-  Mazzon Riccardo  -  04/03/2015

AMMINISTRATORE E CONDOMINIO: EFFETTI DELL'URGENZA SUL MANDATO ALL'AVVOCATO - Riccardo MAZZON

particolari effetti dell'urgenza sul mandato a stare in giudizio

l'amministratore può dare mandato al legale di avviare un procedimento giurisdizionale d'urgenza anche senza il preventivo assenso dell'assemblea condominiale?

sì, purché agisca per la tutela delle parti comuni dell'edificio

Pacificamente, l'amministratore può dare mandato al legale di avviare un procedimento giurisdizionale d'urgenza, anche senza il preventivo assenso dell'assemblea condominiale, purché agisca per la tutela delle parti comuni dell'edificio infatti, ai sensi degli art. 1130, comma 1, n. 4, e 1131 c.c., l'amministratore del condominio è legittimato, senza necessità di una specifica deliberazione assembleare, ad agire in giudizio, nei confronti dei singoli condomini e dei terzi, per compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni di un edificio, ivi compresa la richiesta delle necessarie misure cautelari (amplius, in argomento, il volume "La responsabilità nel condominio dopo la riforma", Riccardo Mazzon, 2013).

Ad esempio, nella pronuncia che segue la Suprema Corte ha respinto il ricorso, contro la sentenza di merito che aveva ritenuto valida la procura alle liti, conferita dall'amministratore di condominio ad un avvocato, senza previa autorizzazione dell'assemblea, affinché proponesse

"un ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per impedire ai condomini l'uso della rampa garage e dell'autorimessa, dopo che i vigili del fuoco ne avevano accertato l'inidoneità all'uso per motivi di sicurezza" (Cass., sez. II, 1 .ottobre 2008, n. 24391, GCM, 2008, 10, 1418; DeG, 2008).

A differenza dei contratti conclusi dall'amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni ed inerenti alla manutenzione dell'edificio condominiale o all'uso normale delle cose comuni, che sono vincolanti per tutti i condomini ai sensi dell'art. 1131 c.c., l'urgenza, inoltre, consente all'amministratore anche la stipula di contratti che, altrimenti, necessiterebbero di preventiva autorizzazione assembleare, come nel caso di contratti aventi per oggetto lavori che, seppure diretti alla migliore utilizzazione di cose comuni od imposti da una nuova normativa, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere di spesa rilevante, superiore a quello normalmente inerente alla manutenzione dell'edificio:

"difettando tale presupposto le iniziative assunte dall'amministratore stesso in riguardo ai lavori straordinari non creano obbligazioni per i condomini (Nella fattispecie le opere commissionate dall'amministratore in difetto di deliberazione dell'assemblea riguardavano la trasformazione dell'impianto termico condominiale per conformarlo alle prescrizioni della l. 30 aprile 1976 n. 373)" (Cass., sez. II, 7 maggio 1987, n. 4232, GCM, 1987, 5).




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