-  Farina Massimo  -  04/11/2008

A PROPOSITO DELLA COPIA PERSONALE DEL CD MUSICALE – Massimo Farina

Con sentenza n. 729/08 del 19 agosto 2008 il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia – ha assolto un deejay imputato di aver violato la legge sul diritto di autore ed in particolare perché, “riproduceva in pubblico […] CD musicali duplicati abusivamente e privi del contrassegno S.I.A.E.”, e “al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquistava o comunque riceveva i beni […] provenienti dal delitto di abusiva duplicazione a fini di lucro di prodotti fonici e/o audiovisivi”. 

Il Disc Jockey coinvolto nella vicenda veniva sorpreso dalla Guardia di Finanza a riprodurre, durante una serata in discoteca, alcuni brani musicali contenuti in un CD “non originale” (e privo del contrassegno S.I.A.E.) [1] realizzato dall’utilizzatore con brani musicali estratti direttamente dal CD originale personalmente acquistati dal deejay.
Per tale ragione, al soggetto interessato venivano contestati i reati previsti e puniti dagli artt. 81 cpv. c.p., 171 ter, comma 1 lett. c) e comma 2 lett. a) legge n. 633 del 22.04.1941 (meglio nota come legge sul diritto d'autore), nonché il reato di cui all’art. 648 c.p.

Il Tribunale di Ischia, conformandosi ad una Giurisprudenza di merito [2] ormai consolidata, ha ritenuto legittima la “copia di lavoro” (priva del contrassegno S.I.A.E.) masterizzata dal deejay, per motivi pratici ed organizzativi personali della propria attività, purché i brani musicali siano estratti direttamente dal CD originale o dal disco originale in vinile, che siano stati personalmente acquistati dal deejay. 

Si afferma, inoltre, in motivazione, che la “copia di lavoro […] ha natura personale, in quanto il supporto stesso non viene realizzato dal deejay per fini di lucro ovvero per la cessione a terzi” e che “tale duplicazione non è abusiva, in quanto è consentita dal combinato disposto degli artt. 71-sexies e 71-septies della legge 22.4.1941, n. 633, i quali autorizzano proprio la realizzazione della copia privata sui supporti di memorizzazione (cd, hard disk, nastri, ecc.) in virtù del legittimo possesso o accesso all'opera dell’ingegno, effettuato attraverso il pagamento anticipato di un compenso sui supporti in questione; compenso che, come noto, è stato previsto proprio per remunerare gli aventi diritto, anche in previsione dell'eventuale realizzazione di una copia privata e, quindi di una copia autorizzata”. 

Anche la giurisprudenza di merito [3], si è espressa nel medesimo senso, sostenendo che per configurarsi il “fine di lucro” è necessario oltrepassare il limite del "mero risparmio di spesa derivante dall'uso di copie non autorizzate di […] opere dell’ingegno, al di fuori dello svolgimento di un’attività economica da parte dell’autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l'abuso".
 
È possibile, pertanto, concludere questa breve nota affermando che può essere dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 171-ter della LDA soltanto colui che guadagni “direttamente” dalla duplicazione, ovvero qualora essa sia effettuata in modo da chi non ha regolarmente acquisito i diritti di utilizzazione sull’opera. 


[1] A proposito del contrassegno S.I.A.E. si veda M. Farina “il contrassegno S.I.A.E.: intervento della corte di giustizia delle comunità europee” in Persona e Danno del 18 giugno 2008, consultabile all’indirizzo http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/010832.aspx
[2] Tribunale Milano, 1 ottobre 2002, in Foro ambrosiano 2002, 521; Corte d'Appello di Bari, sez. I, 17 luglio 2006, n. 853, in Giurisprudenzabarese.it 2006.
[3] Cass. Pen., III sez., n. 33303, 25.6.2001, in Ced Cassazione 2001, RV219683; Cass. Pen. III sez. n. 149, 22.11.2006, imp. Rizzi




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