-  Gasparre Annalisa  -  31/01/2017

90 mila euro di risarcimento per il morso del cane – Trib. Trento, 465/16 – Annalisa Gasparre

Una donna era stata improvvisamente aggredita da un cane di grossa taglia che era condotto dal proprietario convenuto con un lungo guinzaglio e senza museruola.

Ne derivava una profonda ferita alla mano sinistra: a seguito dei morsi del cane le erano stati applicati circa trenta punti di sutura.

Il proprietario convenuto si difendeva affermando, tra l"altro, che la donna, con una mossa repentina, aveva avvicinato la mano al muso dell"animale che, spaventato da tale gesto inconsulto, l"aveva azzannata. Secondo tale tesi, l"incidente si era quindi verificato a causa di un comportamento imprevedibile e imprudente della danneggiata.

Le dichiarazioni testimoniali però ricostruivano la vicenda in senso conforme a quanto sostenuto dalla danneggiata.

Per il Tribunale, pertanto, del fatto lesivo deve rispondere il solo convenuto, sia in ragione dell"incontestata relazione d"uso con il cane (potendosi questa ravvisare anche per il solo fatto di avere l"animale presso di sé, anche senza trarne utilità economica), sia perché nella circostanza il convenuto, avendo la custodia del cane e, quindi, essendo nelle condizioni di esercitare sullo stesso un effettivo potere di governo, era tenuto ad attivarsi per evitare danni a terzi e, invece, non adottò alcuna particolare precauzione.

Per quanto attiene alla natura e all"entità dei danni oggetto della domanda in esame, a seguito dell"aggressione subita la danneggiata riportava una "lesione incompleta (in un caso parcellare) di due tendini (uno estensore, l'altro flessore) del primo dito della mano sinistra", che ha poi determinava, con "lo sviluppo di complicanze tardive", la "perdita di parte della funzione di opposizione del primo dito".

Alla donna è stata riconosciuta un"invalidità permanente al 23% e il risarcimento del danno cui è tenuto il responsabile supera i 90 mila euro.

 

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Tribunale di Trento – Sezione civile - Sentenza 2 maggio 2016 n. 465 – Dr. Barbato

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato ha emesso la seguente

SENTENZA

(Omissis)

OGGETTO: risarcimento danni

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato Bi.El. esponeva che verso le ore 13,00 del 29 marzo 2013 in Località ____ del Comune di ____, mentre stava passeggiando in compagnia del suo convivente Ca.Cl. lungo la locale via di Circonvallazione, era stata improvvisamente aggredita da un cane di grossa taglia, razza Ak.In., di proprietà di Da.Gi., che nella circostanza lo conduceva con un lungo guinzaglio e senza museruola. Dopo aver fatto presente che a causa della profonda ferita alla mano sinistra provocatale dai morsi del cane le erano stati applicati circa trenta punti di sutura, l'attrice asseriva che, stando alla stima effettuata dal proprio consulente tecnico, le lesioni subite le avevano comportato danni permanenti dell'integrità psicofisica quantificabili in misura del 30%, oltre un'inabilità temporanea di durata 112 giorni. Tanto premesso, Bi.El. conveniva in giudizio Da.Gi. per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, da lei subiti, da quantificare nella somma di Euro 179.912,00 o nel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia. Costituitosi in giudizio, Da.Gi. contestava la domanda avversaria, chiedendone il rigetto; in via subordinata chiedeva di accertare la corresponsabilità dell'attrice nella causazione dell'evento e, quindi, di ridurre proporzionalmente, ex art. 1227, 1 co., c.c., il quantum risarcitorio. In particolare il convenuto, dopo aver fatto presente che nel primo pomeriggio del 29 marzo 2013, mentre passeggiava con il cane (di razza Ak.In.) di proprietà della sua convivente Le.Pi. (come provato dall'allegato "certificato di iscrizione anagrafe animali d'affezione Regione Lombardia"), tenendolo con un guinzaglio di circa un metro e mezzo, una volta vista la Bi. sul lato opposto della strada, le era andato incontro per salutarla, esponeva che, quando si erano trovati a breve distanza l'uno dall'altra, l'attrice, con una mossa repentina, aveva avvicinato la mano al muso dell'animale, che, evidentemente spaventato da tale gesto inconsulto, l'aveva azzannata. Il convenuto assumeva, quindi, che l'incidente si era verificato per un comportamento imprevedibile e imprudente dell'attrice, per poi aggiungere che il cane era sempre stato sotto il suo controllo, contestando, infine, la quantificazione del danno effettuata ex adverso. La domanda è fondata e va, pertanto accolta per quanto di ragione. Stando alle deduzioni svolte da parte convenuta sin dal suo primo scritto difensivo, come sopra sinteticamente riassunte, può ritenersi incontroversa l'effettiva verificazione dell'incidente oggetto di causa nelle circostanze di tempo (verso le ore 13,00 del 29 marzo 2013) e di luogo (località Passo del Tonale nell'ambito del territorio del Comune di ____) indicate in citazione. Devesi, inoltre, rilevare che, nel contestare, sia in punto di an, che di quantum, la fondatezza della pretesa risarcitoria, il convenuto ha comunque espressamente ammesso che era lui a tenere a guinzaglio il cane che ha azzannato la mano sinistra della Bi.. Per quanto, invece, attiene alle concrete modalità di verificazione dell'aggressione subita dall'attrice, occorre fare riferimento in primo luogo alla testimonianza del di lei convivente, Ca.Cl.. Nel deporre in giudizio, questi ha riferito che all'uscita da un bar, lui e la Bi. videro sull'altro lato della strada il convenuto con il cane. Al riguardo ha aggiunto "dopo aver fatto un cenno di saluto da lontano al Da., il suo cane improvvisamente attraversò la strada e aggredì la mia compagna afferrandole la mano sinistra. Provai a mandare via il cane tirandogli due - tre pedate; con un po' di difficoltà riuscii a fargli mollare la presa. Subito dopo arrivò il Da. Al momento dell'aggressione il cane era tenuto con una corda di 3 - 4 metri ed era senza museruola. Convergente verso la medesima direzione probatoria appare la deposizione resa dalla teste Be.Pa. (cugina del Da.), la quale ha parimenti riferito di aver assistito all'incidente perché verificatosi nei pressi del suo bar. La teste, per quanto qui rileva, ha dichiarato "come spesso accade, quel giorno la Bi. e il marito erano venuti a prendere il caffè nel mio bar. Dopo il caffè, la Bi. uscì dal locale e incontrò mio cugino, che portava a spasso il suo cane... Mio cugino con il cane si trovava sul marciapiede opposto a quello percorso dalla Bi. Quando la Bi. da lontano alzò un braccio per salutare mio cugino, il cane le si scagliò contro e le afferrò la mano sinistra. Il primo a intervenire fu il marito della Bi., che fu poi aiutato da mio cugino per far desistere il cane e fargli mollare la presa; riuscirono a farlo desistere solo con molta difficoltà perché il cane opponeva resistenza...Preciso che il cane era tenuto da mio cugino con una corda, non con un guinzaglio allungabile... Il cane di fatto sfuggì al controllo di mio cugino, che non ebbe la prontezza di tirare a sé la corda per frenarne la corsa verso la Bi.". Le menzionate deposizioni - provenendo da soggetti edotti per scienza diretta del sinistro oggetto di causa per aver avuto modo di assistervi, riscontrandosi reciprocamente e non risultando contraddette da alcun oggettivo elemento di prova di segno contrario consentono di ritenere sostanzialmente provata l'effettiva verificazione dell'incidente per cui si procede nei termini prospettati in citazione. Devesi, quindi, ritenere che l'animale azzannò la mano sinistra della Bi. senza che prima costei avesse tenuto una qualche imprudente condotta ex se idonea a provocarne l'accertato impeto aggressivo, che pertanto, non risulta imputabile all'attrice, né in tutto (dovendosi senz'altro escludere che il comportamento della Bi., si come descritto dai testi, sia stato tale da assorbire l'intero rapporto causale con il danno), e neppure soltanto in parte ex art. 1227, 1 co., c.c. (non avendo ella compiuto alcun gesto avventato e imprudente). Il che sta a significare che dell'evento lesivo deve rispondere il solo convenuto, sia ai sensi dell'art. 2052 c.c., in ragione dell'incontestata relazione d'uso con il cane (potendosi questa ravvisare anche per il solo fatto di avere l'animale presso di sé, anche senza trarne utilità economica, come statuito da condivisibile giurisprudenza di merito - v. Trib. Prato 16.1.2008), sia comunque perché nella circostanza il Da., avendo la custodia del cane e, quindi, essendo nelle condizioni di esercitare sullo stesso un effettivo potere di governo, era tenuto ad attivarsi per evitare danni a terzi e, invece, stando a quanto si desume dal testimoniale assunto in udienza, non adottò alcuna particolare precauzione, come dedotto in citazione dall'attrice che, quindi, in parte qua ha implicitamente evocato anche la violazione dell'art. 2043 c.c., da ritenere effettivamente sussistente, ove si consideri, da un lato, che l'animale era privo di museruola e condotto con una corda lunga 3-4 metri, verosimilmente non adatta alle caratteristiche fisiche e all'indole dello stesso, e dall'altro che il Da. non fu neppure in grado di governarlo, contenendone per tempo e in modo efficace l'impulso aggressivo, tant'è che il cane sfuggì al suo controllo. L'azionata pretesa risarcitoria può, quindi, ritenersi fondata in punto di an debeatur. Per quanto attiene alla natura e all'entità dei danni oggetto della domanda in esame, stando all'espletata ctu medico legale (le cui conclusioni, in quanto rassegnate all'esito di adeguati accertamenti e sorrette da persuasive argomentazioni, possono essere integralmente condivise, non ravvisandosi valide ragioni per disattenderle), a seguito dell'aggressione subita ad opera del cane condotto dal Da., la Bi. ha riportato una "lesione incompleta (in un caso parcellare) di due tendini (uno estensore, l'altro flessore) del primo dito della mano sinistra", che ha poi determinato, con "lo sviluppo di complicanze tardive", la "perdita diparte della funzione di opposizione del primo dito". Dopo aver rappresentato, fra l'altro, che a seguito della detta lesione si è verificato un progressivo deterioramento della funzione del primo e del secondo dito della mano sinistra e che nel successivo mese di luglio alla Bi. veniva diagnosticata una lesione tendinea, effettivamente riconducibile sul piano causale al morso del cane, il Ctu ha rilevato, da un lato, che nell'immediatezza del fatto (allorché il primo sanitario interpellato ebbe a disinfettare e suturare la ferita, oltre che a somministrare opportuna terapia antibiotica e vaccinale) sarebbe stato opportuno, in ragione dell'estensione e della profondità della ferita, indirizzare la Bi. a un Pronto Soccorso, ove l'intervento di uno specialista avrebbe potuto prevenire l'insorgenza delle menomazioni riscontrate nel corso delle operazioni peritali (ossia "distrofia cutanea, deformità a collo di cigno del II dito e marcata ipotrofia del primo dorsale osseo"); e dall'altro che, a fronte del progressivo verificarsi di eventi invalidanti, la Bi. ha tenuto un incomprensibile atteggiamento passivo, avendo omesso di porre in essere "tutti gli opportuni provvedimenti atti a ridurre il problema". Al riguardo devesi ritenere che l'inadeguatezza dell'operato dei sanitari riscontrata dal Ctu in ordine ai trattamenti delle lesioni riportate dalla Bi. non ha alcun rilievo nella determinazione del quantum risarcitorio, in applicazione del principio di diritto (qui condiviso, non ravvisandosi valide ragioni per disattenderlo) secondo cui "nel caso di lesioni personali seguite da trattamento sanitario che, in luogo di determinarne la guarigione, le abbiano aggravate (o abbiano addirittura provocato la morte del paziente), l'eventuale negligenza o imperizia dei medici non esclude, di per sé, il nesso di causalità tra la condotta lesiva dell'agente e l'evento finale, poiché la colpa del sanitario, ancorché grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto al comportamento dell'autore dell'illecito che, provocando il fatto lesivo, ne abbia reso necessario l'intervento" (così Cass. n. 7507/01, ove si è altresì precisato che "l'intervento medico è, difatti, vicenda sicuramente tipica e prevedibile, mentre lo stesso errore professionale, non potendo, di per sé, ritenersi fatto del tutto imprevedibile o inverosimile, si inserisce del tutto legittimamente nella serie causale originata dall'azione offensiva - rispetto alla quale costituisce, dunque, momento normale di evoluzione -, poiché le modalità con cui i sanitari operano non realizzano quella situazione di sufficienza causale sopravvenuta nella determinazione dell'evento dalla quale il legislatore fa dipendere l'esclusione del rapporto di causalità rispetto a tutti gli antecedenti comunque riferibili all'evento"). In sostanza, gli interventi medici in questione non sarebbero stati necessari in difetto dell'evento lesivo, sicché non possono essere presi in considerazione al fine di ridurre la consistenza del danno risarcibile, tanto più ove si tenga presente che parte convenuta non ha chiamato in causa i sanitari che li hanno eseguiti per sentirli dichiarare corresponsabili dei danni lamentati dall'attrice in funzione della ripartizione interna ex art. 2055 c.c. dell'obbligazione solidale e che, in virtù di tale disposizione codicistica, il danneggiato può chiedere l'integrale risarcimento anche a uno solo dei corresponsabili, in quanto la circostanza che si sia rivolto in giudizio contro solo uno di essi o che abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la responsabilità degli altri non comporta la rinuncia alla solidarietà (v., per tutte, Cass. n. 19934/04). Ai fini per cui si procede non appare valorizzabile neppure la colpevole inerzia che, a dire del Ctu, la Bi. avrebbe tenuto "nelle cure successive all'incidente", e "ciò nonostante le presumibili raccomandazioni dei sanitari visto che la crescente disabilità "poteva essere, perlomeno in parte, contrastata con kinesi e tutori appropriati, con una conseguente riduzione del danno" (v. relazione integrativa). Sul punto mette conto rilevare, da un lato, che non risulta provato, e invero neppure dedotto da parte convenuta negli iniziali scritti difensivi, che nei mesi successivi all'incidente, l'attrice ebbe a disattendere specifiche indicazioni mediche, omettendo, in particolare, di attenersi alle risolutive prescrizioni terapeutiche che le erano state impartite; e dall'altro che una tale condotta, ove pure tenuta, essendo astrattamente riconducibile nel campo applicativo del 2 co., dell'art. 1227 c.c., doveva essere oggetto di rituale eccezione del convenuto nel termine di cui al all'art. 166 c.p.c., in quanto il contributo del danneggiato nell'aggravamento del danno (a differenza del fatto colposo dello stesso disciplinato dal 1 co. dell'art. 1227 c.c. quale concorso al verificarsi dell'evento dannoso) costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto, dunque non rilevabile ex officio (v. Cass. n. 12714/10). Dopo aver accertato, nei termini detti, un rapporto di causa ed effetto fra il morso del cane e le lesioni riportate dalla Bi., l'ausiliare ha fatto presente che i riscontrati postumi integrano una permanente lesione dell'integrità psicofisica pari al 22 - 24% (precisando, in sede di chiarimenti, che tale quantificazione è stata effettuata tenendo conto della preesistente artrosi di grado moderato riscontrata all'attrice, che ha soltanto aggravato la rigidità articolare del I e del II dito), per poi determinare il periodo di inabilità temporanea in complessivi 117 giorni (di cui 57 giorni di inabilità temporanea totale, 30 giorni di inabilità parziale al 75%, 30 giorni al 50%). Venendo alla quantificazione monetaria del danno biologico, la cui liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa, occorre fare riferimento alle tabelle in uso al Tribunale di Milano (e, quindi, ricorrere al metodo del punto tabellare con il calcolo del valore del punto di invalidità permanente in funzione crescente della percentuale di invalidità e in funzione decrescente dell'età del soggetto leso), ritenute dalla giurisprudenza di legittimità come "quelle statisticamente maggiormente testate, per il numero elevato dei casi giudiziari e delle transazioni extragiudiziarie italiane" (così in motivazione Cass. n. 15760/06; v., da ultimo, anche Cass. n. 14402/11, secondo cui "le "tabelle" per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica" predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o in diminuzione..."). In applicazione delle dette tabelle (che sono state predisposte tenendo conto di quanto statuito nelle sentenze dell'11 novembre 2008 delle Sezioni Unite, e quindi in modo tale da consentire una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico - legale" e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva" in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, come chiarito nella relativa nota esplicativa), nel caso di specie il danno per invalidità permanente va liquidato all'attualità nella somma di Euro 81.039,00, corrispondente all'importo riferibile alle invalidità del 23%, valore medio fra quelli (22% e 24%) indicati dal Ctu, avuto riguardo all'età dell'infortunata (56 anni) al momento del fatto. Non vi è, invece, di ragione di procedere a un ulteriore aumento personalizzato del detto importo, non ravvisandosi nel caso di specie la ricorrenza di peculiarità relative ad aspetti anatomo - relazionali e/o ad aspetti di sofferenza soggettiva in grado di giustificarlo. Per quanto attiene all'inabilità temporanea della Bi., tenuto conto che la tabella di Milano cui si è fatto ricorso nella fattispecie in esame prevede un importo variabile tra Euro 96,00 e Euro 145,00, stimasi congruo, in base a quanto riportato dal Ctu in relazione al periodo di malattia (ove si è fatto riferimento alla necessità di fasciatura e medicazione nei primi 7 giorni, nonché a edema e dolore funzionale fino al 21.5.2013), assumere come base di calcolo l'importo giornaliero di Euro 96,00 e, quindi, liquidare, in conformità alla richiesta formulata da parte attrice in sede di conclusioni, la complessiva somma di Euro 9.072,00 (di cui Euro 5.472,00 (= Euro 96,00 x 57) per i 57 giorni di inabilità temporanea totale; Euro 2.160,00 (= Euro 72,00 x 30) per i 30 giorni di i.t. al 75%; Euro 1.440,00 (= Euro 48,00 x 30) per i 30 giorni di i.t. al 50%). Il danno non patrimoniale subito dalla Bi. va, quindi, quantificato all'attualità nella complessiva somma di Euro 90.111,00 (= Euro 81.039,00 + Euro 9.072,00). Il danno patrimoniale, corrispondente alle spese mediche ritenute giustificate dal Ctu, va invece liquidato in Euro 1.046,00. Pertanto, il convenuto va condannato a pagare alla Bi. la somma di Euro 91.157,00 (Euro 90.111,00 + Euro 1.046,00), oltre interessi legali dalla domanda (in applicazione dei principi dettati dalla Cass. sez. un., n. 1712/95). Le spese di lite, liquidate (ai sensi del D.M. n. 55/14, visto che l'attività difensiva si è esaurita nella vigenza di tale testo normativo), come da dispositivo (ivi comprese quelle di consulente tecnico di parte, da ritenere congrue nella stessa misura di Euro 500,00 liquidata al Ctu), seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della parte convenuta, unitamente agli oneri di ctu, liquidati come in atti.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta - con atto di citazione notificato in data 15.1.2014 - da Bi.El. nei confronti di Da.Gi., disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: condanna Da.Gi. a pagare a Bi.El. la somma di Euro 91.157,00, oltre interessi legali dalla domanda; condanna parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che liquida in Euro 13.430,00 per compenso professionale, Euro 1.206,98 per esborsi (ivi compreso quello per il consulente tecnico di parte), oltre rimborso spese forfetarie del 15%, Iva e Cpa come per legge; - pone a carico del convenuto gli oneri di ctu, liquidati come in atti.

Così deciso in Trento il 26 aprile 2016.

 

Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2016.




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