06/04/12
Riceviamo dall'Avv. Maria Elisabetta CAPUTO del foro di Brindisi e volentieri pubblichiamo una nota di commento al provvedimento con cui il Tribunale locale, tra l'altro, quale aspetto innovativo del decreto, condanna la Pubblica Amministrazione al pagamento delle spese processuali; come di consueto, il provvedimento è consultabile, quale allegato, nella sua integralità in fondo al contributo dell'Autrice (pms).
"RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E MALA AMMINISTRAZIONE" - Trib. Brindisi, 12.3.2012 - Maria Elisabetta CAPUTO
Il Decreto emesso dal Tribunale Civile di Brindisi in data 29.2.2012 e pubblicato il 12.3.201 ...
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20/02/12
Il provvedimento commentato, emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 13.02.2012, riguarda un ordinario ricorso avverso il diniego di carta di soggiorno a favore del coniuge di un cittadino italiano, ciò che tuttavia lo rende ‘straordinario’ è che si tratta di un coniuge omosessuale regolarmente legato da un vincolo di matrimonio contratto in Spagna.
È bene rammentare che il familiare coniuge del cittadino italiano (o di altro Stato membro dell’Unione europea), dopo aver trascorso nel territorio dello Stato i primi tre mesi di soggiorno ‘informale ...
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09/02/11
Il Marocco ha regolato l'istituto della Kafalah con procedura giudiziaria ovvero un sistema di omologazioni e autorizzazioni giudiziarie idonee ad assicurarne la funzione istituzionale di protezione del fanciullo, riconosciuta anche dalla Convenzione di New York del 1989 (art. 20). Ne consegue che - nel raffronto tra tale istituto di diritto islamico e il modello dell'affidamento dei minori previsto dal diritto italiano - prevalgono le analogie, perchè entrambi gli istituti non hanno effetti legittimanti e non incidono sullo stato civile del minore.
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08/03/11
La Corte conferma la sua precedente giurisprudenza riconoscendo la prevalenza dell'interesse del minore e dell'unità famigliare, sullo stato di irregolarità del singolo.
In qiesto sesno si è sancito che l'art. 20 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, da un lato, neghi al cittadino di uno Stato terzo, che si faccia carico dei propri figli in tenera età, cittadini dell'Unione, il soggiorno nello Stato membro di residenza di questi ultimi, di cui essi abbiano la cittadinanza, e, dall'altro, neghi al medesimo cittadino di uno Stato terzo un permesso di lavoro, qualora decisioni siffatte possano privare detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadino dell'Unione.
Corte di Giustizia delle Comunità europee, sez. G, 8 marzo 2011, C-34/09
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28/03/11
Nell’ultimo decennio i matrimoni con almeno uno sposo straniero celebrati in Italia sono passati dal 5,1% nel 1998 al 15% nel 2008: di questi i due terzi sono misti (oltre 24 mila nel 2008).
I matrimoni misti, in cui un coniuge è italiano e l’altro straniero, appaiono di estremo interesse visto che si pongono come elemento di “interazione” tra le diverse componenti della popolazione e come testimonianza del melting pot culturale che sta progressivamente contraddistinguendo anche il nostro paese, di “nuova” immigrazione.
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28/07/11
Si vuole offrire all’attenzione del lettore un recente saggio del Prof. Bruno Nascimbene, ordinario di diritto dell’Unione Europea presso l’Università degli Studi di Milano – Statale, che, nell’analizzare la condizione giuridica dello straniero, anticipa la valutazione, successivamente accolta dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n. 245, in merito all’illegittimità costituzionale della novella all’art. 116 c.c. – apportata dal Pacchetto Sicurezza – che prevedeva per lo straniero che voleva sposarsi in Italia la necessità di essere in possesso di un valido documento di soggiorno.
Si precisa che il presente saggio, tratto dal n. 2 (aprile-giugno) del 2011 della Rivista di diritto internazionale privato e processuale, è anteriore alla pubblicazione della citata sentenza della Corte costituzionale.
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La presenza di cittadini stranieri in Italia, il loro soggiorno, la residenza e lo stabilimento assumono rilevanza nel nostro ordinamento sotto un duplice profilo: quello della condizione o trattamento, materiale o sostanziale dello straniero, e quello della capacità di essere titolare di situazioni giuridiche o di compiere atti giuridici.
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26/07/11
E' di ieri 25.7.2011 la notizia che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 245/11, ha dichiarato incostituzionale (per contrarietà agli artt. 2, 3, 29 Cost. e 8 e 12 CEDU) l'art. 116 c.c. nella parte in cui prescriveva tra i requisiti per contrarre matrimonio per i cittadini extracomunitari il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità.
Non possiamo che rallegrarcene: Persona e Danno lo aveva già denunciato due anni fa.
Riproponiamo di seguito l'articolo apparso su questa Rivista il 25 settembre 2009, cioè un mese dopo l'entrata in vigore della norma censurata.
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26/07/11
Nati o cresciuti nel nostro paese, i giovani di origine straniera costituiscono una presenza sempre più numerosa e una componente significativa dell’universo giovanile italiano. Se ancora non sono riconosciuti come cittadini, parlano, pensano e sognano in italiano e con lo stesso grado di incertezza dei loro coetanei autoctoni immaginano di costruire qui il proprio futuro.
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25/07/11
Giudicando su un rinvio promosso dal Tribunale di Catania, con la sentenza n. 245 dd. 25 luglio 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che ha posto quale condizione per l'effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio da parte dell'ufficiale di stato civile nei casi in cui uno o entrambi i nubendi siano cittadini stranieri, l'esibizione da parte di questi della documentazione attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.
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05/05/11
Se il nulla osta al matrimonio dello straniero in Italia non viene rilasciato per "motivi religiosi" - o comunque ingiustificati - l’ufficiale di stato civile deve comunque procedere alle pubblicazioni. Sempreché la mancanza di impedimenti sia comunque provata mediante altra documentazione. E può farlo in via autonoma senza attendere il provvedimento del giudice. Lo ha stabilito il tribunale civile di Piacenza con il decreto 5 maggio 2011, con il quale ha dichiarato illegittimo il rifiuto opposto dal comune ad una coppia italo algerina.
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03/02/11
La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31 del D.Lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Trattasi di situazioni di per sè non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo e del suo familiare.
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19/01/11
I minori stranieri nel nostro paese, secondo i dati ISTAT, nel 2008 risultano essere 862.453, con un aumento di oltre 100.000 unità nel solo 2008 ( di cui 70.000 nuove nascite e 40.000 ricongiungimenti). Sono quindi il 22,2% dei migranti regolarmente presenti sul territorio nazionale , dei quali il 25% si trovano in Lombardia, il 13% in Veneto, l’11% in Emilia Romagna ed il 9% in Piamonte: il 58% dei minori stranieri si trovano cioè in sole 4 regioni del nord Italia. Oltre il 37% di loro provengono dall’Europa ed i primi 10 stati di provenienza, arrotondando al migliaio, risultano essere il Marocco, con 150.000 minori, l’Albania con 125.000 , la Romania con oltre 100.000, la Cina con circa 59.000 ,la Tunisia con 39.000, le Filippine e l’Egitto con 31.000 circa ciascuno, l’India e la Serbia con circa 27.000 ciascuno e la Macedonia con 22.000
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20/10/10
I minori stranieri nel nostro paese, secondo i dati ISTAT, nel 2008 risultano essere 862.453, con un aumento di oltre 100.000 unità nel solo 2008 ( di cui 70.000 nuove nascite e 40.000 ricongiungimenti). Sono quindi il 22,2% dei migranti regolarmente presenti sul territorio nazionale , dei quali il 25% si trovano in Lombardia, il 13% in Veneto, l’11% in Emilia Romagna ed il 9% in Piamonte: il 58% dei minori stranieri si trovano cioè in sole 4 regioni del nord Italia. Oltre il 37% di loro provengono dall’Europa ed i primi 10 stati di provenienza, arrotondando al migliaio, risultano essere il Marocco, con 150.000 minori, l’Albania con 125.000 , la Romania con oltre 100.000, la Cina con circa 59.000 ,la Tunisia con 39.000, le Filippine e l’Egitto con 31.000 circa ciascuno, l’India e la Serbia con circa 27.000 ciascuno e la Macedonia con 22.000.
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20/11/10
Esaminate le fonti normative internazionali e nazionali nonché la definizioni delle possibili categorie di minori stranieri in Italia, come delineate dalla dott.ssa Matilde Betti, il mio compito è quello di focalizzare la competenza dei tribunali minorili con riferimento a ciascuna di tali categorie ed individuare la disciplina applicabile, tenuto conto del fatto che , allo stato, le norme da tenere in considerazione sono disperse e frammentate e, soprattutto, a parte le enunciazioni nelle Carte dei diritti fondamentali dei fanciulli, sono contenute in atti normativi emanati per disciplinare altre materie e non sono state “ pensate con attenzione di tipo sistematico “ alla condizione minorile .
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20/12/10
Non esiste, a tutt’oggi, un’interpretazione consolidata dell’art.31, co.3, Dlgs 286/1998 (testo unico delle norma in materia di immigrazione) a termini del quale “Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge ”.
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11/11/10
Il «Pacchetto Sicurezza», approvato con l. 15 luglio 2009, n. 94, che si caratterizza per la non poca ruvidezza e scarso senso sistematico delle sue previsioni, entrambi frutti della mediocrità dei tempi , ha imposto, modificando l’art. 116 c.c., allo straniero che voglia contrarre matrimonio in Italia, di presentare all’ufficiale di stato civile «un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».
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10/05/10
Il Tribunale di Lecce ha affermato la piena legittimità costituzionale dell’art. 116 c.c., come modificato dalla l. 94/2009 (c.d. pacchetto sicurezza), che ha introdotto tra i requisiti per contrarre matrimonio in Italia dello straniero anche il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità.
Chi scrive dissente fortemente dalla decisione del Collegio salentino per le ragioni già espresse in questa rivista (cfr “Brevi riflessioni costituzionalmente orientate sul divieto di matrimonio per i clandestini”, voce “famiglia, minori, sett. 2009) e parzialmente fatte proprie dal Giudice di Pace di Trento con l’ordinanza di rimessione alla Consulta del 18.6.2010.
Il matrimonio, si afferma, non può consentire un aggiramento o - peggio - una sanatoria dei divieti posti dalla legge all’ingresso sul territorio nazionale.
Nel caso che occupa, invero, lo straniero non voleva sposarsi per regolarizzare il proprio soggiorno in Italia, bensì – è strano? – per amore.
Appare intollerabile per chi scrive la presunzione assoluta posta dal legislatore, ed avallata dalla pronuncia in commento, che ogni matrimonio contratto da stranieri in Italia sia posto in essere per aggirare la legge sull’immigrazione.
Se ogni Paese avesse una norma come quella dell’art. 116 del nostro codice civile (civile?) sarebbe praticamente impossibile un matrimonio tra persone di diversa nazionalità.
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29/07/10
Affrontare il tema della condizione giuridica di Rom e Sinti, oggetto del convegno, per ogni giurista significa addentrarsi in un territorio poco esplorato e non privo di insidie.
Se infatti il diritto è scienza pratica, nel senso che nasce ed esiste per regolare una realtà sociale, quando la realtà sociale è frastagliata e difficilmente conoscibile, come quella dei Rom e dei Sinti, il giurista che ne voglia comunque tenere conto si sente a ogni passo venir meno il terreno sotto i piedi.
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18/06/10
Il Giudice di Pace di Trento ha sospeso recentemente il procedimento espulsivo a carico di una cittadina cilena cui erano state impedite le pubblicazioni di matrimonio e ha rinviato gli atti alla Corte Costituzionale. La cittadina cilena, priva di titolo di soggiorno, si è vista negare il diritto a contrarre matrimonio con un cittadino italiano in virtù del proprio status di irregolare.
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21/07/10
Il titolo della relazione che mi è stata assegnata non è di facile svolgimento, perché già di per sé vasto ma soprattutto orientato ad invasioni di campo su diversi argomenti che pure verranno trattati da altri relatori.
Proprio per non invadere ambiti altrui interpreto il riferimento a “i diritti dei bambini rom e sinti e la loro tutela” non in generale ma nella esclusiva prospettiva delle relazioni familiari.
Ma ancor prima che dei bambini una recente giurisprudenza mi induce a occuparmi, almeno un poco, dei loro familiari. I cosiddetti adulti, se non fosse che spesso gli stessi loro genitori non sono certo adulti, ma ragazzi, magari ancora minorenni, che si sposano e fondano così una famiglia secondo le consuetudini.
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