Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  29/11/2021

AdS e salute del beneficiario - protezione sostitutiva . Il progetto Cendon, Rossi, Franceschini, di modifica del Codice civile

Un ambito peculiare di intervento dell’amministratore di sostegno è quello del trattamento sanitario che si imponga nell’interesse del beneficiario, allorquando egli, proprio a causa delle condizioni ‘psichiatriche’ che lo affliggono e della conseguente mancanza di consapevolezza, vi si opponga.

La legge n. 219 del 2017 è intervenuta riguardo a questo profilo.

Più precisamente, il IV comma dell’art. 3 di detta legge stabilisce che nel caso in cui l’amministratore di sostegno sia dotato di compiti di assistenza necessaria o di rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.

In pratica, dunque, il giudice tutelare può attribuire all’ads il potere di sostituirsi integralmente al beneficiario (che versi nelle suddette condizioni) nella decisione di sottoporlo ad un trattamento medico.

Per quanto tale previsione sia volta, condivisibilmente, ad assicurare alla persona afflitta da gravi condizioni psichiatriche, l’intervento necessario a tutelarne la salute, essa nondimeno si traduce in un intervento sostitutivo della volontà del beneficiario.

È stato, pertanto, inserito, nell’art. 411 c.c., un ultimo comma volto a bilanciare l’intervento sostitutivo dell’ads, e l’autorizzazione ad esso da parte del giudice, nel senso di:

(i) accertare preventivamente che il dissenso dell’interessato rispetto al trattamento proposto sia conseguenza della propria condizione patologica che ne elimina la consapevolezza critica riguardo proprio a detta condizione e alla necessità conseguente del trattamento;

(ii) a legittimare l’intervento sostitutivo soltanto allorchè risulti - con elevato grado di probabilità - che l’assenza dell’ intervento rischi di pregiudicare gravemente la salute dell’interessato e minacci contestualmente il benessere dei suoi familiari, della parte dell'unione civile o del convivente;

(iii) a garantire, in ogni caso, che il provvedimento del giudice debba rispettare le prerogative fondamentali di cui agli artt. 13 e 32 Cost.

(iv) a garantire, in ogni caso, che il giudice e l’ads tengano in considerazione e rispettino i bisogni, le aspirazioni e i valori del beneficiario;




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