Risarcire sino in fondo le vittime,
proteggere i soggetti deboli, far respirare i nuovi diritti
Stranieri, immigrati / generalità, varie

24/02/12

"TRATTAMENTO DELLO STRANIERO: I DANNI RISARCIBILI" - Cass. 1493/2012 - Massimiliano NASO

La Cassazione si è di recente pronunciata in un caso in cui vi era stata la condanna sia della compagnia di assicurazione che dei responsabili civili – in via solidale – per i danni subiti in conseguenza del decesso del congiunto di una signora tunisina all’esito di un sinistro stradale. Avverso alla sentenza della Corte d’Appello di Bologna veniva proposto gravame soprattutto su di una presunta violazione dell’art. 16 preleggi che, come noto, prevede che lo straniero sia ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.

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02/01/12

‘GIUDICI, LEGISLATORI E MULTICULTURALITA’ ‘- Elisa OLIVITO

C'è un’immagine che ricorre spesso nelle riflessioni dei giuristi: l’immagine del giudice che si fa legislatore. È un’immagine con cui la scienza giuridica si confronta da tempo, per lo meno da quando, archiviata l'esperienza del diritto comune e di una giurisprudenza “normativa”, il diritto moderno ha invertito la rotta, ponendo (o credendo di porre) la produzione del diritto nelle mani del solo legislatore. Da quel momento in poi, rimanendo vivo - seppur inconfessato - il ricordo di una iurisdictio creativa, si è fatto strada il timore che il nuovo assetto nella distribuzione del ...

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08/03/11

"BIMBI ROM DOVE ASSENTE E' LA GIUSTIZIA" - Vincenzo ANDRAOUS

Bambini scomposti, famiglie derubricate a poco più di niente, umanità dispersa nello spicchio di una solidarietà spogliata del suo valore inalienabile.
Quattro creature incendiate, nell’abbrutimento travestito di vita, una sopravvivenza piegata a malattia incurabile, un dolore che trancia carne e ossa, che non lascia spazio alle solite contumelie buttate lì per non pagare dazio.
Quattro innocenti tra fame e freddo, in mezzo alle pantegane, a un luridume irraccontabile, anime belle e anime vuote, conviventi e conniventi, nel silenzio privato di parole, di significati universali, con gli occhi reclinati dal pregiudizio, dall’indifferenza che non è soltanto vergogna del sangue, ma responsabilità e corresponsabilità, inconciliabilità a ogni difesa, cavillo, codicillo, studiato a misura per rendere incontrollabile l’ira e la rabbia, nei riguardi di chi in casa nostra non si adegua, non si allinea, non prende per buone le usanze e le tradizioni di questa terra generosa e leale, ma coltivata con i rifiuti tossici, con le ideologie dai detriti di fuoco, la politica d’accatto, i rubamenti fraudolenti diventati arte da imparare in fretta.

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23/11/11

Cass. civ., sez. III, 19 settembre 2011, n. 19119 - "PER QUANTIFICARE IL DANNO PATRIMONIALE BISOGNA DARE LA PROVA DEGLI INTROITI. E SE A SUBIRLO E' UN EXTRACOMUNITARIO? " - Paola DE VITO

La Cassazione ha stabilito che il danneggiato per vedersi liquidato il pregiudizio patrimoniale subito, lo deve provare.
La prova degli introiti deve essere sempre fornita e la dichiarazione dei redditi ne costituisce solo una modalità.
La prova può essere data in qualsiasi modo. Se non si riesce a dare la prova dei redditi attuali, si può ricorrere alla prova testimoniale sull'attività svolta o sugli introiti passati. Occorre però indicare le circostanze - gravi, precise e concordanti - idonee a giustificare la presunzione che la mancanza di reddito sia dovuta solo a contingenze eccezionali e temporanee.
Ma se il danneggiato è un extracomunitario che non riesce a dar prova del danno subito per la sua condizione di irregolare? E se questo stesso irregolare dimostra di non poter provare in alcun modo il pregiudizio patrimoniale sofferto?

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26/10/11

"FA PIU' PAURA LA POVERTA' DELLA DIFFERENZA" - Giovanna ZINCONE

La ragione, a quanto pare, frequenta mal volentieri il terreno dell’immigrazione. L’apertura di questo anno scolastico ne sta dando qualche evidente prova. La prima elementare della scuola di via Paravia alla periferia di Milano è stata smembrata non solo perché era piccola, ma anche perché c’erano solo 2 studenti italiani su 18. La stragrande maggioranza degli altri, cioè dei bimbi stranieri, a quanto è dato sapere, era nata in Italia e aveva pure frequentato l’asilo, quindi non aveva handicap linguistici. Sul banco degli accusati è tornato il tetto del 30% di studenti stranieri imposto alle scuole.

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14/10/11

"LA DIGNITA' DI UN RE NON STA NELLA CORONA, LA FAVOLA DEL RE MIGRANTE LAVAPIATTI" - Alessio ANCESCHI

Non capita spesso di sentire notizie strane al telegiornale. strane ma belle perché ci ricordano quanto è importante la dignità umana, quando realmente ne comprendiamo il significato. Questa storia ricorda un pò il film "Il principe cerca moglie", anche se ha un'evoluzione meno romanzata ed un finale meno "americano". Ma è una bella storia, proprio perché è vera, come nelle migliori storie africane.

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18/06/11

"FERMARE I CLANDESTINI, COME FOSSERO MERCI" – Maria Rosa PANTÉ

Un blocco navale per fermare l'immigrazione clandestina dalla Libia. A rilanciare l'idea è il ministro dell'Interno Roberto Maroni, a margine di un incontro all'Università dell'Insubria a Varese: "Credo che si possa intervenire già da subito chiedendo per esempio alla Nato, che schiera le navi davanti alle coste libiche per impedire l'ingresso di merci in quel Paese, di fare il blocco navale anche per le uscite. Sarebbe già una soluzione al problema".

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24/01/11

Cass. civ., Sez. III, 11 gennaio 2011, ric. L.A. – "EXTRACOMUNITARI: IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA RCA VA RICONOSCIUTO A PRESCINDERE DALLA CONDIZIONE DI RECIPROCITA'" – Valentina RAMELLA

Nuova importante pronuncia della Cassazione in tema di diritti dei cittadini extracomunitari. La Suprema Corte, con sentenza n. 450/2011 ha accolto il ricorso di una cittadina albanese che si era vista rifiutare dalla compagnia assicuratrice il risarcimento del danno conseguente alla morte del figlio, avvenuta a seguito di un incidente stradale in territorio italiano, per mancanza della condizione di reciprocità prevista dall’art. 16 delle preleggi. Prima il Tribunale e poi la Corte d’Appello di Napoli, ritenendo operante il principio di reciprocità in relazione all’ordinamento albanese e considerato lo stesso non provato, avevano rigettato la domanda della signora. 

Va innanzitutto premesso che il trattamento dello straniero è disciplinato, appunto, dall’art. 16 delle preleggi il quale al comma 1 statuisce che: “Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali”. Tale condizione deve essere sicuramente considerata uno strumento di ritorsione politica idonea ad indurre una parificazione dei trattamenti, ma può essere anche vista come una forma di diffidenza verso lo straniero considerato diverso. 

Problema rilevante in relazione alla condizione di reciprocità è quello del suo ambito di applicazione in rapporto ai principi costituzionali. Ed è proprio di questo che si è occupato il Giudice di legittimità chiamato a pronunciarsi in ordine alla sua applicabilità in tema di risarcimento del danno alla persona da circolazione stradale. 

La sentenza in esame costituisce un revirement della Corte che con sentenza 10 febbraio 1993, n. 1681, seppur riconoscendo il diritto di un cittadino egiziano al risarcimento del danno nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, previsto dall’art. 19 della legge 24 dicembre 1996, n. 990, aveva ribadito l’operatività in materia del principio di reciprocità (“Ai fini della reciprocità, condizionante, in Italia, del diritto al risarcimento del danno non bisogna, quindi, far riferimento alla presenza e regolamentazione, nell’ordinamento straniero e, nella specie, in quello egiziano, di un Fondo di garanzia o di un Fondo analogo, che ne costituisce soltanto una delle modalità di attuazione, estendendolo alle ipotesi del citato art. 19, bensì esclusivamente, alla garanzia ad esso assicurata, al di fuori di qualsiasi discriminazione.”). 

Il nuovo orientamento si fonda su un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 16 delle preleggi la quale comporta non solo l’esclusione dell’operatività della condizione di reciprocità ai fini di assicurare allo straniero il risarcimento della lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, ma anche la possibilità per lo stesso di avvalersi di tutti gli strumenti risarcitori apprestati per il cittadino, pur se diretti verso un soggetto diverso da quello che ha provocato la lesione. 

Sempre più legislatore e giurisprudenza sembrano muoversi in direzioni divergenti. Da un lato politiche migratorie fondate sul concetto di sicurezza orientate ad un rifiuto dell’immigrazione tout court, dall’altro, la volontà di tutelare l’individuo e i suoi diritti fondamentali indipendentemente dalla sua provenienza, proprio alla luce dell’art. 2 Cost., il quale riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e che, quindi, funge da limite naturale a tutte le norme che operino in senso inverso. Ed è proprio questo il ragionamento posto a fondamento della pronuncia della Cassazione. 

Diversamente da quanto sostenuto nella sentenza n. 1681/1993 con la quale venivano limitati i diritti inviolabili dell’uomo, quella esaminata riconosce la piena e diretta operatività delle norme costituzionali a garanzia dei diritti fondamentali, di talché gli stessi devono essere riconosciuti dal nostro ordinamento a prescindere dal riconoscimento di eguali diritti in favore del cittadino italiano nello Stato di provenienza dello straniero. Viene, pertanto, riconosciuto all’extracomunitario, indipendentemente dalla condizione di reciprocità, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. 

Analogo ragionamento è applicabile al caso in cui il danno sia subito dai prossimi congiunti della vittima deceduta. Evidente come la scomparsa di una persona cara, e nel caso concreto, del figlio, comporti una sofferenza morale connessa alla definitiva perdita del legame parentale che viola “la libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito della famiglia” la cui tutela è garantita dagli artt. 2, 29 e 30 Cost. In questo caso la tutela risarcitoria, derivando da un evento lesivo dei valori attinenti alla famiglia ed al rapporto di parentela, copre sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale. 

Una volta riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, in deroga al principio di cui all’art. 16 preleggi, esso dovrà essere garantito, in base al principio di uguaglianza, nelle stesse forme in cui lo è per il cittadino italiano. Se, quindi, in tema di risarcimento del danno da circolazione stradale a quest’ultimo è riconosciuta azione sia nei confronti dell’autore del fatto illecito che nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile o del Fondo di Garanzia, eguali azioni devono essere riconosciute in favore dello straniero extracomunitario per ogni tipo di danno conseguente alla lesione dell’integrità psicofisica o di altro valore dell’individuo costituzionalmente garantito. 

Secondo la Suprema Corte, inoltre, la legittimità dell’azione diretta avverso l’assicuratore si desume dall’interpretazione civilistica delle norme in materia di contratto di assicurazione. Tale contratto viene stipulato al fine di coprire il danneggiante per ogni rischio risarcitorio nei confronti di qualsiasi soggetto danneggiato, ivi incluso, alla luce della lettura costituzionalmente orientata della condizione di reciprocità, l’extracomunitario i cui diritti inviolabili siano stati lesi. Il soggetto leso è titolare di un autonomo diritto nei confronti dell’assicuratore sicché, se esso venisse escluso, il danneggiante si vedrebbe scoperto sotto il profilo assicurativo e il danneggiato straniero vedrebbe limitata la sua tutela. (v.r.)

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22/01/11

Tar Umbria, sent. 20 gennaio 2011, n. 15, pres. rel. Lamberti - "ANNULLAMENTO DEL FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO NEI CONFRONTI DI PROSTITUTA"

Il Tar Umbria, con sentenza in forma semplificata n. 15 del 20 gennaio 2011, ha annullato il provvedimento di foglio di via obbligatorio emesso dalla Questura nei confronti di una donna ritenuta dedita ad attività di meretricio (prostituzione su strada). Nell'articolata parte motiva, il Tar afferma che la prostituzione non si connota come un traffico delittuoso, né quindi delittuosi sono i suoi proventi, né certo si profila , trattandosi di condotta lecita, come un reato contro i minori, la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica. Di conseguenza, la ricorrente non può essere inquadrata tra le categorie di soggetti pericolosi di cui all'art. 1 della legge n. 1423/1956.

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13/12/10

"CONOSCENZA E SOLIDARIETA': LIMITE E REGOLA DELL'ACCOGLIENZA" - Vincenzo ANDRAOUS

A un incontro sul tema migranti, conoscenza, solidarietà, insieme a Don Antonio Sciortino Direttore di Famiglia Cristiana. Dapprima ho ascoltato con attenzione che si è trasformata in partecipazione, ricordando le nonne e i nonni partiti tempo addietro per altre città, altri paesi, altri continenti.
Quando si trattano problemi planetari come la povertà, la fame, la guerra, l’ingiustizia, non ci sono possibilità di chiamarsi fuori, occorre ripartire dai significati delle parole, da ciò che rappresentano, senza timore di farci i conti, di impegnarci tempo ed energie, perchè l’indifferenza “peso morto della storia”, è già violenza delle dignità costrette a sopravvivere alle rimozioni della memoria.
Ho ricordato quei due anziani seduti al bar a darsele di santa ragione a colpi di asso di bastoni e sette di denari, spesso le carte da gioco consentono di barare con la voce agli anni che incalzano.
Entra il ragazzo indiano, vende roselline rosse, così rinsecchite che è un dovere acquistarne una, quanto meno per non averle più sotto il naso. Le carte sono improvvisamente ferme, gli sguardi ad altezza di uomo, le voci urticanti spingono a lato il divertimento, aprendo varchi alle parole lanciate come sassi: “ma vai al tuo paese, smettila di dare fastidio, tornatene a casa tua”.
Il ragazzo non proferisce parola, come un pugile suonato se ne ritorna al suo angolo nascosto al plotone di esecuzione.

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14/05/10

" 'NON TORNO IN ALBANIA', E SI UCCIDE" - Alessandro BALLESIO

Vercelli, la tragedia di una 16enne: temeva di dover seguire il padre

A 16 anni l’ha uccisa la paura. Di tornare in Albania, di dover dire addio ai suoi sogni: viaggiare, parlare inglese, girare il mondo.
Edlira Gjeci l’altra sera è salita sul lettone dei genitori e si è impiccata con il cavo del televisore.
Ma ora la sua salma tutti vogliono riportarla in fretta a Kavaja, a una manciata di chilometri da Durazzo.

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12/05/10

"LA CONGIURA DEL SILENZIO" – Valeria PALUMBI

Nel romanzo Quello che mi spetta, la scrittrice e psicologa iraniana Parinoush Saniee descrive la lunga parabola della sua eroina: da bambina costretta a sposarsi in tutta fretta con uno sconosciuto perché ha osato rispondere alla lettera di un corteggiatore, a donna laureata e lavoratrice, a madre abbandonata dai figli diventati fanatici integralisti.

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12/05/10

"IDENTITA' PERSONALE E DIVERSITA' IN PARTICOLARE LA POSIZIONE DEGLI STRANIERI IN ITALIA" - Maria Francesca PAPINI

La globalizzazione ha posto il problema del rapporto tra identità umana e diversità in ogni ambito. Se da un lato infatti si assiste ad una graduale uniformazione di comportamenti e di idee, una sorta di omologazione di modelli personali e culturali, dall’altro si va diffondendo e accentuando l’esigenza di ritrovare una propria identità e di difenderla di fronte a quella che viene sempre più sentita come un’aggressione della diversità.

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05/05/10

"MI VELO PER L'ISLAM MA L'HO SCELTO IO" - Egle SANTOLINI

Novara, parla la donna multata perchè indossava il niqab

Amel, ma alla mamma, su Skype, gliel’ha spiegato che cosa è successo? «No che non gliel’ho detto», dice.
E aggiunge: «Non voglio che si preoccupi. E poi che cosa ne capisce, lei a Tunisi, delle multe che si prendono qui a Novara? Io, nel mio Paese, vado vestita come voglio. Qui, invece, non capisco bene come mai se la sono presa proprio con me. Non ho mai dato fastidio a nessuno, io. Esco una volta sola la settimana per andare in moschea. Neanche al supermercato vado, ci pensa mio marito. Mi velo perché lo vuole l’Islam, ma è una scelta tutta mia. Però per strada, il venerdì, ci devo passare per forza. Mi dica, a pregare dovevo andarci in volo?».

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01/05/10

"ROM E ROMENI VIVONO ACCAMPATI SULLA STURA. UNA CHIESA E UN MARKET IN MEZZO A TOPI E RIFIUTI" - Niccolò ZANCAN

Preghiera dei giorni normali, fra topi, pozzanghere e bottiglie di birra: «Preghiamo per noi e per i nostri fratelli che ancora non sono liberi, che ancora non hanno da mangiare e cercano un po’ di giustizia - dice il diacono Ovidio, 23 anni, maglietta nera a maniche corte - Gesù è un buon pastore e aspetta tutti sulla porta del paradiso».

Sulla porta della baracca 33, alle cinque di pomeriggio, ci sono uomini e donne, ragazzine in canottiera e bambini in mutande. La messa è finita. In questi giorni il sacerdote pentecostale Marcel è in Romania, ma le parole di Ovidio sono state comunque di conforto per tutti. Ora ognuno va per la sua strada - sentieri di fango che salgono e scendono in mezzo a sterpaglie e rifiuti - nella sterminata baraccopoli di Lungo Stura Lazio.

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30/04/10

"BURQA, LA FRANCIA SI PREPARA AL DIVIETO 'UN ANNO DI CARCERE A CHI LO IMPONE' "

Le Figaro anticipa le linee del nuovo disegno di legge: multe fino a 15 mila euro

PARIGI

Rischierà un anno di carcere e 15mila euro di multa colui che impone a una donna di indossare un velo integrale in luoghi pubblici. È quanto stabilisce, tra l’altro, il disegno di legge, firmato dal ministro della Giustizia francese, signora Michèle Alliot-Marie. Molto ridotta invece la multa per colei che indossa il niqab o il burqa, al massimo 150 euro.

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22/04/10

"BURQA, SARKOZY NON MOLLA: 'DIVIETO TOTALE DI INDOSSARLO' " Domenico QUIRICO

La crociata contro il velo integrale

PARIGI

Alla fine Sarkozy ha deciso, dopo interminabili tentennamenti: velo integrale vietato, totalmente, su tutto il territorio francese. In consiglio dei ministri ha ribadito l’imputazione che, a suo parere, lo rende incompatibile con la Repubblica: «attentato alla dignità della donna che è indivisibile».

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10/02/10

"IMMIGRAZIONE E PROCESSI DI INCLUSIONE SOCIALE" - Ornella URPIS

La migrazione è, in se stessa, un fattore di rottura e di cambiamento della struttura sociale, dei suoi valori e delle sue istituzioni.

Essa porta nuovi stili di vita, nuovi comportamenti e nuovi criteri di valutazione della realtà. La migrazione è dunque un veicolo di innovazione sociale.

Sotto la pressione della migrazione, il sistema sociale vede messe in dubbio le certezze derivanti dalla tradizione culturale, o anche semplicemente dall’abitudine, e il complesso dei ruoli e degli status sociali si complica con l’introduzione di variabili nuove (il colore della pelle, la diversità religiosa, il modo di concepire il rapporto tra individuo e società). Il sistema sociale diventa instabile.

E l’instabilità genera insicurezza e paura, e quindi una ricerca di ordine che, paradossalmente, mancando di solidi percorsi istituzionali e valoriali, diventa erratica, casuale: in una parola, causa essa stessa di disordine.

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04/01/10

Ricerca dell'Università La Sapienza di Roma su "IMMIGRAZIONE E ASILO NEI MEDIA ITALIANI"

L'indagine fa parte della ricerca pilota promossa dal centro studi dell'Osservatorio "Carta di Roma", la carta deontologica dei giornalisti sul tema dell'immigrazione.

Ricerca nazionale su immigrazione e asilo nei media italiani

Una gigantografia in negativo, statica, immutabile da 20 anni, focalizzata su emergenza, sicurezza, stereotipi. E' questa l'immagine degli stranieri in Italia che emerge da stampa e tv secondo la ricerca "Immigrazione e asilo nei media italiani", realizzata dalla facoltà di Scienze della comunicazione dell'Università La Sapienza di Roma. L'indagine è stata intesa come ricerca-pilota anche in merito al lavoro del centro studi dell'Osservatorio "Carta di Roma", la carta deontologica dei giornalisti sul linguaggio da usare quando si parla o si scrive di immigrazione.

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23/02/09

Cass., sez. II, 23 febbraio 2009, n. 4377 – pres. Pontorieri, rel. Petitti – "L'ORDINANZA INGIUNZIONE NOTIFICATA ALLO STRANIERO NON DEVE ESSERE TRADOTTA" s.c.

In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, la mancata traduzione della stessa in una lingua conoscibile all'ingiunto-opponente non costituisce autonomo motivo di accoglimento dell'opposizione, non imponendo la legge n. 689 del 1981 un siffatto obbligo alla P.A. - diversamente da quanto previsto, in tema di espulsione degli stranieri, dall'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 e, in tema di diritto dell'imputato ad essere assistito dall'interprete, dall'art. 143 cod. proc. pen. -, e potendo eventualmente trovare applicazione l'art. 122 cod. proc. civ. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha rilevato che la proposizione del ricorso da parte dell'opponente denota l'insussistenza di qualsivoglia violazione in concreto del diritto di difesa). (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Padova, 25 agosto 2004)

Sentenza tratta con autorizzazione da “La legge” Ipsoa 5/2009

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