-  Gasparre Annalisa  -  29/01/2017

Abusi sui minori: le linee guida della Carta di Noto – Cass. pen. 648/17 – A.G.

Condannato per abusi sessuali a danno di minore, un soggetto ricorreva davanti alla Corte di cassazione censurando una conduzione maldestra delle indagini, sotto il profilo dell"approccio con il minore offeso. Secondo il ricorrente la genuinità delle dichiarazioni del minore sarebbe stata compromessa, essendo state violate le linee guida della Carta di Noto.

Ma qual è la portata precettiva delle linee guida contenute nella Carta di Noto?

La Corte chiarisce che nella fase di assunzione e valutazione delle prove, il giudice non è vincolato al rispetto delle metodiche prescritte nelle linee guida con la conseguenza che un discostamento da esse non determina l"inutilizzabilità della prova assunta.

Tuttavia, quanto più grave e patente sarà la violazione dei modelli, protocolli, procedure, e quanto più puntuali saranno state le eccezioni difensive, tanto più ampio sarà l"onere del giudice di motivare sull"attendibilità del minore abusato.

Sull"argomento, volendo, su questa Rivista, 30.4.2013, "Dichiarazioni dei minori. La Carta di Noto non ha valore precettivo" – Cass. pen. 15930/13.

 

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 11 ottobre 2016 – 9 gennaio 2017, n. 648 - Presidente Di Nicola – Relatore Aceto

Ritenuto in fatto

1. Il sig. F.L. ricorre per l'annullamento della sentenza del 30/11/2015 della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma di quella del 04/11/2014 del Tribunale di Lucca da lui solo impugnata, ha rideterminato la pena nella minor misura di sette anni e sei mesi di reclusione per il reato continuato di cui agli artt. 81, cpv., 609-quater, comma 1, n. 1), e u.c., in relazione all'art. 609-bis e 609-ter, u.c., 61, nn. 5) e 11) (capo A), 660 (capo B), 646, commi 1 e 3, e 61, n. 11) (capo C), cod. pen., a lui ascritto perché:

- aveva compiuto atti sessuali con il minore E.N.L., di anni 13, sin da quando ne aveva sette, consistiti in baci, toccamenti e atti masturbatori reciproci; con le aggravanti dell'aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo e di persona tali da ostacolare la privata e pubblica difesa e di aver commesso il fatto con abuso delle relazioni domestiche, trattandosi di minore a lui affidato dalla madre, P.M.E.;

- con condotte reiterate, ed in particolare, inviandogli ripetuti sms telefonici, tentando di contattarlo anche tramite terze persone, aveva molestato il minore E.N.L. che si era allontanato da lui e si era rifiutato di incontrarlo;

- abusando delle relazioni domestiche, si era appropriato tre bracciali e una collana d'oro (del presunto valore di € 400,00), a lui consegnati perché provvedesse alla loro riparazione.

I fatti sono contestati come commessi in Lucca dal 2006 al novembre 2012 (capo A), dal 24/04/2013 al 06/06/2013 (capo B) e dal 2011 (capo C).

L'affermazione della sua responsabilità si fonda sulla testimonianza resa da D.V.T., tecnico informatico che aveva raccolto le confidenze del L. e le aveva anche registrate, sull'ascolto e trascrizione di tale registrazione, sulla testimonianza di B.M., responsabile dell'associazione nella quale lavorava il D.V., con il quale pure l'imputato si era confrontato sulla relazione con il minore, sulla testimonianza resa dal maresciallo dei Carabinieri B.G., che condusse le indagini, nonché sulle dichiarazioni rese dal minore in sede di incidente probatorio e sulla testimonianza della madre.

1.1. Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 192, 530 e 546, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica in relazione al capo a) dell'imputazione.

Deduce, al riguardo, che con i motivi di appello era stata censurata la conduzione maldestra delle indagini, sin dal primo approccio con il minore, che ha irreparabilmente compromesso la possibilità di considerare genuine le dichiarazioni di questi. La violazione delle linee guida della Carta di Noto non era stata dedotta al fine di eccepire la nullità o inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, bensì per stigmatizzarne la loro possibile distorsione dalla realtà.

La violazione più grave, aggiunge, è stata consumata proprio in occasione del primo incontro con il minore, allorquando il maresciallo B. lo aveva prelevato con una scusa dalla scuola obbligandolo, nonostante le proteste del ragazzino, ad ascoltare la registrazione della conversazione intrattenuta dall'imputato con il D.V. In questo modo è stata condotta un'operazione investigativa in aperto contrasto con le linee guida della Carta di Noto che ha irrimediabilmente contaminato la genuinità del racconto. La risposta della Corte di appello non è logicamente accettabile: la registrazione non può essere considerata alla stregua di un riscontro delle dichiarazioni rese dal minore senza incorrere nel vizio di ragionamento circolare (le registrazioni sollecitano le dichiarazioni e le riscontrano allo stesso tempo).

Non sono coerenti con gli argomenti devoluti ed anzi sono totalmente errate le risposte fornite dalla Corte di appello che, pur condividendo l'inopportunità del metodo seguito, ha affermato che la violazione delle linee guida della Carta di Noto non determina la nullità o inutilizzabilità delle dichiarazioni in tal modo assunte che sarebbero univoche e coerenti rispetto al quadro probatorio.

1.2. Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione e il travisamento dei fatti ed, in particolare, delle prove diverse dalla testimonianza del minore.
In primo luogo, sostiene, il B. non ha mai affermato di aver ricevuto anch'egli le confidenze dell'imputato, avendo appreso della vicenda esclusivamente dal D.V. Il L., infatti, gli aveva solo riferito di provare amore per il L.E. Non è dunque possibile annoverare la sua testimonianza tra i riscontri esterni.

In secondo luogo lamenta che i Giudici di merito non hanno preso nemmeno in considerazione la possibilità che quanto riferito dall'imputato nel colloquio registrato dal D.V. potesse costituire una provocazione, una sorta di presa in giro, l'esternazione di un desiderio.

Considerato in diritto

2. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo comuni per l'oggetto.

3.1. E' senz'altro corretto quanto sostiene il ricorrente circa la portata precettiva delle linee-guida della cd. Carta di Noto e le conseguenze della loro violazione.

3.2. Se infatti è vero che il giudice, nella fase di assunzione della prova e nella sua successiva valutazione, non è vincolato al rispetto delle metodiche suggerite dalla Carta di Noto, dalle quali può anche prescindere quando non imposte dal codice di rito, e che la loro violazione non comporta l'inutilizzabilità della prova così assunta, è altrettanto vero, tuttavia, che egli è tenuto a motivare perché, nonostante ciò, ritenga, secondo il proprio libero, ma non arbitrario, convincimento, attendibile la prova dichiarativa assunta in violazione delle prescrizioni della Carta; quanto più grave e patente sarà stata la violazione dei modelli, protocolli e procedure prescritti dalla Carta di Noto, e quanto più puntuali saranno state, sul punto, le eccezioni difensive, tanto più ampio sarà l'onere del giudice di motivare sulla attendibilità del minorenne abusato.
3.3. Nel caso di specie non è in discussione il metodo non ortodosso della prima assunzione di informazioni dal minorenne, costretto dai Carabinieri ad ascoltare la registrazione della conversazione intercorsa tra il L. ed il D.V. (conversazione riportata per intero nella sentenza di primo grado).

3.4. Anche la Corte di appello condivide tale giudizio; tuttavia né i Giudici di primo grado, né quelli Distrettuali nutrono dubbi sul fatto che oggetto delle esplicite e chiarissime confidenze oggetto della conversazione riguardassero proprio il rapporto dell'imputato con il L.

3.5. Tale convincimento si fonda su una serie di dati che il ricorrente nemmeno menziona nel ricorso: a) le conversazioni intercorse con il D.V. prima di quella registrata da quest'ultimo, nel corso delle quali l'imputato aveva affermato di aver avuto rapporti sessuali con il tredicenne E., con il quale si toccavano e si masturbavano a vicenda; b) il riferimento all'E. fatto nella conversazione registrata dal D.V., secondo quanto da questi riferito; c) gli indicatori del disturbo post-traumatico da stress rilevati dal CT del PM; d) i messaggi espliciti inviati via sms al minore, oggetto della condotta ipotizzata al capo B della rubrica, non oggetto di impugnazione.

3.6. La tesi difensiva secondo cui nel colloquio registrato l'imputato faceva riferimento ad una storia inventata, scaricata da internet, è stata disattesa dalla Corte di appello che, con motivazione del tutto convincente, ne ha sottolineato la illogicità e contraddittorietà con il comportamento tenuto dall'imputato che l'avrebbe raccontata al D.V. affinché, spacciandosi per un altro minorenne che lo trattava con più dolcezza, inviasse sms al ragazzino per farlo ingelosire.

3.7. Ragionamento assai debolmente contrastato dal ricorrente che si limita a lamentare l'omessa valutazione, da parte della Corte di appello, di un percorso ermeneutico alternativo.
3.8.In questo contesto, nel quale la natura confessoria delle confidenze fatte dall'imputato al D.V. è supportata da dati di fatto nemmeno considerati dall'imputato ovvero da inammissibili letture alternative del medesimo compendio probatorio, soffermarsi solo sulle modalità con cui la persona offesa è stata avvicinata dai Carabinieri attribuisce alla relativa eccezione il carattere di parzialità e dunque di genericità. Sicché non è nemmeno decisivo l'eccepito travisamento della testimonianza resa dal B. il quale, effettivamente, non raccolse direttamente le confidenze dell'imputato.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese dei procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.




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