-  Battaglia Roberto  -  27/03/2012

ACCORDI EX L. 3/2012, ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E CONCORDATI: ASSONANZE E DISSONANZE – Roberto BATTAGLIA.

Al pari degli accordi di ristrutturazione, anche la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui all L. 3/2012 non può essere ricondotta nell"alveo delle procedure concorsuali: non vi è, infatti, spossessamento del debitore e non vige il divieto di alterare la graduazione dei crediti, ed è ben possibile prescindere dal rispetto della par condicio creditorum.

A differenza che negli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall., in cui il procedimento di omologazione viene aperto con il deposito dell"accordo già raggiunto con una parte dei creditori, la nuova procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento viene aperta con il deposito di una proposta di accordo, sulla quale i creditori non si sono ancora espressi. Il piano deve assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all"accordo, compreso l"integrale pagamento dei titolari dei crediti privilegiati, ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente (art. 7, comma 1, L. 3/2012).

Nel predisporre proposta e piano il debitore deve necessariamente ricorrere ad un Organismo di composizione della crisi, quale consulente o supporto, al quale al contempo è affidato il compito di presentare l"attestazione del piano e della veridicità dei dati contenuti nella proposta (art. 9, comma 1), con evidente discrasia rispetto alla necessaria distinzione tra soggetto consulente e soggetto attestatore fidefacente (dovendosi richiamare le stesse esigenze che si è soliti indicare in tema di accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. e di concordato preventivo).

E" possibile prevedere una moratoria fino ad un anno (a decorrere – si deve ritenere – dalla data del decreto di omologazione) per il pagamento dei creditori estranei (art. 8, comma 4) ogniqualvolta il piano sia idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine e detto riscadenziamento non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili (cfr. art. 545 c.p.c.). Ulteriore requisito è la circostanza che l"esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell"organismo di composizione della crisi (art. 8, L. cit.). Per il pagamento dei creditori possono essere utilizzati sia beni del debitore, sia redditi futuri. Può essere, inoltre, previsto l"intervento di un terzo che conferisca (anche in garanzia) beni o redditi.

A differenza del concordato, l"accordo ex L. 3/2012 non è cogente per tutti i creditori. Nel piano devono essere previsti i termini e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, e le eventuali garanzie rilasciate per l"adempimento dei debiti, le modalità per l"eventuale liquidazione dei beni. Il significato delle classi, nell"ambito di questa particolare procedura, è soltanto quello di suddividere i creditori a cui si propone lo stesso trattamento; in questo caso, poiché non vige il divieto di alterare la graduazione dei crediti, è ben possibile prevedere una classe con soggetti non omogenei (così come è possibile offrire un pagamento parziale al creditore privilegiato). Il piano può prevedere l"affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori. La L. 3/2012 [art. 8, comma 4, lett. b)] fissa come presupposto necessario per la moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei l"affidamento dell"esecuzione del piano ad un liquidatore nominato dal giudice (su proposta dell"Organismo di composizione della crisi).

Nell"ambito della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento non è rinvenibile il nesso tra piano e accordo, che è invece caratteristica imprescindibile nell"ambito degli accordi di ristrutturazione dovendo – nella procedura ex L. 3/2012 – il piano essere già definito (con relativa attestazione "preventiva" della sua fattibilità da parte degli Organismi di composizione della crisi, che si avvarranno solamente di eventuali anticipazioni o indicazioni informali dei vari creditori interessati, con ovvi problemi di affidabilità del piano stesso, oltre che di attendibilità dell"attestazione citata) al momento del deposito della proposta di accordo, senza sapere quali saranno le successive adesioni da parte dei creditori, né quale sarà la composizione "qualitativa" della percentuale dei creditori aderenti.

La procedura è rimessa all"esclusiva iniziativa del debitore non fallibile, residuando in capo ai creditori soltanto l"avvio dell"azione esecutiva singolare. La proposta di accordo viene depositata presso il Tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza o la sede (art. 9, comma 1), corredata, tra l"altro, dall"attestazione (preventiva) dell"Organismo di composizione della crisi sulla fattibilità del piano, anche con riguardo all"idoneità dello stesso ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all"accordo. Tale attestazione deve concludersi con un giudizio favorevole (pena l"inammissibilità della domanda) e non deve essere sottoposta a condizioni o precisazioni che ne limitino il significato.

La fase di apertura richiama quella del concordato, mentre non è presente negli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall.. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7 e 9 della L. 3/2012, fissa con decreto l"udienza, disponendo la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto contenente l"avvertimento dei provvedimenti inibitori che egli può adottare (art. 5, comma 1), nonché idonea forma di pubblicità degli stessi e la pubblicazione in apposita sezione del registro delle imprese, qualora il proponente svolga attività di impresa (art. 10, comma 2). In assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, all"udienza il giudice dispone, con una misura inibitoria, che per non oltre 120 gg. non possono – sotto pena di nullità – essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori. Tale sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili (art. 10, comma 3). Durante questo periodo, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Con disposizione che si differenzia dall"art. 182 bis, sesto comma, l. fall., è stabilito che le trascrizioni e le iscrizioni pregiudizievoli (anche le iscrizioni di ipoteca volontaria) che siano effettuate in spregio alla misura inibitoria disposta dal giudice sono nulle, rimanendo dunque invalide e inefficaci erga omnes anche in caso di insuccesso del tentativo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il controllo del tribunale pare doversi limitare, in questa fase, alla mera legittimità, intesa come verifica della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di ammissibilità (e del deposito della documentazione di cui all"art. 9 della L. 3/2012); la stessa attuabilità e fattibilità del piano sembra da valutarsi sotto il profilo della logicità del piano medesimo e della coerenza della relazione dell"organismo attestatore. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese per una volta sola, anche nell"ipotesi di successive proposte di accordo (art. 10, comma 5).

I creditori fanno pervenire all"Organismo di composizione della crisi la dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta. Per l"omologazione dell"accordo, è necessario il raggiungimento dello stesso con i creditori che rappresentano almeno il 70% dei crediti (art. 11, comma 2, L. 3/2012), mentre il d.l. 212/2011 prevedeva (art. 6, comma 2) il diverso quorum del 50% nell"ipotesi di sovraindebitamento del soggetto che fosse consumatore. L"accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso (art. 11, comma 3). In modo pleonastico, alla luce della disposizione di cui all"art. 1230 c.c., viene stabilito che l"accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.

L"accordo viene revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 gg. dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (art. 11, comma 5). Qualora l"accordo non venga raggiunto entro il termine stabilito d"ufficio dal giudice, l"Organismo di composizione ha l"onere di comunicare la circostanza al giudice, al fine della dichiarazione della interruzione della procedura. Se viene raggiunto l"accordo, l"Organismo di composizione della crisi trasmette ai creditori il testo dello stesso e una relazione sui consensi e sul raggiungimento della percentuale di cui all"art. 11, comma 2. Nei 10 gg. successivi al ricevimento degli stessi, i creditori possono sollevare contestazioni indirizzandole all"Organismo. Successivamente l"Organismo di composizione trasmette al giudice la relazione, le contestazioni e l"attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Verificato il raggiungimento dell"accordo con la percentuale di legge, verificata l"idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione (introducendosi, dunque, un controllo di merito sull"idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei creditori estranei, senza limitarsi alla verifica di coerenza e congruità dell"attestazione dell"Organismo), il giudice omologa l"accordo (con decreto motivato) e ne dispone la pubblicazione, utilizzando tutte le forme di cui all"art. 19, comma 2.

La finalità dell"omologazione è quella di fornire un "ombrello protettivo". La protezione patrimoniale opera nei confronti di tutti i creditori (anche quelli aderenti) aventi causa o titolo anteriore alla presentazione della proposta. Nell"ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento detta protezione non riguarda le azioni revocatorie fallimentari, non ipotizzabili proprio perché il soggetto che si avvale della "nuova" procedura non è – per definizione – soggetto alle procedure concorsuali. Per quanto concerne gli atti di disposizione posti in essere in esecuzione del piano omologato, in caso di insuccesso del piano stesso, deve ritenersi – pur in assenza di una norma che espressamente richiami il contenuto di cui all"art. 67, comma 3, lett. e) l. fall. – che siano coperti dall""ombrello protettivo" predetto, connesso con l"avvenuta omologazione da parte del Tribunale.

Rimane, peraltro, applicabile l"azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. (ove sussistano i presupposti) nell"ipotesi di compimento di atti disposizione nella misura in cui costituiscano pagamenti non siano stati previsti dal piano omologato, o ne travalichino comunque il contenuto. Dalla data di omologazione, e per un periodo non superiore ad un anno, si prolungano gli effetti dell""ombrello protettivo", cioè l"accordo produce gli effetti di cui all"art. 10, comma 3. Tali effetti vengono meno in caso di risoluzione dell"accordo, oppure di mancato pagamento dei creditori estranei (il cui accertamento è chiesto al giudice con ricorso). A differenza che negli accordi di ristrutturazione, nei confronti dei creditori estranei all"accordo, che devono essere pagati integralmente, l"omologazione ha come effetto un differimento obbligatorio sino ad un massimo di un anno (dalla data di omologazione), purché prevista dal piano.

 




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