-  Santuari Alceste  -  07/02/2017

Alzheimer: i famigliari sono tenuti a pagare il 50% della retta alberghiera – Trib. Bologna 11.11.16 – Alceste Santuari

Per l"assistenza prestata alla madre affetta da Alzheimer in una RSA (gestita da ASP e cooperativa sociale) gli eredi devono pagare il 50% dei costi.

Il Tribunale ordinario di Bologna, sez. II civ., con ordinanza dell"11 novembre 2016, è intervenuto su un tema che già è stato trattato su questo sito (cfr. https://www.personaedanno.it/malati-fisici-psichici/alzheimer-non-pagano-ne-i-famigliari-ne-il-comune-ma-il-ssn-cass-4458-12-alceste-santuari).

Nel caso di specie, tuttavia, si tratta della richiesta di ripetizione dell"indebito (costituita dalla somma pagata sotto forma di "retta alberghiera" mensile, nella misura del 50%, per l"assistenza alla madre ammalata di Alzheimer presso una RSA) avanzata dagli eredi della signora. In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che:

-) i costi riferiti all"assistenza dovevano essere integralmente sostenuti dal SSN;

-) i contratti stipulati, prima con l"ASP di Bologna e successivamente con una cooperativa sociale che è subentrata nella gestione della RSA ospitante, dovevano considerarsi nulli

L"ASP, costituitasi in giudizio:

-) deduceva il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. atteso che la causa era relativa alla materia dei servizi pubblici;

-) dichiarava infondate le doglianze di parti attoree in quanto i dpcm 14 febbraio e 29 novembre 2001 pongono a carico del malato (e dei suoi famigliari) il 50% delle spese relative alle prestazioni di assistenza presso RSA

L"ordinanza de qua, che respinge le richieste dei ricorrenti, merita particolare attenzione per i profili sollevati che di seguito, seppure brevemente, si intende richiamare:

-) giurisdizione e competenza del giudice ordinario: si tratta di diritto soggettivo e non di diritto legittimo, atteso che il diritto in argomento riguarda il credito correlato al diritto alla salute, controbilanciato dall"obbligo da parte della P.A. di assicurare l"erogazione della prestazione sanitaria. Pagamento e obbligo di risultato sono disposti da una legge dello Stato e non da un provvedimento amministrativo;

-) l"obbligo di compartecipazione del soggetto affetto da Alzheimer, beneficiario del ricovero presso la struttura sanitaria, è imposto dal dpcm del 2001;

-) i dpcm del 2001 stabiliscono con chiarezza la ripartizione dei "compiti" tra SSN (SSR), Comune di residenza e utenti, definendo altresì i criteri di suddivisione della spesa a carico dei diversi soggetti, pubblici e privati;

-) il paziente/utente/fruitore della prestazione sanitaria non è in una posizione di mera soggezione, ma beneficiario della prestazione sanitaria e assistenziale;

-) i contratti sottoscritti tra le parti sono regolati dal diritto privato;

-) non rileva lo stato di bisogno economico nel caso di specie, in quanto l"ospite, in base al reddito famigliare, poteva permettersi il pagamento della retta mensile;

-) il dpcm 14 febbraio 2001 (tabella allegata), avuto riguardo agli anziani e alle persone non autosufficienti con patologie croniche-degenerative (come è la malattia di Alzheimer), stabilisce che i costi relativi alla fase di lungoassistenza siano ripartiti tra sistema sanitario e utenza;

-) il dcpm 14 febbraio 2001 demanda alla Regione la definizione dei criteri di compartecipazione, criteri che la Regione Emilia-Romagna ha definito con delibera di Giunta regionale n. 2110/2009, attuativa delle l.r. n. 2/2003 e n. 27/2004;

-) il dpcm 29 novembre 2001 ha previsto che nei LEA (livelli essenziali di assistenza) sia ricompresa l"attività sociosanitaria nell"ambito dei programmi riabilitativi a favore degli anziani, comprese le prestazioni di cura, terapia, recupero e mantenimento funzionale di soggetti non autosufficienti in regime residenziale e che per questa tipologia di attività il 50% dei costi rimane a carico degli utenti (ovvero del comune in caso di indigenza dell"utente). Si tratta peraltro di una previsione confermata dall"art. 30, comma 4, del nuovo dpcm in materia di LEA in attesa di pubblicazione sulla G.U. dopo essere stato siglato dalla Corte dei Conti nei giorni scorsi;

-) gli atti normativi nazionali e regionali rispondono a "precise scelte di politica legislativa relative al bilanciamento tra diritto dei pazienti alle prestazioni sanitarie e sostenibilità del relativo costo per il bilancio dello Stato; entrambi i valori, salute e pareggio di bilancio, costituiscono espressione di principi costituzionali (artt. 32 e 81 Costituzione)";

In ultima analisi, il Tribunale ha concluso per la validità, efficacia e correttezza dei contratti sottoscritti tra le parti, "aventi ad oggetto il pagamento della "retta" assistenziale, eventualmente da parte del parente, in luogo del paziente, qualora quest"ultimo, per motivi di salute o economici, non fosse più in grado di provvedere".

Statuire il contrario avrebbe comportato la "sanitarizzazione" completa dell"assistenza per le patologie croniche, ricomprendendo anche quelle attività che non costituiscono cura in alcun modo.




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