-  Provenzali Laura  -  17/01/2016

ADS E CONTRATTO ATIPICO DI VITALIZIO ASSISTENZIALE- Trib. To. Sez VII Civ, Decreto 27 /11 /2015 – Laura PROVENZALI

Beneficiario dell"amministrazione di sostegno

Capacità di autodeterminazione

Contratto atipico di vitalizio assistenziale o mantenimento

 

E" possibile per una persona, pur fragile ma lucida, progettare una vecchiaia serena ?

La risposta, affermativa, è contenuta nel decreto con il quale il Tribunale di Torino ha autorizzato il beneficiario dell"amministrazione di sostegno ad attuare il complessivo progetto abitativo con il quale egli intende altresì garantirsi il permanere dell"accudimento per il tramite di soggetti di fiducia.

L"operazione posta all"attenzione del Giudicante si articola nel doppio passaggio della vendita dell"attuale immobile al fine dell"acquisto di un nuovo, più piccolo, alloggio del quale l"interessato manterrebbe il diritto di usufrutto con intestazione della nuda proprietà in capo a persona terza con funzioni di "badante" a fronte dell"impegno, da quest"ultima formalizzato con scrittura privata sottoscritta unitamente al marito, di prestare assistenza continuativa al beneficiario sua vita natural durante.

L"ascolto dell"uomo - e dell"amministratore di sostegno- mette in evidenza la volontà lucida e consapevole dell"anziano di organizzare i propri interessi e, in particolare, il legame con la coppia di coniugi che da tempo si prende cura di lui.

Le valutazioni peritali versate in atti depongono a favore della congruità  dei valori immobiliari sia del bene alienando, per il quale è presente un"offerta, che del bene acquistando .

Diviene pertanto dirimente la configurazione giuridica dell"operazione negoziale prospettata dalle parti che il Giudice riconduce alla fattispecie del contratto atipico di vitalizio assistenziale o mantenimento, che si realizza quando una parte si obbliga a prestare all"altra assistenza morale e materiale a fronte del trasferimento di un bene, generalmente immobile .

Nel caso in esame, ritenuti i contrapposti interessi entrambi meritevoli di tutela, viene positivamente risolta anche la questione della sussistenza dell"alea che, per costante orientamento giurisprudenziale, è ritenuta elemento essenziale e caratterizzante del contratto[1].

Via libera, dunque, al progetto dell"anziano e al monitoraggio discreto dell" "angelo custode" a garanzia che tutto funzioni per il meglio.



[1] (cfr. Cass. 14796/2009 e Cass. 15848/2011 : "nel contratto di vitalizio assistenziale, con riferimento all'età e allo stato di salute l'alea è esclusa - ed il contratto è dichiarato nullo - soltanto se, al momento della conclusione, il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, la quale ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi aveva un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile" )

 




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