-  Anceschi Alessio  -  20/11/2014

ALBI PROFESSIONALI TRA PUBLICITA' E RISERVATEZZA - Alessio ANCESCHI

Negli albi professionali, specie quelli relativi alla professione forense, vengono indicati i dati principali del professionista: luogo e data di nascita, codice fiscale, ovviamente indirizzo dello studio e recapiti e data di iscrizione all'albo. Presso alcuni ordini sono indicati anche le fotografie degli iscritti.

Non vi è dubbio che l'indicazione dei dati minimi della professione (data di iscrizione all'albo) abbia anche il fine di garantire all'utente un minimo di conoscenza sull'avvocato, permettendogli di sapere, per lo meno, da quanto tempo esercita la professione e la sua età anagrafica, considerando peraltro che il rapporto professionale (con qualsiasi professionista intellettuale, ma tanto più con l'avvocato) deve essere fondato sulla fiducia.

E' più che ovvio che gli albi professionali, già così ricchi di nominativi, non possano oltremodo riportare chissa quanti dati sul singolo professionista, sia per ragioni di riservatezza, sia perché ciò comporterebbe maggiori oneri di aggiornamento, difficoltà sulla verifica dei dati e quindi, anche, volendo possibili abusi, indicando questa o quell'altra informazione sul "curriculum professionale", senza contare che l'utente dispone di altri mezzi per verificare il curriculum di questo o quel professionista.

Tuttavia, in tempi in cui tanto si discute dell'aumento del numero degli iscritti (negli ultimi anni, dato fortunatamente in controtendenza), additando la responsabilità della mala giustizia al vertiginoso aumento degli avvocati (cosa certamente non vera) viene da chiedersi se non valga la pena di indicare sugli albi professionali qualche dato in più sul singolo professionista teso in particolare ad offrire all'utente maggiori informazioni, concise ed "oggettive" sul percorso formativo di ciascun professionista.

In particolare viene da chiedersi se non sia opportuno indicare nell'albo, se non l'università nel quale si è ottenuta la laurea in giurisprudenza, quantomeno il luogo e l'anno di laurea e semmai anche il luogo in cui si è dato l'esame di abilitazione alla professione od il foro di prima iscrizione all'albo. L'indicazione di tali dati non prenderebbe peraltro molto spazio ma costituirebbe un'indubbia forma di pubblicità utile agli utenti, senza necessariamente comportare effetti discriminatori, quantomeno non più dell'indicazione del luogo e dell'anno di nascita e della data di iscrizione all'albo.

Indubbiamente, tale forma di pubblicità permetterebbe di evitare millanterie o facili scappatoie che il nostro sistema di accesso alla professione, grazie anche alle regole europee, tutt'ora consente. 

 

 

 

 




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