in contrasto con i dati obiettivi di segno contrario, ossia che a carico dello stesso non vi erano procedimenti penali in corso o sentenze di condanna e che questi aveva un regolare posto di lavoro ed aveva sempre rinnovato regolarmente il suo titolo di soggiorno in Italia.
Il Ministro dell’interno ed il Prefetto di Genova proponevano appello e contestualmente depositavano le citate note riservate (di cui è vietata la divulgazione) dalle quali risultava la sussistenza nei confronti dell'interessato di "ragionevoli sospetti di appartenenza ad una organizzazione estremistica mediorientale".
Il Consiglio di Stato, con la sentenza che si riporta, accoglieva l’appello osservando che le conclusioni del T.A.R. non potevano essere condivise “tenuto conto dell'ampia discrezionalità delle Autorità amministrative nella materia di cui trattasi e della delicatezza dei rilievi, evidenziati nel caso di specie, rilievi che attengono a profili di rischio per la sicurezza dello Stato, la cui sussistenza nell'attuale momento storico deve ritenersi fatto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 cod.proc.civ., così come può ritenersi corrispondente a dati di comune esperienza l'apparente normalità di vita di soggetti legati ad ambienti estremistici, per una ottimale copertura di eventuali atti di terrorismo o per mero favoreggiamento di attività sovversive, sia in Italia che all'estero”.

La sentenza in commento è tratta da www.dejure.giuffre.it

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08/12/08

Cass. civ., sez. un., 9 dicembre 2008, n. 28873, pres. Carbone, rel. Forte - "SULLO STATO DI APOLIDE DECIDE IL GIUDICE ORDINARIO"

La Cass. civ. SS. UU. n. 28873 del 11/11/08, depositata il 09/12/08, per la prima volta in assoluto, ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di impugnare, con ricorso straordinario in Cassazione, il decreto della Corte di Appello che, in sede di gravame, dichiarava improponibile l’istanza di accertamento di apolidia proposta al giudice ordinario, attribuendogli, in via definitiva, la giurisdizione su tale materia, anziché a quello amministrativo.

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29/12/08

"AVVIATO L'ESAME IN PARLAMENTO DEI DISEGNI DI LEGGE DI MODIFICA DELLA LEGGE SULLA CITTADINANZA"

Iniziato il 16 dicembre scorso alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati l’iter parlamentare di otto progetti di legge, tutti di iniziativa parlamentare, volti a modificare la disciplina sulla cittadinanza (L. 91/92). L’esame del contenuto dei progetti di legge, della normativa vigente e i dati statistici relativi alle procedure di acquisto della cittadinanza italiana dal 1992 al 2007 in tre dossier curati dal servizio studi della Camera dei Deputati. Il testo del documento presentato dall'ASGI all'audizione parlamentare tenutasi nel corso della precedente legislatura il 12 marzo 2007.

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14/11/08

Tar Lombardia, Brescia, 14 novembre 2008, n. 1637, pres. Conti, rel. Gambato - "PER LA CITTADINANZA NECESSARIA LA RESIDENZA ANAGRAFICA"

Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana non è sufficiente la permanenza ininterrotta dello straniero senza la contestuale iscrizione anagrafica.

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