-  Redazione P&D  -  10/12/2014

AGCM CONDANNA IL CNF: DIGNITA NEL FUTURO DELLAVVOCATURA? – Marcello Adriano MAZZOLA

Sommario: 1. Premessa. – 2. Dignità dell"avvocatura. – 3. Il provvedimento AGCM 17.11.14 n. 25154. – 4. Prospettive future.

 

 

1. Premessa.

Il provvedimento sanzionatorio adottato e pubblicato il 17 novembre 2014 dall"Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a firma del Segretario Generale Roberto Chieppa e del Presidente Giovanni Pitruzzella, composto da ricchissime motivazioni (riposte in 44 pagine certosine) è certamente di straordinaria importanza. E non certo perché ha colpito il Consiglio Nazionale Forense per aver inteso un"attività restrittiva della concorrenza (secondo l"Antitrust) e per la roboante "sanzione amministrativa pecuniaria di 912.536,40 € (novecentododicimilacinquecentotrentasei euro e quaranta centesimi)" che pure appare impressionante.

No, quanto perché in ballo c"è il futuro dell"avvocatura. Ma, ad esser più precisi, in ballo c"è il futuro della dignità dell"avvocatura, che il Garante pretende (implicitamente ma altrettanto ben chiaramente) essere in balia del mercato.

Un corpus unico quello tra avvocatura e dignità che sorregge necessariamente l"esercizio di una toga (preferisco chiamarla così e non mera "professione" per non svilirla) e la solennità, sommità e sacralità della difesa dei diritti, riposte nella toga stessa.

Il deciso e vibrante intervento di AGCM d"altronde non sorprende. Si inserisce difatti in un disegno ben preciso, oramai articolatosi in anni ed anni di interventi legislativi (come si leggerà nella doviziosa ricostruzione del Garante, che inconsapevolmente diviene grottesca, talmente lungo, laborioso e scientifico l"iter legislativo teso alla demolizione di ogni cornice di dignità dell"avvocatura), che a mio avviso rivela almeno due intenti ben precisi, oramai quasi interamente raggiunti, dopo questo provvedimento:

a) la mercificazione assoluta di ogni "servizio" reso dall"avvocatura, così da abbatterne notevolmente le parcelle e dunque i costi per i clienti, soprattutto a vantaggio di alcuni "grandi consumatori", i quali trarranno risparmi altrettanto rilevanti;

b) l"indebolimento della "difesa" e dunque della tutela dei diritti, creando attraverso l"alibi della "libera concorrenza", spinta all"eccesso e senza freni inibitori, una base allargata di dubbia e discutibile qualità (che creerà tanti "avvocati low cost" al pari di famelici pirana nel Rio) e all"opposto una nicchia di avvocati di alta qualità (privilegio dei clienti con cospicue risorse). Si vuole imporre un sistema quasi all"americana, inserito in un contesto però opposto a quello americano! Un assurdo.

Un piano dunque destabilizzante, a ben vedere, e tale da allargare sempre di più la forbice delle disparità (tra i consumatori stessi e all"interno dell"avvocatura).

Perché l"avvocatura (e dunque la qualità dell"avvocatura) è fondamentale per garantire un alto livello di tutela. Ed un alto livello di tutela significa un alto livello di democrazia. Ed un alto livello di democrazia è un concetto inviso, spurio, al concetto di libero mercato che pretende di essere governato solo dalla logica mercantile del profitto. Peraltro con l"ipocrisia di voler imporre un libero mercato in un paese in cui gran parte dell"economia opera in un mercato di oligopolio ove non addirittura di monopolio, comunque sorretto da cartelli costanti.

Riassumendo, il Garante inoculando il virus della libera concorrenza senza baluardi (deontologici) nell"avvocatura, l"avvocatura sarà spinta verso l"abisso della sola mercificazione, quale unico lume. La vile mercificazione (ovviamente al ribasso secondo il mantra del liberismo più autentico) sarà la luce che guiderà migliaia di falene impazzite.

D"altronde, il lungo provvedimento sanzionatorio novembrino del Garante, al di là di alcuni passaggi più o meno corretti (che pure ci sono, tanto in diritto che in fatto), enuncia un principio assai chiaro ed aspro, che nella sua ieratica declamazione diviene un dogma: il principio della libera concorrenza del mercato è applicabile agli avvocati in quanto essi sono imprese, e lo sono in barba a qualsiasi principio deontologico, destinato dunque a degradare. In hoc signo vinces. Fine della discussione, secondo il Garante.

Con tale provvedimento, che dovrà essere necessariamente contrastato (ancorchè nella stessa avvocatura, non lo si nasconde, una parte plaudirà ad esso, invocando a squarciagola "libertà" ma senza accorgersi come anche la libertà abbia una sua dignità), il Codice Deontologico Forense diverrà carta straccia oppure potrà essere riscritto in un unico articolo: "L"avvocato è assoggettato solo al mercato. Tutto gli è permesso.".

Vogliamo veramente questo?

 

2. Dignità dell"avvocatura.

La conseguenza dell"entrata netta del Garante sarà di fatto dunque una sola, avendo di fatto infranto la teca di cristallo del Codice Deontologico Forense (a breve in vigore nella sua nuova versione): avvocati che (finalmente poffarbacco!) proporranno servizi ovunque (dal barbiere o dall"ortolano, perché no?), in qualunque modo (con slogan anche sulla carta igienica, perché no?), a qualunque prezzo (da € 1,99, perché no?), multi service (con massaggio incluso e lavaggio auto, perché no?), con tecniche di marketing invasive (suonando i campanelli la domenica mattina, perché no?) etc.

Pubblicità (libera, liberissima secondo l"acuto ed eccelso Garante) che dunque si sovrapporrà all"accaparramento della clientela. Perché occorre ora domandarsi quale sia il confine tra una pubblicità no limit e l"accaparramento della clientela, alla luce dell"acutissimo provvedimento del Garante. Offrire un servizio "forense" a € 1,99 tappezzando ogni spazio fisico può non dirsi accaparramento?

Ma in realtà, a ben leggere il provvedimento del Garante, non importa l"accaparramento in un quadro in cui contano solo i consumatori. I quali devono spendere il meno possibile, per qualunque servizio possibile, ivi inclusa la tutela dei diritti. Grottesco, aberrante, indecente, un tale sillogismo.

E" dignitoso tutto ciò? Può definirsi dignitosa un"avvocatura che s"offre al pubblico al pari dei prodotti di un supermercato? Quale sarà presto l"immagine di un"avvocatura svilita a tal punto (dopo che già in questi ultimi 20 anni si è fatta del male da sola, passando da 45.000 a 225.000 avvocati e governando con timidezza – e molta avidità politica e gretta lungimiranza – i procedimenti disciplinari)?

Sarà bene riflettere allora sul concetto di dignità, che per la Treccani è "La condizione di nobiltà ontologica e morale in cui l"uomo è posto dalla sua natura umana, e insieme il rispetto che per tale condizione gli è dovuto e che egli deve a sé stesso. La d. piena e non graduabile di ogni essere umano (il suum di ciascuno), ossia il valore che ogni uomo possiede per il semplice fatto di essere uomo e di esistere è ciò che qualifica la persona, individuo unico e irripetibile. Il valore dell"esistenza individuale è dunque l"autentico fondamento della d. umana.

(…) Sotto il profilo giuridico-ordinamentale, emerge un riferimento alla d. della persona come titolarità organica di interessi intrinsecamente legati alla natura umana, ossia come riconoscimento di un diritto costitutivo e inviolabile corrispondente alla qualità di uomo in quanto tale, dal concepimento alla morte naturale. Nella Dichiarazione universale dei diritti dell"uomo del 1948 si legge che «l"unico e sufficiente titolo necessario per il riconoscimento della d. di un individuo è la sua partecipazione alla comune umanità». Il principio di uguaglianza e non discriminazione, fondato sul riconoscimento della pari d. ontologica di ciascun uomo, costituisce, infatti, il cardine della moderna civiltà giuridica e dello stato di diritto. Ogni persona, pertanto, è tutelata dal diritto in maniera diretta e immediata in virtù del valore autonomo e intrinseco della sua dignità. Per questo una società giusta può essere realizzata solo nel rispetto e nella promozione della d. di ogni persona, fine e valore in sé.".

La dignità dell"avvocatura può essere dunque definita come una condizione di rispetto, autorevolezza, rigore, competenze, autonomia, indipendenza che ha conquistato (e per vero ha pure smarrito in questi ultimi decenni) e che è ad essa attribuita all"esterno. Un patrimonio etico, alla cui salvaguardia deve certamente provvedere ogni giorno l"avvocatura stessa con il proprio operato, ma il cui monitoraggio costante avviene attraverso lo strumento del Codice Deontologico, adoperato con serietà e terzietà dai Collegi di Disciplina (almeno lo si auspica).

E proprio su tale versante il Garante sferra il colpo più grave, di fatto rendendo tamquam non esset il Codice Deontologico Forense, supino dinanzi al principio della libera concorrenza del mercato. Mercato che deve soddisfare i consumatori, non importa il modo.

Principio tante volte ignorato dal Garante, putacaso però nei settori nevralgici in cui si muove l"economia e in cui operano le vere imprese (banche, posta, assicurazioni, energia, trasporti). In tali settori il Garante balbetta, timidamente riflette, al fine provvede con buffetti sulla guancia. Non ultimo ci pensa il Tar Lazio, a evidenziare vizi e contro vizi.

Ma come è noto, in Italia è meglio guardare il dito, fingendo di non accorgersi della Luna sovrastante. Che però condiziona e provoca le maree.

3. Il provvedimento AGCM 17.11.14 n. 25154.

La ricercata ricchezza del provvedimento (forse nel timore, seppur ridotto ai minimi termini, che si sgretoli dinanzi al Tar Roma o forse nel timore della particolarità del soggetto sanzionato) merita ampi richiami, nei passaggi più significativi.

Il 16 luglio 2013, l"Autorità ha avviato il procedimento istruttorio, volto ad accertare se le condotte del CNF, e nella specie la pubblicazione della circolare 22-C/2006, unitamente e quale premessa alle abrogate tariffe professionali, nonché l"adozione del parere n. 48/2012, costituissero restrizioni della libera concorrenza in violazione dell"art. 101 TFUE.

Il Garante così riassume il lento processo di etico-svestizione dell"avvocatura da parte del (dis)interessato legislatore, la cui iperproduzione normativa spiega già tutte le benevoli intenzioni di annichilire l"avvocatura, contestualmente soddisfacendo il desiderio (dei grandi consumatori) di pagare poco i suoi servigi:

 

Con legge 4 agosto 2006, n. 24835 di conversione del D.L. 4 luglio 2006, n. 22336, sono state introdotte misure di liberalizzazione nel settore delle professioni.

L"art. 1 del decreto-legge convertito, nel definirne le finalità, fa riferimento "all"improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali", in ossequio agli articoli 3, 11, 41 e 117 Cost. "con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza". Viene, quindi, manifestata l"esigenza di adottare misure necessarie a "garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea", nonché di "assicurare l"osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell"Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore".

L"art. 2, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali ,"in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un"effettiva facoltà di scelta nell"esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato", ha prescritto l"abrogazione, a far data dall"entrata in vigore del decreto, di una serie di disposizioni legislative e regolamentari.

In particolare, l"art. 2, comma 1, lettera a) ha abrogato le disposizioni che prevedevano "l"obbligatorietà di tariffe fisse minime" nonché "il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti".

La successiva lettera b) ha abrogato "il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni". Inoltre, l"art. 2, comma 3, a garanzia dell"effettività della liberalizzazione introdotta, ha stabilito che "le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate […] entro il 1° gennaio 2007", precisando che "in caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle".

17. Il processo di liberalizzazione è proseguito con l"entrata in vigore del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, della L. n. 183 dell"11 novembre 2011 (legge di stabilità 2012), del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 (decreto liberalizzazioni o Cresci-Italia) e del DPR n. 137 del 7 agosto 2012, recante la riforma degli ordinamenti professionali a norma dell"art. 3, comma 5, D.L. n. 138/2011.

18. Il decreto-legge n. 138/2011, all"art. 3, comma 8, rubricato "Abrogazione delle indebite restrizioni all"accesso e all"esercizio delle professioni e delle attività economiche", ha abrogato "le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall"ordinamento vigente".

Il medesimo articolo, al comma 9, lettera h), ha specificato che tra le abolite restrizioni rientra anche "l"imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l"applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale".

L"art. 3, comma 5, del citato D.L. 138/2011 prevede una serie di principi a cui avrebbe dovuto ispirarsi la riforma degli ordinamenti professionali, poi attuata per mezzo del D.P.R. 137/2012, stabilendo, tra gli altri, alla lettera g), che "la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l"attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie".

19. Con riferimento alle professioni regolamentate, l"art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012 (conv. L. n. 27/2012), ha ribadito l"abrogazione delle "tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico", abrogando inoltre, al comma 5, le "disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe".

Sulla base della disciplina vigente, contenuta nel comma 4 del citato art. 9, "il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall"ordinamento, al momento del conferimento dell"incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell"incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell"incarico […]. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all"importanza dell"opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi […]".

20. L"art. 10 della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012), novellando l"art. 3 del D.L. 138/2011, ha disposto che i principi ivi contenuti avrebbero dovuto orientare il governo nell"opera di delegificazione degli ordinamenti professionali, fissando quale termine ultimo per il completamento della delegificazione il 13 agosto 2012. Dall"entrata in vigore del regolamento governativo di delegificazione e in ogni caso, anche in assenza di tale regolamento, dal 13 agosto 2012 sarebbe intervenuta l"abrogazione delle "norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i suddetti principi" (v. art. 3, comma 5-bis D.L. 138/2011).

21. Il DPR 137 del 7 agosto 2012, attuativo della delegificazione disposta dalla L. 183/2011, all"art. 4 prescrive: "È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l"attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. (comma 1). La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev"essere funzionale all"oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l"obbligo del segreto professionale e non dev"essere equivoca, ingannevole o denigratoria (comma 2). La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145. (comma 3)".

22. Il 2 febbraio 2013 è entrata in vigore la Legge n. 247 del 31 dicembre 2012, la quale all"art. 13, comma 3, stabilisce che "La pattuizione dei compensi è libera". I commi 2 e 5 dispongono rispettivamente che "Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all"atto del conferimento dell"incarico professionale" e che "Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell"incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell"incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l"incarico professionale la misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale". Il comma 6, inoltre, prevede che "i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell"articolo 1, comma 3, si applicano quando all"atto dell"incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell"interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge".

In materia di informazioni sull"esercizio della professione, all"art. 10 la legge n. 247/2012 dispone che: "È consentita all"avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull"organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti (comma 1). La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive (comma 2). In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell"obbligazione professionale (comma 3). L"inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare (comma 4)".

Come noto a tutti, un lento ed inesorabile profluvio legislativo, scientifico nell"obiettivo finale.

Scrive poi il Garante che il CNF ha operato per restringere la concorrenza con due atti dal contenuto inequivocabile (un parere ed una circolare), tali da condizionare le condotte degli avvocati, atteso il ruolo e le funzioni del Cnf:

 

Le due decisioni, di cui si darà conto nelle sezioni successive, risultano pertanto accumunate dall"obiettivo di limitare la concorrenza sui compensi da parte dei professionisti, direttamente attraverso la circolare n. 22-c/2006, indirettamente mediante il parere n. 48/2012.

26. Il contesto normativo nel quale si iscrivono entrambe le decisioni del CNF è quello di progressiva liberalizzazione dei servizi professionali, descritto nella sezione precedente. Esse, pertanto, rappresentano la risposta del CNF all"intensificarsi della concorrenza sul prezzo e sulle condizioni economiche delle prestazioni professionali tra gli avvocati, a seguito del venir meno dell"obbligatorietà della tariffa professionale (minima) e poi dell"abrogazione della tariffa professionale tout court." e che "27. Il 4 settembre 2006 il CNF ha adottato la circolare 22-C/2006, con la quale ha fornito agli avvocati un"interpretazione della liberalizzazione dei servizi professionali operata dall"articolo 2 del decreto-legge n. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani). In premessa, il CNF affronta il tema del rapporto tra "Norme legislative e norme deontologiche", evidenziando che "[…] le norme deontologiche, per loro natura, possono essere più restrittive delle norme ordinarie, in quanto riflettono valori etici il cui ambito di applicazione può essere più ampio di quello della norma ordinaria.

Tale distinzione […] vale anche per gli effetti civilistici degli accordi conclusi con il cliente e per gli effetti deontologici di tali accordi, che potrebbero essere divergenti".

Il CNF, rilevando come da un punto di vista civilistico i compensi professionali possono essere svincolati dalle tariffe fisse o minime, afferma che "Il fatto che le tariffe minime non siano più obbligatorie non esclude che – sempre civilisticamente parlando – le parti contraenti possano concludere un accordo con riferimento alle tariffe come previste dal D.M. Tuttavia, nel caso in cui l"avvocato concluda patti che prevedano un compenso inferiore al minimo tariffario, pur essendo il patto legittimo civilisticamente, esso può risultare in contrasto con gli artt. 5 e 43 c. II del codice deontologico, in quanto il compenso irrisorio, non adeguato, al di sotto della soglia ritenuta minima, lede la dignità dell"avvocato e si discosta dall"art. 36 Cost.".

Emerge dunque chiaramente, al di là del contenuto e posizionamento degli strumenti adoperati nel concreto dal Cnf, come lo stesso Cnf si sia impegnato per affermare il principio poc"anzi riportato: il compenso forense irrisorio (proposto al pubblico) ove non adeguato perché al di sotto della soglia ritenuta minima, è tale da ledere la dignità dell"avvocato in quanto si discosta dal principio espresso dall"art. 36 Cost.

Il Garante invece, come si leggerà nel prosieguo, di fatto sostiene che non esistendo più un compenso minimo, ogni compenso è implicitamente adeguato, poiché pattuito liberamente. La pattuizione crea l"adeguatezza, perché frutto della libertà che deve regolare il mercato.

Dunque se il consumatore intende risuolare la scarpa è giusto che vada da più calzolai e che possa scegliere anche quello meno caro. Noi saremmo i calzolai del nuovo millennio, secondo il Garante.

Scrive infatti il Garante che

 

41. L"11 luglio 2012 il CNF ha adottato il parere n. 48 in risposta ad una richiesta proveniente dal Consiglio dell"ordine di Verbania, il quale, con nota dell"8 giugno 2012, aveva richiesto un parere circa la compatibilità con l"articolo 19 del Codice deontologico dell"offerta da parte di un avvocato di prestazioni professionali scontate attraverso siti web66.

42. Nel parere n. 48/2012, allegato alla segnalazione della Nethuns S.r.l., il CNF ha preliminarmente rilevato che siti web come AmicaCard consentono al professionista, dietro pagamento di un corrispettivo, di "pubblicizz[are] l"attività del suo studio evidenziando la misura percentuale dello sconto riservato ai titolari della carta" ed effettuando, in tal modo, "un"offerta generalizzata al pubblico, il cui elemento distintivo è rappresentato dalla vantaggiosità dello sconto prospettato dal professionista offerente, mentre rimangono del tutto aspecifici ed indeterminati la natura e l"oggetto dell"attività al medesimo richiesta". Secondariamente, nel parere, il CNF rileva come "il sito costituisce […] un canale di informazione – concentrato sul prevalente aspetto della mera convenienza economica del servizio offerto […]", che fornisce al professionista "la possibilità di accedere in incertam personam ad un vasto ambito di potenziali clienti semplicemente attratti dallo sconto", comportando "lo svilimento della prestazione professionale da contratto d"opera intellettuale a questione di puro prezzo".

43. Secondo il CNF, infatti, "La natura dei siti web in questione, nei quali l"offerta di prestazioni professionali può apparire promiscuamente insieme a proposte di altro genere, tutte tra loro omogeneizzate dal dato della sola convenienza economica, comporta in re ipsa lo svilimento della prestazione professionale da contratto d"opera intellettuale a questione di puro prezzo.

Ne risulta conseguentemente vulnerato il carattere intuitivo del rapporto tra l"avvocato ed il cliente, che dovrebbe fondarsi sulle credenziali di qualità della prestazione professionale prima ancora che su considerazioni di mera convenienza economica.

La diffusione, talvolta anche invasiva, delle forme di comunicazioni per mezzo di Internet, seppure rappresenta una fenomenologia della quale deve prendersi atto in termini evolutivi, non può, peraltro, obliare ai valori fondanti della professione forense e dell"etica comportamentale dell"avvocato.".

44. Aggiunge inoltre il CNF, che la funzione di siti web quali AmicaCard "[…] va ben oltre la pura pubblicità, proponendosi […] di generare un vero e proprio contratto tra l"offerente ed il consumatore destinatario della proposta; in tale contesto il messaggio non si esaurisce nel fine promozionale, ma protende concretamente all"acquisizione del cliente. I canoni comportamentali precisati nell"art. 19 del Codice deontologico forense non lasciano spazio a valutazioni diversamente orientate.".

45. Infine, il CNF conclude il parere sostenendo che "il gestore del sito web si pone, a titolo oneroso, come soggetto interposto tra l"avvocato e il cliente […] per consentirgli l"assunzione di incarichi; sotto tale profilo la vicenda integra la violazione del canone I dell"art. 19 del codice deontologico forense. Inoltre, le modalità di diffusione del messaggio rendono palese la concorrente violazione del canone III dello stesso articolo 19, il quale - integrato in ragione della novità della questione, ai sensi dell"art. 60 del codice deontologico forense - va interpretato estendendosi al divieto di raggiungere in via aspecificamente generalizzata il consumatore (cliente solo potenziale) tramite i suoi strumenti di accesso alla rete internet".".

Interessante leggere la difesa del Cnf al riguardo, come riportata dal Garante, anche con riferimento alla equiparazione assiologica tra avvocato ed impresa:

V. LE ARGOMENTAZIONI DEL CNF

51. In via preliminare, il CNF osserva che le norme antitrust non sarebbero applicabili al caso di specie né ratione personae ratione materiae.

In particolare, sotto il profilo soggettivo, gli avvocati non potrebbero essere qualificati come imprese, visto che la legge forense espressamente vieta all"avvocato di svolgere attività di impresa. Di conseguenza, il CNF non sarebbe, a sua volta, qualificabile come un"associazione di imprese.

Sotto il profilo oggettivo, il CNF ritiene che il parere del Consiglio di Stato n. 5679 del 27 dicembre 2010 circoscriva il sindacato dell"Autorità nei confronti del CNF, escludendo che possano rientrare nel campo materiale di applicazione delle norme antitrust gli atti del CNF. Inoltre, a seguito della recente riforma dell"ordinamento forense, il CNF afferma che le disposizioni deontologiche forensi avrebbero acquisito il rango di fonti primarie dell"ordinamento e dunque non sarebbero censurabili dall"Autorità sotto il profilo antitrust. (…)

Con riferimento, poi, ai richiami alle clausole generali di "decoro" e "dignità" contenute nella circolare, il CNF osserva che il secondo comma dell"art. 2233 c.c. "non inciso neppure dai più recenti interventi normativi, resta, dunque, un punto di riferimento nella parte in cui prevede che la misura dell"onorario, seppur rimesso alla libera contrattazione delle parti, debba essere comunque adeguata all"importanza dell"opera e al decoro della professione. È innegabile che, nell"ordinamento italiano, il decoro professionale, essendo previsto da norma imperativa (quale è l"art. 2233, comma 2, cui vanno aggiunti gli artt. 12, comma I, 38, comma I e 57 del R. D. L. n. 1578/33), debba essere considerato principio generale e cogente. Il disposto prospetta un limite di carattere non mercantile ai criteri di determinazione del compenso - il «decoro professionale», che assume, in verità, un significato più ampio, da interpretare come strumento di tutela della persona stessa del lavoratore intellettuale. Una consistente opzione interpretativa, riferendosi all'art. 2233 c.c., prefigura - in parallelo con quella offerta dall"art. 36 Cost. - la garanzia di un compenso che consenta al professionista intellettuale la conduzione di un"esistenza libera e dignitosa. Non è mancata, infatti, dottrina che ha ravvisato l"analogia tra la norma in esame e l"art. 36 comma I Cost., ed è stato anche affermato che il decoro della professione costituirebbe l"equivalente nell"ambito delle attività professionali, dell"esistenza libera e dignitosa di cui alla norma costituzionale e che, quindi, l"art. 36 Cost. è applicabile anche al lavoro autonomo" (…)

58. Il CNF precisa inoltre che la circolare non intendeva reintrodurre surrettiziamente i minimi tariffari abrogati dalla riforma Bersani, ma semplicemente affermare che gli organi preposti al controllo della deontologia professionale, segnatamente del decoro professionale, possono intervenire per censurare, non già qualsiasi scostamento dalle tariffe, bensì le richieste di compensi incompatibili, in quanto sproporzionati, con il valore della prestazione. Questo principio, ad avviso della Parte, varrebbe ancora oggi, nonostante l"intervenuta abolizione delle tariffe professionali disposta dal D.L. 1/2012 (…)

60. Infine, il CNF ricorda che le tariffe minime sarebbero state ritenute idonee a salvaguardare la qualità delle prestazioni anche dalla Corte di Giustizia nella sentenza Cipolla e Macrino, nonché, più in generale, necessarie e proporzionate per perseguire obiettivi di interesse generale (…)

61. (…) Secondo il CNF, infatti, il parere n. 48/2012 "non p[uò] e non de[ve] essere interpretato nel senso di precludere il ricorso a strumenti telematici e/o siti web per esercitare il diritto di fornire pubblicità informativa al pubblico: sotto questo profilo, la conclusione del predetto parere, nella parte in cui si riferisce al […] "divieto di raggiungere in via aspecifica e generalizzata il consumatore (cliente solo potenziale) tramite i suoi strumenti di accesso alla rete Internet", rischiando di ingenerare nel lettore la percezione della preclusione indicata, va più opportunamente precisata nel senso comunque ricavabile dalla lettura sistematica e complessiva dell"intero parere: ciò che è precluso all"avvocato non è certo l"utilizzo di strumenti informatici e telematici per esercitare il diritto alla pubblicità informativa, […], bensì il ricorso a intermediari remunerati per il procacciamento di clientela, anche se tale intermediazione avviene tramite piattaforme telematiche" (…)

69. Di più, secondo il CNF, il parere in questione sarebbe giustificato dall"esigenza di proteggere i consumatori, nonché la reputazione e credibilità dell"intera categoria professionale, salvaguardando così la corretta amministrazione della giustizia e in ultima analisi il diritto di difesa delle parti. In tal senso deporrebbe, ad avviso del CNF, anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di pubblicità sanitaria

Quanto al rango delle norme deontologiche, che il Cnf rivendica avere lo stesso di norme primarie, il Garante scrive all"opposto come ciò non sia possibile:

 

80. Quanto poi alla asserita natura di norme primarie delle norme deontologiche, in particolare a seguito della recente riforma dell"ordinamento forense, tale qualificazione, suggerita dal CNF, deve essere rigettata in quanto incompatibile con fondamentali principi costituzionali, nonché con il diritto europeo.

81. Infatti, si ricorda che la Costituzione della Repubblica Italiana, all"art. 76, autorizza il Parlamento a delegare esclusivamente al Governo l"esercizio della funzione legislativa di cui all"art. 70 Cost.. Una delega in bianco al CNF ad emanare norme di carattere primario costituirebbe una macroscopica violazione delle norme costituzionali, da rigettarsi alla luce di una lettura costituzionalmente orientata della legge di riforma forense119, la quale peraltro semplicemente prevede il potere del CNF di adottare il codice deontologico e l"obbligo per l"avvocato di rispettarlo, senza attribuire alcuna delega di potere normativo primario al CNF o assegnare al codice deontologico il rango di fonte primaria dell"ordinamento120.

82. Inoltre, una tale delega in bianco con riferimento al comportamento economico dei soggetti vigilati potrebbe porsi in contrasto con i principi dell"ordinamento comunitario in materia di responsabilità degli Stati membri per violazione delle norme di concorrenza, segnatamente dell"art. 101 TFEU letto unitamente all"art. 4(3) TUE.

Quanto ancora all"equiparazione tra avvocato e impresa, AGCM così invece scrive:

 

88. Conformemente alla consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale, nell"ambito del diritto della concorrenza la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un"attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle relative modalità di finanziamento. La giurisprudenza adotta infatti un"interpretazione funzionale della nozione di impresa, in base alla quale è impresa qualsiasi soggetto che eserciti un"attività economica, ossia un"attività consistente nell"offrire beni e servizi sul mercato.

89. Gli avvocati offrono, dietro corrispettivo, servizi di assistenza legale consistenti nella predisposizione di pareri, contratti o altri atti, nonché nella rappresentanza e nella difesa in giudizio. Inoltre, essi assumono i rischi finanziari relativi all"esercizio di tali attività poiché, in caso di squilibrio tra le spese e le entrate, l"avvocato deve sopportare direttamente l"onere dei disavanzi. Di conseguenza, gli avvocati iscritti all"albo in Italia svolgono un"attività economica e, pertanto, costituiscono imprese ai sensi degli artt. 101 TFUE, senza che la natura complessa e tecnica dei servizi da loro forniti e la circostanza che l"esercizio della loro professione sia regolamentato possano modificare questa conclusione.

Per legittimare il proprio intervento AGCM equipara - assai discutibilmente - il CNF ad una associazione di imprese:

 

90. Occorre quindi esaminare in quale misura un"organizzazione professionale quale il CNF possa essere considerata un"associazione di imprese ai sensi dell"art. 101 TFUE. Tale conclusione appare pacifica. Infatti, per un verso, i componenti del CNF, secondo quanto disposto agli artt. 34 e ss. L. 247/2012, sono eletti dagli avvocati sulla base di circoscrizioni corrispondenti ai distretti delle corti d"appello129. Per altro verso, tra le funzioni del CNF rientrano compiti quali la rappresentanza esclusiva dell"avvocatura a livello istituzionale, l"attività di coordinamento e indirizzo dei consigli circondariali, la redazione e l"aggiornamento del codice deontologico, nonché l"attività disciplinare130.

91. Lo statuto di diritto pubblico del CNF o le funzioni pubblicistiche attribuite dalla legge al CNF non ostano alla sua qualificazione come associazione di imprese. Come più volte ricordato dalla Corte di Giustizia infatti, l"art. 101 TFUE si applica agli accordi tra imprese e a decisioni di associazioni di imprese, senza che rilevi l"ambito giuridico entro il quale ha luogo la conclusione di detti accordi e la definizione giuridica di tale ambito data dai vari ordinamenti giuridici nazionali.

92. Nel caso di specie, inoltre, non trova applicazione quella giurisprudenza che esclude la natura di associazioni di imprese degli ordini degli avvocati quando questi adottino regolamenti nell"esercizio di una funzione sociale fondata sul principio di solidarietà o esercitino prerogative tipiche dei pubblici poteri132. Sia la circolare 22-C/2006 che il parere n. 48/2012, oggetto del presente procedimento, infatti, riguardano espressamente i comportamenti economici degli avvocati e la disciplina di questi ultimi da parte del CNF. Nell"adottare e diffondere la circolare e il parere, secondo le modalità sopra indicate, il CNF non assolveva dunque ad alcuna missione di carattere sociale e non esercitava certo prerogative tipiche dei pubblici poteri, ma, al contrario, agiva come l"organo di regolamentazione di una professione il cui esercizio costituisce un"attività economica133, con l"obiettivo di "regolare e orientare l"attività degli iscritti nell"offerta delle proprie prestazioni professionali incidendo sugli aspetti economici della medesima".

93. Ne consegue che il CNF, nel pubblicare la circolare quale premessa alle tariffe ministeriali prima e poi anche ai parametri, nonché nell"adottare il parere in questione, agiva in quanto ente rappresentativo di imprese che offrono sul mercato in modo indipendente e stabile i propri servizi professionali, pertanto, costituisce un"associazione di imprese ai sensi dell"articolo 101(1) TFUE.

Certamente non può essere negato il ruolo apicale del Cnf e dunque la sua idoneità a condizionare le scelte dei singoli avvocati, secondo un"azione conforme al"interpretazione ed applicazione del CDF.

In conclusione secondo AGCM il Cnf si è macchiato apertamente di responsabilità anticoncorrenziale, facendo rientrare le tariffe minime attraverso il richiamo della dignità dei compensi:

105. Il Collegio ritiene invece che, alla luce del contesto fattuale e normativo nel quale si iscrivono, le decisioni poste in essere dal CNF manifestino un comune obiettivo anticoncorrenziale, consistente nel limitare l"autonomia dei professionisti rispetto alla determinazione del proprio comportamento economico sul mercato, segnatamente con riferimento alle condizioni economiche dell"offerta dei servizi professionali.

106. Infatti, la circolare 22-C/2006 incide direttamente sulla libertà dei professionisti di determinare il proprio comportamento economico in ordine al valore della prestazione professionale, stigmatizzando quale illecito disciplinare, la richiesta di compensi inferiori ai minimi tariffari non più vincolanti e poi definitivamente abrogati; mentre il parere n. 48/2012, vincola indirettamente tale libertà, limitando l"utilizzo di un canale promozionale e informativo attraverso il quale si veicola anche la convenienza economica della prestazione professionale.

107. Entrambe le decisioni si manifestano, anche temporalmente, come la risposta del CNF all"intensificarsi della concorrenza, soprattutto di prezzo, tra i professionisti a seguito della liberalizzazione dei compensi e della pubblicità professionale disposta con le riforme del 2006 e del 2012. Pertanto,in parziale difformità dalla valutazioni effettuate dagli Uffici nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, le decisioni di cui alla circolare n. 22-C/2006 e al parere n. 48/2012 costituiscono un"intesa unica e continuata dell"art. 101 TFUE.

C) La restrittività dell"intesa

108. Il comportamento del CNF nel presente caso ha per oggetto la restrizione del gioco della concorrenza nel mercato dei servizi professionali resi dagli avvocati in Italia. Infatti, le decisioni assunte dal CNF con la circolare 22-C/2006 e con il parere n. 48/2012 mirano a limitare direttamente e indirettamente la concorrenza tra i professionisti basata sulle condizioni economiche dell"offerta dei servizi professionali, con evidente svantaggio per i consumatori finali.

Come dettagliato in seguito, entrambe le decisioni adottate dal CNF hanno un oggetto anticoncorrenziale e, nel caso del parere n. 48/2012, anche concreti effetti anticoncorrenziali.

C.1) La circolare 22-C/2006 e le indicazioni del CNF in materia di compensi ivi contenute

109. La circolare 22-C/2006, pubblicata unitamente e quale premessa alle (abrogate) tariffe ministeriali e poi ai parametri, affermando che, nonostante gli interventi di liberalizzazione intervenuti a partire dal 2006, rimangono deontologicamente rilevanti, dunque sanzionabili disciplinarmente, le condotte autonome di prezzo dei professionisti che richiedono compensi al di sotto delle soglia tariffaria minima, costituisce una restrizione della concorrenza per oggetto. Infatti, essa mira precipuamente a limitare comportamenti di prezzo indipendenti sul mercato da parte dei professionisti, impedendo loro di utilizzare una delle principali leve concorrenziali a disposizione degli avvocati.

Si sostiene dunque da parte di AGCM la libertà assoluta delle tariffe e la inidoneità delle stesse a preservare la qualità delle prestazioni rese:

115. Parimenti, la pubblicazione della circolare non può trovare giustificazione nella recente legge di riforma dell"ordinamento forense, la quale, nonostante la sua natura centrifuga rispetto alle recenti riforme di liberalizzazione dei servizi professionali, non ha messo in discussione il principio della libera determinazione del compenso, riconfermato all"art. 13, comma 3, L. n. 247/2012. Invero, gli stessi parametri di cui all"art. 13, comma 6, recentemente approvati con il D.M. 55/2014151, non possono in nessun caso costituire dei vincoli per il professionista, il quale rimane libero di decidere in maniera completamente autonoma il proprio compenso, e la cui condotta di prezzo non può essere sindacata deontologicamente e disciplinarmente dall"ordine di appartenenza in funzione della rispondenza del compenso richiesto a detti parametri.

116. Né sembra possibile giustificare la condotta in questione alla luce del perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali la necessità di garantire la qualità delle prestazioni professionali. Come affermato ripetutamente dall"Autorità, dalla Commissione europea e recentemente anche dalla Corte di Cassazione, le tariffe, infatti, non costituiscono strumenti idonei e proporzionati a garantire la qualità delle prestazioni professionali.

Ora, se da un lato è pur vero che pagare una parcella elevata non equivalga ad aver ricevuto una prestazione certamente di elevata qualità, è invero all"opposto assai probabile che pagare una parcella bassissima ciò significhi aver ricevuto una prestazione di dubbia qualità. Questa è una regola implicita che regola il mercato. Ma forse il Garante nel suo procedere astratto non lo sa.

Ma il problema di fondo in realtà non è neppure questo, quanto lasciare intendere che il servigio reso dall"avvocatura possa costare (e dunque valere) pressoché nulla. Ciò significa svilire la dignità di una "professione" intellettuale delicata ed assai rilevante per la tutela dei diritti.

Ci si deve allora domandare quanto possa valere l"immagine ed il rispetto di un magistrato ove si sapesse che questi può ben essere pagato anche con un tozzo di pane raffermo.

La condotta del Cnf viene censurata poiché di fatto avrebbe dunque reintrodotto i minimi tariffari:

119. In definitiva, la pubblicazione della circolare n. 22-C/2006, unitamente e quale premessa interpretativa ai parametri di cui ai D.M. n. 127/2004 e n. 140/2012, ha un oggetto anticoncorrenziale, mirando essa precipuamente a limitare le condotte autonome di prezzo dei professionisti. Essa infatti reintroduce di fatto l"obbligatorietà dei minimi tariffari, prospettando procedimenti e sanzioni disciplinari per coloro che dovessero discostarsi dai minimi individuati nelle (ora abrogate) tariffe ministeriali.

120. In particolare, si rileva che la circolare, provenendo dall"organo esponenziale dell"avvocatura italiana, che è al contempo l"organo giurisdizionale chiamato a rivedere nel merito le pronunce disciplinari degli ordini circondariali (in futuro dei consigli distrettuali di disciplina), è certamente idonea ad influenzare la condotta di prezzo dei professionisti sul mercato. Gli avvocati, pertanto, difficilmente avranno un incentivo a discostarsi dalle indicazioni deontologiche fornite dal CNF mediante le proprie circolari o i propri pareri, visto che è lo stesso CNF chiamato a valutare nel merito e sanzionare disciplinarmente, in ultima istanza, la violazione dei canoni deontologici da parte degli avvocati156. Si ricorda poi come la circolare apparisse sul sito internet nonché nella banca dati del CNF sotto la voce "Tariffe" e fosse quindi ampiamente conoscibile da tutti i professionisti. E" evidente infine l"idoneità della condotta del CNF a indurre i professionisti ad autolimitarsi nelle proprie decisioni in materia di compensi, in ragione delle possibili conseguenze disciplinari derivanti dalla richiesta di onorari che potrebbero essere giudicati dall"ordine professionale troppo esigui. La circolare pertanto favorisce, reintroducendo di fatto l"obbligatorietà delle tariffe minime, il mantenimento di prezzi sovraconcorrenziali tra i professionisti, a svantaggio dei consumatori.

Il Garante giunge poi a legittimare di fatto strumenti "attrattivi" neanche preoccupandosi di notare che l"accaparramento della clientela sia un illecito disciplinare forense:

127. Piattaforme quali AmicaCard, infatti, costituiscono un mezzo idoneo per fornire agli avvocati nuove opportunità professionali, offrendo loro una maggiore capacità di attrazione di clientela rispetto alle tradizionali forme di comunicazione pubblicitaria; inoltre, tali strumenti permettono agli avvocati di penetrare nuovi mercati, consentendo di mettere in concorrenza servizi offerti da professionisti anche geograficamente distanti tra loro.  (…)

130. Che la pubblicità tenda all"acquisizione del cliente, mettendo a disposizione di quest"ultimo le informazioni necessarie per effettuare una scelta consapevole e in tal modo promuovendo l"acquisto dei beni o servizi offerti, è del resto un truismo; sotto questo profilo non è chiaro dunque quale altro obiettivo il CNF assegni alla pubblicità, allorché nel parere valuta negativamente la circostanza che il messaggio diffuso attraverso le piattaforme online "non si esaurisce nel fine promozionale, ma protende concretamente all"acquisizione del cliente". (…)

135. Non sembra inoltre possibile ritenere che il parere in questione persegua in maniera proporzionata, attraverso il restringimento della concorrenza, obiettivi di interesse generale. Se è vero che la norma deontologica, di cui il parere costituisce attuazione, mira ad evitare che venga sollecitato un bisogno di assistenza legale, ad esempio, come spiegato dal CNF, pagando un terzo affinché distribuisca biglietti da visita al pronto soccorso o sul luogo di un incidente stradale o ancora presentandosi al domicilio di potenziali clienti; tali situazioni, paradigmatiche del divieto deontologico di accaparramento della clientela, sembrano basarsi sul contatto diretto tra cliente e professionista e sulla vulnerabilità del cliente in una determinata situazione. Queste condizioni non si riscontrano, viceversa, nel caso di AmicaCard, dove non c"è alcuna sollecitazione al ricorso a prestazioni legali da parte del professionista, visto che il bisogno di assistenza legale del cliente affiliato ad AmicaCard già sussiste, avendo questi effettuato la ricerca tra le pagine web del sito per trovare il professionista più adatto a cui sottoporre la propria questione. (…)

136. Quanto all"osservazione del CNF per cui il ricorso da parte dei professionisti a piattaforme quali AmicaCard pregiudicherebbe in ultima analisi la corretta amministrazione della giustizia e la tutela dei diritti, si rileva innanzitutto che tale affermazione risulta formulata in maniera generica e apodittica, non essendo supportata da alcuna argomentazione sulle modalità con le quali si provocherebbero tali distorsioni per effetto dell"attività pubblicitaria svolta utilizzando piattaforme online.

Ad ogni modo, il legislatore, sin dalla c.d. "riforma Bersani" (art. 2 comma 2), ha autorizzato la pubblicità dei servizi professionali con ogni mezzo, confermando tale scelta nei successivi interventi di normativi (cfr. art. 4 DPR 137/2012), da ultimo nella stessa legge di riforma forense, dove è espressamente prevista la libertà di pubblicizzare l"attività professionale "pubblicamente con ogni mezzo, anche informatico". (art. 10 comma 2 L. n. 247/2012). E" pertanto evidente che il legislatore nel decidere di liberalizzare la pubblicità dei professionisti ha già valutato come non idonee e non necessarie a salvaguardare i beni giuridici cui sopra, le restrizioni alla libertà pubblicitaria dei professionisti.

Il Garante giunge ad individuare nel mercato il sancta sanctorum della stessa cornice di dignità dell"avvocatura:

138. In proposito, si osserva che l"Autorità, già nella propria indagine conoscitiva del 2009, ha chiarito come "le limitazioni concernenti i mezzi di diffusione della pubblicità non risultano giustificate, in quanto è semmai il mercato a valutare l"inadeguatezza di taluni mezzi di comunicazione".

139. Pertanto, sulla base di quanto precede, il citato parere ha un oggetto anticoncorrenziale ai sensi dell"articolo 101 del TFUE, mirando esso precipuamente ad inibire l"impiego di un nuovo canale di diffusione delle informazioni relative all"attività professionale, anche stigmatizzando l"offerta di servizi professionali incentrata sulla convenienza economica.

 

Pertanto

146. In conclusione, il Consiglio Nazionale Forense, in violazione dell"art. 101 del TFUE, ha posto in essere un"intesa unica e continuata, restrittiva della concorrenza, consistente nell"adozione di due decisioni (la circolare 22-C/2006 e il parere n. 48/2012) volte a limitare direttamente e indirettamente l"autonomia dei professionisti rispetto alla determinazione del proprio comportamento economico sul mercato, stigmatizzando quale illecito disciplinare la richiesta di compensi inferiori ai minimi tariffari e limitando l"utilizzo di un canale promozionale e informativo attraverso il quale si veicola anche la convenienza economica della prestazione. Le due decisioni, pertanto, costituiscono un"intesa avente ad oggetto la restrizione del gioco della concorrenza nel mercato dei servizi professionali resi dagli avvocati in Italia, con evidente svantaggio per i consumatori finali.

147. Trattandosi di una intesa avente un oggetto anticoncorrenziale, alla luce della giurisprudenza comunitaria169 e della Comunicazione de minimis della Commissione europea170, deve ritenersi che la stessa restringa in maniera apprezzabile la concorrenza nel mercato rilevante. (…)

162. Posto che l"infrazione è stata realizzata da una associazione di imprese, come da precedenti decisioni dell"Autorità, confermate dalla giurisprudenza nazionale178, per calcolare l"importo base della sanzione si è preso a riferimento il valore relativo ai contributi versati al CNF, ai sensi dell"art. 35 L. n. 247/2012179, dagli avvocati iscrittiti negli albi ed elenchi.

Pertanto, il fatturato rilevante corrisponde a [1-10 milioni di] euro, ossia all"ammontare dei contributi versati dagli avvocati al CNF nell"anno 2013, ultimo anno intero in cui l"impresa (l"associazione di imprese nel caso di specie) ha partecipato all"infrazione.

163. Ai fini della determinazione dell"importo base della il valore sopra indicato deve essere applicata una percentuale individuata in funzione della gravità della violazione.

164. Nel caso di specie, richiamando le considerazioni già svolte in merito alla gravità della violazione, tale percentuale è fissata nella misura del 5% del fatturato rilevante. (…)

169. Pertanto, in considerazione di tale limite, la sanzione per l"accertata infrazione deve essere ridotta al limite edittale, ossia 912.536,40 euro.

4. Prospettive future.

Questo provvedimento è inquietante. Lo è per il futuro dell"avvocatura, certo. Ma anche per il futuro della qualità della tutela dei diritti. Pretendere che il mercato possa regolare la vita della democrazia in ogni settore è inquietante.

La dignità dell"avvocatura è garante della qualità della difesa di tutti noi.

La vile mercificazione di ogni servigio reso dall"avvocatura è frutto di una visione miope e distorta che non può che far inorridire chi crede che la vera libertà sia un patrimonio prezioso, tale da non poter essere contabilizzato sino allo 0.

La vera libertà è quella somma, quella alta e nobile che non può nemmeno essere scalfita, o ancor peggio reclusa da un provvedimento, la cui conferma o insindacabilità (vera, autentica) rischia di segnare un punto di non ritorno per tutti noi.

Ecco perché io ritengo che il Cnf bene abbia fatto a contrastare condotte tali da svilire la nostra dignità e che bene farà ad impugnare il provvedimento dinanzi al Tar Lazio, così come ha già annunciato.

Occorre però essere realisti, stante la situazione (legislativa interna e comunitaria) e la scientifica stesura del provvedimento di AGCM: sarà arduo superare il vaglio del Giudice Amministrativo. Ma occorrerà necessariamente impegnarsi per farlo.

Ed in tale difesa il Cnf non potrà essere lasciato solo. L"altra avvocatura istituzionale (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense) dovrà essere al suo fianco, intervenendo anche per difendere la tenuta reddituale degli avvocati, altrimenti destinata ad ulteriori frane. Così come auspico, intervenga anche quella politica (OUA).




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