-  Mazzotta Valeria  -  22/07/2015

A CHI SPETTANO GLI ALIMENTI? - Professional - Valeria MAZZOTTA

A chi spettano gli alimenti?

CASO: la suocera resta vedova e non percepisce pensione, né ha altre rendite. Il figlio è premorto, lasciando moglie e figli. La nuora è tenuta a prestare gli alimenti alla suocera?

DISCIPLINA: Il dovere di solidarietà famigliare impone di soccorrere i parenti (o comunque le persone con cui esiste una relazione tipicamente individuata dalla legge) che si trovano in una situazione di indigenza: prima ancora dello Stato, è la famiglia che deve soccorrere chi versa in stato di bisogno, prestando i mezzi di sussistenza. Il diritto agli alimenti viene infatti annoverato tra i fondamentali diritti di solidarietà. Il codice civile, all"art. 433, dispone chi, in via progressiva, è obbligato alla prestazione alimentare.

Affinché sorga il diritto a ricevere gli alimenti da famigliari e congiunti, occorre versare in stato di bisogno e non essere in grado di far fronte da sé al soddisfacimento delle basilari esigenze di vita; inoltre, gli alimenti sono assegnati in proporzione al bisogno di chi li domanda e alle condizioni econo­miche di chi li deve somministrare. L"obbligato può scegliere la modalità di somministrazione: o mediante l"elargizione di un assegno periodico oppure accogliendo e mantenendo nella propria casa l"avente diritto.

Gli alimenti sono quindi cosa diversa dal diritto al mantenimento, che prescinde dallo stato di bisogno e si estende a tutto ciò che occorre per condurre una vita adeguata all"ambiente sociale di riferimento, sempre, ben inteso, con riferimento alla capacità economica dell"obbligato

SANZIONI: E" punito penalmente il rifiuto di assicurare gli alimenti all"avente diritto: trattasi del reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare, che prevede la sanzione della reclusione fino a un anno e la multa da 200.000 lire a due milioni di lire (art. 570 c.p.).

 

----------------------------------------- APPROFONDIMENTI ------------------------------------------------

 

 

I PRESUPPOSTI DEL DIRITTO AGLI ALIMENTI (art. 438 c.c.)

1. lo stato di bisogno: si tratta di una situazione di forte disagio economico, che compromette la possibilità del soggetto di far fronte anche alle sue primarie esigenze;

2. non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento e ciò per diverse cause, ad esempio la malattia, ma anche la posizione sociale dell'alimentando, le sue condizioni psicofisiche e le sue capacità intellettuali;

3. la capacità economica dell"obbligato;

4. legame soggettivo fra avente diritto ed obbligato.

 

I SOGGETTI OBBLIGATI - Gli obbligati agli alimenti sono determinati in via decrescente secondo il grado di parentela: l'elencazione contenuta nell"art. 433 c.c. è tassativa e progressiva, nel senso che il primo soggetto in grado di adempiere esclude gli altri. L'ordine risulta dall'intensità decrescente del vincolo di parentela o di affinità, sebbene il donatario (che non è necessariamente né un parente né un affine) è obbligato agli alimenti verso il donante (art. 437 c.c.) prima di ogni altro soggetto.

I soggetti obbligati sono:

1) il coniuge

2) i figli (siano essi legittimi, legittimati, naturali o adottivi) e, in loro mancanza, i discendenti prossimi legittimi o naturali;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi (legittimi o naturali); gli adottanti

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Se vi sono più obbligati nello stesso grado, tutti devono concorrere in proporzione alle proprie condizioni economiche (art. 441 c.c.) e se vi sono più aventi diritto verso un solo obbligato e questi non sia in grado di provvedere per tutti, è possibile stabilire che taluno degli aventi diritto abbia gli alimenti da un obbligato di grado inferiore (art. 442 c.c.)

Attenzione: verso i figli (anche se maggiorenni), i genitori sono tenuti al mantenimento fino a che non abbiano raggiunto l"indipendenza economica. Nel caso in cui i figli, maggiorenni, perdano l"indipendenza economica, non rivive il diritto al mantenimento, ma gli stessi, se versano in stato di bisogno, hanno diritto a un assegno alimentare da parte dei genitori.

LA MISURA DEGLI ALIMENTI - gli alimenti sono dovuti in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi li somministra: non devono superare quanto sia necessario per la vita del soggetto in stato di bisogno, con riferimento alla sua posizione sociale

MODALITA" DI SOMMINISTRAZIONE - l"obbligato può scegliere se prestare gli alimenti in denaro o accogliendo direttamente l"avente diritto nella propria casa.

ALTRE CARATTERISTICHE - i crediti alimentari sono personalissimi, e quindi non sono cedibili, sono  impignorabili, imprescrittibili (art. 2934 , 2° co. C.c.), irrinunciabili, inalienabili. Sono dovuti dal giorno della proposizione della domanda giudiziale o dalla costituzione in mora dell"obbligato (art. 438 c.c.). 

LA RICHIESTA AL GIUDICE - se gli alimenti non vengono prestati spontaneamente, è possibile rivolgersi al Giudice. Competente è il Giudice del luogo dove l'obbligazione è sorta (ossia dove l'alimentando risiede o è domiciliato quando si verifica lo stato di bisogno) o deve essere eseguita (ma il luogo di adempimento si determina in relazione alla scelta tra adempimento in denaro o in natura). In attesa della decisione definitiva, il Giudice potrebbe ordinare di versare un assegno provvisorio, ponendolo, nel caso di concorso fra più soggetti obbligati, a carico anche di uno solo di loro. La misura dell"assegno alimentare fissata dal Giudice è sottoposta alla condizione che gli eventi non mutino nel tempo, quindi può essere soggetto a riduzione, aumento e cessazione.




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