10/04/12
La Corte suprema di cassazione si è espressa, per la prima volta, circa l'impatto della cd. «direttiva rimpatri» sul sistema delle norme concernenti il divieto di reingresso dello straniero espulso nel territorio dello Stato.
La Corte ha stabilito che l'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 - nella parte in cui fissa in dieci anni la durata del divieto di reingresso nel territorio dello Stato per lo straniero che ne sia stato espulso - contrasta con la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del consiglio, che ha acquisito diretta efficacia nell'ordinamento nazionale a partire dal 24 dicembre 2010.
In par ...
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30/12/11
Il "Pacchetto sicurezza" del 2009 (l.94/2009), è stato inserito nel t.u. imm. l'art. 4 bis, che richiede allo straniero di sottoscrivere, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, un "Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno".
La perdita integrale dei crediti "determina la revoca del permesso di soggiorno e ...
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08/04/11
Alla data del 31 marzo più di 22.000 migranti risultano sbarcati sulle coste italiane dall'inizio dell'anno, prevalentemente a Lampedusa. La grande maggioranza di questi sono Tunisini, e provengono dalla Tunisia, ma negli ultimi tempi sono arrivati natanti provenienti dalla Libia con cittadini Eritrei, Somali, Sudanesi. La situazione è in rapida evoluzione, in funzione delle vicende del conflitto e della instabilità degli altri paesi nordafricani. Tuttavia è chiaro che l’Italia è oggi la destinazione-rifugio di gran parte dei flussi generati dalle sollevazioni nordafricane e che all’Italia spetta un ruolo predominante nel gestire la crisi in atto, operando - in primo luogo - perché la crisi da migratoria non diventi anche umanitaria (per la verità già lo è a Lampedusa). In queste pagine si affrontano due temi: il primo riguarda la necessità di revisione della normativa che regola il destino dei rifugiati. Il secondo riguarda la politica: gli sconvolgimenti nel Mediterraneo possono costituire l’occasione per guidare il riassetto della normativa esistente, a favore dei profughi, ma anche per introdurre elementi di equità per i paesi di accoglienza con condivisione degli oneri determinati dalla straordinarietà degli eventi.
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29/03/11
Un cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio italiano aveva presentato domanda di emersione ai sensi dell'art. 3 l. 102/2009 in favore di un suo connazionale che lavoravorava clandestinamente come collaboratore domestico alle sue dipendenze.
L'UTG di Lecce rigettava la domanda sul presupposto che il lavoratore avesse riportato una condanna per inottemperanza all'ordine di allontanamento del Questore di Lecce conseguete ad un pregresso provvedimento di espulsione (art. 14, 5° co. ter, t.u. imm.) per il cui reato era (ed è) previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato.
Il Tar pugliese ha accolto la domanda di sospensiva dello straniero osservando che l'art. 14 t.u deve considerarsi norma speciale rispetto agli agli artt. 380 e 381 c.p.p. e, come tale, non rientra nell'alveo dei nomina delicti di cui agli articoli appena menzionati, i soli ostativi alla regolarizzazione.
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16/12/10
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di una cittadina straniera che si era vista revocare il permesso di soggiorno per lavoro dalla Questura di Roma perchè presumibilmente dedita all'attività di meretricio.
Sebbene tale attività non sia considerata dalla legge italiana un reato, secondo il Consiglio di Stato, non può considerarsi fonte lecita di guadagno perchè trattasi di attività comunque contraria al buon costume e pertanto il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno deve ritenersi legittimo.
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25/03/11
In tema di immigrazione clandestina, ragionando in termini di (mancata) realizzazione del fatto tipico, la giurisprudenza ha ritenuto di precisare che non integra il delitto di cui agli art. 110 c.p. e 12 comma 1 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, quest'ultimo innovato dall'art. 11 l. 30 luglio 2002 n. 189, la condotta di più cittadini stranieri nordafricani i quali, tutti intenzionati a fare ingresso nel territorio dello Stato italiano in violazione delle norme di legge italiane, prima comperano nel territorio dello Stato di cui sono cittadini un piccolo natante, pagando ciascuno la propria quota del prezzo, poi navigano nel Mare Mediterraneo a bordo del battello, infine entrano clandestinamente nel territorio italiano.
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27/11/11
uN cittadino nigeriano, ricorre alla Corte affermando che la sua espulsione dal Regno Unito integrerebbe una illegittima interferenza dell’autorità pubblica nell’esercizio del suo diritto alla vita privata e famigliare.
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15/11/11
Si prende in esame la sentenza della Corte Costituzionale n.187 del 2010, del 28 Maggio 2010.
Con essa la Corte Costituzionale esamina la legittimità costituzionale dell'articolo 80 della legge 23 Dicembre 2000, numero 38.
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10/11/11
La pericolosità sociale dello straniero in relazione alla sicurezza fisica o anche soltanto morale dei cittadini può costituire ostacolo al rinnovo del permesso di soggiorno. Così stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza in esame.
La vicenda trae origine da un’istanza di rinnovo formulata da un cittadino straniero per motivi familiari, rigettata dalla Questura di Belluno non potendo essere ammesso in Italia colui che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
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22/10/11
Il numero delle nazioni ove i diritti umani sono quotidianamente calpestati e ove i civili rischiano ogni giorno di subire violenze, torture, sino alla morte è innumerevole. Offrire rifugio e protezione a coloro che riescono a sfuggire a simili orrori è doveroso.
Ma ingiusto sarebbe proteggere coloro che viceversa si sono macchiati di simili negandezze e usciti dai loro paesi di origine cercano di mascherare la loro reale posizione.
La coscienza direbbe che è meglio rischiare di salvare un colpevole piuttosto che rimandare in patria chi potrebbe subire un trattamento di violenza inimmaginabile.
La legge prevede ipotesi tassative per la dichiarazione di protezione, ipotesi che debbono trovare riscontro nei fatti.
La sentenza in esame è equilibrata e giusta, dando rilievo alle risultanze che vengono assunte come presunzioni gravi così da rendere provati i fatti su cui si fonda la richiesta.
Il racconto del ricorrente assume credibilità se raffrontato alla situazione del suo paese di origine, la Nigeria, travagliata da disordini connessi allo sfruttamento sconsiderato del petrolio.
Le asserite torture trovano consistenza nei segni delle ferite compatibili con il racconto e documentate dai certificati medici prodotti in causa.
Un altro argomento di interesse sollevato dalla sentenza è la rilevanza di notizie assunte da internet. Già dalle pagine di questa rivista si era sollevata la questione se notizie e nozioni scientifiche apparse su siti accreditati potessero o meno essere considerate <<fatto notorio>> e come tali non necessitare di prova ulteriore.
Il Giudice ritenendo necessario verificare la situazione politica e sociale della Nigeria per comprendere se il racconto del ricorrente potesse essere con essa compatibile, accede e trae notizie da siti di informazione e dedicati, deducendone una visione
complessiva della grave corruzione e tensione nascente dalla presenza in loco di multinazionali del petrolio, con pozzi nel mare territoriale e che, incuranti dei danni all'ambiente, trovano nel potere locale man forte.
Tutto ciò è compatibile con il racconto, se pur impreciso, del ricorrente e la sua richiesta è accolta con annullamento del provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per la protezione internazionale.
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21/07/11
Ha senso distinguere tra immigrazione regolare ed irregolare?
Nel nostro Paese no, visto che quella regolare non esiste.
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06/05/11
Con la sentenza n. 10000 del 6 maggio scorso, la Prima sezione Civile della Corte dà seguito al precedente delle Sezioni Unite (sent. n. 21799/2010), che ha modificato l’orientamento prevalente assai più restrittivo: l’autorizzazione temporanea a rimanere in Italia del familiare del minore non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute.
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06/05/11
1. E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2011 l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri (OPCM) n. 3935 del 21 aprile 2011 nella quale si individuano tre nuovi “centri di identificazione ed espulsione temporanei”. L’ordinanza contiene “ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa”. I nuovi CIET (Centri di identificazione ed espulsione temporanei) saranno (anzi sono già) ubicati nei comuni di Santa Maria Capua Vetere, di Palazzo San Gervasio e di Trapani località Kinisia, dove peraltro già esiste un imponente centro di detenzione, in località Milo, finito da mesi, ma ancora inattivo, vuoto, probabilmente per ragioni legate alle contese locali sulla sua gestione ed agli allacciamenti delle fogne che il comune di Trapani non avrebbe ancora predisposto.
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23/02/11
L’episodio dei sei immigrati che dal 30 ottobre si trovavano su una gru in un cantiere della metropolitana di Brescia proprio di fronte alla Facoltà di Giurisprudenza (così come quello dei cinque immigrati sulla torre a Milano) impone con forza l’attenzione, prima ancora che su quello giuridico, su un problema che scuote, con toni drammatici, la coscienza di ogni individuo.
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16/12/10
La storia è una delle tante che hanno coinvolto migliaia di cittadini stranieri truffati da affaristi e faccendieri nell’ambito della sanatoria 2009.
Si tratta della cosiddetta "Sanatoria truffa", quando nell’ambito della procedura di emersione del settembre 2009, vere e proprie organizzazioni criminali hanno messo in piedi ramificate reti di mediatori, commercialisti, avvocati, singoli soggetti senza scrupoli, dando la speranza a moltissimi stranieri irregolarmente presenti e desiderosi di un permesso di soggiorno, di poter regolarizzare la loro situazione.
Va detto che la procedura di emersione non prevedeva la partecipazione dello straniero nella presentazione della documentazione, a carico totalmente del datore di lavoro.
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20/01/11
Esistono in Italia due modelli di flussi migratori: quello in carne e ossa e quello di carta. Quello in carne e ossa tutti lo conoscono: è evidente per strada, negli autobus e nei treni, nei locali pubblici, nei cantieri, nelle cucine, nelle case. Immigrati muratori, addetti alle pulizia, braccianti, ambulanti, artigiani, commercianti, accompagnatrici di invalidi. La percezione – e le poche informazioni oggettive – ci dicono che il loro numero è ancora aumentato anche se a ritmo rallentato a causa dell’economia sofferente. Il secondo modello – quello cartaceo – è invisibile e tenta disperatamente di tenere la ruota del primo. Si basa su due strumenti previsti dalla legge vigente (art. 21 del T.U sull’immigrazione): il “documento programmatico” triennale, e il “decreto flussi”, annuale. Il primo è caduto in disuso, il secondo è, appunto, di carta, e i numeri che contiene non corrispondono a flussi reali.
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03/11/10
Il Tar Lazio con la sentenza del 3 novembre 2010 n. 33120 , ha stabilito che il termine di 20 giorni per il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere rispettato. Nella fattispecie in esame detto termine era inutilmente trascorso e la Questura non aveva neppure giustificato lo stato di protratta inerzia, non avendo controdedotto alcuna esigenza istruttoria atta a giustificare l’interruzione o sospensione del termine in contestazione, e non è risultato comunque che abbia avanzato all’istante alcuna ulteriore richiesta di integrazione documentale.
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16/12/10
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di una cittadina straniera che si era vista revocare il permesso di soggiorno per lavoro dalla Questura di Roma perchè presumibilmente dedita all'attività di meretricio.
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20/12/10
Oggetto di questa relazione sarà la condizione giuridica dei rom stranieri, in alcuni aspetti di particolare rilievo nell'esercizio della giurisdizione. Per rom “stranieri” intendiamo persone appartenenti all'etnia rom prive della cittadinanza italiana, provenienti da altri stati dell'Unione Europea, bulgari e rumeni, o non appartenenti ad alcun paese comunitario, come serbi, montenegrini e bosniaci. I rom che godono da tempo della cittadinanza italiana vengono
generalmente definiti come sinti.
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24/06/10
In sede di regolarizzazione, ai sensi dell’art. 33, l. n. 189/2002, non è possibile rilasciare il permesso di soggiorno a stranieri destinatari di un decreto di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera. In detta ipotesi il diniego di rinnovo del permesso integra attività vincolata, nella quale non si può tener conto della situazione personale sopravvenuta dell’interessato.
Il diniego di rinnovo del permesso fondato sull’esistenza di un vizio dell’originario permesso di soggiorno - ovvero sulla mancata considerazione di una causa ostativa al relativo rilascio -costituisce anche atto di autotutela in relazione all’originario provvedimento.
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