-  Gasparre Annalisa  -  10/01/2017

A chi vanno restituiti gli animali sequestrati se il procedimento penale viene archiviato? – Cass. pen. 15758/2016 – Annalisa Gasparre

Il giudice per le indagini preliminari accoglieva la richiesta di archiviazione del pubblico ministero di un procedimento in cui si ipotizzava la violazione dell"art. 727 c.p.

Quid iuris degli animali sequestrati con sequestro preventivo?

L"art. 263 c.p.p. stabilisce che, dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, sulla restituzione delle cose sequestrate provvede il giudice dell"esecuzione. La Corte di cassazione precisa che la previsione secondo cui, qualora alla restituzione dei beni non abbia provveduto il giudice che procede durante il procedimento, su questa deve procedere il giudice dell"esecuzione, deve ritenersi principio di carattere generale e come tale applicabile anche qualora il procedimento sia stato definito con decreto di archiviazione. In tal senso depone la giurisprudenza (Sez. 1, n. 12880 del 19 febbraio 2009).

Avverso il decreto di restituzione disposto dal pubblico ministero, il Comune aveva presentato opposizione ai sensi dell"art. 263 c.p.p., comma 5, al Giudice delle indagini preliminari il quale aveva provveduto con ordinanza. Il Comune allora ricorreva davanti alla Corte di cassazione.

Secondo la Corte, considerata la definizione del procedimento penale, l"istanza doveva essere presentata al GIP quale giudice dell'esecuzione, ex art. 676 c.p.p., e decisa con le forme dell"incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, senza formalità (senza fissare udienza ex art. 127 c.p.p.) e con provvedimento avverso al quale l"interessato poteva proporre opposizione avanti allo stesso giudice che, in tal caso, doveva procedere, ai sensi dell"art. 666 c.p.p..

La Corte chiarisce che, nel caso in esame, in ragione dell"intervenuta definizione del procedimento con il decreto di archiviazione, la decisione sull"istanza presentata dal Comune deve qualificarsi come emessa dal GIP in funzione di giudice dell"esecuzione, avverso la quale era esperibile unicamente l"opposizione allo stesso giudice e solo successivamente il ricorso per cassazione.

Pertanto, gli atti devono essere restituiti al GIP per la decisione sull'opposizione (con provvedimento successivamente ricorribile per cassazione); l"impugnazione promossa davanti alla Corte di cassazione deve essere qualificata dal GIP come atto introduttivo dell"incidente di esecuzione.

 

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Cass. pen. Sez. III, Ord., (ud. 02-03-2016) 15-04-2016, n. 15758

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto dal:

L.L., nato a (OMISSIS), Sindaco pro tempore del Comune di (OMISSIS);

nel procedimento nei confronti di:

B.A., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 16/09/2015 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GAI Emanuela;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FILIPPI Paola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

letta la memoria depositata da B.A. con cui chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 16 settembre 2015, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia ha respinto, ai sensi dell'art. 263 c.p.p., comma 5, l'opposizione presentata dal Sindaco pro tempore del Comune di (OMISSIS) avverso il provvedimento del Pubblico Ministero di restituzione a suo favore di animali (42 cani e 7 gatti), oggetto di sequestro preventivo emesso nei confronti di B.A., indagato per il reato di cui all'art. 727 c.p., definiti con decreto di archiviazione del Giudice delle indagini preliminari in data 5 gennaio 2015.

2. Avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 263 c.p.p., comma 5 ha presentato ricorso per cassazione il Comune di (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo:

a) con il primo motivo la violazione di legge penale, in relazione alla L. n. 281 del 1991 e della L.R. n. 34 del 1997, avendo il Giudice erroneamente individuato nel comune di (OMISSIS) il soggetto al quale restituire gli animali atteso che, essendo individuato il proprietario in B.A. che non aveva negato la proprietà degli animali, limitandosi a dichiarare di non essere in grado di provvedere agli stessi, a costui dovevano essere restituiti;

b) con il secondo motivo il vizio di motivazione attesa l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata improntata a ragioni di opportunità e di non diritto.

Motivi della decisione

3. Occorre rilevare che, dopo che il Giudice per le indagini preliminari ha emesso, in accoglimento della richiesta formulata dal Pubblico Ministero, decreto di archiviazione, la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione delle cose in sequestro appartiene al giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 15997 del 28/02/2014, Villa, Rv. 259912).

L'art. 263 c.p.p., pur non prendendo in espressa considerazione, nell'ambito del procedimento per la restituzione delle cose sequestrate, il provvedimento di archiviazione, stabilisce, al comma 6, che, dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, sulla restituzione delle cose sequestrate provvede il giudice dell'esecuzione. La previsione secondo cui, qualora alla restituzione dei beni non abbia provveduto il giudice che procede durante il procedimento, su questa deve procedere il giudice dell'esecuzione, deve ritenersi principio di carattere generale e come tale applicabile anche qualora il procedimento sia stato definito con decreto di archiviazione. Dunque, come è già stato affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la regola stabilita dall'art. 263 c.p.p., comma 6, deve trovare applicazione anche al provvedimento di archiviazione, atteso che esso definisce la fase delle indagini preliminari, facendo si che tutti i poteri in materia conferiti al Pubblico Ministero ed al giudice per le indagini preliminari passino a quest'ultimo, ma in funzione di giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 12880 del 19 febbraio 2009).

4. Ciò posto, deve osservarsi che nel caso in esame, il procedimento era stato definito con decreto di archiviazione del G.I.P in data 5 gennaio 2015 e l'opposizione, avverso al decreto di restituzione disposto dal P.M., era stata presentata, ai sensi dell'art. 263 c.p.p., comma 5, al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, il quale aveva provveduto a fissare udienza ex art. 127 c.p.p. ed aveva deciso con ordinanza in data 16 settembre 2015 ai sensi del citato articolo. Avverso l'ordinanza il Comune di (OMISSIS) ha presentato ricorso per cassazione.

5. Orbene, attesa la definizione del procedimento penale nei confronti del B., l'istanza doveva essere presentata al Giudice delle indagini preliminari quale giudice dell'esecuzione, ex art. 676 c.p.p., e decisa con le forme dell'incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, senza formalità (senza fissare udienza exart. 127 c.p.p.) e con provvedimento avverso al quale l'interessato poteva proporre opposizione avanti allo stesso giudice che, in tal caso, doveva procedere, ai sensi dell'art. 666 c.p.p..

Diversamente dal caso in cui l'istanza in materia di restituzione dei beni sequestrati sia presentata nel corso del procedimento (nel qual caso, ai sensi dell'art. 263 c.p.p., contro la decisione del giudice per le indagini preliminari è esperibile soltanto il ricorso per cassazione), contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione è prevista la possibilità di opposizione, da trattarsi in contraddittorio a norma dell'art. 666 c.p.p., e solo successivamente il ricorso per cassazione avverso al provvedimento che decide sull'opposizione.

6. Ciò posto, nel caso in esame, in ragione della già intervenuta definizione del procedimento con il decreto di archiviazione, la decisione sull'istanza presentata dal Comune di (OMISSIS) al G.I.P. deve qualificarsi come emessa dal G.I.P. in funzione di giudice dell'esecuzione, avverso la quale era esperibile unicamente l'opposizione allo stesso giudice e solo successivamente il ricorso per cassazione.

7. Per tali ragioni gli atti devono essere restituiti al G.I.P. per la decisione sull'opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4 e art. 666 c.p.p. (con provvedimento successivamente ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2) e l'impugnazione qui promossa deve essere da questi qualificata come atto introduttivo dell'incidente di esecuzione, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Civitavecchia.

 

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2016.




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