-  Mottola Maria Rita  -  24/01/2016

AI CONFINI DEL DIRITTO: I PRINCIPI ECONOMICI DELLA COSTITUZIONE – Maria Rita MOTTOLA

Chi mi segue nei miei 'viaggi' nel diritto, pubblicati su questa rivista, sa che qualche volta inizio nuove esplorazioni. Recentemente ho iniziato ad analizzare, dal punto di vista giuridico, i 10 comandamenti e per ora ho pubblicato il commento ai primi tre in dieci saggi. Qualche volta mi manca il tempo per continuare, altre volte altri progetti mi coinvolgono. Così non voglio illudere il lettore sulla continuità di questa nuova esperienza (anche perché il già iniziato progetto è quanto mai coinvolgente e non intendo abbandonarlo) ma sempre più mi sembra di vivere ai 'confini del diritto'. Coloro che appartengono alla mia generazione senz'altro ricordano gli splendidi film che venivano presentati dalla radiotelevisione italiana sotto il titolo 'ai confini della realtà', nei primi anni '60. Si trattava di racconti che narravano una realtà surreale, con una fotografia magnifica in bianco e nero. Vorrei così porre la vostra attenzione su episodi reali ma che mi hanno condotto in una dimensione che non mi appare più appartenere al mondo reale del diritto.

ANTEFATTO – L'ascolto di notizie economiche trasmesse dalla radio (mio marito ed io non possediamo la tv) mi generava un enorme fastidio, percepivo una strana sensazione derivante da quella uniformità degli assunti di economisti e dal fatto che quegli assunti erano così lontani da quanto avevo studiato il primo anno di giurisprudenza, quando tra gli esami obbligatori ci si trovava a dover sostenere anche l'esame di economia politica. Come era possibile che una scienza avesse una sola e indiscussa teoria?

Finalmente una sera venne intervistato il prof. Alberto Bagnai che 'stranamente' diceva altro, altro che, per quanto il mio limitato livello di conoscenza non mi consenta una completa comprensione, si avvicinava molto a quanto da me studiato in quel lontano 1978. Così cercai di capire e di approfondire. Devo confessare che ho partecipato a due convegni internazionali organizzati dal professore ma solo dopo averlo ascoltato in un magnifico concerto in quel di Varese. E devo confessare che avrei preferito ascoltare solo il suo clavicembalo in magistrale esecuzione con il maestro Criscuolo ......

La realtà così come emerge dai post del prof. Bagnai e dai convegni di Asimmetrie è estremamente preoccupante e lascia poco spazio alla speranza, virtù indispensabile a sostenere tutte le altre. Come dicevo gli approfondimenti mi hanno consentito anche di ritornare allo studio della nostra Costituzione che, senza falsa modestia, non ho mai del tutto abbandonato pur non essendo un costituzionalista, dovendomi confrontare con essa, in quanto avvocato e in quanto scrittrice di testi giuridici.

Nei mie primi anni di professione fui fiduciaria di un sindacato della provincia ove esercitavo, in allora. Mi ero laureata con una tesi in diritto del lavoro, avevo ricoperto il ruolo di responsabile del personale in una azienda manifatturiera con oltre 200 dipendenti, durante gli anni dell'università. Mi piaceva il diritto del lavoro, mi piaceva il rito che ti costringeva a essere preparato e attento, a discussioni orali e elaborazioni della strategia difensiva molto puntuali. Erano gli anni in cui si sperava che lo stesso rito, introdotto in via sperimentale per le cause di lavoro, venisse esteso all'intero processo civile. Speranza vana, ovviamente. Ma l'idillio con il sindacato finì e iniziai altre esperienze lavorative.

Giacevano, però, in Corte di Cassazione alcuni ricorsi che la S.C. decise di accogliere, rinviando per una nuova decisione a diversa Corte d'Appello. Qui non rileva la questione specifica sottoposta alla Corte ma, piuttosto, che mi resi conto dell'orientamento dalla stessa espresso in altre decisioni e diretto a respingere nuovamente i ricorsi. Così cercai di capire se le norme invocate dall'avvocatura di Stato erano conformi ai dettati costituzionali. Verificai anche l'esistenza di altre decisioni che negavano l'incostituzionalità della norma in questione. Ma a mio modesto giudizio alla norma non poteva in alcun modo essere data una interpretazione costituzionalmente orientata. Ma quali norme erano violate? Il legislatore aveva fatto prevalere l'interesse della riduzione della spesa pubblica sull'interesse del lavoratore di ottenere il riconoscimento della propria posizione economica e di anzianità maturata presso altra amministrazione pubblica, dal quale era stato trasferito ex lege. Questo era il problema. Quale principio doveva prevalere, l'art. 1 della Cost. in relazione agli artt. 2, 4, 35 e 36 o la diminuzione della spesa pubblica in relazione al pareggio di bilancio (peraltro principio introdotto in epoca successiva all'emanazione della norma in questione e all'introduzione delle cause in primo grado)? All'udienza di discussione proposi l'eccezione di incostituzionalità.

FATTO – Il collegio rinviò l'udienza ad altra data insieme a cause che trattavano la stessa questione giuridica ma nelle quali non era stata sollevata questione di illegittimità costituzionale. A tale ultima udienza il Presidente del Collegio si rivolse al collega seduto accanto a me e gli chiese se sarebbe stato contento ad avere giudici che si occupano di politica economica. Era evidente che l'appunto era rivolto a me, indirettamente.

IL DIRITTO – La questione verte sul rispetto di norme poste a tutela del lavoratore e se questi diritti debbano prevalere su eventuali posizione ideologiche e etero-indotte. Questo è il punto e più precisamente se il diritto del lavoratore a una giusta e congrua retribuzione sia essenziale e primario nell'organizzazione della vita nazionale. Indispensabile poi è individuare il principio costituzionale linea-guida del legislatore. Questo è l'altro punto essenziale: il legislatore deve adeguare la propria attività al fine di costruire la società che la Carta costituzionale ha voluto delineare. Sostenevo in quella mia eccezione di incostituzionalità che la nostra Costituzione ha fatto una scelta chiara e univoca: la nostra nazione è fondata sul lavoro, il criterio guida di ogni azione politica è il lavoro quale strumento per la piena realizzazione dei cittadini e per l'attuazione di una compiuta democrazia. Tale scelta non è negoziabile, modificabile e, quel più è grave, aggirabile. Nessun giurista può evitare di confrontarsi con tali cardini dell'ordinamento.

LA SOVVERSIONE DELLA REALTA' – La confusione tra scelte di politica economica e applicazione delle norme solo se conformi alla Costituzione, nasce da una concezione ideologica del diritto. Si è perso il senso della realtà con una confusione e fusione dei poteri dello Stato. Semplificando, per quello che qui interessa, il potere legislativo esercitato dal Parlamento deve determinare le norme di condotta e la legge di indirizzo del potere esecutivo (legge finanziaria ora patto di stabilità), il potere giudiziario attua la giustizia che è un controllo sulle azioni dei privati e delle stesse istituzioni pubbliche, azioni che debbono essere conformi al diritto, altrimenti censurabili con sanzioni civili, amministrative e penali; il governo, potere esecutivo, deve mettere in pratica le leggi e prima tra tutte la legge finanziaria. La confusione odierna tra i poteri dello Stato è massima. Assistiamo ogni giorno a un'invasione del potere giudiziario nella manipolazione delle norme. Le norme sono costruite con le sentenze. Altro che chiedere ai giudici di dare indicazioni di 'politica economica'... Modestamente noi avvocati chiediamo solo ai giudici di applicarle le norme non di crearle. Applicarle in ossequio alla legge che determina la natura stessa della nostra società, che limita e delinea la vita sociale ed economica, la carta costituzionale. Chiediamo che la Costituzione rimanga la norma fondamentale e non i trattati internazionali che non sono nati da un patto di alleanza tra cittadini, tra italiani.

L'assoluta mancanza di chiarezza del proprio ruolo istituzionale che determina la sovversione dell'ordine da cui deriva la legittimazione istituzionale stessa, appare spesso nei dettagli (dove si annida il diavolo come è noto). Recentemente è stata emanata una riforma relativa alla disciplina del rapporto di filiazione. Tali norme hanno, di fatto, annullato l'insieme della normativa sulla famiglia matrimoniale in relazione ai figli. Secondo certa dottrina la tutela costituzionale limiterebbe l'art. 30 Cost., alla necessaria riserva di legge in materia di ricerca della paternità con esclusione di ogni altro 'privilegio' rispetto ad altre forme di aggregazione quali sono le famiglie di fatto* .Tale assunto, prendendo spunto da una visione sociologica e non giuridica, privilegiando la giurisprudenza europea a discapito della legislazione nazionale, modifica la Costituzione nella valorizzazione della famiglia come nucleo fondamentale della società. Se tale dovesse essere l'interpretazione corretta della nuova normativa in materia di filiazione se, in altre parole, la legge sui figli naturali dovesse intendersi 'abrogativa' della visione 'privilegiata' costituzionale della famiglia legittima, ci troveremmo innanzi a una norma di modifica della Carta costituzionale che non ha seguito l'iter procedurale proprio delle modifiche costituzionali e che per tale motivo ancorché incostituzionale essa stessa sarebbe in un certo qual senso 'sovversiva' in quanto andrebbe a modificare radicalmente lo stesso assetto sociale. E tale conclusione sarebbe ancora più grave perché proviene dal mondo della magistratura.

E così per tornare al tema che ci interessa e per dimostrare che una parte della magistratura è ideologicamente orientata e per questo motivo procede con ragionamento che sovvertono la realtà, per adeguarla ai principi ideologici a cui aderisce, possiamo ricordare come con sentenza, la n. 223 dell'11 ottobre 2011, la Corte Costituzionale sottolinea: 'In primo luogo, la disciplina censurata ha posto nel nulla la determinazione già disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 giugno 2009, che aveva fissato l'incremento con decorrenza dal 1° gennaio 2009, incidendo quindi sul conguaglio del 2012. Pertanto, assume rilievo decisivo la constatazione che, in relazione a questo aspetto, l'intervento per il solo personale della magistratura eccede l'obiettivo di realizzare un 'raffreddamento' della dinamica retributiva ed ha, invece, comportato una vera e propria irragionevole riduzione di quanto già riconosciuto sulla base delle norme che disciplinano l'adeguamento. (...) La fissazione di un 'tetto' per l'acconto dell'adeguamento relativo all'anno 2014 e di un 'tetto' per il conguaglio dell'anno 2015, scollegato peraltro dalle esigenze di bilancio che governano il provvedimento, costituisce, infatti, un ulteriore illegittimo superamento dei limiti temporali dell'intervento emergenziale stabilito dal legislatore per il triennio 2011-2013. (...) In tale contesto, il fatto che i magistrati, in quanto esclusi dalla possibilità di interloquire in sede contrattuale, si giovino degli aumenti contrattuali soltanto con un triennio di ritardo, salva la previsione di acconti, non può consentire di arrecare esclusivamente ad essi un ulteriore pregiudizio, consistente non soltanto nella mancata progressione relativa al triennio precedente, ma anche conseguente all'impossibilità di giovarsi di quella che la contrattazione nel pubblico impiego potrebbe raggiungere oltre il triennio di blocco'.

La materia devoluta alla Corte riguardava il blocco degli incrementi stipendiali per i magistrati, accompagnato non solo da tale 'raffreddamento' retributivo, ma anche dalla negazione di 'qualsiasi recupero' della progressione impedita, e quindi determinando quello che la stessa Corte definisce come un 'effetto irreversibile'. Per la Corte, 'l'intervento censurato, oltre a superare i limiti costituzionali indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, che collocava in ambito estremo una misura incidente su un solo anno, travalica l'effetto finanziario voluto, trasformando un meccanismo di guarentigia in un motivo di irragionevole discriminazione'.**

Allora i nostri lavoratori con redditi bassi e mansioni semplici che hanno avuto una limitazione della retribuzione e nella progressione retributiva, causata dal trasferimento da enti locali allo Stato e una limitazione che è perdurata nel tempo sino a ricadere sul trattamento pensionistico, quindi, irreversibile, sono salvi! Sono irragionevolmente discriminati dai colleghi che hanno lavorato ab initio presso la stessa amministrazione e, quindi, godono delle indennità a pieno! E no, la scelta fatta per loro e, solo per loro, è di natura politico-economica e, conseguentemente, non sindacabile dal potere giudiziario! L'interpretazione costituzionalmente orientata comporterebbe un onere per le finanze dello Stato e, quindi, rientra in una scelta di politica economica.

Ribaltamento del diritto, ideologia vs realtà.

*Buffone Giuseppe 2014 Le novità del decreto filiazione in Officina del diritto, Giuffré

** Barra Caracciolo http://orizzonte48.blogspot.it/2013/03/ccostituzionalita-delle-manovre.html




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