-  Mazzon Riccardo  -  19/07/2012

ACCESSIONE NEL POSSESSO: IL TITOLO PUO' ESSERE SOLO ASTRATTAMENTE IDONEO? - Riccardo MAZZON

Il titolo che giustifica la "traditio", non solo della proprietà ma anche di altro diritto reale,

"perché possa farsi luogo all'accessione del possesso ai fini dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c., è necessario che il passaggio del possesso trovi la sua giustificazione in un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sull'immobile posseduto. In conseguenza, nel caso di usucapione ventennale di un diritto di godimento sul bene immobile altrui, per far luogo all'accessione del possesso, non è sufficiente che sussista un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile a favore del quale esiste il diritto di godimento invocato, ma è altresì necessario che di tale diritto di godimento (o meglio del possesso ad esso corrispondente) sia fatta menzione in quel titolo" Tribunale Napoli, 19/06/1999 Di Fiore c. Raimo Foro napoletano 1999, 315 (nota QUADRI:edi, amplius, IL POSSESSO - Usucapione, azioni di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto-, Cedam, Padova 2011),

con ciò consentendo l'applicazione dell'istituto dell'accessione, può essere anche radicalmente viziato (e dunque invalido:

"ai fini del cumulo di due distinti possessi ex art. 1146 c.c., è necessaria la prova, da parte di chi intende valersene, nel caso di "successio possessionis", della qualità di erede e, nell'ipotesi di "accessio possessionis", di un titolo idoneo in astratto a trasmettere la proprietà od altro diritto reale, anche se invalido"), Cassazione civile, sez. II, 11/12/1981, n. 6552 Peschiera c. Verdolini Giust. civ. Mass. 1981, fasc. 12

salva la necessità che il titolo medesimo sia valutato anche sotto il profilo della sua attendibilità;

"in tema di possesso di beni immobili, la certezza della data e la trascrizione non sono requisiti indispensabili per l'idoneità del titolo a determinare l'"accessio possessionis", essendo sufficiente, a norma del comma 2 dell'art. 1146 c.c., la forma scritta, richiesta per i contratti traslativi di diritti reali immobiliari, salva, peraltro, la necessità che il titolo stesso sia valutato anche sotto il profilo della sua attendibilità, oltre che dell'idoneità astratta, allorché la sua autenticità sia oggetto di espressa contestazione" Cassazione civile, sez. II, 23/01/1982, n. 456 Di Sero c. Manili Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 1

in giursprudenza, ad esempio, s'è dato il caso del titolo contenuto in documento privo di data certa,

"il convenuto con azione di rivendicazione, per unire al proprio possesso quello del suo autore, ai sensi dell'art. 1146 c.c. ed ai fini dell'usucapione, può avvalersi di un titolo astrattamente idoneo, pure se radicalmente viziato, a giustificare la "traditio" della cosa, e, quindi, anche di un titolo contenuto in documento privo di data certa nei confronti del rivendicante" Cassazione civile, sez. II, 06/05/1980, n. 2974 Giorri c. Gilardi Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 5

ovvero proveniente a "non domino":

"per aversi accessione del possesso, ai sensi dell'art. 1146, comma 2 c.c., è necessario che la "traditio rei" trovi la sua giustificazione in un titolo che sia idoneo in astratto al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale, anche se viziato o proveniente a "non domino"". Pretura Terracina, 31/05/1984 Diamanti e altro c. Soc. cooperativa ediliza Florida e altro Giur. it. 1985, I,2,257






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