-  Belotti Andrea  -  28/02/2014

ACCERTAMENTO SINTETICO PER INCREMENTO PATRIMONIALE. PROVA CONTRARIA– Cass.: 3111/2014- Andrea BELOTTI

L"Agenzia delle Entrate ridetermina il reddito dichiarato pari a 25 milioni delle vecchie lire in 88 milioni, sulla base della valutazione di alcuni indici significativi di capacità contributiva.

Nel caso specifico l"Ufficio aveva ritenuto che il possesso della abitazione principale e di altre cinque abitazioni secondarie, di una autovettura nonché del fatto di avere, nell"anno considerato, provveduto a un esborso di 291 milioni per finanziare una società dallo stesso partecipata non potesse poggiare sul reddito dal contribuente dichiarato che, come si è visto, era stato parti a 25.000.000.

E tuttavia anche la Cassazione, d"accordo con i giudici di merito, sostiene che il ricorrente abbia dimostrato in modo convincente come le uscite contestate poggiassero non sul reddito conseguito bensì su disinvestimenti di capitale. Sottolinea inoltre come tali disinvestimenti siano stati dal ricorrente dimostrati congrui con le uscite sia nei tempi che negli importi.

Afferma la Suprema Corte: "Questa Corte ha affermato il principio secondo cui "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l"ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall"art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d"imposta, ma anche l"essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d"imposta, e non già con qualsiasi altro reddito (dichiarato)" (Cass. 6813/2009); a prescindere dalla condivisibilità o meno di questo principio, nel caso di specie la CTR, con adeguatamente motivato accertamento in fatto, non suscettibile (come tale) di riesame in sede di legittimità, ha valutato il materiale probatorio in atti e, in esito, ha ritenuto fornita la prova "con documenti inoppugnabili" che il ricavato dalle operazioni effettuate nel 1997 (cessione di fabbricato e disinvestimento titoli di Stato) era stato utilizzato proprio per l"avvenuto versamento in favore della X snc; tanto in base sia alla contiguità temporale delle dette operazioni, avvenute "nel periodo immediatamente precedente" rispetto al detto finanziamento, sia alla sostanziale corrispondenza dell"importo delle operazioni medesime (complessive lire 284.000.000 per la cessione ed il disinvestimento di titoli, a fronte di lire 291.000.000 del finanziamento) sia, infine, alla mancanza di prova contraria da parte dell"Ufficio (la prova, cioè, che "quei redditi siano stati investiti in maniera diversa dal finanziamento della società")."




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