-  Provenzali Laura  -  07/12/2015

AdS : IN CASO DI CONTRASTO ENDOFAMILIARE LA PRESENZA DEL CONIUGE ACCUDENTE ESCLUDE LA NOMINA DEL TERZO ESTERNO AL NUCLEO- C.A. Napoli, 13.11.2015 – L. PROVENZALI

Scelta dell'amministratore di sostegno

Contrasti familiari, nomina di soggetto esterno al nucleo

Preferenza del coniuge dedito alla cura dell'interessato

 

Si segnala il recente decreto con il quale la Corte di Appello di Napoli, discostandosi dall"orientamento prevalente[1], è intervenuta in merito alla scelta dell"amministratore di sostegno laddove nell"ambito familiare sussistano motivi di contrasto.

La Corte partenopea è stata chiamata a valutare il reclamo proposto dalla moglie e dai figli in seconde nozze del beneficiario avverso il decreto con il quale il Giudice Tutelare del Tribunale di Torre Annunziata  disponeva la misura di protezione a favore del loro congiunto con nomina di un terzo esterno all"ambito familiare, avvocato, preferito al coniuge dell"interessato.

Dalla lettura del provvedimento è dato evincere che la vicenda in questione è connotata da acceso conflitto fra i reclamanti e i figli di prime nozze del beneficiario (reclamati), verosimilmente correlato a questioni di interesse e che contrappone le parti sia in merito alla sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'istituto, sia in merito alla designazione dell"amministratore di sostegno.

Sotto il primo profilo, il Collegio conclude per l"infondatezza del motivo di reclamo, posto che le diverse patologie da cui è affetto l"interessato, debitamente comprovate dalla documentazione medica in atti e riscontrate in sede di esame da parte del Giudice Tutelare, determinano uno stato di menomazione fisica e psichica dal quale deriva una evidente, seppur parziale, incapacità dello stesso di poter curare i propri interessi.

In merito alla seconda doglianza, il ragionamento della Corte muove dalla disamina dell"art 408 c.c. e dall"assunto che il criterio prioritario che il giudice deve osservare nella scelta dell'amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi del beneficiario.

Per tale ragione, essendo emerso  che la moglie dell"interessato  ha sempre provveduto personalmente all"accudimento del marito, assicurandogli con ciò il massimo della cura possibile nel caso concreto, il rilievo è bastevole a superare ogni questione determinando l"accoglimento del motivo di reclamo e, per l"effetto, la nomina del coniuge ad amministratore di sostegno dell"anziano.

I contrasti familiari presenti nel caso di specie, ritenuti probabilmente riferibili ad aspettative ereditarie dei figli di prime nozze e a pretese disparità di trattamento, non costituiscono dunque, a parere dei Giudicanti, i "gravi motivi" che giustificano la scelta una persona diversa da quelle indicate dall'art. 408, comma l c.c.



[1]  cfr Tribunale Varese, Decreto 28/06/2012, Giudice Tutelare Dott. G. Buffone : " In caso di accesi conflitti endofamiliari, è preferibile la nomina di un amministratore di sostegno esterno al nucleo familiare onde evitare che la conflittualità tra i membri della famiglia inibisca il corretto funzionamento della macchina rappresentativa"

 




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