-  Scozzafava Guendalina  -  21/07/2015

ADOZIONE NAZIONALE - Professional - Guendalina SCOZZAFAVA

Come adottare un bambino (adozione nazionale) ?

 

CASO – una coppia di coniugi decide di adottare un bambino nell'ambito dell'adozione nazionale. La sterilità di lui non consente alla coppia di avere figli propri e vorrebbero ricorrere all'adozione di un neonato, ma attenzione sono previsti dei limiti nella differenza d'età tra i coniugi e il bambino da adottare

 

DISCIPLINA - la normativa di riferimento è la legge 184 del 4 maggio 1983 che impone determinati limiti alle coppie che intendono fare domanda di adozione:

  • matrimonio da almeno 3 anni

  • nessuna separazione in corso

  • compimento del 18°anno di età

  • differenza di età con il bambino da adottare inferiore ai 40 anni

  • disponibilità ad avviare un percorso di valutazione psico-sociale

 

COME FARE – è necessario inoltrare al Presidente del Tribunale per i Minorenni territorialmente competente la domanda di disponibilità all'adozione nazionale allegando la seguente documentazione:

  • certificato di sana e robusta costituzione psico fisica rilasciato dal medico di medicina generale o dall'Asl

  • analisi mediche (di norma HIV, Epatiti, TBC, TPHA da effettuare presso strutture pubbliche o convenzionate)

  • dichiarazione in carta libera da parte dei genitori viventi degli adottanti, di assenso all'adozione richiesta dai figli, diversamente certificato di morte.

  • Fotocopia documento d'identità degli istanti

  • foto recente della coppia

  • scheda informativa indicante, per entrambe i coniugi, la situazione lavorativa, la disponibilità ad accogliere minori con differenti condizioni (disabilità, sieropositivi, di diversa etnia, abusati...), la presenza di altri minori (biologici, in affido, adottati) all'interno del nucleo

Recepita l'istanza e valutate le condizioni formali, il Tribunale dispone un'indagine psico sociale da parte dei servizi sociali atta a stabilire l'idoneità della coppia in considerazione del profilo psico-sociale, della storia personale e famigliare, dell'anamnesi sanitaria, del contesto sociale e delle motivazioni che spingono all'adozione.

La valutazione psico sociale richiede più incontri con la coppia o laddove siano presenti nel nucleo famigliare anche altri minori sarà necessario valutare altresì l'effettiva disponibilità al cambiamento be le possibili reazioni di tutti i componenti del nucleo.

Terminata la fase di valutazione i servizi sociali redigono una relazione psico sociale accurata e dettagliata che consenta al Tribunale di riconoscere, o meno, alla coppia l'idoneità all'adozione nazionale

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Legge 184/1983 "Diritto del minore ad una famiglia" - art. 6

  1. L'adozione e' consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

  2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

  3. L'età' degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non piu' di quarantacinque anni l'età' dell'adottando.

  4. Il requisito della stabilita' del rapporto di cui al comma 1 puo' ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuita' e la stabilita' della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

  5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

  6. Non e' preclusa l'adozione quando il limite massimo di eta' degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli (anche) adottivi dei quali almeno uno sia in eta' minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già' dagli stessi adottato.

  7. Ai medesimi coniugi sono consentite più' adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere già' adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più' fratelli, ovvero la disponibilità' dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

  8. Nel caso di adozione dei minori di eta' superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità' finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'eta' di diciotto anni degli adottati.

Indagine psico sociale -aspetti giuridici Il Tribunale per i Minorenni ricevuta la domanda di adozione presentata dagli aspiranti genitori adottivi dispone l'esecuzione, ai sensi dell'art. 57 della legge 184/1983, di un'indagine psico sociale da effettuarsi tramite il servizio sociale professionale competente per residenza dei richiedenti.

Gli aspetti oggetto dell'indagine saranno attinenti a:

  • l'attitudine ad educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute e il contesto famigliare, anche allargato

  • le motivazioni per le quali la coppia intende adottare un minore e la propensione ad accogliere anche minori con eventuali problematicità, nonché una valutazione sul cosiddetto "bambino immaginato" ovvero le fantasie e le proiezioni che la coppia ha fatto sul bambino

  • la personalità del minore e la fattibilità dell'adozione in relazione al minore, ai coniugi e all'intero contesto

Adozione in casi particolari la legge 184/83 all'art. 44 disciplina altresì l'adozione in casi particolari a favore di quei minori che si trovano sul territorio dello stato italiano, ma per i quali non è dichiarabile uno stato di adottabilità. È il caso di

  • persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo quando il minore è orfano di madre e padre.

  • Il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge

  • i minori in condizioni previste dall'art. 3 Lg 104/1992 orfani di madre e padre

  • constata l'impossibilita di affidamento preadottivo




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