Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  04/07/2012

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E LA CURA PERSONAE - Trib. Varese, 30.4.2012

Interessante la pronuncia del giudice dott. Buffone del 30 aprile 2012 in tema di amministrazione di sostegno e cura della persona, che provvediamo a pubblicare in allegato.

Questa la massima:

"Quanto alla "cura personae" del beneficiario - nel cui ambito si colloca anche il potere del rappresentante di fissare un certo domicilio in suo favore - l"art. 357 c.c. è disposizione normativa non richiamata dall"art. 411, comma I, c.c. e nemmeno richiamato è l"art. 371 c.c. Trattasi, quindi, di disposizioni normative non applicabili all"ADS nemmeno analogicamente (v., in parte motiva, Cass. Civ., sez. I, ordinanza 16 novembre 2007, n. 23743). Il mancato richiamo non legittima una lettura dell"amministrazione di sostegno che precluda il potere di cura personae in capo all"amministratore. Infatti, secondo l"indirizzo interpretativo di fatto oramai preponderante e del tutto maggioritario, sia in Dottrina che Giurisprudenza, molte delle norme della tutela non sono richiamate dall"art. 411, comma I, c.c. per superfluità del rinvio, trattandosi di compiti o enunciati già contenuti in altre norme direttamente ed espressamente coniate per l"amministrazione di sostegno. Quanto testimoniato direttamente dallo stesso statuto normativo introdotto dalla Legge 6/2004: 1) l"art. 404 c.c. parla di "interessi" e non specifica quali, quindi è riferibile a tutte le situazioni giuridiche soggettive e giammai solo a quelle a contenuto patrimoniale; 2) il comma IV dell"art. 405 c.c. testimonia, in modo limpido, che il giudice tutelare si occupa sia della cura patrimonii del beneficiario, sia della sua cura personae, posto che conferisce al GT il potere di adottare i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Stesso dicasi per l"art. 44 disp. att. c.c. Ecco perché l"art. 357 c.c. non è richiamato: semplicemente perché sarebbe stato un richiamo superfluo; 3) anche l"art. 408 c.c. conferma che la "cura" ricade nell"ambito applicativo dell"ADS dove si prevede che "la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario".




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