- Stato di abbandono
- Adottabilità
- Davanti a un giudizio di totale inadeguatezza genitoriale e ad uno stato di profonda conflittualità tra uno dei genitori del minore e i nonni aspiranti affidatari che, a loro volta, siano giudicati incapaci di comprendere le esigenze del minore e di instaurare un corretto rapporto con esso, deve prendersi atto dello stato di abbandono del minore, non essendo sufficienti mere espressioni di volontà di superare le problematiche in corso, senza concrete prospettive; ciò in quanto l'acquisto o il recupero della genitorialità deve essere realizzabile in tempi compatibili con l'esigenza del minore ad una famiglia stabile
Il Tribunale per i Minorenni di Torino dichiarava lo stato di adottabilità di un minore. I genitori, nonchè i nonni paterni del minore, impugnavano la decisione davanti alla Corte d'appello che, tuttavia, confermava la decisione del Tribunale.
Si era accertato che i genitori erano entrambi totalmente inadeguati; costoro non avevano contestato tale giudizio ma si erano limitati a richiedere l'affido temporaneo ai nonni paterni del minore.
Prima di giungere a dichiarare la stato di adottabilità erano stati esperiti diverse sperimentazioni, con l'adozione di strumenti di sostegno psicologico, purtroppo falliti. Inoltre la consulenza tecnica si era espressa negativamente circa l'affidamento del minore ai nonni che apparivano incapaci di instaurare un rapporto proficuo con il nipote, sia per le intrinseche limitazioni culturali e caratteriali, sia per la conflittualità con i genitori, sia per la loro assoluta mancanza di rispetto nei confronti delle regole indicate dagli operatori.
La battaglia dei parenti del minore non si ferma e si arriva, dunque, davanti alla Corte di Cassazione la quale, in primo luogo, evidenzia che le valutazioni di merito all'idoneità dei familiari circa la cura del minore implicano apprezzamenti di fatto che non sono censurabili in sede di legittimità salvo vizi motivazionali oppure quando la valutazione non rispetti il dettato normativo.
Tale non è il caso affrontato in concreto. La Corte infatti valorizza come nella sentenza impugnata la valutazione negativa formulata nei confronti dei nonni e la conflittualità tra essi e la madre del minore non sia stata risolta. I nonni sono stati giudicati totalmente incapaci di comprendere i bisogni e le esigenze del bambino e, altresì, di relazionarsi con lui e comprendere il proprio ruolo. Infine, la rilevata conflittualità rappresenta uno stato di abbandono nel senso di impossibilità di offrire - da parte degli aspiranti affidatari - un "ambiente sereno necessario per un equilibrato sviluppo fisico e psichico del minore".
Come noto, "la legge n. 184 del 1983 all'art. 1 afferma il diritto del minore a vivere e crescere nella propria famiglia, ma solo fino a quando ciò non comporti un'incidenza grave ed irreversibile sul suo sviluppo psicofisico, e l'art. 8 della stessa legge definisce la situazione di abbandono come mancanza di assistenza materiale e morale. In altri termini, il diritto a vivere nella propria famiglia di origine incontra un limite, nello stesso interesse del minore, se si accerta la ricorrenza di una situazione di abbandono che legittimi la dichiarazione di adottabilità qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori o dei parenti, la vita da loro offerta al minore stesso sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare è l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva".
In questa prospettiva, lo stato di adottabilità costituisce soluzione estrema, ricorribile quando ogni altro rimedio appaia inadeguato.Tuttavia, l'acquisto o il recupero della capacità genitoriale deve essere prevedibilmente realizzabile in tempi compatibili con l'esigenza del minore di uno stabile contesto familiare (Cass., 14 giugno 2012, n. 9769; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1839). Non sono sufficienti le mere espressioni di volontà espresse dai genitori o dagli altri stretti congiunti, quando siano prive di concrete prospettive e, quindi, non idonee al superamento dello stato di abbandono (Cass. 17 luglio 2008 n. 16795).