-  Gasparre Annalisa  -  02/03/2016

ADS GARANTE INCOLUMITA DELLINCAPACE? – Cass. pen. 7974/16 – Annalisa GASPARRE

Tra i compiti dell"amministratore di sostegno non rientra quello di garantire l"incolumità dell"incapace.

Un amministratore di sostegno era stato accusato del reato di abbandono di incapace in quanto aveva omesso di accudire una donna per un fine settimana. La beneficiata veniva trovata in condizioni igieniche precarie e senza sostentamento, disidratata e disorientata. Nonostante la sentenza di non luogo a procedere per mancanza di dolo, l"amministratore di sostegno proponeva appello sollecitando una pronuncia che affermasse l"assenza dell"elemento oggettivo del reato, perché non si era verificato alcun pericolo per l"incolumità dell"incapace.

La donna aveva chiesto di non essere ricoverata in una struttura sanitaria ma di continuare a vivere nella propria casa assistita dalla badante e dal figlio.

Per motivi di rito (contro la sentenza di n.l.p. è ammesso solo il ricorso in Cassazione), gli atti venivano trasmessi alla Suprema Corte.

La Corte ha affermato che l"amministratore di sostegno, pur dovendo relazionare periodicamente sull"attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale dell"incapace, ha precipuamente il compito di assistere la persona nella gestione dei propri interessi patrimoniali e (diversamente dal tutore) non anche la cura della persona. È fatta salva l"ipotesi di apposite previsioni in proposito contenute nel decreto di nomina che definisce, caso per caso, poteri e obblighi degli amministratori.

Ne consegue che l"amministratore di sostegno non assume una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell"incolumità individuale del soggetto beneficiato.

 

Pertanto, il fatto addebitato non sussiste.




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