-  Mazzon Riccardo  -  14/02/2014

ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' COMUNE: I CONDOMINI SONO LITISCONSORTI NECESSARI? - Riccardo MAZZON

Nei giudizi di accertamento della proprietà comune, ovvero se uno od alcuni condomini propongono domanda di accertamento della proprietà esclusiva (in base a titoli o per intervenuta usucapione di beni già comuni), si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile; ne consegue che, qualora nessuna delle parti provveda all'integrazione del contraddittorio, l'eccezione di estinzione sollevata dal convenuto,

"ancorché limitata alla sola domanda riconvenzionale, investe necessariamente l'intero rapporto processuale, e comporta l'estinzione totale del processo" (Cass., sez. II, 8 settembre 2009, n. 19385, GCM, 2009, 9, 1284 - si veda anche, in argomento, amplius, "La responsabilità nel condominio dopo la riforma", Riccardo Mazzon, 2013).

In effetti, in tali casi, il giudicato si forma ed è opponibile nei confronti dei soli soggetti che hanno partecipato al giudizio; d'altra parte, poiché non è applicabile ai rapporti assoluti la disciplina specifica dei rapporti obbligatori, non è estensibile alla specie il criterio dettato in materia di obbligazioni indivisibili dall'art. 1306 c.c., in virtù del richiamo di cui all'art. 1317 c.c.,

"secondo cui gli effetti favorevoli di un sentenza pronunciata nei confronti di uno o di alcuni dei diversi componenti dell'obbligazione solidale o indivisibile si comunicano agli altri" (Cass., sez. II, 17 marzo 2006, n. 6056, GCM, 2006, 3 - la sentenza pronunciata in assenza di alcuni di essi, in quanto loro non opponibile, sarebbe "inutiliter data": Cass., sez. II, 6 ottobre 1997, n. 9715, ALC, 1998, 58).

Per un esempio, si veda il seguente caso, relativo ad accertamento di proprietà di sottotetto, laddove è stato precisato che, qualora a fronte di un"azione esercitata dal condominio, in persona dell"amministratore "pro tempore", nei confronti di alcuni condomini per il ripristino dello "status quo ante" del sottotetto dell"edificio, i convenuti abbiano spiegato domande riconvenzionali volte ad accertare, nel contempo, la non appartenenza del sottotetto alla comproprietà dei condomini tutti e anzi l"appartenenza dello stesso solo ad alcuni di essi (ivi compresi i medesimi convenuti)

"la causa deve svolgersi nei confronti di tutti i condomini, trattandosi di una ipotesi di litisconsorzio necessario" (App. Milano, sez. I, 13 dicembre 2006, www.dejure.it, 2007);

o anche il seguente, con oggetto un locale trasformato ed annesso: in tal caso, s'è affermato che la domanda di un condomino volta ad accertare la proprietà condominiale di un locale, trasformato da altro condomino e da quest'ultimo annesso al proprio appartamento, contenente la richiesta di demolizione delle opere su di esso eseguite, determina un litisconsorzio necessario tra tutti i condomini del predetto locale, essendo unico e inscindibile il rapporto dedotto in giudizio; ciò comporta tra l'altro, aggiunge la pronuncia in esame, che le dichiarazioni rese da uno di essi in sede di interrogatorio formale sono liberamente apprezzabili dal giudice del merito, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non potendo esse assumere il valore di prova legale a sfavore degli altri per l'impossibilità di estendere alla parte non confidente la forza vincolante della confessione,

"mentre d'altro canto è inconcepibile che uno stesso fatto possa esser accertato positivamente per una delle parti e negativamente per un'altra" (Cass., sez. II, 4 dicembre 1999, n. 13555, GCM, 1999, 2442).

In applicazione dei principi evidenziati, la Suprema Corte ha anche precisato come il condomino, convenuto in rivendica, possa stare autonomamente in giudizio, non occorrendo alcuna integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini,

"salvo che il convenuto eccepisca la titolarità esclusiva del bene stesso, dovendosi in tal caso consentire a tutti gli altri condomini di confrontare tale assunto" (Cass., sez. II, 3 dicembre 1997, n. 12255, GCM, 1997, 2320).

Copiosa la casistica giurisprudenziale esistente in materia, che va da situazioni ove è chiesta la risoluzione per inadempimento di una transazione con pluralità di parti, avente ad oggetto i beni comuni dell'edificio condominiale e il diritto d'uso di ciascun condomino, al giudizio avente ad oggetto la domanda di accertamento dell'esistenza di un "condominio autonomo"; dall'azione volta ad ottenere la demolizione, sia pure parziale, di un edificio condominiale, alle "actio confessoria o negatoria servitutis" che, nel caso in cui il fondo dominante o servente, od anche entrambi, appartengano "pro indiviso" a più proprietari, comportano un litisconsorzio necessario fra tutti i comproprietari, quando non si risolva in un mero accertamento, bensì sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune, la quale, non può essere disposta od attuata "pro quota",

"in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale" (Cass., sez. II, 24 aprile 1981, n. 2449, GCM, 1981, 4 – cfr. però anche Trib. Bologna 12 luglio 1995, GIUS, 1995, 3376, secondo cui, nel giudizio promosso nei confronti di un condominio per la costituzione di una servitù coattiva, non sussiste litisconsorzio necessario fra tutti i singoli condomini essendo necessaria la sola presenza dell'amministratore del condominio; - risoluzione per inadempimento di una transazione con pluralità di parti: Cass., sez. II, 16 febbraio 2005, n. 3105, GCM, 2005, 2; - accertamento dell'esistenza di un "condominio autonomo": Cass., sez. II, 18 aprile 2003, n. 6328, GCM, 2003, 4; -azione volta ad ottenere la demolizione: Cass., sez. II, 21 agosto 1985, n. 4456, GCM, 1985, 8-9).

Si annoti, inoltre, la possibilità che si verifichi l'ipotesi del c.d. litisconsorzio necessario di natura meramente processuale, quando, ad esempio, nel giudizio promosso dal condominio di un edificio nei confronti del proprietario di fabbricato finitimo, per l'osservanza delle distanze legali, intervengano gli altri condomini aderendo alla domanda attrice e la sentenza che accolga tale domanda, in quanto pronunciata in contraddittorio ed a favore di tutti i condomini, determini così un litisconsorzio necessario di natura processuale,

"con la conseguenza che, ove l'impugnazione avverso essa non sia notificata ad alcuno dei condomini intervenuti in giudizio, deve disporsi l'integrazione del contraddittorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 331 c.p.c." (Cass., sez. II, 13 luglio 1983, n. 4776, GCM, 1983, fasc. 7);

così come l'ipotesi di litisconsorzio dovuto a mancata nomina dell'amministratore, laddove, in quest'ultimo caso, la domanda giudiziaria riguardante beni comuni deve essere proposta nei confronti di tutti i condomini, con la conseguenza che, ove si accerti in grado di appello il difetto di integrità del contraddittorio, per essere stati convenuti in giudizio soltanto alcuni di essi, il giudice di appello, a norma dell'art. 354 c.p.c., deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e rimettere la causa al giudice di primo grado,

"per l'integrazione del contraddittorio e la trattazione della causa con la partecipazione di tutti i condomini" (Cass., sez. II, 22 aprile 1996, n. 3805, GCM, 1996, 620).

 




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