-  Mazzon Riccardo  -  18/11/2016

Accettazione delleredità: si può impugnare se è effetto di violenza o di dolo e non se viziata da errore - Riccardo Mazzon

L'accettazione della eredità può essere impugnata quando è l"effetto (1) di violenza o (2) di dolo: in tali frangenti l"azione si prescrive in cinque anni, che decorrono dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo; l'accettazione dell'eredità non può, invece, essere impugnata se è viziata da errore.

L'accettazione della eredità può essere impugnata quando è l"effetto (1) di violenza o (2) di dolo: in tali frangenti l"azione si prescrive in cinque anni, che decorrono dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

L'accettazione dell'eredità non può, invece, essere impugnata se è viziata da errore (cfr., amplius, il capitolo terzo del volume "MANUALE PRATICO PER LA SUCCESSIONE EREDITARIA", Riccardo MAZZON 2015).

La disciplina in oggetto va completata tenendo conto che l'art. 483, comma 2, c.c., attribuisce automatico rilievo ad un testamento scoperto dopo l'accettazione dell'eredità (pur limitando entro il valore dell'asse l'obbligo di soddisfare i legati ivi disposti), senza che esso debba essere a sua volta accettato (Cass., sez. II, 8 gennaio 2013 n. 264, VN, 2013, 1, 226): infatti, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità (con onere di provare il valore dell'eredità che incombe interamente sull'erede), o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta; e se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti (se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso).

 




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