-  Conzutti Mirijam  -  06/09/2012

ADDEBITO DI SEPARAZIONE, CENNI DI CASISTICA - Mirijam CONZUTTI

Art 151 c.c. ultimo comma.

Il giudice pronunciando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

Casistica.

Tribunale L'Aquila n.24/09; La domanda di addebito della separazione non può trovare accoglimento qualora non sia suffragata da ulteriori elementi concreti oltre alle affermazioni del coniuge che la proponga. In questo senso, anche il fatto che il coniuge abbia intrattenuto una relazione extraconiugale senza la prova specifica che la stessa sia iniziata in costanza di convivenza risulta irrilevante.

Tribunale Chieti, n.27/09; la violazione del dovere di fedeltà, in sè, non legittima la pronuncia di addebito della separazione in capo al coniuge adultero dovendosi accertare, perchè la violazione di tale edovere, possa costituire il presupposto dell'addebito, "che sia stata la causa oggettiva e determinante dell'intollerabilità della convivenza e della rottura dell'armonia coniugale). Ne consegue che, sebbene l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresnti una violazione particolarmente grave, suscettibile di determinare, normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve escludersi l'addebito ove "si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale" ( Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618).

Cass, 11 giugno 2008, n. 15557 - la relazione extraconiugale di un coniuge rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art 151 c.c. anche quando pur non sostanziandosi in un effettivo adulterio, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, comportanto così un'offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge

 

Abbandono del tetto coniugale.

Cass. 18 giugno 2008 n. 16575, Cass 3 agosto 20007 n. 17056

L'allontanamento dalla residenza che, ove attuato unilateralmente dal coniuge e cioè senza il consenso dell'altro coniuge e confermato dal rifiuto di tornarvi, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è causa di per sè sufficiente di addeito della separazione in quanto porta all'impossibilità della convivenza, ciò a meno che non risulti o che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge nel qual caso l'onere probatorio incombe a chi ha posto in essere l'abbandono, ovvero che il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata e in consegeunza di tale fatto.

 

Altre cause di addebito

 

Il comportametno penalmente rilevante di uno dei coniugi per fatti commessi a danno dell'altro coniuge ovvero dei figli, anche in mancnaza di provvedimenti di condanna definitivi da parte del giudice penale ( Tribunale Cassino 24574/08)

Decadenza dalla potestà genitoriale ( Trib Napoli, 27 settembre 2006 n. 9564)

Reiterazione di comportamenti lesivi dell'immagine della famiglia e dell'interesse della stessa ( Trib Napoli n. 9560/06)

 

La domanda di addebito è autonoma rispetto a quella di separazione ( Cass 25618/07). Se la richiesta di addebito sia formulata dalla parte attrice essa deve essere contenuta nell'atto introduttivo, esorbitando dallal sempclie emendatio libelli.

Se inveve viene formulata dalla parte convenuta, si considera a tutti gli effetti domanda riconvenzionale, e come tale assoggettabile al regime ex 167 c.p.c.

 

NOn è configurabile la richiesta di addebito mediante reconventio reconventionis, non potendosi considerare tale richiesta quale mera deduzione difensiva o semplice sviluppo ogico della contesa instaurata con la odmanda di separazione ( Cass 25618/07)




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