-  Provenzali Laura  -  18/12/2015

AdS : LESERCIZIO ARMONIOSO DEL RAPPORTO BIGENITORIALE CON IL FIGLIO NEO MAGGIORENNE MOTIVA LA NOMINA DEI GENITORI A CO-AMMINISTRATORI - Trib. Genova, Decreto 17 /12 /2015 – Laura PROVENZALI

Scelta dell"amministratore di sostegno

Neo maggiorenne, applicazione dei principi della bigenitorialità , best interest

Prosecuzione nella cura del progetto di vita affidata ai genitori nella veste di co ads

 

Protagonista della vicenda in commento una famiglia composta da mamma, papà ed unico figlio, al quale è stato riconosciuto fin da tenera età lo stato di handicap grave e divenuto da poco tempo maggiorenne.

L"infermità del ragazzo, compiutamente comprovata in atti, è tale da incidere sulla capacità dello stesso di poter curare i propri interessi e questa consapevolezza determina i genitori a chiedere la misura di protezione.

In ordine alla scelta dell"amministratore di sostegno, i ricorrenti evidenziano di aver fino ad oggi accolto, cresciuto e sostenuto il figlio insieme, ponendolo al centro della quotidianità familiare; il loro affetto e la loro abnegazione sono la fonte primaria della serenità del giovane il quale, nonostante le indubbie difficoltà poste dal quadro clinico, attinge tale ricchezza emotiva indistintamente tanto dall"uno quanto dall"altro genitore.

Il rapporto bigenitoriale esercitato dai ricorrenti in armonia (e costanza di affectio coniugalis) fino al raggiungimento della maggiore età del figlio e, di fatto, proseguito successivamente al traguardo del dato anagrafico, motiva pertanto la proposta di essere entrambi nominati co-amministratori del ragazzo .

Nel Decreto di accoglimento viene evidenziato che la figura del co-amministratore, ancorché inusuale, non è sconosciuta nell"ambito della giurisprudenza formatasi in relazione all"istituto dell"amministrazione di sostegno [1] alla quale il Giudice Tutelare genovese ha già in passato aderito[2] sia pure subordinatamente all"esistenza di particolari esigenze riconducibili a situazioni quali conflitto di interesse fra beneficiario e amministratore; complessità dell"incarico; necessità di competenze specifiche in capo all"ads.

Nel caso in esame, invece, la candidatura condivisa dei ricorrenti si fonda sull"esigenza di mantenere il paritetico accudimento morale e materiale ampiamente garantito al figlio e dallo stesso goduto durante la minore età, motivazione ritenuta condivisibile e rispondente al best interest dell"interessato.

Il progetto di vita del giovane, riconosciuta e valorizzata l"inclusione attiva dei riferimenti affettivi portanti, è dunque (ri)affidato alla cura dei genitori nella novella veste giuridica di co-amministratori secondo il modello operativo dagli stessi prospettato .



[1] Fra i precedenti : Tribunale Modena, Decreto del Giudice Tutelare del 24/10/05, Tribunale Trieste, Decreto del Giudice Tutelare del 14/01/2008, Tribunale Varese, Decreto del Giudice Tutelare del 26 maggio 2010, Tribunale Modena, Decreto del Giudice Tutelare del 16/06/2014.

In merito alle prospettive future, si segnala la c.detta bozza Cendon, PdL n. 1985, presentata il 23 gennaio 2014 in discussione presso la Camera dei Deputati, la quale all"art 19 propone : "Il comma 3 dell"art. 405 c.c. è riformulato come segue: "Il giudice tutelare può nominare un co-amministratore di sostegno nell" interesse del beneficiario"

[2] Relativamente alla giurisprudenza di merito genovese : Giudice Tutelare di Genova in data 10 ottobre 2006 ; Corte di Appello di Genova , con Decreto reso nel procedimento 834 / 2011 VG ; Giudice Tutelare di Genova, con Decreto reso nel procedimento 1160 / 2012 VG .

 




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